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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/12/2025, n. 17147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17147 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31749/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31749/2023 promossa da:
(C.F. ), con sede in Roma, Viale G. Mazzini TRoparte_1 P.IVA_1
n. 14, in persona del Direttore della Direzione Affari Legali e Societari, avv. TRoparte_2
(in virtù dei poteri conferitigli con procura in data 3 dicembre 2018, per atto del notaio Per_1 di Roma, rep. n. 8759 racc. n. 2993 - doc. A), rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli
Avv.ti Prof. Massimo Proto (c.f. - pec C.F._1
e RA RT (c.f. - pec Email_1 C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso il loro studio (Chiomenti) Email_2 in Roma, Via Ventiquattro Maggio n. 43 -
– attrice/opponente – contro
P. I.V.A. , in persona del suo legale rappresentante pro tem1pore dott. CP_3 P.IVA_2
cod. fisc. nato a [...] il [...] con TRoparte_4 C.F._3 sede legale in Bari alla via Lindemann 5/3, 5/4 elettivamente domiciliata in Bari al viale Antonio
Salandra n. 10/c, presso lo studio dell'avv. Domenico Silella (C.F. , PEC: CodiceFiscale_4
e fax 0809146255) dal quale è rappresentata e difesa come da mandato in Email_3 atti –
-convenuta/opposta-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Pagina 1 TR La (di seguito ha proposto tempestiva (con notifica a TRoparte_1 mezzo PEC in data 14-6-2023) opposizione al decreto ingiuntivo n. 7845/2023, chiesto ed ottenuto da emesso dal Tribunale di Roma in data 20 aprile 2023, notificato il 5 maggio 2023, CP_3 spiegando domanda riconvenzionale. Il decreto ingiuntivo è stato concesso in riferimento al vantato credito di € 331.745,49 per l'asserito mancato pagamento delle somme di cui alle fatture numeri TR 2132, 2134, 2142, 2143 e 2145 oltre interessi di mora ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002. La a contestato la pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto spiegando domanda riconvenzionale come da conclusioni dell'atto di opposizione che di seguito si riportano: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertata l'infondatezza della pretesa creditoria di in accoglimento CP_3 di tutte le eccezioni descritte in narrativa: dichiarare nullo e/o inefficace e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo n. 7845/2023, reso dal Tribunale di Roma il 20 aprile 2023 e notificato il 5 Cont maggio 2023; in linea riconvenzionale, condannare al pagamento in favore della delle CP_3 somme dovute a titolo di penali per l'inadempimento dell'appaltatrice pari ad Euro 369.000,00 ovvero alla diversa somma che risulterà dovuta nel corso del giudizio, eventualmente compensando Cont tale debito di con quello rinvenuto in capo alla in ragione delle pretese avanzate da CP_3 ; in linea riconvenzionale subordinata, per l'ipotesi in cui non fossero reputate dovute somme CP_3 Cont a titolo di penale, condannare al pagamento in favore della delle somme dovute a titolo CP_3 di risarcimento del danno per l'inadempimento dell'appaltatrice pari ad Euro 238.790,58 o, in subordine, Euro 207.643,98, ovvero alla diversa somma che risulterà dovuta nel corso del giudizio, Cont eventualmente compensando tale debito di con quello rinvenuto in capo alla in ragione CP_3 delle pretese avanzate da . Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge e CP_3 rimborso delle spese generali ex art. 2, co. 2, D.M. 55/2014”. si è costituita in giudizio CP_3 contestando la domanda attrice perché ritenuta infondata in fatto e in diritto e disconoscendo espressamente la documentazione depositata da parte avversa sprovvista di data e provenienza certe con particolare riferimento agli allegati 16, 17, 18, 19, 20 e 21, rassegnando le seguenti eccezioni e conclusioni: “Preliminarmente a) Dichiarare l'opposto decreto provvisoriamente esecutivo a sensi dell'art. 648 c.p.c. essendo il credito della per tutte le ragioni spiegate, certo, liquido ed CP_5 esigibile nonché pianamente fondato, non essendo, al contrario, l'avversa opposizione fondata su prova scritta;
b) Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni spiegate, l'inammissibilità, oltreché l'infondatezza, delle avverse richieste di compensazione somme nonché di richiesta di somme a titolo di penali per violazione art. 1382 c.c. e 1383 c.c.. Nel merito c) disattendere e rigettare integralmente tutte le avverse domande formulate nei confronti della perché infondate CP_3 in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da determinarsi secondo i parametri d cui al D.M. 147/2022, oltre oneri di legge. La prima udienza veniva differita dal giudice ai sensi dell'art. 171 bis penultimo comma con concessione dei termini per il deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.. In seguito alla celebrazione della prima udienza veniva dal giudice rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e rigettata la richiesta di prova testimoniale per i motivi esposti nella stessa ordinanza con quale è stato disposto il passaggio al rito antecedente a quello introdotto dalla L. 127/2022 e, quindi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. La causa, infine, con ordinanza del 16-6-2025 è stata trattenuta in decisione concedendosi alle parti i termini (60 + 20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso monitorio del 23 gennaio 2023 la società ha richiesto al Tribunale di CP_3 Roma l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti di per TRoparte_1 il pagamento di € 331.745,49, oltre interessi e spese, in relazione a fatture emesse per prestazioni asserite rese nel mese di settembre 2022 nell'ambito della gara n. 8085880, eseguite in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, co. 8, D.lgs. 50/2016. Il Tribunale adito ha emesso il decreto TR ingiuntivo n. 7845/2023 in data 20 aprile 2023, notificato il 5 maggio 2023. La a proposto
Pagina 2 opposizione ex art. 645 c.p.c., chiedendo la revoca del decreto e formulando domanda riconvenzionale per il pagamento di: € 369.000,00 a titolo di penali contrattuali;
in subordine, € 238.790,58 o € 207.643,98 a titolo di risarcimento danni con eventuale compensazione tra i crediti. La nel costituirsi in giudizio ha contestato l'opposizione, chiedendo la conferma del CP_3 decreto ingiuntivo e la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c.. Sulla natura del rapporto contrattuale e sull'art. 32 D.lgs. 50/2016 la difesa di parte opponente si è soffermata evidenziando che la prestazione oggetto del decreto ingiuntivo è stata eseguita in via d'urgenza, prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, co. 8, D.lgs. 50/2016, per cui inforza di tale norma ed in assenza di contratto formalizzato, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute, ma non al corrispettivo comprensivo di utile d'impresa. La difesa di parte opponente ha richiamato in argomento la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 3629/2021) che ha chiarito che l'appaltatore può ottenere solo il ristoro dei costi effettivamente sostenuti, escludendosi la possibilità di pretesa creditoria per il margine di profitto. Nel caso di specie, pertanto, seppure fatture, corrispondenza, report manutenzioni dimostrino l'esecuzione delle prestazioni richieste in via d'urgenza, tuttavia, ai sensi dell'art. 32, co. 8, D.lgs. 50/2016, l'appaltatore ha diritto al solo rimborso delle spese sostenute, non al corrispettivo comprensivo di utile d'impresa e IVA. Ne consegue, per parte opponente, che il credito vantato da deve essere decurtato e ridotto CP_3 delle componenti non spettanti, ovvero: utile d'impresa (€ 11.187,82), migliorie non realizzate (€ 10.237,37), IVA (€ 13.269,82) in quanto RAI è soggetta a split payment ex art. 17-ter D.P.R. TR 633/1972. La domanda riconvenzionale proposta dalla pponente concerne l'applicazione delle penali contrattuali per asseriti inadempimenti manutentivi, ai sensi delle clausole contenute nei TR capitolati tecnici e nello schema di contratto. La documentazione prodotta dalla (di cui agli allegati 16–21) è stata espressamente disconosciuta dalla difesa di che ha, inoltre, CP_3 evidenziato l'assenza di contestazioni al momento della riconsegna delle attrezzature alla RAI. Di conseguenza, in mancanza di accertamento in contraddittorio e di prova certa dell'inadempimento, TR la domanda riconvenzionale spiegata dalla on può essere accolta secondo la difesa di CP_3 TR Inoltre, con riferimento alle penali pretese dalla la difesa di a segnalato che
[...] CP_3 le stesse sono state richieste solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo, e ciò in violazione dell'art. 1383 c.c., che ne preclude l'applicazione in caso di prestazione già eseguita ed accettata. La TR compensazione di crediti richiesta dalla , inoltre, inammissibile per in quanto i CP_3 crediti vantati dalla RAI derivano dallo stesso rapporto contrattuale da cui scaturisce il credito di richiamandosi in argomento la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 780/2017) CP_3 che esclude la compensazione in presenza di vincolo di corrispettività tra le obbligazioni. In mancanza di stipulazione del contratto di appalto il regime giuridico che regola il caso dedotto in lite è necessariamente quello di cui all'art. 32, c. 8 del D.lgs. 50/2016, per cui all'appaltatore spetta il solo rimborso delle spese sostenute, non anche il corrispettivo comprensivo di utile d'impresa e l'IVA. Nel caso di specie, quindi, non risultando specificamente contestati i criteri di calcolo per la TR determinazione degli importi indicati nell'atto di opposizione dalla come non dovuti, non possono ritenersi spettanti a l'utile d'impresa (per € 11.187,82), le migliorie non CP_3 TR realizzate (€ 10.237,37), l'IVA (€ 13.269,82) per quanto esposto dall'opponente n relazione al regime di split payment ex art. 17-ter D.P.R. 633/1972. Del resto, le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione di e di cui alla prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata CP_3 per sono volte a contestare le eccezioni e le domande di parte opponente, ma non CP_3 TR contengono domanda nei confronti della i risarcimento del danno per inadempimento o per responsabilità derivante da anomala vicenda dell'appalto imputabile alla stazione appaltante, né contengono domanda ex art. 2041 c.c.. Pertanto, addizionando i suddetti importi non dovuti, la pretesa creditoria avanzata da nel procedimento per decreto ingiuntivo e portata dal CP_3 decreto ingiuntivo opposto va decurtata della complessiva somma di € 34695,01, residuando, quindi, l'importo di € 297.050,48. Essendo pacifico che il contratto tra le parti in causa non è mai TR stato stipulato e che da settembre 2022 è stato scelto un altro contraente da parte della si devono ritenere fondate le argomentazioni difensive di relative alla contestazione della CP_3
Pagina 3 richiesta di applicazione delle penali dopo la notificazione del decreto ingiuntivo e dopo la risoluzione di ogni rapporto mediante la sostituzione di con altro appaltatore. Manca la
CP_3 prova di contestazione immediata di addebiti di ritardi o di inadempimenti durante il rapporto intercorso tra le parti in causa limitatamente al periodo in vigenza del regime giuridico sopra delineato. Manca, altresì, prova di un accertamento concordato o in contraddittorio tra le parti o prova di un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. in ordine alla situazione di fatto TR esistente al momento della riconsegna da parte di alla delle attrezzature e dei
CP_3 locali. Di conseguenza, da un lato, assumono in diritto pregnanza e prevalenza gli argomenti fondati sui richiami normativi e giurisprudenziali indicati dalla difesa di unitamente alla
CP_3 Deliberazione ANAC n. 73 del 17-1-2024 indicata da parte convenuta opposta e, dall'altro, non possono ritenersi ammissibili, fondate e idoneamente dimostrate le partite di credito opposte in compensazione da parte opponente e di cui alla domanda riconvenzionale spiegata dalla RAI. Alla TR luce delle suddette argomentazioni il decreto ingiuntivo opposto va revocato, la pponente va condannata al pagamento della somma di € 297050,48 in favore di oltre interessi
CP_3 moratori ex D. Lgs. 231/2002 dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e sino al dì dell'effettivo soddisfo. Le spese del presente giudizio vanno compensate in ragione di reciproci motivi di soccombenza, risultando infondata l'iniziale e più ampia pretesa creditoria di
CP_3 di cui al decreto ingiuntivo opposto.
P.Q.M.
Revoca il decreto ingiuntivo n. 7845/2023, chiesto ed ottenuto da emesso dal
CP_3 Tribunale di Roma in data 20 aprile 2023, notificato il 5 maggio 2023. Condanna la
[...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di TRoparte_1
della somma di € 297050,48 oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 dalla data di deposito CP_3 del ricorso per decreto ingiuntivo e sino al dì dell'effettivo soddisfo. Spese del giudizio compensate.
Roma, 8-12-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31749/2023 promossa da:
(C.F. ), con sede in Roma, Viale G. Mazzini TRoparte_1 P.IVA_1
n. 14, in persona del Direttore della Direzione Affari Legali e Societari, avv. TRoparte_2
(in virtù dei poteri conferitigli con procura in data 3 dicembre 2018, per atto del notaio Per_1 di Roma, rep. n. 8759 racc. n. 2993 - doc. A), rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli
Avv.ti Prof. Massimo Proto (c.f. - pec C.F._1
e RA RT (c.f. - pec Email_1 C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso il loro studio (Chiomenti) Email_2 in Roma, Via Ventiquattro Maggio n. 43 -
– attrice/opponente – contro
P. I.V.A. , in persona del suo legale rappresentante pro tem1pore dott. CP_3 P.IVA_2
cod. fisc. nato a [...] il [...] con TRoparte_4 C.F._3 sede legale in Bari alla via Lindemann 5/3, 5/4 elettivamente domiciliata in Bari al viale Antonio
Salandra n. 10/c, presso lo studio dell'avv. Domenico Silella (C.F. , PEC: CodiceFiscale_4
e fax 0809146255) dal quale è rappresentata e difesa come da mandato in Email_3 atti –
-convenuta/opposta-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Pagina 1 TR La (di seguito ha proposto tempestiva (con notifica a TRoparte_1 mezzo PEC in data 14-6-2023) opposizione al decreto ingiuntivo n. 7845/2023, chiesto ed ottenuto da emesso dal Tribunale di Roma in data 20 aprile 2023, notificato il 5 maggio 2023, CP_3 spiegando domanda riconvenzionale. Il decreto ingiuntivo è stato concesso in riferimento al vantato credito di € 331.745,49 per l'asserito mancato pagamento delle somme di cui alle fatture numeri TR 2132, 2134, 2142, 2143 e 2145 oltre interessi di mora ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002. La a contestato la pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto spiegando domanda riconvenzionale come da conclusioni dell'atto di opposizione che di seguito si riportano: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertata l'infondatezza della pretesa creditoria di in accoglimento CP_3 di tutte le eccezioni descritte in narrativa: dichiarare nullo e/o inefficace e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo n. 7845/2023, reso dal Tribunale di Roma il 20 aprile 2023 e notificato il 5 Cont maggio 2023; in linea riconvenzionale, condannare al pagamento in favore della delle CP_3 somme dovute a titolo di penali per l'inadempimento dell'appaltatrice pari ad Euro 369.000,00 ovvero alla diversa somma che risulterà dovuta nel corso del giudizio, eventualmente compensando Cont tale debito di con quello rinvenuto in capo alla in ragione delle pretese avanzate da CP_3 ; in linea riconvenzionale subordinata, per l'ipotesi in cui non fossero reputate dovute somme CP_3 Cont a titolo di penale, condannare al pagamento in favore della delle somme dovute a titolo CP_3 di risarcimento del danno per l'inadempimento dell'appaltatrice pari ad Euro 238.790,58 o, in subordine, Euro 207.643,98, ovvero alla diversa somma che risulterà dovuta nel corso del giudizio, Cont eventualmente compensando tale debito di con quello rinvenuto in capo alla in ragione CP_3 delle pretese avanzate da . Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge e CP_3 rimborso delle spese generali ex art. 2, co. 2, D.M. 55/2014”. si è costituita in giudizio CP_3 contestando la domanda attrice perché ritenuta infondata in fatto e in diritto e disconoscendo espressamente la documentazione depositata da parte avversa sprovvista di data e provenienza certe con particolare riferimento agli allegati 16, 17, 18, 19, 20 e 21, rassegnando le seguenti eccezioni e conclusioni: “Preliminarmente a) Dichiarare l'opposto decreto provvisoriamente esecutivo a sensi dell'art. 648 c.p.c. essendo il credito della per tutte le ragioni spiegate, certo, liquido ed CP_5 esigibile nonché pianamente fondato, non essendo, al contrario, l'avversa opposizione fondata su prova scritta;
b) Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni spiegate, l'inammissibilità, oltreché l'infondatezza, delle avverse richieste di compensazione somme nonché di richiesta di somme a titolo di penali per violazione art. 1382 c.c. e 1383 c.c.. Nel merito c) disattendere e rigettare integralmente tutte le avverse domande formulate nei confronti della perché infondate CP_3 in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da determinarsi secondo i parametri d cui al D.M. 147/2022, oltre oneri di legge. La prima udienza veniva differita dal giudice ai sensi dell'art. 171 bis penultimo comma con concessione dei termini per il deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.. In seguito alla celebrazione della prima udienza veniva dal giudice rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e rigettata la richiesta di prova testimoniale per i motivi esposti nella stessa ordinanza con quale è stato disposto il passaggio al rito antecedente a quello introdotto dalla L. 127/2022 e, quindi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. La causa, infine, con ordinanza del 16-6-2025 è stata trattenuta in decisione concedendosi alle parti i termini (60 + 20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso monitorio del 23 gennaio 2023 la società ha richiesto al Tribunale di CP_3 Roma l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti di per TRoparte_1 il pagamento di € 331.745,49, oltre interessi e spese, in relazione a fatture emesse per prestazioni asserite rese nel mese di settembre 2022 nell'ambito della gara n. 8085880, eseguite in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, co. 8, D.lgs. 50/2016. Il Tribunale adito ha emesso il decreto TR ingiuntivo n. 7845/2023 in data 20 aprile 2023, notificato il 5 maggio 2023. La a proposto
Pagina 2 opposizione ex art. 645 c.p.c., chiedendo la revoca del decreto e formulando domanda riconvenzionale per il pagamento di: € 369.000,00 a titolo di penali contrattuali;
in subordine, € 238.790,58 o € 207.643,98 a titolo di risarcimento danni con eventuale compensazione tra i crediti. La nel costituirsi in giudizio ha contestato l'opposizione, chiedendo la conferma del CP_3 decreto ingiuntivo e la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c.. Sulla natura del rapporto contrattuale e sull'art. 32 D.lgs. 50/2016 la difesa di parte opponente si è soffermata evidenziando che la prestazione oggetto del decreto ingiuntivo è stata eseguita in via d'urgenza, prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, co. 8, D.lgs. 50/2016, per cui inforza di tale norma ed in assenza di contratto formalizzato, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute, ma non al corrispettivo comprensivo di utile d'impresa. La difesa di parte opponente ha richiamato in argomento la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 3629/2021) che ha chiarito che l'appaltatore può ottenere solo il ristoro dei costi effettivamente sostenuti, escludendosi la possibilità di pretesa creditoria per il margine di profitto. Nel caso di specie, pertanto, seppure fatture, corrispondenza, report manutenzioni dimostrino l'esecuzione delle prestazioni richieste in via d'urgenza, tuttavia, ai sensi dell'art. 32, co. 8, D.lgs. 50/2016, l'appaltatore ha diritto al solo rimborso delle spese sostenute, non al corrispettivo comprensivo di utile d'impresa e IVA. Ne consegue, per parte opponente, che il credito vantato da deve essere decurtato e ridotto CP_3 delle componenti non spettanti, ovvero: utile d'impresa (€ 11.187,82), migliorie non realizzate (€ 10.237,37), IVA (€ 13.269,82) in quanto RAI è soggetta a split payment ex art. 17-ter D.P.R. TR 633/1972. La domanda riconvenzionale proposta dalla pponente concerne l'applicazione delle penali contrattuali per asseriti inadempimenti manutentivi, ai sensi delle clausole contenute nei TR capitolati tecnici e nello schema di contratto. La documentazione prodotta dalla (di cui agli allegati 16–21) è stata espressamente disconosciuta dalla difesa di che ha, inoltre, CP_3 evidenziato l'assenza di contestazioni al momento della riconsegna delle attrezzature alla RAI. Di conseguenza, in mancanza di accertamento in contraddittorio e di prova certa dell'inadempimento, TR la domanda riconvenzionale spiegata dalla on può essere accolta secondo la difesa di CP_3 TR Inoltre, con riferimento alle penali pretese dalla la difesa di a segnalato che
[...] CP_3 le stesse sono state richieste solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo, e ciò in violazione dell'art. 1383 c.c., che ne preclude l'applicazione in caso di prestazione già eseguita ed accettata. La TR compensazione di crediti richiesta dalla , inoltre, inammissibile per in quanto i CP_3 crediti vantati dalla RAI derivano dallo stesso rapporto contrattuale da cui scaturisce il credito di richiamandosi in argomento la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 780/2017) CP_3 che esclude la compensazione in presenza di vincolo di corrispettività tra le obbligazioni. In mancanza di stipulazione del contratto di appalto il regime giuridico che regola il caso dedotto in lite è necessariamente quello di cui all'art. 32, c. 8 del D.lgs. 50/2016, per cui all'appaltatore spetta il solo rimborso delle spese sostenute, non anche il corrispettivo comprensivo di utile d'impresa e l'IVA. Nel caso di specie, quindi, non risultando specificamente contestati i criteri di calcolo per la TR determinazione degli importi indicati nell'atto di opposizione dalla come non dovuti, non possono ritenersi spettanti a l'utile d'impresa (per € 11.187,82), le migliorie non CP_3 TR realizzate (€ 10.237,37), l'IVA (€ 13.269,82) per quanto esposto dall'opponente n relazione al regime di split payment ex art. 17-ter D.P.R. 633/1972. Del resto, le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione di e di cui alla prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata CP_3 per sono volte a contestare le eccezioni e le domande di parte opponente, ma non CP_3 TR contengono domanda nei confronti della i risarcimento del danno per inadempimento o per responsabilità derivante da anomala vicenda dell'appalto imputabile alla stazione appaltante, né contengono domanda ex art. 2041 c.c.. Pertanto, addizionando i suddetti importi non dovuti, la pretesa creditoria avanzata da nel procedimento per decreto ingiuntivo e portata dal CP_3 decreto ingiuntivo opposto va decurtata della complessiva somma di € 34695,01, residuando, quindi, l'importo di € 297.050,48. Essendo pacifico che il contratto tra le parti in causa non è mai TR stato stipulato e che da settembre 2022 è stato scelto un altro contraente da parte della si devono ritenere fondate le argomentazioni difensive di relative alla contestazione della CP_3
Pagina 3 richiesta di applicazione delle penali dopo la notificazione del decreto ingiuntivo e dopo la risoluzione di ogni rapporto mediante la sostituzione di con altro appaltatore. Manca la
CP_3 prova di contestazione immediata di addebiti di ritardi o di inadempimenti durante il rapporto intercorso tra le parti in causa limitatamente al periodo in vigenza del regime giuridico sopra delineato. Manca, altresì, prova di un accertamento concordato o in contraddittorio tra le parti o prova di un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. in ordine alla situazione di fatto TR esistente al momento della riconsegna da parte di alla delle attrezzature e dei
CP_3 locali. Di conseguenza, da un lato, assumono in diritto pregnanza e prevalenza gli argomenti fondati sui richiami normativi e giurisprudenziali indicati dalla difesa di unitamente alla
CP_3 Deliberazione ANAC n. 73 del 17-1-2024 indicata da parte convenuta opposta e, dall'altro, non possono ritenersi ammissibili, fondate e idoneamente dimostrate le partite di credito opposte in compensazione da parte opponente e di cui alla domanda riconvenzionale spiegata dalla RAI. Alla TR luce delle suddette argomentazioni il decreto ingiuntivo opposto va revocato, la pponente va condannata al pagamento della somma di € 297050,48 in favore di oltre interessi
CP_3 moratori ex D. Lgs. 231/2002 dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e sino al dì dell'effettivo soddisfo. Le spese del presente giudizio vanno compensate in ragione di reciproci motivi di soccombenza, risultando infondata l'iniziale e più ampia pretesa creditoria di
CP_3 di cui al decreto ingiuntivo opposto.
P.Q.M.
Revoca il decreto ingiuntivo n. 7845/2023, chiesto ed ottenuto da emesso dal
CP_3 Tribunale di Roma in data 20 aprile 2023, notificato il 5 maggio 2023. Condanna la
[...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di TRoparte_1
della somma di € 297050,48 oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 dalla data di deposito CP_3 del ricorso per decreto ingiuntivo e sino al dì dell'effettivo soddisfo. Spese del giudizio compensate.
Roma, 8-12-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
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