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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/12/2025, n. 3854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3854 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 952/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti IG.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 952/2024 avente ad oggetto “Separazione giudiziale”, promossa da:
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avv. CARROZZA GUIDO e Parte_1 C.F._1 presso il suo studio elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
ricorrente e
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. CAPONIGRO Controparte_1 C.F._2
AN e presso il suo studio elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
resistente
nonché Avv. ALFONSA MATTINO Curatrice Speciale
Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto pagina 1 di 6 Con ricorso depositato il 08/03/2024, ha chiesto al Tribunale di Nocera Inferiore Parte_1 che sia pronunciata sentenza di separazione dal coniuge con cui aveva Controparte_1 contratto matrimonio, avendo contratto matrimonio in Salerno il 19/04/2012 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2012, parte I, Uff. 1, n. 33), deducendo che dal matrimonio con erano nati i figli Controparte_1 Per_1
, a Salerno il 1.09.2008, a Salerno il 9.11.2012 e
[...] Persona_2 Persona_3
, a Salerno il 26.06.2018.
[...]
Pertanto, esponeva che la convivenza dei coniugi era divenuta intollerabile e, dando atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedeva pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso, in particolare, l'affido esclusivo della prole, l'assegnazione della casa coniugale, un mantenimento per i figli e per sé stessa;
con vittoria di spese.
, costituitosi, pur aderendo alla domanda di separazione, ha rassegnato Controparte_1 conclusioni difformi, opponendosi alle richieste di parte ricorrente e, in particolare, chiedendo l'affido condiviso, ma la domiciliazione dei figli presso di sé, con rigetto delle pretese economiche ex adverso formulate, oltre a formularle, a sua volta;
con vittoria di spese.
All'udienza del 16.05.2024, fissata con decreto del 22.03.2024, previa anticipazione, instaurato il contraddittorio e fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato ha emesso i provvedimenti di cui agli artt. 473bis n. 22 c.p.c., autorizzando i coniugi a vivere separatamente e dettando i provvedimenti provvisori ed urgenti per l'immediata disciplina della crisi coniugale (affido condiviso, assegnazione della casa familiare a , mantenimento per la prole a carico Parte_1 del padre e diritto di visita supervisionato). In particolare, tenuto conto dell'elevato tasso di conflittualità emerso dalle relazioni dei Servizi Sociali di BARINISSI, medio tempore incaricati e dall'audizione delle parti stesse, sono stati adottati i seguenti ulteriori provvedimenti a sostegno del nucleo familiare:
- nomina della Curatrice Speciale, per i minori, in persona dell'Avv. MATTINO ALFONSA;
- delega ai Servizi Sociali del Comune di Baronissi, al fine di predisporre un intervento di educativa domiciliare e degli incontri che, seppur liberi, sono stati previsti in forma supervisionata, all'uopo delegando il Servizio alla predisposizione di un idoneo calendario;
- misure di sostegno familiare ed a carico della prole,
- i Servizi, peraltro, hanno anche dato avvio a percorsi di sostegno alla genitorialità, tenuto conto delle criticità emerse tra le parti.
Sono stati, altresì, adottati, medio tempore, ulteriori provvedimenti a tutela dei minori (in particolare, oltre a percorsi di sostegno individuale, anche in relazione alla domiciliazione della madre, in uno ai figli, presso una terza persona che era stata interessata da provvedimenti penali, domiciliazione, poi, venuta meno per il rientro della madre, in uno alla prole, presso il domicilio coniugale) e, iniziata la fase istruttoria, all'udienza del 17.09.2025 le parti hanno dato atto del tentativo di appianare le rispettive divergenze e collaborare serenamente nel superiore e pagina 2 di 6 prevalente interesse della prole, circostanza, peraltro, anche confermata dalle relazione del Servizio Sociale del 15.09.2025. Pertanto, il procedimento è stato rinviato all'udienza del 19.11.2025, laddove, peraltro, oltre a presentare conclusioni congiunte, il Servizio Sociale ha dato atto dell'evoluzione positiva dell'educativa domiciliare e dei percorsi di sostegno alla genitorialità, dando atto di come entrambe le parti stessero collaborando proficuamente – e serenamente – al fine di trovare un equilibrio per la gestione di figli e nel reciproco relazionarsi (relazione del 17.11.2025). Dalla medesima relazione, peraltro, sono anche emersi indicatori positivi nei confronti della prole e, in particolare, nei confronti di che, durante una lite con la madre, avvenuta nel mese di Per_1 agosto, si era allontanato da casa, per poi farvi nuovamente rientro. Il Servizio, peraltro, ha precisato come stia anche seguendo un percorso di sostegno Per_1 psicologico, mentre e hanno raggiunto un buon equilibrio nei rapporti con Per_3 Per_2 entrambe le figure genitoriali, continuando ad essere seguite dal Servizio. Per l'effetto, anche preso atto del parere positivo come reso dalla Curatrice Speciale, Avv. ALFONSA MATTINO, la quale, tuttavia, ha ritenuto opportuno confermare il monitoraggio del Servizio Sociale incaricato, all'udienza del 27.11.2025 le parti hanno concluso conformemente all'accordo raggiunto ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza la concessione del termine di legge, stante la composizione bonaria della controversia.
Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Altre questioni Le parti, per l'effetto, sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie all'ordine pubblico, né alla morale familiare, né all'interesse della prole, alla quale, peraltro, è garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, tenuto pagina 3 di 6 conto, al riguardo, del piano genitoriale come illustrato nel ricorso congiunto, nonché il mantenimento da parte del padre, all'uopo prevedendosi un assegno mensile di Euro 150,00 oltre al 50% delle spese straordinarie ed il 100% degli assegni familiari che, per l'effetto, saranno percepiti per intero dalla madre. Inoltre, il si obbliga a corrispondere la quota del mutuo, relativo alla casa cointestata. CP_1
Nello specifico, l'accordo raggiunto è stato il seguente:
“
1. Affido condiviso dei minori: con collocazione prevalente e privilegiata presso la madre, ove verrà stabilita la residenza abituale dei minori, ivi compreso il loro nuovo domicilio.
2. Casa familiare: La casa di comune proprietà rimarrà cointestata ad entrambi;
il signor CP_1 abiterà l'immobile, mentre la troverà un appartamento da condurre in locazione insieme ai Pt_1 figli, ovviamente la stessa necessita di tempo per reperire la abitazione ed organizzare il trascolo, pertanto, si stima equo un termine per il rilascio della casa familiare di circa 5 mesi;
3. Diritto di visita: il padre trascorrerà con i figli due fine settimana al mese dal venerdì alla domenica;
in più nelle 2 settimane rimanenti il padre trascorrerà con i figli 2 giorni infrasettimanali (rispetto a questi giorni le parti si accorderanno autonomamente). Nelle festività Natalizie i minori trascorreranno una settimana con il padre, che concorderanno le parti. Nelle vacanze estive il padre trascorrerà 7 giorni al mese con i minori oltre a quelli già indicati ut supra. Il restante periodo i figli staranno con la SI . Collaborazione nelle attività di svago come sport e/o altro e scuola. Pt_1
Resta inteso che i genitori potranno accordarsi su modalità diverse nella gestione dei figli ivi comprese le vacanze.
4. Mantenimento: al fine di un soddisfacimento immediato e diretto dei bisogni e delle necessità dei figli, il padre, IG. , verserà, a titolo di mantenimento degli stessi, la somma Controparte_1 complessiva di euro 150,00 mensili fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, tale versamento avverrà attraverso bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra o in Pt_1 altra forma che le parti concorderanno, il padre provvederà inoltre a partecipare, nella misura del 50%, alle spese di carattere straordinario che si dovessero rendere opportune e/o necessarie ai fini dell'ulteriore crescita psico-fisica della figlia, quali - a titolo esemplificativo ma non esaustivo – spese mediche, sanitarie, di istruzione e ricreative-sportive; inoltre, il IG. verserà alla IG.ra CP_1
, per intero, gli assegni familiari percepiti mensilmente, nelle forme e nei modi di cui all'assegno Pt_1 di mantenimento.
5. Pagamento del mutuo: il IG. provvederà, anche per conto della IG.ra , al CP_1 Pt_1 versamento della rata del mutuo cointestato pari ad euro 400,00 mensili. In ragione del raggiungimento dell'accordo tra i coniugi, sintomatico di una acquisita responsabilità nell'interesse esclusivo del benessere dei loro figli, i sottoscritti difensori, nell'interesse dei propri assistiti chiedono che la S.V. Ill.ma Voglia accogliere l'accordo de quo e, dopo aver disposto il mutamento del rito, dichiarare intervenuta la separazione coniugale secondo le condizioni innanzi indicate e di cui all'accordo allegato, che è stato sottoscritto dalle parti e portato a conoscenza del curatore speciale dei minori, avv. Alfonsa Mattino”.
Occorre, invece, prendere atto delle residue condizioni concordate, giacché, in astratto, non suscettibili di contenuto dispositivo, trattandosi di questioni di natura privatistica, come tale non pagina 4 di 6 avvinte dal vincolo della connessione forte di cui all'art. 40 c.p.c., per le quali i coniugi hanno deciso di liberamente determinarsi.
Tenuto conto di come, pur avendo le parti raggiunto un equilibrio nella gestione della prole, valorizzando, a tal fine, quanto suggerito dalla nominata Curatrice, appare opportuno:
- confermare il monitoraggio del Servizio Sociale di BARONISSI, il quale, peraltro,
- dovrà relazionare al Giudice Tutelare in sede, ai cui occorrerà mandare, ex art. 337 c.c., il presente provvedimento ai fini della vigilanza attiva.
Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate, dando atto di come la , nell'interesse dei minori, sia parte ammessa al gratuito patrocinio a Parte_2 spese dello Stato, con delibera del locale consiglio del 26.07.2024.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione dei coniugi:
nata a [...] il [...] Parte_1
e
nato a [...] il [...] Controparte_1 uniti in matrimonio in Salerno il 19/04/2012 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2012, parte I, Uff. 1, n. 33),
- autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
- Ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione.
- Dispone in conformità degli accordi intervenuti, di seguito riportati:
1. Affido condiviso dei minori: con collocazione prevalente e privilegiata presso la madre, ove verrà stabilita la residenza abituale dei minori, ivi compreso il loro nuovo domicilio.
2. Casa familiare: La casa di comune proprietà rimarrà cointestata ad entrambi;
il signor abiterà l'immobile, mentre la troverà un appartamento da condurre in locazione CP_1 Pt_1 insieme ai figli, ovviamente la stessa necessita di tempo per reperire la abitazione ed organizzare il trascolo, pertanto, si stima equo un termine per il rilascio della casa familiare di circa 5 mesi;
3. Diritto di visita: il padre trascorrerà con i figli due fine settimana al mese dal venerdì alla domenica;
in più nelle 2 settimane rimanenti il padre trascorrerà con i figli 2 giorni infrasettimanali (rispetto a questi giorni le parti si accorderanno autonomamente). Nelle festività pagina 5 di 6 Natalizie i minori trascorreranno una settimana con il padre, che concorderanno le parti. Nelle vacanze estive il padre trascorrerà 7 giorni al mese con i minori oltre a quelli già indicati ut supra. Il restante periodo i figli staranno con la SI . Collaborazione nelle attività di svago Pt_1 come sport e/o altro e scuola. Resta inteso che i genitori potranno accordarsi su modalità diverse nella gestione dei figli ivi comprese le vacanze.
4. Mantenimento: al fine di un soddisfacimento immediato e diretto dei bisogni e delle necessità dei figli, il padre, IG. , verserà, a titolo di mantenimento degli stessi, la somma Controparte_1 complessiva di euro 150,00 mensili fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, tale versamento avverrà attraverso bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra
o in altra forma che le parti concorderanno, il padre provvederà inoltre a partecipare, Pt_1 nella misura del 50%, alle spese di carattere straordinario che si dovessero rendere opportune e/o necessarie ai fini dell'ulteriore crescita psico-fisica della figlia, quali - a titolo esemplificativo ma non esaustivo – spese mediche, sanitarie, di istruzione e ricreative-sportive; inoltre, il IG. CP_1 verserà alla IG.ra , per intero, gli assegni familiari percepiti mensilmente, nelle forme e nei Pt_1 modi di cui all'assegno di mantenimento”.
- Prende atto degli accordi intervenuti di seguito riportati:
“5. Pagamento del mutuo: il IG. provvederà, anche per conto della IG.ra , al CP_1 Pt_1 versamento della rata del mutuo cointestato pari ad euro 400,00 mensili”;
- delega il Servizio Sociale di BARONISSI al monitoraggio del nucleo familiare, relazionando al Giudice Tutelare in sede periodicamente e comunque ogni qual volta l'urgenza del caso concreto lo richieda;
- manda la Cancellaria per la comunicazione del presente provvedimento al Giudice Tutelare in sede ex art. 337 c.c.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 27.11.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti IG.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 952/2024 avente ad oggetto “Separazione giudiziale”, promossa da:
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avv. CARROZZA GUIDO e Parte_1 C.F._1 presso il suo studio elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
ricorrente e
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. CAPONIGRO Controparte_1 C.F._2
AN e presso il suo studio elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
resistente
nonché Avv. ALFONSA MATTINO Curatrice Speciale
Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto pagina 1 di 6 Con ricorso depositato il 08/03/2024, ha chiesto al Tribunale di Nocera Inferiore Parte_1 che sia pronunciata sentenza di separazione dal coniuge con cui aveva Controparte_1 contratto matrimonio, avendo contratto matrimonio in Salerno il 19/04/2012 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2012, parte I, Uff. 1, n. 33), deducendo che dal matrimonio con erano nati i figli Controparte_1 Per_1
, a Salerno il 1.09.2008, a Salerno il 9.11.2012 e
[...] Persona_2 Persona_3
, a Salerno il 26.06.2018.
[...]
Pertanto, esponeva che la convivenza dei coniugi era divenuta intollerabile e, dando atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedeva pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso, in particolare, l'affido esclusivo della prole, l'assegnazione della casa coniugale, un mantenimento per i figli e per sé stessa;
con vittoria di spese.
, costituitosi, pur aderendo alla domanda di separazione, ha rassegnato Controparte_1 conclusioni difformi, opponendosi alle richieste di parte ricorrente e, in particolare, chiedendo l'affido condiviso, ma la domiciliazione dei figli presso di sé, con rigetto delle pretese economiche ex adverso formulate, oltre a formularle, a sua volta;
con vittoria di spese.
All'udienza del 16.05.2024, fissata con decreto del 22.03.2024, previa anticipazione, instaurato il contraddittorio e fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato ha emesso i provvedimenti di cui agli artt. 473bis n. 22 c.p.c., autorizzando i coniugi a vivere separatamente e dettando i provvedimenti provvisori ed urgenti per l'immediata disciplina della crisi coniugale (affido condiviso, assegnazione della casa familiare a , mantenimento per la prole a carico Parte_1 del padre e diritto di visita supervisionato). In particolare, tenuto conto dell'elevato tasso di conflittualità emerso dalle relazioni dei Servizi Sociali di BARINISSI, medio tempore incaricati e dall'audizione delle parti stesse, sono stati adottati i seguenti ulteriori provvedimenti a sostegno del nucleo familiare:
- nomina della Curatrice Speciale, per i minori, in persona dell'Avv. MATTINO ALFONSA;
- delega ai Servizi Sociali del Comune di Baronissi, al fine di predisporre un intervento di educativa domiciliare e degli incontri che, seppur liberi, sono stati previsti in forma supervisionata, all'uopo delegando il Servizio alla predisposizione di un idoneo calendario;
- misure di sostegno familiare ed a carico della prole,
- i Servizi, peraltro, hanno anche dato avvio a percorsi di sostegno alla genitorialità, tenuto conto delle criticità emerse tra le parti.
Sono stati, altresì, adottati, medio tempore, ulteriori provvedimenti a tutela dei minori (in particolare, oltre a percorsi di sostegno individuale, anche in relazione alla domiciliazione della madre, in uno ai figli, presso una terza persona che era stata interessata da provvedimenti penali, domiciliazione, poi, venuta meno per il rientro della madre, in uno alla prole, presso il domicilio coniugale) e, iniziata la fase istruttoria, all'udienza del 17.09.2025 le parti hanno dato atto del tentativo di appianare le rispettive divergenze e collaborare serenamente nel superiore e pagina 2 di 6 prevalente interesse della prole, circostanza, peraltro, anche confermata dalle relazione del Servizio Sociale del 15.09.2025. Pertanto, il procedimento è stato rinviato all'udienza del 19.11.2025, laddove, peraltro, oltre a presentare conclusioni congiunte, il Servizio Sociale ha dato atto dell'evoluzione positiva dell'educativa domiciliare e dei percorsi di sostegno alla genitorialità, dando atto di come entrambe le parti stessero collaborando proficuamente – e serenamente – al fine di trovare un equilibrio per la gestione di figli e nel reciproco relazionarsi (relazione del 17.11.2025). Dalla medesima relazione, peraltro, sono anche emersi indicatori positivi nei confronti della prole e, in particolare, nei confronti di che, durante una lite con la madre, avvenuta nel mese di Per_1 agosto, si era allontanato da casa, per poi farvi nuovamente rientro. Il Servizio, peraltro, ha precisato come stia anche seguendo un percorso di sostegno Per_1 psicologico, mentre e hanno raggiunto un buon equilibrio nei rapporti con Per_3 Per_2 entrambe le figure genitoriali, continuando ad essere seguite dal Servizio. Per l'effetto, anche preso atto del parere positivo come reso dalla Curatrice Speciale, Avv. ALFONSA MATTINO, la quale, tuttavia, ha ritenuto opportuno confermare il monitoraggio del Servizio Sociale incaricato, all'udienza del 27.11.2025 le parti hanno concluso conformemente all'accordo raggiunto ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza la concessione del termine di legge, stante la composizione bonaria della controversia.
Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Altre questioni Le parti, per l'effetto, sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie all'ordine pubblico, né alla morale familiare, né all'interesse della prole, alla quale, peraltro, è garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, tenuto pagina 3 di 6 conto, al riguardo, del piano genitoriale come illustrato nel ricorso congiunto, nonché il mantenimento da parte del padre, all'uopo prevedendosi un assegno mensile di Euro 150,00 oltre al 50% delle spese straordinarie ed il 100% degli assegni familiari che, per l'effetto, saranno percepiti per intero dalla madre. Inoltre, il si obbliga a corrispondere la quota del mutuo, relativo alla casa cointestata. CP_1
Nello specifico, l'accordo raggiunto è stato il seguente:
“
1. Affido condiviso dei minori: con collocazione prevalente e privilegiata presso la madre, ove verrà stabilita la residenza abituale dei minori, ivi compreso il loro nuovo domicilio.
2. Casa familiare: La casa di comune proprietà rimarrà cointestata ad entrambi;
il signor CP_1 abiterà l'immobile, mentre la troverà un appartamento da condurre in locazione insieme ai Pt_1 figli, ovviamente la stessa necessita di tempo per reperire la abitazione ed organizzare il trascolo, pertanto, si stima equo un termine per il rilascio della casa familiare di circa 5 mesi;
3. Diritto di visita: il padre trascorrerà con i figli due fine settimana al mese dal venerdì alla domenica;
in più nelle 2 settimane rimanenti il padre trascorrerà con i figli 2 giorni infrasettimanali (rispetto a questi giorni le parti si accorderanno autonomamente). Nelle festività Natalizie i minori trascorreranno una settimana con il padre, che concorderanno le parti. Nelle vacanze estive il padre trascorrerà 7 giorni al mese con i minori oltre a quelli già indicati ut supra. Il restante periodo i figli staranno con la SI . Collaborazione nelle attività di svago come sport e/o altro e scuola. Pt_1
Resta inteso che i genitori potranno accordarsi su modalità diverse nella gestione dei figli ivi comprese le vacanze.
4. Mantenimento: al fine di un soddisfacimento immediato e diretto dei bisogni e delle necessità dei figli, il padre, IG. , verserà, a titolo di mantenimento degli stessi, la somma Controparte_1 complessiva di euro 150,00 mensili fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, tale versamento avverrà attraverso bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra o in Pt_1 altra forma che le parti concorderanno, il padre provvederà inoltre a partecipare, nella misura del 50%, alle spese di carattere straordinario che si dovessero rendere opportune e/o necessarie ai fini dell'ulteriore crescita psico-fisica della figlia, quali - a titolo esemplificativo ma non esaustivo – spese mediche, sanitarie, di istruzione e ricreative-sportive; inoltre, il IG. verserà alla IG.ra CP_1
, per intero, gli assegni familiari percepiti mensilmente, nelle forme e nei modi di cui all'assegno Pt_1 di mantenimento.
5. Pagamento del mutuo: il IG. provvederà, anche per conto della IG.ra , al CP_1 Pt_1 versamento della rata del mutuo cointestato pari ad euro 400,00 mensili. In ragione del raggiungimento dell'accordo tra i coniugi, sintomatico di una acquisita responsabilità nell'interesse esclusivo del benessere dei loro figli, i sottoscritti difensori, nell'interesse dei propri assistiti chiedono che la S.V. Ill.ma Voglia accogliere l'accordo de quo e, dopo aver disposto il mutamento del rito, dichiarare intervenuta la separazione coniugale secondo le condizioni innanzi indicate e di cui all'accordo allegato, che è stato sottoscritto dalle parti e portato a conoscenza del curatore speciale dei minori, avv. Alfonsa Mattino”.
Occorre, invece, prendere atto delle residue condizioni concordate, giacché, in astratto, non suscettibili di contenuto dispositivo, trattandosi di questioni di natura privatistica, come tale non pagina 4 di 6 avvinte dal vincolo della connessione forte di cui all'art. 40 c.p.c., per le quali i coniugi hanno deciso di liberamente determinarsi.
Tenuto conto di come, pur avendo le parti raggiunto un equilibrio nella gestione della prole, valorizzando, a tal fine, quanto suggerito dalla nominata Curatrice, appare opportuno:
- confermare il monitoraggio del Servizio Sociale di BARONISSI, il quale, peraltro,
- dovrà relazionare al Giudice Tutelare in sede, ai cui occorrerà mandare, ex art. 337 c.c., il presente provvedimento ai fini della vigilanza attiva.
Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate, dando atto di come la , nell'interesse dei minori, sia parte ammessa al gratuito patrocinio a Parte_2 spese dello Stato, con delibera del locale consiglio del 26.07.2024.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione dei coniugi:
nata a [...] il [...] Parte_1
e
nato a [...] il [...] Controparte_1 uniti in matrimonio in Salerno il 19/04/2012 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2012, parte I, Uff. 1, n. 33),
- autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
- Ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione.
- Dispone in conformità degli accordi intervenuti, di seguito riportati:
1. Affido condiviso dei minori: con collocazione prevalente e privilegiata presso la madre, ove verrà stabilita la residenza abituale dei minori, ivi compreso il loro nuovo domicilio.
2. Casa familiare: La casa di comune proprietà rimarrà cointestata ad entrambi;
il signor abiterà l'immobile, mentre la troverà un appartamento da condurre in locazione CP_1 Pt_1 insieme ai figli, ovviamente la stessa necessita di tempo per reperire la abitazione ed organizzare il trascolo, pertanto, si stima equo un termine per il rilascio della casa familiare di circa 5 mesi;
3. Diritto di visita: il padre trascorrerà con i figli due fine settimana al mese dal venerdì alla domenica;
in più nelle 2 settimane rimanenti il padre trascorrerà con i figli 2 giorni infrasettimanali (rispetto a questi giorni le parti si accorderanno autonomamente). Nelle festività pagina 5 di 6 Natalizie i minori trascorreranno una settimana con il padre, che concorderanno le parti. Nelle vacanze estive il padre trascorrerà 7 giorni al mese con i minori oltre a quelli già indicati ut supra. Il restante periodo i figli staranno con la SI . Collaborazione nelle attività di svago Pt_1 come sport e/o altro e scuola. Resta inteso che i genitori potranno accordarsi su modalità diverse nella gestione dei figli ivi comprese le vacanze.
4. Mantenimento: al fine di un soddisfacimento immediato e diretto dei bisogni e delle necessità dei figli, il padre, IG. , verserà, a titolo di mantenimento degli stessi, la somma Controparte_1 complessiva di euro 150,00 mensili fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, tale versamento avverrà attraverso bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra
o in altra forma che le parti concorderanno, il padre provvederà inoltre a partecipare, Pt_1 nella misura del 50%, alle spese di carattere straordinario che si dovessero rendere opportune e/o necessarie ai fini dell'ulteriore crescita psico-fisica della figlia, quali - a titolo esemplificativo ma non esaustivo – spese mediche, sanitarie, di istruzione e ricreative-sportive; inoltre, il IG. CP_1 verserà alla IG.ra , per intero, gli assegni familiari percepiti mensilmente, nelle forme e nei Pt_1 modi di cui all'assegno di mantenimento”.
- Prende atto degli accordi intervenuti di seguito riportati:
“5. Pagamento del mutuo: il IG. provvederà, anche per conto della IG.ra , al CP_1 Pt_1 versamento della rata del mutuo cointestato pari ad euro 400,00 mensili”;
- delega il Servizio Sociale di BARONISSI al monitoraggio del nucleo familiare, relazionando al Giudice Tutelare in sede periodicamente e comunque ogni qual volta l'urgenza del caso concreto lo richieda;
- manda la Cancellaria per la comunicazione del presente provvedimento al Giudice Tutelare in sede ex art. 337 c.c.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 27.11.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
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