Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Teramo, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 59
CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Difetto di notifica delle cartelle esattoriali e prescrizione

    Il giudice, applicando il principio della ragione più liquida, ha esaminato l'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dall'Agenzia delle Entrate. Ha accertato che l'avviso di intimazione è stato ricevuto dal ricorrente in Portogallo in data 26.06.2025 e che il ricorso è stato notificato all'ente in data 26.09.2025, superando il termine perentorio di 60 giorni previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 546/92 (scadenza 25.09.2025).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Teramo, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 59
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo
    Numero : 59
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

    Testo completo