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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 18/12/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai signori:
1. dott. Consiglia Invitto - Presidente -
2. dott. Katia Pinto - Consigliere -
3. dott. Pietro Merlo - Giudice Ausiliario Relatore -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 590 del Ruolo Generale delle cause civili dell'anno 2023
TRA
(già e Parte_1 Parte_2 Parte_2
) (P.I. ), rappresentata e difesa , giusta mandato in atti, dall'avv. Monica
[...] P.IVA_1
Fazio, presso il cui studio in Milano, Via S. Barnaba n. 30 (pec:
è elettivamente domiciliata appellante Email_1
E
(c.f. – p.iva , rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 mandato in atti, dall'avv. Andrea Mangione, presso il cui studio in in Lecce al viale Aldo
Moro n. 12 (pec: ) è elettivamente domiciliato Email_2
appellato-appellante incidentale
AVVERSO
1 la sentenza n. 31/2023 del Tribunale di Lecce depositata il 09/01/2023 (R.G. n.
1798/20)
*******
La causa è stata -previa rituale precisazione delle conclusioni il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto- riservata. ex art. 652 c.p.c., per la decisione innanzi il Collegio all'udienza del 22.10.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(oggi ) premettendo di essere Parte_2 Parte_1
creditrice del , in forza di cessione di credito stipulata, con scrittura Controparte_1
privata autenticata del 14.12.2016, tra la predetta attrice ed Enel Servizio Elettrico Spa, notificata al , prodotta in atti, convenne la predetta Amministrazione Controparte_1
Comunale chiedendone la condanna al pagamento delle seguenti somme:
● € 87.100,63 a titolo di sorte capitale, in virtù delle fatture (elencate in atti) emesse a fronte dell'erogazione di energia elettrica in favore dell'A.C. da Enel Servizio
Elettrico SPA oltre interessi moratori ex d. lgs 231/02 ed interessi anatocistici;
● € 7.520,00 (€ 40,00 per 188 fatture) per risarcimento danni forfettario ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture innanzi richiamate.
Il si costituì: Controparte_1
● deducendo ed eccependo di aver corrisposto in via stragiudiziale l'intera sorte capitale portata dalle fatture poste a base dell'opposta domanda quale tentativo di bonario componimento;
● eccependo la nullità del contratto di fornitura elettrica non redatto in forma scritta;
● eccependo l'invalidità del contratto per mancato ricorso alle procedure di acquisto
2 previste dal dl 95/12;
● eccependo di non aver prestato il necessario consenso (art. 70 R.D. 2240/23) alla cessione dei crediti oggetto di contenzioso;
● chiedendo, dunque, il rigetto delle avverse domande e, in linea riconvenzionale, la condanna di (già al rimborso, in favore Parte_1 Parte_2 dell' elle somme da questa indebitamente versate. CP_2
La causa, istruita documentalmente,è stata decisa con la sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale di Lecce ha:
a) dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento alla pretesa inerente la sorte capitale € 87.100,63;
b) condannato il al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_2
degli interessi ex artt. 2 e 5 D.Lgs. n. 231 del 2002 maturati sull'importo di €
[...]
87.100,63 con decorrenza dal giorno della scadenza delle singole fatture azionate fino al saldo effettivo e degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione risultano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., da calcolarsi al saggio suddetto, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione e sino al saldo effettivo;
c) condannato il al pagamento della somma di Euro 40,00 ex art. 6, comma 2, CP_1
D.Lgs. 231/2002;
d) rigettato la domanda riconvenzionale per la restituzione delle somme indebitamente versate;
e) condannato il al pagamento del 50% delle spese di lite – quota Controparte_1 liquidata ex D.M. 55/2014 in € 380,00 per esborsi ed € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie 15%, IVA e Contributo Cassa Forense come per legge.
3 Avverso la decisione ha proposto appello con atto notificato il Parte_1
10.7.2023, per i motivi che saranno dedotti in prosieguo.
L'appellato si è costituito con comparsa depositata il 24.1.2023, Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello principale e spiegando a sua volta appello incidentale.
Previ gli adempimenti previsti dall'art. 352 c.p.c., precisate le conclusioni, all'udienza del 22.10.2025 la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova esaminare con precedenza l'appello incidentale del , perché si Controparte_1 duole dell'ingiustizia della sentenza appellata nella parte in cui il Tribunale non ha rigettato le domande proposte in primo grado dall'appellante principale e non ha accolto la domanda riconvenzionale di ripetizione delle somme versate dall' Controparte_3
deducendo la erroneità della decisione laddove il tribunale
[...]
I-1) non ha rilevato e dichiarato la nullità del titolo negoziale fonte dei crediti ceduti, per difetto di forma scritta, in particolare per la mancanza della sottoscrizione del legale rappresentante della società cedente i crediti oggetto di controversia sul contratto di somministrazione di energia elettrica in favore della pubblica Amministrazione appellante principale, (artt. 16 e ss. del r.d. n. 2440/1923 e 11 comma 3 del d.lgs. n. 163/2006; art. 1325 c.c.);
I-2) non ha rilevato e dichiarato la nullità del titolo negoziale costitutivo dei crediti ceduti per violazione dell'art. 1 comma 7 e 8 del d.l. n. 95/12. Il d.l. n. 95/2012 conv. in l.
n. 135/2012.
*********
Rileva la Corte che tale appello incidentale è però inammissibile, posto che il giudice di prime cure ha dichiarato cessata la materia del contendere, per avere il versato CP_1
4 in via transattiva l'intera sorte capitale dovuta alla società appellante in virtù del contratto di somministrazione intercorso con la società cedente il credito.
Tale statuizione è passata in giudicato, in assenza di una specifica impugnazione e tanto impedisce ogni valutazione nel merito della pretesa, in particolare sulla questione inerente la esistenza e validità del contratto di somministrazione, in esecuzione del quale il avrebbe versato quanto dovuto a titolo di sorte capitale, sicché Controparte_1
l'efficacia del giudicato sulla declaratoria di cmc si estende a tutte le questioni di merito oggetto dell'appello in esame, in quanto costituenti precedenti logici ed indefettibili della statuizione di cessazione della materia del contendere, non oggetto di impugnazione.
******
L'appellante principale si duole, invece, dell'ingiustizia della sentenza Parte_1
appellata nella parte in cui il Tribunale ha:
1) ingiustamente e riduttivamente condannato l'appellata l pagamento della minor CP_2 somma di € 40,00 invece che alla somma di € 7.520,00 (pari ad € 40,000 moltiplicati per il numero di fatture di cui era stato omesso il pagamento) effettivamente dovuta in base alla, violata, disposizione dell'art.6, comma 2, D.Lgs. 231/2002;
2) erroneamente compensando le spese di lite in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
*********
L'appello incidentale è infondato.
La direttiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 ha previsto, al'art. 6, intitolato (“Risarcimento delle spese di recupero”) che:
“1. Gli Stati membri assicurano che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali in conformità dell'articolo 3 o 4, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di 40 EUR.
5
2. Gli Stati membri assicurano che l'importo forfettario di cui al paragrafo 1 sia esigibile senza che sia necessario un sollecito e quale risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore.
3. Il creditore, oltre all'importo forfettario di cui al paragrafo 1, ha il diritto di esigere dal debitore un risarcimento ragionevole per ogni costo di recupero che ecceda tale importo forfettario sostenuto a causa del ritardo di pagamento del debitore. Ciò potrebbe comprendere anche le spese che il creditore ha sostenuto per aver affidato un incarico a un avvocato o a una società di recupero crediti.“
Tale disposizione è stata recepita nel nostro ordinamento dall'art. 6 D.Lgs. n. 231 del
2002, modificato dal D.Lgs. n. 192 del 2012, norma secondo la quale:
“1. Nei casi previsti dall'articolo 3, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte.
2. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.”
Le predette norme, comunitaria e di recepimento nell'ordinamento italiano, ricollegano, in tutta evidenza, il riconoscimento dell'importo forfettario di 40 euro al concreto svolgimento dell'attività di recupero effettivamente posta in essere: detta somma è, infatti, riconosciuta a titolo di risarcimento delle spese di recupero (cfr. la rubrica dell'art. 6 della direttiva 2011/7/UE), fatta salva la prova del maggior danno e, dunque, del diritto alla liquidazione di un maggior importo per la medesima causale.
Tali disposizioni realizzano l'obiettivo -perseguito dal legislatore europeo- della efficace protezione del creditore contro i ritardi di pagamento.
Infatti, sul piano letterale, la direttiva ("gli Stati membri assicurano che l'importo forfettario di cui al paragrafo 1 sia esigibile … quale risarcimento dei costi di recupero
6 sostenuti dal creditore") ed il decreto n. 231/2002 (che si riferisce ai costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte) legano esplicitamente la liquidazione del rimborso forfettario all'effettivo svolgimento dell'attività di recupero e tanto confligge con il riconoscimento di detto rimborso in relazione al mancato pagamento di singole poste che non abbiano dato autonomamente origine ad iniziative dirette ad ottenere il saldo dovuto per la singola operazione commerciale.
Sul piano teleologico le disposizioni in esame sono certamente dirette a facilitare il rimborso delle spese di recupero crediti, limitando l'onere probatorio gravante sul creditore alla sola dimostrazione dell'an (svolgimento concreto dell'attività di recupero del credito), a meno che il predetto creditore intenda (e sia in grado di) ottenere un risarcimento maggiore ovviamente fornendo la prova anche dell'ammontare del dovuto nei modi ordinari.
Inoltre, attraverso la predetta “forfettizzazione”, ed il “corrispettivo” esonero del creditore dal fornire la prova dell'entità del rimborso, le norme perseguono l'ulteriore obiettivo di indurre quest'ultimo a minimizzare le spese di recupero, senza tuttavia escludere che detto creditore possa ottenere un risarcimento di maggiore entità fornendo la prova dell'ammontare nei modi ordinari.
Il riconoscimento, invocato dall'appellante principale, del rimborso forfettario in relazione ad ogni fattura all'origine del credito complessivo oggetto di controversia, -non esibite, prive di prova di invio e di consegna, dunque non qualificabili come richiesta di pagamento e non autonomamente all'origine di specifiche e concrete attività di recupero dell'impagato- è, dunque, escluso dalle norme della direttiva e del decreto legislativo di attuazione.
Sono stati versati in atti documenti redatti ed inoltrati al nell'ambito Controparte_1 del tentativo di recupero dell'intero credito ceduto da Servizio Elettrico alla appellante principale, in particolare:
- atto di cessione del credito, completo di elenco fatture e notificato a istanza del Notaio
7 rogante;
Part
- sollecito di pagamento a mezzo pec 18.3.2017 di
Part
- nota PEC 16.12.2019 di
Le note di Servizio Elettrico del 10.7.2017 e del 9.11.2017 non rilevano in quanto redatte successivamente alla cessione del credito del 14.12.2016.
Manca in atti qualsivoglia atto a dimostrare lo svolgimento di attività di recupero degli importi portati da singole fatture, anzi, a ben vedere, lo svolgimento di siffatte separata attività non è stato neanche dedotto.
Il Tribunale ha, dunque, correttamente liquidato, a titolo di rimborso forfettario ex art. 6, comma secondo, D. Lgs. 231/2002 la somma di soli € 40,00.
******
L'appello incidentale e l'appello principale sono dunque rigettati e la sentenza appellata integralmente confermata, ivi inclusa la statuizione inerente le spese di lite di primo grado, che sono compensate in quanto nonostante la soccombenza la avvenuta definizione transattiva della vicenda rappresenta quei giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di primo grado. Anche sul punto l'appello principale va disatteso.
La parziale reciproca soccombenza in questo giudizio di appello, stante il rigetto dei reciproci appelli, giustifica l'integrale compensazione di spese e competenze anche della presente fase.
*******
Il presente giudizio è stato introdotto successivamente al 31.01.2013 e l'appello viene rigettato per cui sussistono i presupposti previsti dall'art. all'art. 13, comma 1-quater
D.P.R.115/2002, per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, ove effettivamente dovuto, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
8 pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13 1-comma quater D.P.R.
N.115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da (atto di citazione notificato il 10.7.2023) Parte_1
e sull'appello incidentale proposto dal (comparsa di costituzione con Controparte_1
appello incidentale depositata il 24.1.2023) avverso la sentenza n. n. 31/2023 del
Tribunale di Lecce, così provvede:
- rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
- conferma la sentenza appellata;
- compensa integralmente tra le parti spese e competenze del presente grado di giudizio;
- dichiara, sussistendo i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater D.P.R.115/2002, per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, ove effettivamente dovuto, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13 1-comma bis D.P.R.
N.115/2002.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte
d'Appello Lecce, il 2.12.2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
dott. Pietro Merlo dott. Consiglia Invitto
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai signori:
1. dott. Consiglia Invitto - Presidente -
2. dott. Katia Pinto - Consigliere -
3. dott. Pietro Merlo - Giudice Ausiliario Relatore -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 590 del Ruolo Generale delle cause civili dell'anno 2023
TRA
(già e Parte_1 Parte_2 Parte_2
) (P.I. ), rappresentata e difesa , giusta mandato in atti, dall'avv. Monica
[...] P.IVA_1
Fazio, presso il cui studio in Milano, Via S. Barnaba n. 30 (pec:
è elettivamente domiciliata appellante Email_1
E
(c.f. – p.iva , rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 mandato in atti, dall'avv. Andrea Mangione, presso il cui studio in in Lecce al viale Aldo
Moro n. 12 (pec: ) è elettivamente domiciliato Email_2
appellato-appellante incidentale
AVVERSO
1 la sentenza n. 31/2023 del Tribunale di Lecce depositata il 09/01/2023 (R.G. n.
1798/20)
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La causa è stata -previa rituale precisazione delle conclusioni il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto- riservata. ex art. 652 c.p.c., per la decisione innanzi il Collegio all'udienza del 22.10.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(oggi ) premettendo di essere Parte_2 Parte_1
creditrice del , in forza di cessione di credito stipulata, con scrittura Controparte_1
privata autenticata del 14.12.2016, tra la predetta attrice ed Enel Servizio Elettrico Spa, notificata al , prodotta in atti, convenne la predetta Amministrazione Controparte_1
Comunale chiedendone la condanna al pagamento delle seguenti somme:
● € 87.100,63 a titolo di sorte capitale, in virtù delle fatture (elencate in atti) emesse a fronte dell'erogazione di energia elettrica in favore dell'A.C. da Enel Servizio
Elettrico SPA oltre interessi moratori ex d. lgs 231/02 ed interessi anatocistici;
● € 7.520,00 (€ 40,00 per 188 fatture) per risarcimento danni forfettario ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture innanzi richiamate.
Il si costituì: Controparte_1
● deducendo ed eccependo di aver corrisposto in via stragiudiziale l'intera sorte capitale portata dalle fatture poste a base dell'opposta domanda quale tentativo di bonario componimento;
● eccependo la nullità del contratto di fornitura elettrica non redatto in forma scritta;
● eccependo l'invalidità del contratto per mancato ricorso alle procedure di acquisto
2 previste dal dl 95/12;
● eccependo di non aver prestato il necessario consenso (art. 70 R.D. 2240/23) alla cessione dei crediti oggetto di contenzioso;
● chiedendo, dunque, il rigetto delle avverse domande e, in linea riconvenzionale, la condanna di (già al rimborso, in favore Parte_1 Parte_2 dell' elle somme da questa indebitamente versate. CP_2
La causa, istruita documentalmente,è stata decisa con la sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale di Lecce ha:
a) dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento alla pretesa inerente la sorte capitale € 87.100,63;
b) condannato il al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_2
degli interessi ex artt. 2 e 5 D.Lgs. n. 231 del 2002 maturati sull'importo di €
[...]
87.100,63 con decorrenza dal giorno della scadenza delle singole fatture azionate fino al saldo effettivo e degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione risultano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., da calcolarsi al saggio suddetto, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione e sino al saldo effettivo;
c) condannato il al pagamento della somma di Euro 40,00 ex art. 6, comma 2, CP_1
D.Lgs. 231/2002;
d) rigettato la domanda riconvenzionale per la restituzione delle somme indebitamente versate;
e) condannato il al pagamento del 50% delle spese di lite – quota Controparte_1 liquidata ex D.M. 55/2014 in € 380,00 per esborsi ed € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie 15%, IVA e Contributo Cassa Forense come per legge.
3 Avverso la decisione ha proposto appello con atto notificato il Parte_1
10.7.2023, per i motivi che saranno dedotti in prosieguo.
L'appellato si è costituito con comparsa depositata il 24.1.2023, Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello principale e spiegando a sua volta appello incidentale.
Previ gli adempimenti previsti dall'art. 352 c.p.c., precisate le conclusioni, all'udienza del 22.10.2025 la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova esaminare con precedenza l'appello incidentale del , perché si Controparte_1 duole dell'ingiustizia della sentenza appellata nella parte in cui il Tribunale non ha rigettato le domande proposte in primo grado dall'appellante principale e non ha accolto la domanda riconvenzionale di ripetizione delle somme versate dall' Controparte_3
deducendo la erroneità della decisione laddove il tribunale
[...]
I-1) non ha rilevato e dichiarato la nullità del titolo negoziale fonte dei crediti ceduti, per difetto di forma scritta, in particolare per la mancanza della sottoscrizione del legale rappresentante della società cedente i crediti oggetto di controversia sul contratto di somministrazione di energia elettrica in favore della pubblica Amministrazione appellante principale, (artt. 16 e ss. del r.d. n. 2440/1923 e 11 comma 3 del d.lgs. n. 163/2006; art. 1325 c.c.);
I-2) non ha rilevato e dichiarato la nullità del titolo negoziale costitutivo dei crediti ceduti per violazione dell'art. 1 comma 7 e 8 del d.l. n. 95/12. Il d.l. n. 95/2012 conv. in l.
n. 135/2012.
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Rileva la Corte che tale appello incidentale è però inammissibile, posto che il giudice di prime cure ha dichiarato cessata la materia del contendere, per avere il versato CP_1
4 in via transattiva l'intera sorte capitale dovuta alla società appellante in virtù del contratto di somministrazione intercorso con la società cedente il credito.
Tale statuizione è passata in giudicato, in assenza di una specifica impugnazione e tanto impedisce ogni valutazione nel merito della pretesa, in particolare sulla questione inerente la esistenza e validità del contratto di somministrazione, in esecuzione del quale il avrebbe versato quanto dovuto a titolo di sorte capitale, sicché Controparte_1
l'efficacia del giudicato sulla declaratoria di cmc si estende a tutte le questioni di merito oggetto dell'appello in esame, in quanto costituenti precedenti logici ed indefettibili della statuizione di cessazione della materia del contendere, non oggetto di impugnazione.
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L'appellante principale si duole, invece, dell'ingiustizia della sentenza Parte_1
appellata nella parte in cui il Tribunale ha:
1) ingiustamente e riduttivamente condannato l'appellata l pagamento della minor CP_2 somma di € 40,00 invece che alla somma di € 7.520,00 (pari ad € 40,000 moltiplicati per il numero di fatture di cui era stato omesso il pagamento) effettivamente dovuta in base alla, violata, disposizione dell'art.6, comma 2, D.Lgs. 231/2002;
2) erroneamente compensando le spese di lite in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
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L'appello incidentale è infondato.
La direttiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 ha previsto, al'art. 6, intitolato (“Risarcimento delle spese di recupero”) che:
“1. Gli Stati membri assicurano che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali in conformità dell'articolo 3 o 4, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di 40 EUR.
5
2. Gli Stati membri assicurano che l'importo forfettario di cui al paragrafo 1 sia esigibile senza che sia necessario un sollecito e quale risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore.
3. Il creditore, oltre all'importo forfettario di cui al paragrafo 1, ha il diritto di esigere dal debitore un risarcimento ragionevole per ogni costo di recupero che ecceda tale importo forfettario sostenuto a causa del ritardo di pagamento del debitore. Ciò potrebbe comprendere anche le spese che il creditore ha sostenuto per aver affidato un incarico a un avvocato o a una società di recupero crediti.“
Tale disposizione è stata recepita nel nostro ordinamento dall'art. 6 D.Lgs. n. 231 del
2002, modificato dal D.Lgs. n. 192 del 2012, norma secondo la quale:
“1. Nei casi previsti dall'articolo 3, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte.
2. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.”
Le predette norme, comunitaria e di recepimento nell'ordinamento italiano, ricollegano, in tutta evidenza, il riconoscimento dell'importo forfettario di 40 euro al concreto svolgimento dell'attività di recupero effettivamente posta in essere: detta somma è, infatti, riconosciuta a titolo di risarcimento delle spese di recupero (cfr. la rubrica dell'art. 6 della direttiva 2011/7/UE), fatta salva la prova del maggior danno e, dunque, del diritto alla liquidazione di un maggior importo per la medesima causale.
Tali disposizioni realizzano l'obiettivo -perseguito dal legislatore europeo- della efficace protezione del creditore contro i ritardi di pagamento.
Infatti, sul piano letterale, la direttiva ("gli Stati membri assicurano che l'importo forfettario di cui al paragrafo 1 sia esigibile … quale risarcimento dei costi di recupero
6 sostenuti dal creditore") ed il decreto n. 231/2002 (che si riferisce ai costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte) legano esplicitamente la liquidazione del rimborso forfettario all'effettivo svolgimento dell'attività di recupero e tanto confligge con il riconoscimento di detto rimborso in relazione al mancato pagamento di singole poste che non abbiano dato autonomamente origine ad iniziative dirette ad ottenere il saldo dovuto per la singola operazione commerciale.
Sul piano teleologico le disposizioni in esame sono certamente dirette a facilitare il rimborso delle spese di recupero crediti, limitando l'onere probatorio gravante sul creditore alla sola dimostrazione dell'an (svolgimento concreto dell'attività di recupero del credito), a meno che il predetto creditore intenda (e sia in grado di) ottenere un risarcimento maggiore ovviamente fornendo la prova anche dell'ammontare del dovuto nei modi ordinari.
Inoltre, attraverso la predetta “forfettizzazione”, ed il “corrispettivo” esonero del creditore dal fornire la prova dell'entità del rimborso, le norme perseguono l'ulteriore obiettivo di indurre quest'ultimo a minimizzare le spese di recupero, senza tuttavia escludere che detto creditore possa ottenere un risarcimento di maggiore entità fornendo la prova dell'ammontare nei modi ordinari.
Il riconoscimento, invocato dall'appellante principale, del rimborso forfettario in relazione ad ogni fattura all'origine del credito complessivo oggetto di controversia, -non esibite, prive di prova di invio e di consegna, dunque non qualificabili come richiesta di pagamento e non autonomamente all'origine di specifiche e concrete attività di recupero dell'impagato- è, dunque, escluso dalle norme della direttiva e del decreto legislativo di attuazione.
Sono stati versati in atti documenti redatti ed inoltrati al nell'ambito Controparte_1 del tentativo di recupero dell'intero credito ceduto da Servizio Elettrico alla appellante principale, in particolare:
- atto di cessione del credito, completo di elenco fatture e notificato a istanza del Notaio
7 rogante;
Part
- sollecito di pagamento a mezzo pec 18.3.2017 di
Part
- nota PEC 16.12.2019 di
Le note di Servizio Elettrico del 10.7.2017 e del 9.11.2017 non rilevano in quanto redatte successivamente alla cessione del credito del 14.12.2016.
Manca in atti qualsivoglia atto a dimostrare lo svolgimento di attività di recupero degli importi portati da singole fatture, anzi, a ben vedere, lo svolgimento di siffatte separata attività non è stato neanche dedotto.
Il Tribunale ha, dunque, correttamente liquidato, a titolo di rimborso forfettario ex art. 6, comma secondo, D. Lgs. 231/2002 la somma di soli € 40,00.
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L'appello incidentale e l'appello principale sono dunque rigettati e la sentenza appellata integralmente confermata, ivi inclusa la statuizione inerente le spese di lite di primo grado, che sono compensate in quanto nonostante la soccombenza la avvenuta definizione transattiva della vicenda rappresenta quei giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di primo grado. Anche sul punto l'appello principale va disatteso.
La parziale reciproca soccombenza in questo giudizio di appello, stante il rigetto dei reciproci appelli, giustifica l'integrale compensazione di spese e competenze anche della presente fase.
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Il presente giudizio è stato introdotto successivamente al 31.01.2013 e l'appello viene rigettato per cui sussistono i presupposti previsti dall'art. all'art. 13, comma 1-quater
D.P.R.115/2002, per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, ove effettivamente dovuto, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
8 pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13 1-comma quater D.P.R.
N.115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da (atto di citazione notificato il 10.7.2023) Parte_1
e sull'appello incidentale proposto dal (comparsa di costituzione con Controparte_1
appello incidentale depositata il 24.1.2023) avverso la sentenza n. n. 31/2023 del
Tribunale di Lecce, così provvede:
- rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
- conferma la sentenza appellata;
- compensa integralmente tra le parti spese e competenze del presente grado di giudizio;
- dichiara, sussistendo i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater D.P.R.115/2002, per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, ove effettivamente dovuto, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13 1-comma bis D.P.R.
N.115/2002.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte
d'Appello Lecce, il 2.12.2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
dott. Pietro Merlo dott. Consiglia Invitto
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