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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/09/2025, n. 1573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1573 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1035/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Annarita Donofrio Consigliere dott. Achille Reali Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1035/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'AVVOCATURA Parte_1 P.IVA_1
DELLO STATO DI BOLOGNA;
APPELLANTE contro
(C.F. ; CP_1 C.F._1
APPELLATA-CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Generale presso la Corte
d'Appello di Bologna;
Avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE, in data
7/05/2021 nel procedimento R.G. n. 416/2019
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 12/07/2024, a trattazione scritta, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Il appellante ha concluso come da atto d'appello; Parte_1
pagina 1 di 7 la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bologna è intervenuta, con atto del
17/08/2021, chiedendo l'accoglimento dell'appello e la riforma dell'ordinanza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La Sig.ra nata il [...] a Chervonograd, in [...], ha proposto ricorso al CP_1
Tribunale di Bologna avverso il provvedimento di diniego della Commissione Territoriale per il riconoscimento dello Status di Rifugiato di Bologna, notificato il 20/12/2018, che aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale senza avere valutato se vi fossero stati i presupposti per il rilascio di permesso di soggiorno per seri motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del chiedendo l'accertamento del suo diritto alla sola protezione umanitaria. Controparte_2
2) In precedenza, convocata innanzi alla sopra citata Commissione Territoriale, la Sig.ra CP_1
aveva riferito di essere nata a Chervonograd, a [...]. da Lviv (Leopoli), di avere vissuto tra il 2010 e il 2012 in Russia, a San Pietroburgo, lavorando come sarta in un laboratorio tessile, di essere poi tornata a Chernovograd fino al 2014, quando si era recata in Polonia dove aveva lavorato per soli tre mesi, fino all'insorgere di problemi alla vista, che l'avevano costretta a tornare nella sua città natale fino a quando, nel marzo 2015, aveva lasciato l'Ucraina.
In particolare, la stessa aveva precisato che aveva lasciato il proprio Paese a causa di gravi difficoltà economiche causate dalla perdita del lavoro, e di avere incontrato ulteriori problemi dopo che, avendo lavorato in Russia, era ritornata in Ucraina, dove non c'era lavoro e la situazione era instabile e caratterizzata da continue manifestazioni e da atteggiamenti ostili, specie nei confronti delle persone che, come lei, si erano recate in Russia a lavorare, tanto che lei stessa aveva ricevuto minacce, con lanci di pietre anche contro la sua casa, con tutte le gravi difficoltà conseguenti che, anche per la necessità di provvedere al mantenimento della figlia, l'avevano spinta a recarsi a lavorare dapprima in Polonia e poi, nel 2015, a partire per l'Italia.
La Commissione Territoriale ha ritenuto che dalle dichiarazioni della Sig.ra non erano emersi CP_1 fondati motivi di persecuzione o di rischio di danno grave ai sensi dell'art. 14 del D.L.vo n.251/2007, anche in ragione del profilo di genericità delle sue dichiarazioni in ordine alle conseguenze subite a causa del lavoro svolto in Russia, che non vi fosse una situazione di violenza generalizzata, con riguardo alla sua zona di provenienza e, infine, che non sussistessero gravi motivi di carattere umanitario tali da giustificare il rilascio di permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, del TU
Immigrazione; pertanto, ha deciso di respingere la richiesta di protezione.
pagina 2 di 7 3) Con il ricorso presentato al Tribunale di Bologna la Sig.ra ha contestato le valutazioni CP_1
della Commissione in ordine alla sua credibilità, ha posto in rilievo la sua peculiare situazione, anche alla luce delle gravi difficoltà incontrate in relazione all'attività di lavoro svolta in Russia, ha evidenziato la sua condizione di grave difficoltà economica, la sua particolare condizione e gli effetti negativi del conflitto armato in corso, a fronte del duraturo e radicato percorso di integrazione intrapreso in Italia.
Si costituiva in giudizio il , che ha contestato la fondatezza della domanda attrice Parte_1
chiedendone il rigetto.
Nel corso del giudizio, all'udienza in data 8/04/2021 è comparsa personalmente la Sig.ra CP_1
la quale ha reso le seguenti dichiarazioni:
“Confermo le dichiarazioni che ho già reso davanti alla Commissione territoriale.
D – Vuole parlarmi delle ragioni per le quali ha deciso di lasciare il suo Paese ?
R – Sono venuta qui perché da noi il periodo non era stabile, anche per la guerra. I ragazzi dell'Ucraina pensavano che le persone che andavano a lavorare in Russia non volessero bene al loro
Paese. Si prosegue nell'audizione della ricorrente pur manifestando la stessa alcune difficoltà di espressione, ma riuscendo comunque ad esprimersi e a comprendere le domande, posto che il difensore rappresenta che le difficoltà derivano verosimilmente da un po' di agitazione per l'audizione di oggi.
D – Vuole parlarmi di quello che è successo a lei ?
R – I ragazzi dicevano brutte parole. Ma io non li volevo denunciare perché sapevo che era per il periodo brutto.
D – Quante volte si sono verificati questi episodi in cui le dicevano brutte parole ?
R - 5 o 6 volte.
D – Si sono verificati altri episodi ?
R – Solo scrivevano e dicevano brutte parole, altre cose più gravi non succedevano.
D – Riesce a dirmi quando si sono verificati questi episodi ?
R – Nel 2013 o 2014, ma non ricordo tanto bene.
D – Allora lei cosa ha deciso di fare ?
R – Io dopo un po' sono andata a lavorare in Polonia, sono stata sei mesi, e poi sono tornata a casa;
una volta abitavo con mia suocera, poi quando ci siamo lasciati con mio marito, mia suocera non voleva che vivessimo con lei, e allora io ho trovato un altro appartamento per mia figlia, che all'epoca aveva circa 24-25 anni.
D – E dopo lei cosa ha fatto dopo ?
pagina 3 di 7 R – Io sono venuta qui in Italia. Sono arrivata il 7.3.2015.
D – E cosa ha fatto quando è arrivata in Italia?
R – Mi hanno aiutato i miei amici a trovare lavoro, per guadagnare qualcosa.
D – E ha trovato lavoro ?
R – Io andavo uno-due mesi a sostituire delle persone che tornavano a casa, l'ho fatto per quasi due anni.
D – E dopo ?
R – Dopo ho trovato una famiglia che mi ha dato una mano per fare i documenti.
ADR: Sì, ho fatto la domanda di protezione.
D – Ho lavorato non in regola, ma poi sono sempre stata in regola.
ADR: Anche adesso lavoro da questa famiglia in regola.
Lavoro in regola dal 2017, lavoro sempre con la stessa famiglia.
Faccio la badante e lavoro in casa con quella famiglia.
Ho sempre vissuto con la stessa famiglia.
D – Ci sono altre cose che mi vuole raccontare della sua vita qua in Italia ?
R – Io ho trovato una famiglia brava che mi aiuta, io lavoro.
ADR: Io conosco tanti italiani, ho amici connazionali, anche perché visto che lavoro tanto ho solo un giorno libero.
D – Come era la sua vita in Ucraina ?
R – Da noi c'è poco lavoro, e anche se lavori prendi uno stipendio basso e con quello stipendio si fa fatica a vivere, con una casa in affitto. Ho sentito molte donne che sono venute a lavorare in Italia e allora sono venuta qua.
D – Vuole dirmi altro di quello che fa qua, o vuole dirmi altro ?
R – Vorrei rimanere qui.
ADR: Ho studiato per un po' la lingua ma poi ho trovato lavoro e allora ho smesso e ho studiato anche su internet e poi l'ho imparato con il lavoro.
Quando sono venuta qua in Italia non sapevo una parola.
A questo punto la ricorrente intende fare le seguenti precisazioni: Voglio precisare che il contratto in regola l'ho fatto nel 2018; nel 2017 ho iniziato a fare domanda di protezione internazionale;
mi sono sbagliata, scusate, sono un po' agitata”.
Il Tribunale ha considerato attendibile il racconto della Sig.ra e, pur condividendo la valutazione CP_1 della Commissione Territoriale riguardo la carenza di un “conflitto armato” nella sua zona di provenienza per il riconoscimento della protezione sussidiaria, ha ritenuto, tuttavia, che “il confronto
pagina 4 di 7 (come richiesto da ultimo da Cass. 4455/18) tra la situazione soggettiva della ricorrente, la sua particolare e specifica vicenda, in relazione alle riferite ripercussioni in ragione dell'attività svolta in
Russia, e la situazione complessiva dello Stato di provenienza delinei un quadro di vulnerabilità, sia soggettiva che oggettiva, tale da giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno per seri motivi di carattere umanitario” anche “in ragione della peculiare situazione della ricorrente e del suo radicamento da anni in Italia (dove la stessa, da anni, svolge stabile attività di lavoro;
ha appreso la lingua;
ha raggiunto piena indipendenza economica), posto che l'allontanamento della ricorrente, a fronte della condizione in concreto emersa, si tradurrebbe in una sostanziale violazione del suo diritto al rispetto della vita privata, nel suo concreto esplicarsi in Italia”.
Pertanto, ha ritenuto di accogliere la domanda di protezione umanitaria rilasciando il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 D. L.vo n. 286/1998, ora denominato permesso di soggiorno
“casi speciali”.
4) Il ha quindi proposto il presente appello avverso la sopra citata ordinanza Parte_1 eccependo l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.
In particolare, ha dedotto che nel caso di specie il racconto era stato generico, che le ragioni dell'espatrio erano state di natura economica, che la regione di provenienza dell'appellata non era interessata dall'instabilità politica e dal conflitto che erano limitati alla zona centro-orientale dell'Ucraina e che, comunque, non si ravvisava una situazione di vulnerabilità individuale, oggettiva e soggettiva, che potesse giustificare la concessione del permesso di soggiorno de quo e, quindi, ha chiesto la riforma dell'ordinanza impugnata.
La Sig.ra non si costituiva e all'udienza del 29/09/2021 ne era dichiarata la contumacia. CP_1
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna è intervenuto con atto del 17/08/2021, con cui ha chiesto l'accoglimento dell'impugnazione e la riforma dell'ordinanza impugnata.
All'udienza del 15/11/2022, tenutasi in modalità cartolare, parte appellante precisava le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione con i termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
Successivamente, a causa della intervenuta modifica del collegio, la causa, con ordinanza, è stata rimessa sul ruolo con sostituzione del giudice relatore, e fissata udienza del 12/7/2024, da tenersi in forma cartolare, per la precisazione delle conclusioni mediante note scritte, che sono state depositate solo dalla parte costituita.
La causa, quindi, è stata presa in decisione con termini di legge ridotti.
pagina 5 di 7 5) Il Collegio, in primo luogo, osserva che il conflitto che investe l'Ucraina, come è noto, ha avuto una evoluzione in negativo su tutto il territorio che ha ulteriormente rafforzato le motivazioni formulate nella sentenza appellata dal Giudice di prime cure circa la vulnerabilità personale e sociale della Sig.ra
CP_1
Al riguardo, si rileva che successivamente alla sentenza impugnata sia il decreto del Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che il D.L. n.158/2024 non includevano più nell'elenco dei Paesi di origine sicuri l'Ucraina.
Inoltre, dal sito web del Ministero degli Affari Esteri (www.viaggiaresicuri.it) risulta che “In considerazione degli attuali attacchi nel Paese, diffusi su tutto il territorio nazionale, incluso nella capitale Kiev, e del conseguente deterioramento delle condizioni di sicurezza, tutti i viaggi verso
l'Ucraina, a qualsiasi titolo, sono assolutamente sconsigliati” e che “L'intero Paese è soggetto ad attacchi missilistici. Le aree interessate da attività cinetiche nel Sud e nell'Est del Paese sono soggette al fuoco costante dell'artiglieria”.
La stessa città di Lviv è stata oggetto di vari attacchi russi nell'ultimo anno, come risulta da varie fonti reperibili su internet (https://www.ilfattoquotidiano.it/2024/09/04/ucraina-la-russia-attacca-leopoli-a-
Email_1
degliesteri/7679914/); https://it.euronews.com/my-europe/2025/01/15/guerra-in-ucraina-massiccio- attacco-russo-con-missili-colpite-infrastrutture-energetiche-a).
Occorre considerare, inoltre, come evidenziato nella sentenza impugnata, che l'appellata ha ormai raggiunto un adeguato livello di integrazione sociale, lavorativa ed economica in Italia, svolgendo con continuità e con contratto in regola dal 2017 il lavoro di badante presso una famiglia.
Tale consolidata situazione lavorativa e personale, comparata a quella che la stessa ha vissuto prima della partenza e a cui si troverebbe esposta in conseguenza dell'eventuale rimpatrio in Ucraina (Cassazione,
n.4455/2018) la porrebbe in una evidente situazione di vulnerabilità che giustifica il mantenimento del permesso di soggiorno.
La peculiarità e la estrema delicatezza della materia costituiscono giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, Prima Sezione, così dispone:
1) respinge l'appello proposto dal , in persona del ministro p.t., avverso Parte_1
l'ordinanza del Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE, in data 7/05/2021 nel procedimento R.G. n.
416/2019;
pagina 6 di 7 2) compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 24 giugno 2025
Il Consigliere ausiliario relatore Il Presidente
Dott. Achille Reali Dott. Giuseppe De Rosa
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Annarita Donofrio Consigliere dott. Achille Reali Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1035/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'AVVOCATURA Parte_1 P.IVA_1
DELLO STATO DI BOLOGNA;
APPELLANTE contro
(C.F. ; CP_1 C.F._1
APPELLATA-CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Generale presso la Corte
d'Appello di Bologna;
Avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE, in data
7/05/2021 nel procedimento R.G. n. 416/2019
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 12/07/2024, a trattazione scritta, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Il appellante ha concluso come da atto d'appello; Parte_1
pagina 1 di 7 la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bologna è intervenuta, con atto del
17/08/2021, chiedendo l'accoglimento dell'appello e la riforma dell'ordinanza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La Sig.ra nata il [...] a Chervonograd, in [...], ha proposto ricorso al CP_1
Tribunale di Bologna avverso il provvedimento di diniego della Commissione Territoriale per il riconoscimento dello Status di Rifugiato di Bologna, notificato il 20/12/2018, che aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale senza avere valutato se vi fossero stati i presupposti per il rilascio di permesso di soggiorno per seri motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del chiedendo l'accertamento del suo diritto alla sola protezione umanitaria. Controparte_2
2) In precedenza, convocata innanzi alla sopra citata Commissione Territoriale, la Sig.ra CP_1
aveva riferito di essere nata a Chervonograd, a [...]. da Lviv (Leopoli), di avere vissuto tra il 2010 e il 2012 in Russia, a San Pietroburgo, lavorando come sarta in un laboratorio tessile, di essere poi tornata a Chernovograd fino al 2014, quando si era recata in Polonia dove aveva lavorato per soli tre mesi, fino all'insorgere di problemi alla vista, che l'avevano costretta a tornare nella sua città natale fino a quando, nel marzo 2015, aveva lasciato l'Ucraina.
In particolare, la stessa aveva precisato che aveva lasciato il proprio Paese a causa di gravi difficoltà economiche causate dalla perdita del lavoro, e di avere incontrato ulteriori problemi dopo che, avendo lavorato in Russia, era ritornata in Ucraina, dove non c'era lavoro e la situazione era instabile e caratterizzata da continue manifestazioni e da atteggiamenti ostili, specie nei confronti delle persone che, come lei, si erano recate in Russia a lavorare, tanto che lei stessa aveva ricevuto minacce, con lanci di pietre anche contro la sua casa, con tutte le gravi difficoltà conseguenti che, anche per la necessità di provvedere al mantenimento della figlia, l'avevano spinta a recarsi a lavorare dapprima in Polonia e poi, nel 2015, a partire per l'Italia.
La Commissione Territoriale ha ritenuto che dalle dichiarazioni della Sig.ra non erano emersi CP_1 fondati motivi di persecuzione o di rischio di danno grave ai sensi dell'art. 14 del D.L.vo n.251/2007, anche in ragione del profilo di genericità delle sue dichiarazioni in ordine alle conseguenze subite a causa del lavoro svolto in Russia, che non vi fosse una situazione di violenza generalizzata, con riguardo alla sua zona di provenienza e, infine, che non sussistessero gravi motivi di carattere umanitario tali da giustificare il rilascio di permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, del TU
Immigrazione; pertanto, ha deciso di respingere la richiesta di protezione.
pagina 2 di 7 3) Con il ricorso presentato al Tribunale di Bologna la Sig.ra ha contestato le valutazioni CP_1
della Commissione in ordine alla sua credibilità, ha posto in rilievo la sua peculiare situazione, anche alla luce delle gravi difficoltà incontrate in relazione all'attività di lavoro svolta in Russia, ha evidenziato la sua condizione di grave difficoltà economica, la sua particolare condizione e gli effetti negativi del conflitto armato in corso, a fronte del duraturo e radicato percorso di integrazione intrapreso in Italia.
Si costituiva in giudizio il , che ha contestato la fondatezza della domanda attrice Parte_1
chiedendone il rigetto.
Nel corso del giudizio, all'udienza in data 8/04/2021 è comparsa personalmente la Sig.ra CP_1
la quale ha reso le seguenti dichiarazioni:
“Confermo le dichiarazioni che ho già reso davanti alla Commissione territoriale.
D – Vuole parlarmi delle ragioni per le quali ha deciso di lasciare il suo Paese ?
R – Sono venuta qui perché da noi il periodo non era stabile, anche per la guerra. I ragazzi dell'Ucraina pensavano che le persone che andavano a lavorare in Russia non volessero bene al loro
Paese. Si prosegue nell'audizione della ricorrente pur manifestando la stessa alcune difficoltà di espressione, ma riuscendo comunque ad esprimersi e a comprendere le domande, posto che il difensore rappresenta che le difficoltà derivano verosimilmente da un po' di agitazione per l'audizione di oggi.
D – Vuole parlarmi di quello che è successo a lei ?
R – I ragazzi dicevano brutte parole. Ma io non li volevo denunciare perché sapevo che era per il periodo brutto.
D – Quante volte si sono verificati questi episodi in cui le dicevano brutte parole ?
R - 5 o 6 volte.
D – Si sono verificati altri episodi ?
R – Solo scrivevano e dicevano brutte parole, altre cose più gravi non succedevano.
D – Riesce a dirmi quando si sono verificati questi episodi ?
R – Nel 2013 o 2014, ma non ricordo tanto bene.
D – Allora lei cosa ha deciso di fare ?
R – Io dopo un po' sono andata a lavorare in Polonia, sono stata sei mesi, e poi sono tornata a casa;
una volta abitavo con mia suocera, poi quando ci siamo lasciati con mio marito, mia suocera non voleva che vivessimo con lei, e allora io ho trovato un altro appartamento per mia figlia, che all'epoca aveva circa 24-25 anni.
D – E dopo lei cosa ha fatto dopo ?
pagina 3 di 7 R – Io sono venuta qui in Italia. Sono arrivata il 7.3.2015.
D – E cosa ha fatto quando è arrivata in Italia?
R – Mi hanno aiutato i miei amici a trovare lavoro, per guadagnare qualcosa.
D – E ha trovato lavoro ?
R – Io andavo uno-due mesi a sostituire delle persone che tornavano a casa, l'ho fatto per quasi due anni.
D – E dopo ?
R – Dopo ho trovato una famiglia che mi ha dato una mano per fare i documenti.
ADR: Sì, ho fatto la domanda di protezione.
D – Ho lavorato non in regola, ma poi sono sempre stata in regola.
ADR: Anche adesso lavoro da questa famiglia in regola.
Lavoro in regola dal 2017, lavoro sempre con la stessa famiglia.
Faccio la badante e lavoro in casa con quella famiglia.
Ho sempre vissuto con la stessa famiglia.
D – Ci sono altre cose che mi vuole raccontare della sua vita qua in Italia ?
R – Io ho trovato una famiglia brava che mi aiuta, io lavoro.
ADR: Io conosco tanti italiani, ho amici connazionali, anche perché visto che lavoro tanto ho solo un giorno libero.
D – Come era la sua vita in Ucraina ?
R – Da noi c'è poco lavoro, e anche se lavori prendi uno stipendio basso e con quello stipendio si fa fatica a vivere, con una casa in affitto. Ho sentito molte donne che sono venute a lavorare in Italia e allora sono venuta qua.
D – Vuole dirmi altro di quello che fa qua, o vuole dirmi altro ?
R – Vorrei rimanere qui.
ADR: Ho studiato per un po' la lingua ma poi ho trovato lavoro e allora ho smesso e ho studiato anche su internet e poi l'ho imparato con il lavoro.
Quando sono venuta qua in Italia non sapevo una parola.
A questo punto la ricorrente intende fare le seguenti precisazioni: Voglio precisare che il contratto in regola l'ho fatto nel 2018; nel 2017 ho iniziato a fare domanda di protezione internazionale;
mi sono sbagliata, scusate, sono un po' agitata”.
Il Tribunale ha considerato attendibile il racconto della Sig.ra e, pur condividendo la valutazione CP_1 della Commissione Territoriale riguardo la carenza di un “conflitto armato” nella sua zona di provenienza per il riconoscimento della protezione sussidiaria, ha ritenuto, tuttavia, che “il confronto
pagina 4 di 7 (come richiesto da ultimo da Cass. 4455/18) tra la situazione soggettiva della ricorrente, la sua particolare e specifica vicenda, in relazione alle riferite ripercussioni in ragione dell'attività svolta in
Russia, e la situazione complessiva dello Stato di provenienza delinei un quadro di vulnerabilità, sia soggettiva che oggettiva, tale da giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno per seri motivi di carattere umanitario” anche “in ragione della peculiare situazione della ricorrente e del suo radicamento da anni in Italia (dove la stessa, da anni, svolge stabile attività di lavoro;
ha appreso la lingua;
ha raggiunto piena indipendenza economica), posto che l'allontanamento della ricorrente, a fronte della condizione in concreto emersa, si tradurrebbe in una sostanziale violazione del suo diritto al rispetto della vita privata, nel suo concreto esplicarsi in Italia”.
Pertanto, ha ritenuto di accogliere la domanda di protezione umanitaria rilasciando il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 D. L.vo n. 286/1998, ora denominato permesso di soggiorno
“casi speciali”.
4) Il ha quindi proposto il presente appello avverso la sopra citata ordinanza Parte_1 eccependo l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.
In particolare, ha dedotto che nel caso di specie il racconto era stato generico, che le ragioni dell'espatrio erano state di natura economica, che la regione di provenienza dell'appellata non era interessata dall'instabilità politica e dal conflitto che erano limitati alla zona centro-orientale dell'Ucraina e che, comunque, non si ravvisava una situazione di vulnerabilità individuale, oggettiva e soggettiva, che potesse giustificare la concessione del permesso di soggiorno de quo e, quindi, ha chiesto la riforma dell'ordinanza impugnata.
La Sig.ra non si costituiva e all'udienza del 29/09/2021 ne era dichiarata la contumacia. CP_1
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna è intervenuto con atto del 17/08/2021, con cui ha chiesto l'accoglimento dell'impugnazione e la riforma dell'ordinanza impugnata.
All'udienza del 15/11/2022, tenutasi in modalità cartolare, parte appellante precisava le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione con i termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
Successivamente, a causa della intervenuta modifica del collegio, la causa, con ordinanza, è stata rimessa sul ruolo con sostituzione del giudice relatore, e fissata udienza del 12/7/2024, da tenersi in forma cartolare, per la precisazione delle conclusioni mediante note scritte, che sono state depositate solo dalla parte costituita.
La causa, quindi, è stata presa in decisione con termini di legge ridotti.
pagina 5 di 7 5) Il Collegio, in primo luogo, osserva che il conflitto che investe l'Ucraina, come è noto, ha avuto una evoluzione in negativo su tutto il territorio che ha ulteriormente rafforzato le motivazioni formulate nella sentenza appellata dal Giudice di prime cure circa la vulnerabilità personale e sociale della Sig.ra
CP_1
Al riguardo, si rileva che successivamente alla sentenza impugnata sia il decreto del Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che il D.L. n.158/2024 non includevano più nell'elenco dei Paesi di origine sicuri l'Ucraina.
Inoltre, dal sito web del Ministero degli Affari Esteri (www.viaggiaresicuri.it) risulta che “In considerazione degli attuali attacchi nel Paese, diffusi su tutto il territorio nazionale, incluso nella capitale Kiev, e del conseguente deterioramento delle condizioni di sicurezza, tutti i viaggi verso
l'Ucraina, a qualsiasi titolo, sono assolutamente sconsigliati” e che “L'intero Paese è soggetto ad attacchi missilistici. Le aree interessate da attività cinetiche nel Sud e nell'Est del Paese sono soggette al fuoco costante dell'artiglieria”.
La stessa città di Lviv è stata oggetto di vari attacchi russi nell'ultimo anno, come risulta da varie fonti reperibili su internet (https://www.ilfattoquotidiano.it/2024/09/04/ucraina-la-russia-attacca-leopoli-a-
Email_1
degliesteri/7679914/); https://it.euronews.com/my-europe/2025/01/15/guerra-in-ucraina-massiccio- attacco-russo-con-missili-colpite-infrastrutture-energetiche-a).
Occorre considerare, inoltre, come evidenziato nella sentenza impugnata, che l'appellata ha ormai raggiunto un adeguato livello di integrazione sociale, lavorativa ed economica in Italia, svolgendo con continuità e con contratto in regola dal 2017 il lavoro di badante presso una famiglia.
Tale consolidata situazione lavorativa e personale, comparata a quella che la stessa ha vissuto prima della partenza e a cui si troverebbe esposta in conseguenza dell'eventuale rimpatrio in Ucraina (Cassazione,
n.4455/2018) la porrebbe in una evidente situazione di vulnerabilità che giustifica il mantenimento del permesso di soggiorno.
La peculiarità e la estrema delicatezza della materia costituiscono giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, Prima Sezione, così dispone:
1) respinge l'appello proposto dal , in persona del ministro p.t., avverso Parte_1
l'ordinanza del Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE, in data 7/05/2021 nel procedimento R.G. n.
416/2019;
pagina 6 di 7 2) compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 24 giugno 2025
Il Consigliere ausiliario relatore Il Presidente
Dott. Achille Reali Dott. Giuseppe De Rosa
pagina 7 di 7