TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/12/2025, n. 1761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1761 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127 - ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 672/2021 R.G.
Promossa da
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
), residente in [...], rappresentata e difesa per procura
[...]
speciale allegata al ricorso dall'avvocato Francesco Murtas, presso il quale è elettivamente domiciliata
Ricorrente
Contro
, nato a [...] il [...] (c.f. ), CP_1 CodiceFiscale_2
e nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_2 [...]
, entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi C.F._3
per procura speciale allegata alla memoria di costituzione dall'avvocato
PP TA, presso il quale sono elettivamente domiciliati
Convenuti
*******
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente: “- accertarsi e dichiararsi che tra la sig.ra e il IG , è intercorso un Parte_1 CP_3
rapporto di lavoro subordinato dal 12/09/2017 al 23/11/2020; -
pagina 1 condannare e in qualità di eredi del CP_1 Controparte_2
IG , al pagamento della somma di euro 33.231,00 a CP_3
titolo di differenze retributive ordinarie, ratei 13° mensilità, ratei TFR, ratei ferie non godute, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo. - Con vittoria spese e onorari di causa”.
Nell'interesse dei convenuti: “l'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis,
Voglia:
Nel merito
- mandare assolti i convenuti da ogni avversa pretesa;
In ogni caso
- con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17.2.2021 la IGa Parte_1
ha agito in giudizio dinanzi a questo Tribunale, in funzione di
[...]
Giudice del Lavoro, nei confronti dei IGi e CP_1 [...]
, nella loro qualità di eredi del IG , CP_2 CP_3
deceduto in data 23.11.2020, per sentirsi accogliere le conclusioni sopra trascritte.
A fondamento del ricorso, ha allegato di aver lavorato alle dipendenze del IG dal 12.9.2017 al 23.11.2020, data del CP_3
decesso di quest'ultimo, senza la sottoscrizione di alcun contratto.
Ha quindi allegato di aver svolto mansioni afferenti alla qualifica di assistente non convivente di persone autosufficienti, corrispondenti a quelle di cui al livello BS del C.C.N.L. colf e badanti.
In particolare, ella eseguiva presso l'abitazione del , ubicata in CP_3
MOmannu nella via Corso Umberto n. 153, le seguenti attività: pulizie della casa, rifacimento dei letti, cambio delle lenzuola, lavaggio e stiraggio della biancheria, cucina. Si occupava altresì di fare la spesa, di tenere compagnia e accompagnare il nelle uscite quotidiane, di CP_3
fissare gli appuntamenti, di accompagnarlo dal medico o interloquire con
pagina 2 il medesimo, di accompagnarlo nelle visite specialistiche, e, in particolare, di prestargli l'assistenza necessaria a causa delle sue precarie condizioni di salute.
Il suo orario di lavoro era il seguente: dal lunedì alla domenica, dalle ore 9:30 alle ore 13:30 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00.
Tanto premesso, la ricorrente ha affermato di essere stata retribuita mensilmente con una somma assolutamente inadeguata e di gran lunga inferiore a quanto previsto dagli accordi di categoria;
inoltre, non le erano stati corrisposti gli importi relativi alla tredicesima mensilità, alle festività non godute ed al trattamento di fine rapporto, che pure il CP_3
si era impegnato a regolarizzare.
La ricorrente, pertanto, in base ai conteggi da lei allegati, risultava creditrice dell'importo lordo di euro 33.231,00.
2. Si sono costituiti in giudizio i IGi e , CP_1 Controparte_2
che hanno resistito all'avverso ricorso, sostenendo che tra la ricorrente ed il loro defunto padre non fosse intercorso alcun rapporto di lavoro subordinato.
Ed invero, tra i due era sorta una relazione che, nata inizialmente quale amicizia, ben presto era divenuta una relazione sentimentale.
In particolare, nel settembre 2017 i due si erano conosciuti presso il cimitero di MOmannu, ove il era solito recarsi per visitare la CP_3
tomba della sua defunta moglie.
Di lì a poco, i due avevano iniziato ad incontrarsi, dapprima saltuariamente e poi con maggior frequenza, recandosi presso i bar del paese, ove frequentemente erano stati visti dai familiari e da numerosi amici di famiglia, per prendere un caffè e chiacchierare.
Sin dal principio fu il ad andare a prendere la con la CP_3 Pt_1
propria automobile (una Fiat Punto grigia targata EF073JL) presso l'abitazione di quest'ultima, sita anch'essa in MOmannu, nella via
Val D'Aosta, e a riaccompagnarla al termine dei loro incontri, riservando
pagina 3 alla ricorrente le premure e le attenzioni che tipicamente caratterizzano le relazioni sentimentali.
Detti incontri, nel giro di qualche mese, si fecero sempre più assidui e col trascorrere del tempo il rapporto di amicizia si consolidò sempre di più, trasformandosi, infine, in un rapporto di natura sentimentale.
Il e la ricorrente uscivano spesso a cena fuori, anche in CP_3
compagnia di amici comuni e della figlia della la IGa Pt_1 [...]
partecipando altresì alle feste e alle sagre di paese. Persona_1
In una di queste occasioni, la ricorrente e il incontrarono CP_3
anche il IG , amico di famiglia, al quale il Persona_2 CP_3
presentò la ricorrente definendola come una cara amica.
La relazione amorosa nata tra il e la non aveva CP_3 Pt_1
trovato il consenso dei familiari del defunto.
Ed infatti la notevole differenza d'età tra costoro aveva ingenerato la preoccupazione e il timore dei familiari, preoccupati della possibilità che la ricorrente potesse approfittarsi delle disponibilità economiche del
. CP_3
Nella fase iniziale della relazione, nonostante la contrarietà della famiglia, la si guadagnò la fiducia e l'affetto del defunto, fino a Pt_1
farsi fornire, nel 2019, il pin del bancomat relativo al conto corrente bancario dello stesso.
I convenuti hanno, quindi, affermato la non corrispondenza al vero della descrizione operata della ricorrente in ordine alle mansioni da lei asseritamente svolte nel corso del presunto rapporto di lavoro.
Ed infatti, durante le sporadiche occasioni in cui si recava presso l'abitazione del defunto, la ricorrente non vi prestava mai attività lavorativa di carattere subordinato e, se mai vi avesse svolto qualsivoglia attività astrattamente riconducibile al lavoro domestico, tale attività non avrebbe potuto che essere stata svolta in ausilio al defunto in ragione del loro rapporto affettivo.
pagina 4 Del tutto prive di fondamento risultavano, pertanto, le avverse asserzioni secondo le quali la si occupava della spesa, della Pt_1
pulizia della casa, del rassetto, della preparazione dei pasti per il CP_3
e del lavaggio della biancheria di quest'ultimo presso il proprio domicilio.
In particolare, non corrispondeva a verità che la ricorrente provvedesse personalmente alla spesa per il , nonché alla CP_3
preparazione dei pasti.
Era infatti lo stesso defunto ad occuparsi, in piena autonomia, fino all'ottobre 2020, della propria spesa personale, che effettuava presso i vari punti vendita (Eurospin, Super Pan e Conad) presenti a
MOmannu, così come si occupava della preparazione dei propri pasti.
Con riferimento all'attività di pulizia e rassetto della casa, i convenuti hanno allegato che, contrariamente a quanto asserito dalla controparte, le stesse venissero svolte dall'amica di famiglia, IGa Persona_3
per circa 4/5 ore alla settimana.
Oltre alla pulizia della casa, la si occupava delle operazioni di Per_3
rassetto della casa e dei letti, di lavare e stirare i vestiti.
L'aiuto fornito dalla IGa venne meno, bruscamente, ad Per_3
inizio 2020, a seguito di una telefonata da parte della stessa ricorrente, allorquando quest'ultima invitò la a non recarsi più presso Per_3
l'abitazione, in quanto non riteneva più necessaria la sua presenza.
Peraltro, tale richiesta era stata ritenuta del tutto credibile dalla Per_3
in quanto proveniente dalla nuova compagna del padrone di casa.
Da tale momento la casa piombò gradualmente in uno stato di abbandono, come emerge con manifesta evidenza dalle numerose foto scattate dai convenuti il 26 ottobre 2020, giornata nella quale il CP_3
era stato ricoverato presso la Casa di Cura Sant'Antonio a causa dell'improvviso aggravarsi delle sue condizioni di salute.
A riprova del mancato svolgimento delle mansioni di colf o di badante da parte della ricorrente vi era poi il fatto che, in occasione delle visite
pagina 5 presso l'abitazione del , la figlia trovava il padre CP_3 CP_2
sempre solo e mai in compagnia della ricorrente, salvo sporadiche occasioni.
Inoltre, fino al marzo 2020, precedentemente al diffondersi della pandemia CO -19 e al lockdown che ne conseguì, il si era CP_3
sempre recato personalmente presso il proprio medico di base, il dottor
, al fine di richiedere le prescrizioni per l'acquisto delle Persona_4
medicine, come da richieste che appuntava su alcuni foglietti.
Solo con il diffondersi della pandemia, dopo il marzo 2020, stante l'impossibilità di recarsi personalmente presso lo studio medico, il
, dotato di un telefonino privo di connessione internet, talvolta CP_3
aveva richiesto in prestito il cellulare della ricorrente al fine di inoltrare le richieste per le prescrizioni al nuovo medico di base, dottoressa
, subentrata nello studio del dottor a seguito Persona_5 Per_4
del suo pensionamento.
Per quanto concerneva le viste specialistiche, anche in questo caso non corrispondeva al vero che fosse la ricorrente ad accompagnare il
. CP_3
Ed invero, era sempre stata la convenuta ad Controparte_2
occuparsi di prenotare, tramite gli accessi telematici da lei detenuti ovvero mettendosi personalmente in contatto con la ASL, tutte le visite specialistiche del padre.
Per quanto, infine, concerneva le condizioni di salute del , i CP_3
convenuti hanno precisato che, sebbene anziano ed affetto da alcune patologie (diabete di tipo 2 e una leggera cardiopatia) per le quali assumeva dei farmaci, fino all'ottobre 2020 egli non aveva mai avuto necessità di ricevere assistenza giornaliera.
Solo nel novembre 2020, a seguito di un periodo di ricovero ospedaliero (dall'ottobre al novembre 2020) si era verificato un drastico peggioramento delle sue condizioni di salute, a causa all'insorgenza di
pagina 6 una polmonite che lo aveva costretto ad abbandonare le proprie abitudini giornaliere.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali e mediante prova per testimoni.
All'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata quindi tenuta in decisione.
*******
4. Il ricorso è infondato, per i motivi di seguito esposti.
È noto che, in tema di lavoro domestico, è stato enunciato il principio per cui ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro dipendente può essere ricondotta ad un rapporto diverso, istituito in virtù di un legame affettivo e di familiarità tra due persone (affectionis vel benevolentiae causa), caratterizzato dalla gratuità della prestazione lavorativa. Nondimeno, tale presunzione può essere superata fornendo la prova dell'esistenza del vincolo di subordinazione mediante il riferimento alla qualità e quantità delle prestazioni svolte ed alla presenza di direttive, controlli ed indicazioni da parte del datore di lavoro (v. Cass. civ., Sezione Lavoro, sentenza n. 12433 del 16.6.2015).
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha fornito adeguata dimostrazione in ordine alle proprie allegazioni.
Quali elementi di prova dell'invocato rapporto di lavoro subordinato vi sono le deposizioni rese dalle testimoni e Testimone_1 [...]
quest'ultima figlia della ricorrente. Persona_1
La prima, amica della figlia della ricorrente, ha dichiarato di essersi personalmente recata presso l'abitazione del , in quanto da lui CP_3
invitata a cena, durante le vacanze di Natale degli anni 2017, 2018 e
2019. La testimone ha dichiarato di aver visto, in tali occasioni, la ricorrente mentre cucinava, lavava i piatti, rimetteva in ordine la cucina e faceva piccoli servizi, in quanto il aveva già una persona che si CP_3
occupava delle pulizie della casa.
pagina 7 La testimone ha riferito di aver appreso, nel corso di una telefonata nell'agosto del 2017, che il rapporto tra il e la era CP_3 Pt_1
iniziato come rapporto amichevole, e che poi il , poiché aveva CP_3
bisogno di una persona che lo aiutasse, aveva chiesto alla di Pt_1
lavorare per lui.
Ha altresì riferito di aver appreso dal che lui versava alla CP_3
la somma di 1.000,00 euro mensili, e di aver assistito, durante Pt_1
una cena, alla corresponsione della predetta somma mediante la dazione di cinque banconote da 200,00 euro. Nell'occasione il disse che CP_3
si trattava della mensilità di dicembre e segnò l'importo in un'agenda.
La testimone ha riferito che la madre si occupava Persona_1
delle pulizie della casa del , del bucato, cucinava e lavava i piatti, CP_3
lo accompagnava a fare la spesa e alle visite mediche perché il CP_3
era cardiopatico e diabetico.
Ha riferito di essere a conoscenza di tali circostanze perché frequentava l'abitazione del con una frequenza di due volte al CP_3
mese, riferendo che spesso lui la invitava ad andare a fare la spesa, e che andava con loro anche a pranzo e a cena, a casa e al ristorante.
Per quanto concerne la retribuzione, ha riferito di aver appreso, sia da sua madre che dallo stesso , che a sua madre veniva corrisposta la CP_3
somma di 1.000,00 euro al mese, il cui pagamento avveniva settimanalmente in contanti.
Tanto premesso, si ritiene che, a fronte del complessivo quadro probatorio emerso dall'istruttoria, le predette deposizioni non siano sufficienti a dar prova del rapporto di lavoro subordinato, per come invocato nel ricorso.
In particolare, numerosi elementi di prova fanno propendere che tra il e la ricorrente si fosse effettivamente instaurato un rapporto di CP_3
tipo sentimentale.
pagina 8 Tale rapporto è innanzitutto provato dalle fotografie e dai video prodotti dai convenuti, nei quali si vedono il e la ricorrente CP_3
passeggiare insieme.
In particolare, in un video si vedono il e la ricorrente mentre CP_3
guardano le giostre durante la festa di Santa Greca a MOmannu: i due camminano insieme presi sottobraccio.
Vi sono poi le varie foto tratte dal profilo Facebook della ricorrente, ove si vede la stessa in compagnia del , e dalle quali si può CP_3
apprendere che tra i due vi fosse una relazione di intimità. Vi è, in particolare, una fotografia che ritrae la ricorrente in piedi, con le mani appoggiate sopra le spalle del , seduto. CP_3
Un'altra foto ritrae sorridenti il insieme alla ricorrente, alla CP_3
figlia di lei ed alla sua amica (si tratta della testimone . Tes_1
Altre foto ritraggono il a cena insieme alla ricorrente ed alla CP_3
figlia.
Numerosi testimoni, poi, hanno riferito di aver visto il e la CP_3
insieme in auto, ovvero presso i vari bar del centro abitato di Pt_1
MOmannu (si vedano le deposizioni dei IGi , Testimone_2
, , quest'ultimo cugino dei convenuti, e Tes_3 CP_3
quest'ultimo coniuge separato della convenuta Testimone_4 [...]
). CP_2
In particolare, il testimone ha riferito che il , Testimone_4 CP_3
suo suocero, raccontò ai figli di avere una relazione con la e che Pt_1
i figli, preoccupati, cercarono di capirne la natura, recandosi presso la stazione dei carabinieri.
Ha riferito che i convenuti ebbero vari colloqui con il maresciallo dei carabinieri, e che anche suo suocero si recò dai carabinieri e disse al testimone di aver dichiarato in caserma di avere una relazione con la
Pt_1
Per quanto concerne la relazione, lo stesso testimone ha riferito che i due “Avevano una frequentazione continua, la mattina si recavano al bar
pagina 9 e al bar in Via Nazionale a MOmannu e al bar Parte_2 Pt_3
Roberta di Piazza Balli, mi è capitato di vederli frequentemente. In serata andavano a mangiare la pizza o si compravano le pizzette al taglio che consumavano in macchina o in piazzetta. Li ho visti personalmente. Li ho incontrati anche durante la sagra della Festa di
Santa Greca dove andavano a mangiare negli stand. Ciò è accaduto nel
2018, la frequentazione è durata almeno due anni. Per gli spostamenti utilizzavano la punto grigia di mio suocero, che guidava lui, mio suocero era completamente autonomo”.
Il testimone ha inoltre riferito che i convenuti non erano in Tes_4
possesso del pin della carta bancomat collegata al conto corrente del presso Banca Intesa. Sul punto ha riferito che “quando mio CP_3
suocero è stato male la mia ex moglie chiese a lui e alla Sig.ra il Pt_1
pin del bancomat per fare degli acquisti nell'interesse del padre, ma loro non glielo diedero”.
Le deposizioni del testimone concordano pienamente con Tes_4
quelle rese dal testimone , il quale ha riferito quanto CP_3
segue: “Più volte ho visto dal 2017 fino al decesso di mio zio, nel novembre 2020, insieme la Sig.ra e mio zio, presso la Piazza Pt_1
Santa Greca di MOmannu dove mangiavano pizzette seduti dentro la
Punto di mio zio o nelle panchine della piazza, la sera verso le 21, questo accadeva spesso. Inoltre, li ho incontrati all'Iperpan e all'Eurospin di
MO e SS, in diverse occasioni, mentre facevano la spesa. Una volta li ho incontrati nel pomeriggio presso il bar Agip, all'ingresso del paese e alla Festa di Santa Greca, erano abbracciati e io e una mia amica abbiamo girato dei video, perché tutto il paese Persona_6
sapeva che stavano insieme”.
Inoltre, il testimone , all'epoca dei fatti per cui è causa Tes_3
comandante presso la caserma dei Carabinieri di MOnannu, ha riferito di aver conosciuto il in occasione di un sinistro stradale e CP_3
di averlo rivisto anni dopo perché si era presentato in caserma con la
pagina 10 in quanto si lamentava del fatto che i figli non vedevano di buon Pt_1
occhio la loro frequentazione.
Ha riferito che si erano presentati in caserma anche i convenuti, sempre per motivazioni legate alla suddetta frequentazione.
Anche il predetto testimone ha riferito di aver visto alcune volte il e la passeggiare insieme nel centro abitato di CP_3 Pt_1
MOmannu.
Il siffatto rapporto di natura sentimentale fa comprendere la ragione per la quale, nonostante il lungo lasso di tempo trascorso, le parti non hanno ritenuto di formalizzare il rapporto di lavoro asserito dalla ricorrente mediante denuncia presso gli enti competenti, come sarebbe stato ragionevole attendersi nell'ambito di un nomale rapporto di lavoro subordinato.
Ed inoltre, sempre il predetto rapporto, non visto con favore dai convenuti, che temevano che il loro padre potesse essere circuito, spiega perché della vicenda hanno interessato i carabinieri. Si noti come nel colloquio avvenuto con il comandante né il né la Tes_3 CP_3 Pt_1
abbiano riferito che la frequentazione tra i due dipendeva dal fatto che vi era un normale rapporto di lavoro, in quanto lei lo aiutava nello svolgimento delle faccende domestiche, come sarebbe stato ragionevole attendersi.
Ed ancora, sempre in base al predetto rapporto, si comprende come il
, a certo punto della relazione, abbia deciso di affidare alla CP_3
ricorrente, e a lei soltanto, il pin della carta bancomat.
In base a tali elementi, deve ritenersi dimostrato che l'attività svolta dalla ricorrente sia stata da lei resa affectionis vel benevolentiae causa, con esclusione di qualsivoglia vincolo di subordinazione.
Si osserva, inoltre, che neppure è emerso che la ricorrente abbia svolto le attività di lavoro subordinato indicate nel ricorso con l'osservanza dell'orario di lavoro indicato, ovverosia per otto ore al giorno, dal lunedì alla domenica, durante tutti i giorni della settimana.
pagina 11 Circostanza, quest'ultima, del tutto inverosimile, essendo assai difficile ipotizzare che la ricorrente non abbia mai goduto di alcun giorno di riposo settimanale.
Ed anzi, dall'istruttoria svolta, sono emersi elementi di segno contrario.
Per quanto concerne l'attività di pulizia, è stata sentita quale testimone la IGa la quale ha dichiarato che, sino all'inizio Persona_3
dell'anno 2020, si recava presso l'abitazione del una volta alla CP_3
settimana, di mattina dalle 7:30/7:45 fino alle 13:00 e si occupava delle pulizie dell'appartamento, oltre che di stendere la biancheria e stirarla, mentre il si occupava del bucato. CP_3
Ha poi riferito di aver conosciuto la a casa del , dopo Pt_1 CP_3
la morte della moglie, in quanto la andava a trovarlo. Pt_1
Ha riferito che la non svolgeva alcuna attività lavorativa, in Pt_1
quanto, a detta della testimone, “si sedeva, prendeva il caffè con lui e fumava nella cucina. Non l'ho mai vista fare le pulizie o preparare il pranzo. Era il Sig. che lo preparava”. CP_3
Dalla deposizione della predetta testimone emerge, quindi, come la ricorrente, almeno la mattina in cui era presente la non svolgesse Per_3
alcuna delle attività lavorative indicate nel ricorso.
La ha inoltre riferito che fu la stessa ricorrente a chiamarla, Per_3
dicendole che, a causa della pandemia, non sarebbe più dovuta andare a casa del e che avrebbe pensato lei a tutto. Ciò costituisce CP_3
ulteriore dimostrazione del fatto che tra le parti dell'asserito rapporto di lavoro non vi fosse, in realtà, alcuna relazione di subordinazione, avendo la ricorrente finanche deciso - non si comprende se di sua esclusiva iniziativa o con il consenso del - la fine del rapporto di lavoro CP_3
domestico in essere con la Per_3
Ed ancora, appare difficilmente comprensibile, secondo l'assunto della ricorrente, pensare che per circa due anni e mezzo (dal settembre
2017 sino agli inizi del 2020), il , che pur viveva da solo, avesse CP_3
pagina 12 necessità di due collaboratrici domestiche, nonostante la ricorrente lavorasse a tempo pieno.
Non è poi emerso che la si occupasse di fare la spesa per il Pt_1
. CP_3
Come dichiarato da tutti i testimoni, sino a qualche mese prima di morire, costui deambulava autonomamente, guidava autonomamente la propria autovettura e si recava, alla guida di essa, presso i vari esercizi commerciali: pertanto, la ricorrente si limitava ad accompagnare il a fare la spesa e nelle altre uscite quotidiane. CP_3
Ed ancora, le numerose fotografie prodotte dai convenuti, risalenti al
26 ottobre 2020, allorquando il è stato ricoverato, ritraggono una CP_3
casa di certo non pulita e curata: sono visibili segni di sporcizia, quali polvere e ragnatele alle pareti, si vedono dei farmaci e altri oggetti sparsi per la cucina, il camino sporco, i vestiti non riposti nell'armadio, ed ancora, dentro il frigorifero sono presenti vari alimenti scaduti (quali mozzarelle, burro, uova).
In conclusione, per tutte tali ragioni il ricorso merita di essere rigettato.
5. Parte ricorrente, rimasta soccombente, viene condannata alla rifusione delle spese processuali, liquidate nel dispositivo ai sensi del
D.M. n. 55/2014, con applicazione della tabella prevista per le cause in materia di lavoro di valore indeterminabile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna alla rifusione in favore di Parte_1 [...]
e delle spese processuali, che liquida in CP_1 Controparte_2
euro 3.800,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Cagliari, 10.12.2025.
pagina 13 Il Giudice dott. Andrea Bernardino
pagina 14