Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 17/06/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1296/2023 R.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PRATO in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo in data 19 maggio 2023 con il n. 1296/2023 del ruolo Generale, avente per oggetto: pagamento mutuo, escussione garanzia e accertamento credito, vertente tra:
nata in [...] il [...] (C.F.: Parte_1 ente in Salò (BS), via Pozzo n. 89, rappresentata e C.F._1 difesa dall'Avv. Michela BAZZANA, con studio in Bergamo, via F. Cucchi n. 6, come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
Fax: 035.244081 Pec: Email_1
Attrice contro tramite (già giusta Controparte_1 Controparte_2 CP_3 zione so o Rep. Persona_1
14763 Racc. 7869), in persona del procuratore ra .t., , rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Luciano FERRARI ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. Maurizio GATTI DEI con Studio in Prato piazza Mercatale n. 135, come da mandato allegato alla comparsa di risposta;
Pec: Email_2
Convenuta All'udienza del 19.2.2025 , la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni.
Per parte attrice : “ …conclude affinché il Tribunale adito, previa adozione dei provvedimenti ex art. 39 e segg. c.p.c. Voglia rigettare tutte le eccezioni ex adverso introdotte, accogliendo le conclusioni di merito già precisate nell'atto introduttivo dalla sig.ra con ammissione, occorrendo dei mezzi istruttori hic et inde Parte_1 formulate. Si chiede in ogni caso la discussione orale del presente giudizio. Con vittoria di spese da distrarre in favore dei procuratori che hanno anticipato le spese e non percepito gli onorari.”. Per parte convenuta: “…In via principale e nel merito: previ tutti gli accertamenti e le declaratorie del caso, respingere qualsivoglia domanda di parte attrice. Affermarsi e statuirsi la sussistenza del credito derivante dal mutuo di cui è causa nella misura di euro 147.038,19 valuta 19/10/2022 oltre interessi maturandi. E tutto come da documentazione in atti. In via istruttoria: ogni riserva processualmente ammessa. Spese ed onorari rifusi come da nota spese già depositata il 12/4/2024.”. pagina 1 di 8
Con atto di citazione, notificato in data 6 maggio 2023, Parte_1 esponeva:
- di avere concluso in data 24 ottobre 2006 con Controparte_4 ed unitamente al proprio coniuge il contratto di mutuo CP_5 fondiario n. 8N89061800430 ai rogiti del notaio di Prato per Per_2
l'acquisto della propria abitazione, con erogazione da parte della Banca mutuante della somma di € 420.675,00 e con l'impegno della parte mutuataria alla restituzione delle rate in venti anni secondo il piano di ammortamento concordato (ultima rata scadente il 30.11.2026);
- che unitamente al contratto di mutuo erano state stipulate polizza assicurativa a copertura del rischio di danni all'immobile e polizza assicurativa sulla vita denominata “multirischi HDI”, con versamento di premi a carico della parte mutuataria pari a € 1.005,15 e a € 25.675,64, con la conseguenza che la somma netta effettivamente erogata dalla Banca mutuante ammontava a € 392.742,53, come risulta da atto di quietanza in data 13.11.2006;
- che contestualmente era stata stipulata anche la polizza assicurativa sulla vita denominata “Index Intesa Forza5 Ottobre 2006” n. 4039295 per l'importo capitale di € 100.000,00 scadente il 31.10.2014, con addebito di un costo iniziale pari a € 8.740,00, nonché pegno avente ad oggetto la detta polizza, che veniva vincolata a garanzia della restituzione del detto mutuo (già peraltro garantito da iscrizione ipotecaria);
- che alla scadenza della polizza n. 4039295 aveva sottoscritto con la banca (subentrata nei rapporti) in sua sostituzione in data Controparte_6
28.11.214 (v. documento di sintesi del 28.11.2014) nuova polizza sulla vita denominata “ISL Prospettiva 2.0” n. 20000168113 per l'importo capitale nominale di € 96.893,32, costituita in pegno a garanzia del mutuo;
- che la sottoscrizione di tale polizza era stata decisa in quanto era stato rappresentato dal Direttore della filiale di Prato che dopo il primo anno l'importo della polizza avrebbe potuto essere utilizzato a parziale rimborso del mutuo;
- che nel corso del rapporto, facendo affidamento su quanto concordato, aveva richiesto alla sia verbalmente che per iscritto, la liquidazione della CP_4 polizza assicurativa e la riduzione del mutuo, senza riscontro positivo, così che era stata costretta a sospender il pagamento di alcune rate del mutuo nel corso dell'anno 2022. Tanto premesso, conveniva , in persona del legale Controparte_7 rappresentante pro-tempore, dinanzi al Tribunale di Prato per sentire accertare la parziale estinzione dell'obbligazione contratta per effetto dello svincolo della polizza concessa in pegno, con il favore delle spese di lite. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1 deducendo: pagina 2 di 8 - che con atto del 17 dicembre 2002 n. 17403/5200 di rep. Controparte_8 notaio e con effetto dal uno gennaio 2003 ha cambiato Persona_3 denominazione in o, in forma abbreviata, e Controparte_4 CP_1
a seguito della fusione per incorporazione del Controparte_1 [...] in come da atto in data 28.12.2006 a rogito CP_9 Controparte_4 notaio dott. in Torino, repertorio n. 109.563/17.118, è Persona_4 succeduta a Controparte_4
- che con atto ricevuto dal Notaio di Prato il 24 ottobre Persona_5
2006 repertorio 16392/10946 registrato a Prato 1 il 26 ottobre 2006 al n. 9319 serie 1T, l'allora “ concedeva mutuo di euro Controparte_4
420.675,00 ai signori nato a [...] il [...] CP_10
( e nata a [...] il 28 C.F._2 Parte_1 settembre (11956 ); C.F._1
- che a garanzia del rimborso della somma erogata era stata iscritta ipoteca alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Salò il 30 ottobre 2006 ai n. 8484/1604. e vincolato il pegno su polizza vita “Intesa Forza 5 n. 0004039295” intestata a di euro 100.000,00 con scadenza 31 CP_10 ottobre 2014;
- che alla scadenza contrattuale della polizza ha sottoscritto CP_10 nuova polizza denominata “ 2.0 n. Controparte_11
2000168113” con la Compagnia per euro Controparte_12
96.893,32 proponendo di costituire la stessa in pegno a garanzia del suddetto credito, ma la costituzione del pegno, nonostante la comunicazione della filiale, non era stata formalizzata per la mancata sottoscrizione di idonea modulistica;
- che attesa la non corretta operatività della garanzia, in data 19 agosto 2022 la ha inoltrato alla Compagnia di assicurazione la richiesta di rendere lo CP_4 strumento finanziario nella piena disponibilità del contraente ed il successivo 20 ottobre la Compagnia di assicurazione comunicava il buon esito della richiesta, dunque con lo svincolo completo della polizza in questione;
- che in ogni caso l'attrice aveva fondato la domanda su titolo (la polizza vita) di cui non era contraente essendo intestata al condebitore solidale CP_10
[...]
- che nelle more, è intervenuta la dichiarazione di fallimento del , CP_10 unitamente alla “ del quale è socio Controparte_13 illimitatamente responsabile) con sentenza n. 44 del 14 settembre 2022 del Tribunale di Pistoia , così che la Banca ha debitamente provveduto alla chiusura del conto intestato al con invio dell'intimazione di pagamento CP_10 per decadenza dal beneficio del termine ai sensi delle condizioni di contratto, tanto al fallito quanto all'odierna attrice nonché comunicazione preventiva di segnalazione a sofferenza;
- che il debito ammonta per il mutuo ammonta ad euro 147.038,19 di cui:
--- euro 9.414,23 per n. 4 rate arretrate e impagate,
pagina 3 di 8 --- euro 137.565,97 per debito capitale residuo
--- euro 57.99 per interessi convenzionali di mora, oltre agli ulteriori interessi a scadere;
- che il debito dell'attrice è riconosciuto con la quietanza rilasciata e non contestata da cui nasce l'obbligo restitutorio ai termini e alle condizioni disciplinate nel contratto di mutuo e nelle allegate condizioni generali, come dal prospetto contabile prodotto. Sulla scorta delle articolate argomentazioni, concludeva per il rigetto della domanda attorea in quanto infondata, con accertamento del credito derivante dal mutuo per € 147.038,19 al 19 ottobre 2022, oltre interessi, e con condanna dell'attrice alle spese di lite. Esaurita l'istruttoria con la produzione di documenti, la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 19 febbraio 2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE In primo luogo, non ricorrono le condizioni per dichiarare la continenza tra la presente causa e quella di opposizione all'esecuzione pendente presso il Tribunale di Brescia. Invero, l'odierna attrice – nonostante l'affermazione di avere allegato anche l'atto di opposizione - ha allegato alla memoria del 31.10.2023, prodotta tardivamente il 6 novembre 2023 - esclusivamente l'ordinanza emessa in data 8 agosto 2023, con la quale il Tribunale di Brescia ha disatteso la istanza di sospensione dell'esecuzione. In difetto di dati in ordine all'attuale pendenza innanzi ad altro Tribunale di causa in rapporto di continenza con la presente, l'esame dovrà necessariamente portato sul merito. Nella determinazione del thema decidendum della presente controversia, va innanzi tutto osservato che la domanda principale proposta da
[...]
ha ad oggetto la richiesta di estinzione parziale dell'obbligazione Parte_1 derivante dal contratto di mutuo, per effetto della escussione della polizza vita denominata “ISL Prospettiva 2.0” n. 20000168113 per l'importo capitale nominale di € 96.893,32. A sostegno di tale richiesta, la ha prodotto la polizza “ Pt_1 [...]
2.0 n. 2000168113” da cui si evince, nonostante le Controparte_11 contestazioni sollevate dalla convenuta in ordine al suo perfezionamento, risulta che l'assicurazione è stata in effetti conclusa e prevedeva la liquidazione di un capitale in caso di morte dell'assicurato, consentendo al cliente di disporre parzialmente o totalmente del proprio capitale ai sensi dell'art 14 delle condizioni contrattuali. Nel caso di verificazione dell'evento assicurato ( decesso dell'assicurato) la ra beneficiaria del capitale. Pt_1
Quanto alla qualificazione giuridica, il pegno di una polizza costituito a favore della banca depositaria, si configura come pegno irregolare qualora sia pagina 4 di 8 conferita espressamente alla banca la facoltà di disporre del relativo diritto, mentre nel caso in cui difetti il conferimento di tale facoltà, si rientra nella disciplina del pegno regolare ( Cass., 3794/2008; Cass. 5290/2006): dal contenuto del negozio non risulta essere stata prevista, né richiamata dalle parti, alcuna facoltà di disporre del pegno a favore della banca depositaria . Se il pegno ha ad oggetto il credito conseguente al riscatto dal capitale, peraltro, l'art 2800 c.c. la prelazione ha luogo solo quanto il pegno risulta da atto scritto e la costituzione del pegno è notificata al debitore del credito dato in pegno ovvero è stata accettata con scrittura privata avente data certa A riguardo va ancora considerato che secondo l'orientamento della S.C. "In tema di pegno a garanzia di crediti, il principio di accessorietà desumibile dall'art. 2784 cod. civ. comporta la nullità per difetto di causa dell'atto costitutivo della prelazione stipulato in relazione ad un credito non ancora esistente, ma non esclude, in applicazione analogica dell'art. 2832 cod. civ., l'ammissibilità della costituzione della garanzia a favore di crediti condizionali o che possano eventualmente sorgere in dipendenza di un rapporto già esistente;
in quest'ultimo caso, peraltro, è necessaria, ai fini della validità del contratto, la determinazione o la determinabilità del credito, la quale postula l'individuazione non solo dei soggetti del rapporto, ma anche della sua fonte;
ferma restando la validità e l'efficacia del contratto "inter partes", comunque, la mera determinabilità del rapporto comporta l'inopponibilità del pegno agli altri creditori (ivi compreso il curatore, in caso di fallimento del soggetto che abbia costituito la garanzia), qualora, dovendo trovare applicazione l'art. 2787, terzo comma, cod. civ., manchi la sufficiente indicazione del credito garantito” (Cass.
05/12/2016, n 24790; Cass, 25.3.2009, n 7214). Ai fini della sufficiente indicazione del credito, è necessario un sicuro e formale indice di collegamento con elementi esterni alle citate scritture (Cass. 21084/2005, 23839/2007, richiamate da Cass, 25.3.2009, n 7214). In effetti, l'art 2787 , comma 3 c.c. espressamente prevede che quando il credito eccede la somma di € 2,58 , la prelazione non ha luogo se il pegno non risulta da scrittura con data certa, la quale contenga sufficiente indicazione del credito e della cosa. (Se il pegno risulta da polizza o da altra scrittura di enti che, debitamente autorizzati, compiono professionalmente operazioni di credito su pegno, la data della scrittura può essere accertata con ogni mezzo di prova) Secondo l'arresto della S.C. l'indicazione del credito può essere anche desunta in via indiretta, in base ad elementi che comunque postino alla identificazione del credito garantito, che siano presenti all'interno della scrittura o anche ad essa esterni, purché il documento contenga indici di collegamento utili alla individuazione del credito e della cosa. E' invece inopponibile la prelazione se, per la genericità delle espressioni usate, il credito garantito possa essere individuato solo con l'ausilio di ulteriori elementi esterni, ancor più se non pagina 5 di 8 preesistenti o almeno coevi alla formazione della scrittura, la cui insorgenza solo dopo la convenzione, tanto più se lontano da essa, comporta che il pegno venne costituito in previsione di indeterminate ed eventuali operazioni creditizie, e difetta dunque dei caratteri di accessorietà ed inerenza venuti ad esistenza solo ex post (Cass. 05/12/2016, n 24790; Cass, 25.3.2009, n 7214, nonché Cass.,2006/1532; Cass., 5561 del 2004; Cass.7.11.1996, n 9727 e Cass., 24.6.1995, n 7163). Pertanto, solo in presenza di dati formalmente certi, ai sensi dell'art 2803 c.c., il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere, alla scadenza, il credito ricevuto in pegno, con facoltà di ritenere gli importi per il soddisfacimento delle proprie ragioni. Nella presente fattispecie, nonostante le contestazioni della convenuta, CP_4
l'attrice non ha offerto la prova che la polizza è stata conferita come pegno, regolare o irregolare, a garanzia dell'obbligazione del pagamento del mutuo. Risulta, invero, che unico soggetto legittimato a disporre della CP_10 polizza ed a richiedere la restituzione , parziale o totale, del capitale, ha in effetti richiesto formalmente lo svincolo delle somme, al fine di potere provvedere al rimborso del mutuo, il 23 maggio 2014, il 15 novembre 2016 ed il 31 marzo 2022, indirizzando tali istanze alla banca mutuataria. Tuttavia, in assenza di prova che la polizza era stata costituita in pegno a garanzia del mutuo, e della concessione della facoltà di disporne alla banca mutuataria, la dimostrazione di tali istanze non ha pregio. Di contro, la convenuta ha allegato che, in ragione della mancata CP_4 indicazione del codice abi e Cap, le somme erano in realtà rimaste la disponibilità del contraente, il quale successivamente è stato dichiarato fallito. con sentenza n. 44 del 14 settembre 2022 del Tribunale di Pistoia. in quanto socio illimitatamente responsabile della “ ”. s.a.s. Controparte_13
Successivamente, con lettera del 19 agosto 2022, ha Controparte_7 chiesto la rimozione del vincolo a INTESA SAN PAOLO LIFE e, solo a seguito della comunicazione dei dati richiesti, la polizza è stata svincolata dalla Compagnia assicuratrice il 20 ottobre 2022 ed a favore dello stesso ( o CP_10 della curatela fallimentare) , come comunicato il successivo 19/12/2022. Quindi, in assenza di prova in ordine ad accordi negoziali intercorsi con la banca creditrice, la on può certamente dolersi dell'asserito ritardo Pt_1 nel richiesta di liquidazione del capitale, non essendo ella parte del contratto e risultando INTESA SAN PAOLO LIFE Spa l' unica obbligata nei confronti del
, alla quale la pretesa risarcitoria avrebbe dovuto essere indirizzata. CP_14
Sulla scorta di tali dati, in definitiva, la domanda dell'attrice deve essere rigettata, in assenza di dimostrazione dell'estinzione parziale del credito rispetto all'ammontare richiesto e non contestato per € 147.038,19 al 19 ottobre 2022.
pagina 6 di 8 Al contempo, non può essere accolta la richiesta di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata. Tale affermazione di responsabilità, che è prevista a carico della parte soccombente dal primo comma dell'art. 96 c.p.c., postula, oltre al carattere totale e non parziale di tale soccombenza (Cass., 15.7.91, n. 7815) ed alla sussistenza di una colpa grave (Cass., 21798/2015; Cass., 17.10.89, n. 4164; Cass., sez. un., 30.9.89, n. 3948, in Giust. civ. 1989, I, 2535), che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, con la conseguenza che il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza (Cass., 2.6.92, n. 6637; Cass., 9.2.91, n. 1341; Cass., 23.5.90, n. 4651; Cass., 2.6.84, n. 334). Nel caso di specie, non ricorrono le condizioni per riconoscere la responsabilità aggravata della convenuta né per fare applicazione discrezionale dell'art 96, comma 3, c.p.c. Infine, quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'attrice, così come liquidate in dispositivo tenuto conto dell'attività svolta e del valore della controversia, in conformità ai parametri medi di cui al DM 55/2014 per le cause di valore indeterminabile di ridotta complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei Parte_1 confronti di tramite (già Controparte_1 Controparte_2 re rappre di CP_3 citazione, notificato in data 6 maggio 2023, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
l'attrice al pagamento a favore della convenuta delle spese di giudizio, liquidate nell'intero in complessivi € 5077,00 , per compenso di avvocato, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura di legge .
Così deciso il 16 giugno 2023 dal Tribunale di Prato, in persona del G.I., dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico.
Il Giudice istruttore ed estensore Dott. Michele Sirgiovanni
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