Art. 8.
L'Ente nazionale non e' soggetto all'imposta sui redditi di ricchezza mobile, all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni ed all'imposta sulle societa'.
In sostituzione delle imposte di cui al precedente comma, l'Ente nazionale corrisponde annualmente al Tesoro dello Stato una imposta unica sulla energia elettrica prodotta nella misura fissa che verra' determinata dal Governo per il periodo fino al 31 dicembre 1964 con decreto avente valore di legge ordinaria da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Nella determinazione dell'aliquota relativa il Governo si atterra' al criterio di assicurare entrate fiscali globali non superiori a quelle accertate nell'esercizio 1959-60 per le imposte di cui al primo comma del presente articolo, limitatamente alle attivita' trasferite all'Ente nazionale ai sensi del quarto comma dell'articolo 1, maggiorate del 10 per cento, e di garantire alle Regioni, alle Province, ai Comuni ed alle Camere di commercio entrate non inferiori a quelle accertate nello stesso periodo e maggiorate del 10 per cento.
Col decreto di cui al secondo comma del presente articolo saranno altresi' stabilite le modalita' per la ripartizione del gettito del tributo fra gli enti che vi hanno diritto.
La determinazione dell'aliquota da applicarsi per il periodo successivo al 31 dicembre 1961 con legge ordinaria.
L'Ente nazionale non e' soggetto all'imposta sui redditi di ricchezza mobile, all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni ed all'imposta sulle societa'.
In sostituzione delle imposte di cui al precedente comma, l'Ente nazionale corrisponde annualmente al Tesoro dello Stato una imposta unica sulla energia elettrica prodotta nella misura fissa che verra' determinata dal Governo per il periodo fino al 31 dicembre 1964 con decreto avente valore di legge ordinaria da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Nella determinazione dell'aliquota relativa il Governo si atterra' al criterio di assicurare entrate fiscali globali non superiori a quelle accertate nell'esercizio 1959-60 per le imposte di cui al primo comma del presente articolo, limitatamente alle attivita' trasferite all'Ente nazionale ai sensi del quarto comma dell'articolo 1, maggiorate del 10 per cento, e di garantire alle Regioni, alle Province, ai Comuni ed alle Camere di commercio entrate non inferiori a quelle accertate nello stesso periodo e maggiorate del 10 per cento.
Col decreto di cui al secondo comma del presente articolo saranno altresi' stabilite le modalita' per la ripartizione del gettito del tributo fra gli enti che vi hanno diritto.
La determinazione dell'aliquota da applicarsi per il periodo successivo al 31 dicembre 1961 con legge ordinaria.