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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/05/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1225/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO _________ IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile __________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1225/2024 R.G., promossa
DA
(C.F.: ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Francesco Vinciguerra, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Margherita Di
Caro, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del 12.03.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale dal Parte_1
coniuge con il quale ha contratto matrimonio concordatario a Vittoria in data Controparte_1
10.09.1991, matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune al numero 244, Parte II, Serie A, dell'anno 1991; che dall'unione coniugale sono nate le figlie (Vittoria, 01.06.1993) e (Vittoria, Per_1 Per_2
06.11.1998); che, con decreto del 09.05.2024, è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno
03.10.2024 con assegnazione di termine per la notifica a parte resistente del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza;
che, in data 30.08.2024, si è costituita parte resistente depositando per il tramite del proprio procuratore domiciliatario rituale comparsa di costituzione e risposta, con cui ha aderito alla domanda di separazione, ma ne contempo ha contestato le richieste di addebito della stessa in capo al resistente e di corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della moglie;
che, in data 03.10.2024, si è tenuta l'udienza di comparizione delle parti le parti hanno insistito nella volontà di separazione, ma rappresentato che nelle more le parti erano addivenute ad un accordo congiunto sulle condizioni della separazione, chiedendo termine per il deposito dell'accordo de quo;
che, quindi, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati, e il giudizio è proseguito nelle forme della domanda congiunta e la causa rinviata, ai sensi dell'art. 473-bis. 51 cpc all'udienza del 12.03.2025; che le parti, nei termini concessi, hanno ritualmente depositato note scritte insistendo nella conferma delle condizioni tutte di cui all'accordo congiunto depositato in data 27.01.2025 - e che ha integralmente sostituito quello già depositato nella precedente data del 24.10.2024 – chiedendo, congiuntamente, che la loro separazione procedesse alle seguenti condizioni:
1. Sottoscrivendo il presente accordo, la sig.ra rinuncia alla richiesta di addebito Parte_1
della separazione in capo al sig. formulata nel ricorso per separazione giudiziale;
CP_1
2. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove più gli aggrada, prestando fin d'ora il consenso ed obbligandosi, comunque, ad intervenire qualora necessitasse per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio anche del figlio minore;
3. la casa coniugale, sita in Via Goito 38 di proprietà della sig.ra , rimarrà alla Parte_1
stessa, atteso che ogni arredo e pertinenza in essa presente risulta in comproprietà dei coniugi;
4. la Sig.ra rinuncia al mantenimento. Pt_1
Che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di separazione consensuale;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che nessun'altra statuizione il Tribunale è stato chiamato ad emettere in forza degli accordi raggiunti;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso per separazione giudiziale trasformato in separazione consensuale, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia l a s eparaz i one pers onal e dei coni ugi e , che Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio concordatario a Vittoria in data 10.09.1991 (anno 1991, numero 244, parte II);
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Vittoria perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 8.05.2025.
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO _________ IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile __________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1225/2024 R.G., promossa
DA
(C.F.: ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Francesco Vinciguerra, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Margherita Di
Caro, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del 12.03.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale dal Parte_1
coniuge con il quale ha contratto matrimonio concordatario a Vittoria in data Controparte_1
10.09.1991, matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune al numero 244, Parte II, Serie A, dell'anno 1991; che dall'unione coniugale sono nate le figlie (Vittoria, 01.06.1993) e (Vittoria, Per_1 Per_2
06.11.1998); che, con decreto del 09.05.2024, è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno
03.10.2024 con assegnazione di termine per la notifica a parte resistente del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza;
che, in data 30.08.2024, si è costituita parte resistente depositando per il tramite del proprio procuratore domiciliatario rituale comparsa di costituzione e risposta, con cui ha aderito alla domanda di separazione, ma ne contempo ha contestato le richieste di addebito della stessa in capo al resistente e di corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della moglie;
che, in data 03.10.2024, si è tenuta l'udienza di comparizione delle parti le parti hanno insistito nella volontà di separazione, ma rappresentato che nelle more le parti erano addivenute ad un accordo congiunto sulle condizioni della separazione, chiedendo termine per il deposito dell'accordo de quo;
che, quindi, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati, e il giudizio è proseguito nelle forme della domanda congiunta e la causa rinviata, ai sensi dell'art. 473-bis. 51 cpc all'udienza del 12.03.2025; che le parti, nei termini concessi, hanno ritualmente depositato note scritte insistendo nella conferma delle condizioni tutte di cui all'accordo congiunto depositato in data 27.01.2025 - e che ha integralmente sostituito quello già depositato nella precedente data del 24.10.2024 – chiedendo, congiuntamente, che la loro separazione procedesse alle seguenti condizioni:
1. Sottoscrivendo il presente accordo, la sig.ra rinuncia alla richiesta di addebito Parte_1
della separazione in capo al sig. formulata nel ricorso per separazione giudiziale;
CP_1
2. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove più gli aggrada, prestando fin d'ora il consenso ed obbligandosi, comunque, ad intervenire qualora necessitasse per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio anche del figlio minore;
3. la casa coniugale, sita in Via Goito 38 di proprietà della sig.ra , rimarrà alla Parte_1
stessa, atteso che ogni arredo e pertinenza in essa presente risulta in comproprietà dei coniugi;
4. la Sig.ra rinuncia al mantenimento. Pt_1
Che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di separazione consensuale;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che nessun'altra statuizione il Tribunale è stato chiamato ad emettere in forza degli accordi raggiunti;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso per separazione giudiziale trasformato in separazione consensuale, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia l a s eparaz i one pers onal e dei coni ugi e , che Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio concordatario a Vittoria in data 10.09.1991 (anno 1991, numero 244, parte II);
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Vittoria perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 8.05.2025.
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti