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Sentenza 14 maggio 2024
Sentenza 14 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 14/05/2024, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta in grado di appello al n.° 649/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Somministrazione” e vertente TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore (P.I. , con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in Roma, Viale Europa n. 190, rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti conferita dall'Amministratore Delegato e Legale Rappresentante Dr. Controparte_1 con scrittura privata autenticata del 2 febbraio 2022 dal Notaio Repertorio Persona_1 n. 55268 Raccolta n. 16025, dall' Avvocato Niccolò A. Gallitto (C.F. ), C.F._1 con domicilio in forza della procura generale alle liti presso lo Studio dell'Avv. Francesco
Castellano in Montella (AV), Via Don Minzoni, 45A;
- Appellante
E
Avv. nato a [...] il [...] – con Controparte_2 CodiceFiscale_2 studio in Cervinara (AV) alla Via Roma n.125, rapp.to e difeso da se stesso;
- Appellato
Conclusioni: per parte appellante “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito in funzione di giudice di appello, disattesa ogni contraria eccezione, argomentazione e deduzione, accogliere il presente appello e, per l'effetto: 1) in via principale e nel merito, per i motivi tutti dedotti in narrativa, dichiarare nulla la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Cervinara n. 424/2021 del 27 dicembre 2021 relativa al procedimento RG n. 592/2020 per nullità della notifica dell'atto di citazione, con ogni conseguenziale pronuncia anche di rinvio al giudice di primo grado. 2) sempre in via principale nel merito, a seguito della dichiarata nullità la sentenza del Giudice di
Pace di Cervinara n. 424/2021 del 27 dicembre 2021 emessa nel procedimento RG n. 592/2020, accertare e dichiarare il diritto di a vedersi restituiti gli importi pagati in Parte_1 esecuzione della stessa nella misura di € 574,71 e, per l'effetto, condannare l'Avv. CP_2
a corrispondere tale somma in favore di Con vittoria di compensi
[...] Parte_1 professionali e spese del giudizio.”. Per parte appellata “Rassegna le seguenti conclusioni: a) Dichiarare l'inammissibilità dell'appello; b) In subordine nella denegata ipotesi di ritenere ammissibile il gravame, rigettare l'appello; c) Confermare la sentenza di primo grado;
d) condannare la società appellante in ogni caso al pagamento delle spese diritti ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione proponeva appello avverso la Sentenza contumaciale Parte_1 del Giudice di Pace di Cervinara n. 424/2021 del 27 dicembre 2021, emessa nel procedimento RG n. 592/2020, notificata mezzo PEC unitamente all'atto di precetto in data 11 gennaio 2022. In fatto la parte appellante premetteva, in estrema sintesi: che, con atto di citazione del 7 luglio 2020, notificato a mezzo PEC all'indirizzo l'Avv. Email_1 CP_2 citava in giudizio in persona del l.r.p.t. innanzi al Giudice di Pace
[...] Controparte_3 di Cervinara, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- accogliere la domanda attorea;
- per l'effetto condannarsi la società convenuta ut sopra indicata Controparte_4 al pagamento in favore dell'istante della somma di 1.000,00 quale risarcimento danni, oltre interessi e rivalutazione o di quella che l'Il.mo Giudice adito riterrà più equa, entro comunque il limite di competenza ed ai fini della L. 89/2001 di € 1.033,00 con contributo unificato di € 43,00; - condannarsi, inoltre, la convenuta Società, alle spese diritti ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”; essa società convenuta, che aveva modificato sin dal 1° ottobre 2018 la propria denominazione sociale in quale Parte_1 contumace involontaria, non avendo mai ricevuto il suddetto atto di citazione a causa dell'errato indirizzo PEC di notifica riconducibile ad un soggetto terzo rispetto ad essa appellante, non si costituiva in giudizio;
all'esito del giudizio, il Giudice di Pace di Cervinara, con sentenza n.
424/2021 del 27.12.2021, dichiarava la contumacia della convenuta e accoglieva parzialmente la domanda dell'Avv. condannando in persona del legale rapp.te CP_2 Controparte_3
p.t., al pagamento in favore di della somma di €uro 75,00 oltre interessi dalla Controparte_2 pubblicazione della sentenza a soddisfo” oltre le spese di lite;
in data 11 gennaio 2022, l'Avv. notificava a , ora al corretto indirizzo Pec la sentenza esecutiva e l'atto di CP_2 Pt_1 precetto. L'appello era fondato sul seguente motivo “I. Nullità della citazione di primo grado per nullità della notifica dell'atto di citazione”, lamentandosi che l'atto di citazione fosse stato notificato erroneamente all'indirizzo PEC in titolarità della Società Email_1
ovvero di soggetto giuridico diverso da essa , cosi come Controparte_5 Pt_1 evincibile dalla certificazione del registro INI-PEC, piuttosto che all'indirizzo PEC
ragion per cui la notifica della citazione, essendo avvenuta nei Email_2 confronti di altro soggetto, non aveva consentito ad essa appellante di venire a conoscenza della lite e di poter esercitare il proprio diritto di difesa, determinandone, dunque, la contumacia;
lamentandosi, altresì, che il Giudice, ai sensi dell'art. 181 co. 1 c.p.c., avrebbe dovuto verificare, alla prima udienza, la regolarità del contraddittorio e pronunciare il provvedimento di cui all'art. 102, co. 1, c.p.c., mentre il giudicante aveva accolto la domanda di parte attrice, attribuendo ad essa convenuta la responsabilità esclusiva, senza consentire, paritariamente, alle parti di far valere le proprie difese, in palese violazione del principio del contraddittorio e provocando la consequenziale nullità dell'intero giudizio. La parte appellante concludeva “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito in funzione di giudice di appello, disattesa ogni contraria eccezione, argomentazione e deduzione, accogliere il presente appello e, per l'effetto: 1) in via principale e nel merito, per i motivi tutti dedotti in narrativa dichiarare nulla la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Cervinara n. 424/2021 del 27 dicembre 2021 relativa al procedimento RG n. 592/2020 per nullità della notifica dell'atto di citazione, con ogni conseguenziale pronuncia anche di rinvio al giudice di primo grado. 2) sempre in via principale nel merito, a seguito della dichiarata nullità la sentenza del Giudice di
Pace di Cervinara n. 424/2021 del 27 dicembre 2021 emessa nel procedimento RG n. 592/2020, accertare e dichiarare il diritto di a vedersi restituiti gli importi pagati in Parte_1 esecuzione della stessa nella misura di € 574,71 e, per l'effetto, condannare l'Avv. CP_2
a corrispondere tale somma in favore di Con vittoria di compensi
[...] Parte_1 professionali e spese del giudizio.”.
Si costituiva in giudizio nel presente grado la parte appellata Avv. Controparte_2 precisando i fatti di causa, evidenziando che la difesa appellante, cristallizzando l'unico motivo di gravame sulla presunta natura contumaciale del giudizio di primo grado, nulla aveva dedotto circa il thema decidendum (fatturazione a 28 giorni, oggetto del giudizio di primo grado), quindi non soggetto a gravame e come tale passato in giudicato;
eccependo che l'appello dovesse essere dichiarato inammissibile per violazione del contraddittorio, in quanto era stata omessa la notifica alla società , costituita nel giudizio di primo grado. Controparte_5 La parte appellata concludeva “- Dichiarare l'inammissibilità dell'appello; - In subordine nella denegata ipotesi di ritenere ammissibile il gravame, rigettare l'appello; -
Confermare la sentenza di primo grado;
- - condannare la società appellante in ogni caso al pagamento delle spese diritti ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva assegnata in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così brevemente riassunti i fatti di causa, si osserva quanto segue. Anzitutto, va rilevato che, diversamente da quanto affermato da parte appellata, non risulta dalla disamina del fascicolo di primo grado la costituzione in tale giudizio R.G. 592/2020 di soc. , sicché non si pone, nel presente grado di appello, la necessità di alcuna Controparte_5 integrazione del contraddittorio. Tanto chiarito, l'appello è infondato e non può essere accolto. Come sopra esposto, parte appellante ha censurato la violazione del principio di integrità del contraddittorio, per non avere il Giudice di Pace rilevato d'ufficio la nullità della citazione, né disposto la rinnovazione della notifica e per avere erroneamente dichiarato la propria contumacia, pur essendo stato l'atto di citazione notificato nei confronti di altro soggetto, ovvero non al proprio indirizzo pec, ma all'indirizzo pec in titolarità della Società Controparte_5
[...]
Le esposte doglianze non sono state adeguatamente comprovate.
In vero, va premesso che risulta dall'esame del fascicolo di primo grado che l'attore avesse prodotto in atti le ricevute di accettazione e consegna della notifica effettuata CP_2 per via telematica, nonché la relata di notifica a mezzo di posta elettronica certificata ove il difensore attestava di aver provveduto alla notifica nei confronti di Controparte_4 all'indirizzo estratto dal Registro Pec delle imprese tenuto dal registro Email_3 delle imprese (v. in tema Cass. civ. Sez. I Sent., 26/02/2019, n. 5652 “Non è affetta da nullità la notificazione dell'istanza di fallimento, eseguita da un avvocato e recapitata presso
l'indirizzo PEC della società destinataria comunicato al registro delle imprese, trattandosi di registro tenuto da una pubblica autorità per ragioni di pubblico interesse, e pertanto dotato di un indirizzario rientrante nella nozione di "pubblico elenco" di cui all'art. 3, comma 3 bis, della legge n. 53 del 1994, “). Al riguardo, va, inoltre, rammentato che l'avvocato notificante, nell'esercizio di dette funzioni, ha la veste di pubblico ufficiale, ex artt. 6 l. n. 53/1994 e 16- undecies, comma 3-bis, d.l. n. 179/2012 (v. anche Corte d'Appello Milano Sez. IV, 21/07/2016
“L'avvocato nello svolgimento della sua attività di asseverazione è da considerarsi un pubblico ufficiale e, conseguentemente, il contenuto della relata di notifica può essere contestato solo mediante formale querela di falso.”).
Ciò posto, la parte appellante, nella odierna sede di gravame, non ha offerto elementi da cui desumere quale fosse il proprio indirizzo telematico al momento della notifica di cui trattasi, atteso che le schermate del Registro Ini-Pec allegate (v. doc. 3 e 4 alleg. all'Atto di appello) si riferiscono alla data del 10.02.2022, laddove la notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado veniva eseguita in data 17/07/2020. Elementi utili, ai fini voluti da parte appellante, non sono ricavabili nemmeno dal documento allegato denominato ” (v. doc. 5 alleg. all'Atto di appello), atteso che nulla risulta Parte_2 ivi indicato circa l'indirizzo di posta elettronica certificata. Per i motivi esposti, il motivo di appello “I. Nullità della citazione di primo grado per nullità della notifica dell'atto di citazione” risulta infondato, non essendovi sufficienti elementi per ritenere l'erroneità della decisione del primo giudice di non disporre la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione di primo grado e di dichiarare la contumacia della convenuta allora e quindi di violazione degli artt. 181, 102 e 291 c.p.c. Consegue che non può CP_4 essere accolta la domanda di declaratoria di nullità della sentenza di primo grado e la conseguente istanza di dichiarare il diritto di a vedersi restituiti gli importi Parte_1 pagati in esecuzione della stessa.
Alcuna ulteriore determinazione va assunta, in assenza di motivi di gravame proposti da che concernano il merito della causa. Parte_1
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte appellante e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, in base ai parametri forensi vigenti, tenuto conto del valore della controversia (€574,71), dell'oggetto, della scarsa complessità e delle attività processuali svolte, con esclusione della fase istruttoria. La soluzione di integrale rigetto dell'appello, a norma dell'art. 13, co.
1-quater del D.P.R. n.115/2002, implica che la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1-bis
p.q.m.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: 1. Rigetta l'appello proposto da avverso la Sentenza n. 424/2021 del 27 Parte_1 dicembre 2021, emessa nel giudizio n. 592/2020 R.G. dal Giudice di Pace di
Cervinara.
2. Condanna l'appellante in persona del legale rappr.te p.t., al Parte_1 pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in €232,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
3. Dichiara che a carico dell'appellante sussiste il presupposto Parte_1 dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in data 13 maggio 2024.
Il Giudice dott.ssa Federica Rossi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta in grado di appello al n.° 649/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Somministrazione” e vertente TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore (P.I. , con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in Roma, Viale Europa n. 190, rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti conferita dall'Amministratore Delegato e Legale Rappresentante Dr. Controparte_1 con scrittura privata autenticata del 2 febbraio 2022 dal Notaio Repertorio Persona_1 n. 55268 Raccolta n. 16025, dall' Avvocato Niccolò A. Gallitto (C.F. ), C.F._1 con domicilio in forza della procura generale alle liti presso lo Studio dell'Avv. Francesco
Castellano in Montella (AV), Via Don Minzoni, 45A;
- Appellante
E
Avv. nato a [...] il [...] – con Controparte_2 CodiceFiscale_2 studio in Cervinara (AV) alla Via Roma n.125, rapp.to e difeso da se stesso;
- Appellato
Conclusioni: per parte appellante “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito in funzione di giudice di appello, disattesa ogni contraria eccezione, argomentazione e deduzione, accogliere il presente appello e, per l'effetto: 1) in via principale e nel merito, per i motivi tutti dedotti in narrativa, dichiarare nulla la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Cervinara n. 424/2021 del 27 dicembre 2021 relativa al procedimento RG n. 592/2020 per nullità della notifica dell'atto di citazione, con ogni conseguenziale pronuncia anche di rinvio al giudice di primo grado. 2) sempre in via principale nel merito, a seguito della dichiarata nullità la sentenza del Giudice di
Pace di Cervinara n. 424/2021 del 27 dicembre 2021 emessa nel procedimento RG n. 592/2020, accertare e dichiarare il diritto di a vedersi restituiti gli importi pagati in Parte_1 esecuzione della stessa nella misura di € 574,71 e, per l'effetto, condannare l'Avv. CP_2
a corrispondere tale somma in favore di Con vittoria di compensi
[...] Parte_1 professionali e spese del giudizio.”. Per parte appellata “Rassegna le seguenti conclusioni: a) Dichiarare l'inammissibilità dell'appello; b) In subordine nella denegata ipotesi di ritenere ammissibile il gravame, rigettare l'appello; c) Confermare la sentenza di primo grado;
d) condannare la società appellante in ogni caso al pagamento delle spese diritti ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione proponeva appello avverso la Sentenza contumaciale Parte_1 del Giudice di Pace di Cervinara n. 424/2021 del 27 dicembre 2021, emessa nel procedimento RG n. 592/2020, notificata mezzo PEC unitamente all'atto di precetto in data 11 gennaio 2022. In fatto la parte appellante premetteva, in estrema sintesi: che, con atto di citazione del 7 luglio 2020, notificato a mezzo PEC all'indirizzo l'Avv. Email_1 CP_2 citava in giudizio in persona del l.r.p.t. innanzi al Giudice di Pace
[...] Controparte_3 di Cervinara, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- accogliere la domanda attorea;
- per l'effetto condannarsi la società convenuta ut sopra indicata Controparte_4 al pagamento in favore dell'istante della somma di 1.000,00 quale risarcimento danni, oltre interessi e rivalutazione o di quella che l'Il.mo Giudice adito riterrà più equa, entro comunque il limite di competenza ed ai fini della L. 89/2001 di € 1.033,00 con contributo unificato di € 43,00; - condannarsi, inoltre, la convenuta Società, alle spese diritti ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”; essa società convenuta, che aveva modificato sin dal 1° ottobre 2018 la propria denominazione sociale in quale Parte_1 contumace involontaria, non avendo mai ricevuto il suddetto atto di citazione a causa dell'errato indirizzo PEC di notifica riconducibile ad un soggetto terzo rispetto ad essa appellante, non si costituiva in giudizio;
all'esito del giudizio, il Giudice di Pace di Cervinara, con sentenza n.
424/2021 del 27.12.2021, dichiarava la contumacia della convenuta e accoglieva parzialmente la domanda dell'Avv. condannando in persona del legale rapp.te CP_2 Controparte_3
p.t., al pagamento in favore di della somma di €uro 75,00 oltre interessi dalla Controparte_2 pubblicazione della sentenza a soddisfo” oltre le spese di lite;
in data 11 gennaio 2022, l'Avv. notificava a , ora al corretto indirizzo Pec la sentenza esecutiva e l'atto di CP_2 Pt_1 precetto. L'appello era fondato sul seguente motivo “I. Nullità della citazione di primo grado per nullità della notifica dell'atto di citazione”, lamentandosi che l'atto di citazione fosse stato notificato erroneamente all'indirizzo PEC in titolarità della Società Email_1
ovvero di soggetto giuridico diverso da essa , cosi come Controparte_5 Pt_1 evincibile dalla certificazione del registro INI-PEC, piuttosto che all'indirizzo PEC
ragion per cui la notifica della citazione, essendo avvenuta nei Email_2 confronti di altro soggetto, non aveva consentito ad essa appellante di venire a conoscenza della lite e di poter esercitare il proprio diritto di difesa, determinandone, dunque, la contumacia;
lamentandosi, altresì, che il Giudice, ai sensi dell'art. 181 co. 1 c.p.c., avrebbe dovuto verificare, alla prima udienza, la regolarità del contraddittorio e pronunciare il provvedimento di cui all'art. 102, co. 1, c.p.c., mentre il giudicante aveva accolto la domanda di parte attrice, attribuendo ad essa convenuta la responsabilità esclusiva, senza consentire, paritariamente, alle parti di far valere le proprie difese, in palese violazione del principio del contraddittorio e provocando la consequenziale nullità dell'intero giudizio. La parte appellante concludeva “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito in funzione di giudice di appello, disattesa ogni contraria eccezione, argomentazione e deduzione, accogliere il presente appello e, per l'effetto: 1) in via principale e nel merito, per i motivi tutti dedotti in narrativa dichiarare nulla la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Cervinara n. 424/2021 del 27 dicembre 2021 relativa al procedimento RG n. 592/2020 per nullità della notifica dell'atto di citazione, con ogni conseguenziale pronuncia anche di rinvio al giudice di primo grado. 2) sempre in via principale nel merito, a seguito della dichiarata nullità la sentenza del Giudice di
Pace di Cervinara n. 424/2021 del 27 dicembre 2021 emessa nel procedimento RG n. 592/2020, accertare e dichiarare il diritto di a vedersi restituiti gli importi pagati in Parte_1 esecuzione della stessa nella misura di € 574,71 e, per l'effetto, condannare l'Avv. CP_2
a corrispondere tale somma in favore di Con vittoria di compensi
[...] Parte_1 professionali e spese del giudizio.”.
Si costituiva in giudizio nel presente grado la parte appellata Avv. Controparte_2 precisando i fatti di causa, evidenziando che la difesa appellante, cristallizzando l'unico motivo di gravame sulla presunta natura contumaciale del giudizio di primo grado, nulla aveva dedotto circa il thema decidendum (fatturazione a 28 giorni, oggetto del giudizio di primo grado), quindi non soggetto a gravame e come tale passato in giudicato;
eccependo che l'appello dovesse essere dichiarato inammissibile per violazione del contraddittorio, in quanto era stata omessa la notifica alla società , costituita nel giudizio di primo grado. Controparte_5 La parte appellata concludeva “- Dichiarare l'inammissibilità dell'appello; - In subordine nella denegata ipotesi di ritenere ammissibile il gravame, rigettare l'appello; -
Confermare la sentenza di primo grado;
- - condannare la società appellante in ogni caso al pagamento delle spese diritti ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva assegnata in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così brevemente riassunti i fatti di causa, si osserva quanto segue. Anzitutto, va rilevato che, diversamente da quanto affermato da parte appellata, non risulta dalla disamina del fascicolo di primo grado la costituzione in tale giudizio R.G. 592/2020 di soc. , sicché non si pone, nel presente grado di appello, la necessità di alcuna Controparte_5 integrazione del contraddittorio. Tanto chiarito, l'appello è infondato e non può essere accolto. Come sopra esposto, parte appellante ha censurato la violazione del principio di integrità del contraddittorio, per non avere il Giudice di Pace rilevato d'ufficio la nullità della citazione, né disposto la rinnovazione della notifica e per avere erroneamente dichiarato la propria contumacia, pur essendo stato l'atto di citazione notificato nei confronti di altro soggetto, ovvero non al proprio indirizzo pec, ma all'indirizzo pec in titolarità della Società Controparte_5
[...]
Le esposte doglianze non sono state adeguatamente comprovate.
In vero, va premesso che risulta dall'esame del fascicolo di primo grado che l'attore avesse prodotto in atti le ricevute di accettazione e consegna della notifica effettuata CP_2 per via telematica, nonché la relata di notifica a mezzo di posta elettronica certificata ove il difensore attestava di aver provveduto alla notifica nei confronti di Controparte_4 all'indirizzo estratto dal Registro Pec delle imprese tenuto dal registro Email_3 delle imprese (v. in tema Cass. civ. Sez. I Sent., 26/02/2019, n. 5652 “Non è affetta da nullità la notificazione dell'istanza di fallimento, eseguita da un avvocato e recapitata presso
l'indirizzo PEC della società destinataria comunicato al registro delle imprese, trattandosi di registro tenuto da una pubblica autorità per ragioni di pubblico interesse, e pertanto dotato di un indirizzario rientrante nella nozione di "pubblico elenco" di cui all'art. 3, comma 3 bis, della legge n. 53 del 1994, “). Al riguardo, va, inoltre, rammentato che l'avvocato notificante, nell'esercizio di dette funzioni, ha la veste di pubblico ufficiale, ex artt. 6 l. n. 53/1994 e 16- undecies, comma 3-bis, d.l. n. 179/2012 (v. anche Corte d'Appello Milano Sez. IV, 21/07/2016
“L'avvocato nello svolgimento della sua attività di asseverazione è da considerarsi un pubblico ufficiale e, conseguentemente, il contenuto della relata di notifica può essere contestato solo mediante formale querela di falso.”).
Ciò posto, la parte appellante, nella odierna sede di gravame, non ha offerto elementi da cui desumere quale fosse il proprio indirizzo telematico al momento della notifica di cui trattasi, atteso che le schermate del Registro Ini-Pec allegate (v. doc. 3 e 4 alleg. all'Atto di appello) si riferiscono alla data del 10.02.2022, laddove la notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado veniva eseguita in data 17/07/2020. Elementi utili, ai fini voluti da parte appellante, non sono ricavabili nemmeno dal documento allegato denominato ” (v. doc. 5 alleg. all'Atto di appello), atteso che nulla risulta Parte_2 ivi indicato circa l'indirizzo di posta elettronica certificata. Per i motivi esposti, il motivo di appello “I. Nullità della citazione di primo grado per nullità della notifica dell'atto di citazione” risulta infondato, non essendovi sufficienti elementi per ritenere l'erroneità della decisione del primo giudice di non disporre la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione di primo grado e di dichiarare la contumacia della convenuta allora e quindi di violazione degli artt. 181, 102 e 291 c.p.c. Consegue che non può CP_4 essere accolta la domanda di declaratoria di nullità della sentenza di primo grado e la conseguente istanza di dichiarare il diritto di a vedersi restituiti gli importi Parte_1 pagati in esecuzione della stessa.
Alcuna ulteriore determinazione va assunta, in assenza di motivi di gravame proposti da che concernano il merito della causa. Parte_1
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte appellante e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, in base ai parametri forensi vigenti, tenuto conto del valore della controversia (€574,71), dell'oggetto, della scarsa complessità e delle attività processuali svolte, con esclusione della fase istruttoria. La soluzione di integrale rigetto dell'appello, a norma dell'art. 13, co.
1-quater del D.P.R. n.115/2002, implica che la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1-bis
p.q.m.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: 1. Rigetta l'appello proposto da avverso la Sentenza n. 424/2021 del 27 Parte_1 dicembre 2021, emessa nel giudizio n. 592/2020 R.G. dal Giudice di Pace di
Cervinara.
2. Condanna l'appellante in persona del legale rappr.te p.t., al Parte_1 pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in €232,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
3. Dichiara che a carico dell'appellante sussiste il presupposto Parte_1 dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in data 13 maggio 2024.
Il Giudice dott.ssa Federica Rossi