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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 10/11/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. QU NO Presidente
- dott. Michele Videtta Consigliere
- dott.ssa EN ES Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 457/2019 RGAC
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Gianluca Mercorella, giusta mandato allegato all'atto di comparsa di costituzione di nuovo difensore depositato il 28.01.2024 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pisticci (MT), alla via Filippo Turati, n. 1
appellante
e
Co in persona del l.r.p.t. (P.I. , rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'avv.to Dario Bianchini, in forza di mandato steso a margine della comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Potenza, alla via Mazzini, n. 51
, in persona del l.r.p.t. (C.F. , rappresentata Controparte_3 P.IVA_2
e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici siti in Potenza, al Corso XVIII Agosto, n. 46
, in persona del l.r.p.t. Controparte_4
appellati
OGGETTO: responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c.
CONCLUSIONI: Come in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 13.10.2011 citava in giudizio Parte_1
l' e la società per sentirle condannare Controparte_3 Controparte_5 al risarcimento dei danni occorsi all'attore a seguito di una caduta avvenuta presso gli uffici dell' siti in Matera, alla Piazza Matteotti, n. 18. Controparte_3
Si costituivano l' e la società chiamata in causa, la Controparte_3 [...]
chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata. CP_6
Con sentenza del 28.06.2019 il Tribunale di Matera, in composizione monocratica, rigettava la domanda attrice, compensava le spese del giudizio e poneva le spese di c.t.u. a carico della parte attrice.
Con atto di citazione ritualmente notificato, impugnava la Parte_1 sentenza di primo grado chiedendone la riforma e l'accoglimento dei motivi del primo grado.
Si costituivano le convenute chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato.
Il collegio, in data 27.05.2025, rilevato che il difensore dell'appellante deduceva il decesso della parte, dichiarava l'interruzione del processo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il processo non è stato proseguito o riassunto entro il termine di tre mesi dalla conoscenza dell'evento interruttivo (da ultimo, Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 30729 del 29/11/2024 “Alla morte o alla perdita della capacità processuale della parte costituita consegue l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento in cui il suo procuratore dichiara in udienza o notifica alle altre parti l'evento, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., e il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio, come previsto in via generale dall'art. 305 c.p.c., decorre da tale momento, che realizza la conoscenza legale dell'evento interruttivo”).
Le parti costituite, a cui risulta regolarmente comunicata l'ordinanza del 27.05.2025, sono rimaste inattive, dimostrando inequivocabilmente il loro disinteresse al prosieguo del giudizio di impugnazione.
Essendo definitivamente perento il termine per l'utile prosecuzione o riassunzione del processo, è configurabile la fattispecie di estinzione del processo prevista dall'art. 307 co.3 c.p.c., estinzione che opera di diritto, sicché si impone in questa sede la pronuncia di estinzione del giudizio di impugnazione, pronuncia da adottarsi con sentenza in quanto assunta dal Collegio.
A norma dell'art.310 ult. co. c.p.c., le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio;
2. dispone che le spese rimangano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del 4 novembre 2025.
IL CONSIGLIERE est.
EN ES
IL PRESIDENTE
QU NO
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. QU NO Presidente
- dott. Michele Videtta Consigliere
- dott.ssa EN ES Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 457/2019 RGAC
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Gianluca Mercorella, giusta mandato allegato all'atto di comparsa di costituzione di nuovo difensore depositato il 28.01.2024 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pisticci (MT), alla via Filippo Turati, n. 1
appellante
e
Co in persona del l.r.p.t. (P.I. , rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'avv.to Dario Bianchini, in forza di mandato steso a margine della comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Potenza, alla via Mazzini, n. 51
, in persona del l.r.p.t. (C.F. , rappresentata Controparte_3 P.IVA_2
e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici siti in Potenza, al Corso XVIII Agosto, n. 46
, in persona del l.r.p.t. Controparte_4
appellati
OGGETTO: responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c.
CONCLUSIONI: Come in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 13.10.2011 citava in giudizio Parte_1
l' e la società per sentirle condannare Controparte_3 Controparte_5 al risarcimento dei danni occorsi all'attore a seguito di una caduta avvenuta presso gli uffici dell' siti in Matera, alla Piazza Matteotti, n. 18. Controparte_3
Si costituivano l' e la società chiamata in causa, la Controparte_3 [...]
chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata. CP_6
Con sentenza del 28.06.2019 il Tribunale di Matera, in composizione monocratica, rigettava la domanda attrice, compensava le spese del giudizio e poneva le spese di c.t.u. a carico della parte attrice.
Con atto di citazione ritualmente notificato, impugnava la Parte_1 sentenza di primo grado chiedendone la riforma e l'accoglimento dei motivi del primo grado.
Si costituivano le convenute chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato.
Il collegio, in data 27.05.2025, rilevato che il difensore dell'appellante deduceva il decesso della parte, dichiarava l'interruzione del processo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il processo non è stato proseguito o riassunto entro il termine di tre mesi dalla conoscenza dell'evento interruttivo (da ultimo, Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 30729 del 29/11/2024 “Alla morte o alla perdita della capacità processuale della parte costituita consegue l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento in cui il suo procuratore dichiara in udienza o notifica alle altre parti l'evento, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., e il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio, come previsto in via generale dall'art. 305 c.p.c., decorre da tale momento, che realizza la conoscenza legale dell'evento interruttivo”).
Le parti costituite, a cui risulta regolarmente comunicata l'ordinanza del 27.05.2025, sono rimaste inattive, dimostrando inequivocabilmente il loro disinteresse al prosieguo del giudizio di impugnazione.
Essendo definitivamente perento il termine per l'utile prosecuzione o riassunzione del processo, è configurabile la fattispecie di estinzione del processo prevista dall'art. 307 co.3 c.p.c., estinzione che opera di diritto, sicché si impone in questa sede la pronuncia di estinzione del giudizio di impugnazione, pronuncia da adottarsi con sentenza in quanto assunta dal Collegio.
A norma dell'art.310 ult. co. c.p.c., le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio;
2. dispone che le spese rimangano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del 4 novembre 2025.
IL CONSIGLIERE est.
EN ES
IL PRESIDENTE
QU NO