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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Teramo, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 59/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PAPA ROBERTA PIA RITA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 506/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Teramo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10820259002817232000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 55/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente Come da atti
Resistente come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava l'avviso di intimazione con cui l'agenzia entrate per il tramite della riscossione chiedeva l'imposta per il cd superbollo.
La parte eccepiva la nullità dell'atto perchè avendo trasferito la residenza in Portogallo, con regolare iscrizione all'Aire, non aveva ricevuto la notifica delle cartelle esattoriali menzionate nell'atto e notificate nel 2021 e nel 2023 riferito ad imposta anni 2015 e 2016 con conseguente nullità delle notifiche perché avvenute oltre il prescritto termine decadenziale ed oltre quello prescrizionale di cinque anni dell'atto impugnato . Chiedeva quindi annullamento dell'atto e della pretesa erariale per intervenuta prescrizione e difetto di notifica delle cartelle.
Si costituiva agenzia delle entrate la quale ricostruiva tutta la parte normativa che aveva introdotto il cd superbollo, per auto che avevano grossa cilindrata.
Nel merito sosteneva l'infondatezza del ricorso poiché nel 2018 e nel 2019 erano stati notificati due avvisi di accertamento quello del 2019 risultava notificato presso l'abitazione del ricorrente e l'altro con ritiro presso le poste, non impugnati e divenuti definitivi. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
Con successive memorie l'agenzia delle entrate depositava la cartolina di ricevimento della notifica dell'atto impugnato dalla quale si evinceva che l'atto era stato ricevuto dalla parte ricorrente in data 26.6.2025 mentre il ricorso era stato notificato in data 26.09.2025 (scadenza 25.09.2025) quindi oltre il termine perentorio dei
60 gg, con violazione art 21 Dlvo 546/92. Chiedeva quindi inammissibilità del ricorso.
Il ricorrente nulla deduceva sull'eccezione di inammissibilità sollevata dall'ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il giudice, come sulla base del cd principio della ragione più liquida, vada esaminata l'eccezione preliminare sollevata dall'agenzia in ordine all'inammissibile del ricorso per violazione del termine perentorio di cui all'art 21 Dlvo 546/92 .
Tale articolo prevede che il ricorso debba essere notificato entro il termine perentorio di 60 giorni da ricevimento a pena di inammissibilità del ricorso.
Orbene è stato dimostrato per tabulas, dall'ufficio, che l'atto impugnato è stato ricevuto il 26.6.2025 in
Portogallo dal ricorrente personalmente ed il ricorso è stato notificato per pec all'ente il 26.09.2025, quindi oltre il termine perentorio di 60 gg che scadevano il 25.9.2025.
Di conseguenza l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per violazione dell'art 21 d.lvo 546/92
è fondata e va accolta con assorbimento di tutte le ulteriori eccezioni e deduzione.
Dichiara inammissibile il ricorso Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 700,00.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara inammissibile il ricorso, condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 700. Così deciso in Teramo, il 26/01/2026.
Il Giudice est. Roberta Pia Rita Papa.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PAPA ROBERTA PIA RITA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 506/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Teramo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10820259002817232000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 55/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente Come da atti
Resistente come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava l'avviso di intimazione con cui l'agenzia entrate per il tramite della riscossione chiedeva l'imposta per il cd superbollo.
La parte eccepiva la nullità dell'atto perchè avendo trasferito la residenza in Portogallo, con regolare iscrizione all'Aire, non aveva ricevuto la notifica delle cartelle esattoriali menzionate nell'atto e notificate nel 2021 e nel 2023 riferito ad imposta anni 2015 e 2016 con conseguente nullità delle notifiche perché avvenute oltre il prescritto termine decadenziale ed oltre quello prescrizionale di cinque anni dell'atto impugnato . Chiedeva quindi annullamento dell'atto e della pretesa erariale per intervenuta prescrizione e difetto di notifica delle cartelle.
Si costituiva agenzia delle entrate la quale ricostruiva tutta la parte normativa che aveva introdotto il cd superbollo, per auto che avevano grossa cilindrata.
Nel merito sosteneva l'infondatezza del ricorso poiché nel 2018 e nel 2019 erano stati notificati due avvisi di accertamento quello del 2019 risultava notificato presso l'abitazione del ricorrente e l'altro con ritiro presso le poste, non impugnati e divenuti definitivi. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
Con successive memorie l'agenzia delle entrate depositava la cartolina di ricevimento della notifica dell'atto impugnato dalla quale si evinceva che l'atto era stato ricevuto dalla parte ricorrente in data 26.6.2025 mentre il ricorso era stato notificato in data 26.09.2025 (scadenza 25.09.2025) quindi oltre il termine perentorio dei
60 gg, con violazione art 21 Dlvo 546/92. Chiedeva quindi inammissibilità del ricorso.
Il ricorrente nulla deduceva sull'eccezione di inammissibilità sollevata dall'ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il giudice, come sulla base del cd principio della ragione più liquida, vada esaminata l'eccezione preliminare sollevata dall'agenzia in ordine all'inammissibile del ricorso per violazione del termine perentorio di cui all'art 21 Dlvo 546/92 .
Tale articolo prevede che il ricorso debba essere notificato entro il termine perentorio di 60 giorni da ricevimento a pena di inammissibilità del ricorso.
Orbene è stato dimostrato per tabulas, dall'ufficio, che l'atto impugnato è stato ricevuto il 26.6.2025 in
Portogallo dal ricorrente personalmente ed il ricorso è stato notificato per pec all'ente il 26.09.2025, quindi oltre il termine perentorio di 60 gg che scadevano il 25.9.2025.
Di conseguenza l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per violazione dell'art 21 d.lvo 546/92
è fondata e va accolta con assorbimento di tutte le ulteriori eccezioni e deduzione.
Dichiara inammissibile il ricorso Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 700,00.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara inammissibile il ricorso, condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 700. Così deciso in Teramo, il 26/01/2026.
Il Giudice est. Roberta Pia Rita Papa.