Accoglimento
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 06/06/2025, n. 4959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4959 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 04959/2025REG.PROV.COLL.
N. 04322/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4322 del 2023, proposto da
Resit S.r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Canonaco, Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Manna, Giuseppe Naimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Comune di Castrovillari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Malomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza, Ente Parco Nazionale del Pollino, non costituiti in giudizio.
nei confronti
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 433 del 2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria, del Ministero della Cultura, del Comune di Castrovillari e del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2025 il Cons. Maurizio Santise e uditi per le parti gli avvocati viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio di appello ha ad oggetto l’impugnazione della sentenza con cui il T.a.r. per la Calabria ha ritenuto immune da censure il diniego adottato dalla Regione alla realizzazione di un progetto di impianto fotovoltaico presentato da parte appellante.
Nello specifico, il giudice di prime cure ha fondato la propria decisione sul carattere assorbente dei pareri negativi resi dall’Ente Parco (sotto il profilo dell’incidenza ambientale) e dalla Soprintendenza (sotto il profilo paesaggistico).
Al fine di meglio scrutinare l’odierno atto di appello è utile ricostruire la complessiva vicenda storica che ha comportato l’emanazione dei citati provvedimenti contestati, richiamando anche la ricostruzione incontestata in fatta effettuata dal T.a.r.
2. Con atto ritualmente notificato il 15.10.2021 e depositato il 20.10.2021 la Resit s.r.l. s.r.l. ha esposto che:
a) in data 23.7.2009 aveva presentato alla Regione Calabria – Settore Energie Fonti Rinnovabili istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003 per la costruzione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 18 MWp, da realizzarsi nel Comune di Castrovillari e il successivo 26.10.2010 istanza di verifica di assoggettabilità a VIA (di seguito “Screening”);
b) in data 19.12.2014 la Regione – Dipartimento Politiche dell’Ambiente ha disposto l’assoggettamento del progetto a VIA;
c) all’esito del giudizio incardinato con il provvedimento di assoggettamento a VIA, in data 11.11.2019 ha presentato istanza di provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ai sensi dell’art. 27- bis del d.lgs. n. 152/2006;
d) in data 16.11.2020 la Regione Calabria - Dipartimento Ambiente ha convocato la Conferenza di servizi per il giorno 14.12.2020 e, in tale data è stata rinviata al 16.2.2021 per acquisire chiarimenti di natura urbanistica e di natura paesaggistica e archeologica;
e) il 16.2.2021 (2° seduta), in vista della quale con note del 17.12.2020 e 28.1.1021 gli enti coinvolti erano stati compulsati a trasmettere le relative determinazioni, sono stati acquisiti rispettivamente il parere sfavorevole dell’Ente Parco Nazionale del Pollino, la nota del Dipartimento Urbanistica della Regione Calabria del 9.12.2020 in cui venivano evidenziate criticità sulla destinazione urbanistica del sito e rilevato che “l’occupazione superficiale dell’impianto risulta maggiore al 10% ammissibile di occupazione della superficie del lotto” nonché la conferma del parere contrario espresso con nota del 15.2.2021 dal Comune di Castrovillari e la Conferenza è stata aggiornata per richiedere chiarimenti al Dipartimento Urbanistica e al Comune di Castrovillari;
f) nella seduta del 10.3.2021 (verbale n. 3) – in vista della quale erano pervenuti la conferma del parere negativo della Soprintendenza con nota del 24.2.2021, il parere negativo della Struttura Tecnica di Valutazione (STV) del Dipartimento Ambiente con nota del 10.3.2021, il parere negativo del Responsabile del procedimento volto al rilascio dell’Autorizzazione Unica con nota del 10.3.2021 ed una riserva di approfondimenti espressa dall’Ente Parco con nota del 9.3.2021 alla luce delle osservazioni prodotte dalla Società il 25.2.2021 – i lavori della Conferenza sono stati rinviati avendo riscontrato “che il problema principale è il rispetto del 10% di occupazione prevista dal QTRP regionale”, nel mentre la ditta ha affermato che “come da accordi in conferenza di servizi invierà uno stralcio del progetto presentato con occupazione pari al 10% dei terreni oggi a disposizione entro 10 giorni”;
g) in data 23.4.2021 la ricorrente ha presentato uno stralcio della proposta progettuale per una potenza pari a 9 MW e nel rispetto del limite del 10% previsto dall’art. 15 del QTRP (Progetto stralcio);
h) nella seduta della Conferenza di Servizi del 28.4.2021 (verbale n.5) si è stabilito che tutti gli enti coinvolti avrebbero dovuto riformulare il proprio parere/nulla osta/atto di assenso sul progetto rimodulato da 9 MWp, ritenendo non validi i pareri precedentemente riformulati sul progetto originario, abbisognevoli di conferma in seno alla conferenza anche qualora ritenuti validi anche per il progetto rimodulato;
i) in vista di tale seduta, con nota del 19.4.2021 il Dipartimento Urbanistica ha richiesto al Comune di Castrovillari di pronunciarsi sull’ammissibilità della variante stralciata e con nota del 28.4.2021 il Comune ha evidenziato la compatibilità urbanistica del sito di intervento alla luce di quanto previsto dall’art. 12, comma 7, del d.lgs. n. 387/2003, richiamando altresì il regolamento di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 2009 che rimette al suddetto organo la formulazione di apposito parere per l’attuazione dell’intervento;
j) in data 26.5.2021 si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi sul progetto stralciato, in occasione della quale il Comune di Castrovillari ha espresso parere negativo reso con deliberazione del Consiglio comunale n. 19/2021 (nota prot.12638 del 25.5.2021), l’Ente Parco ha confermato il parere negativo con nota del 28.4.2021, la Soprintendenza ha espresso parere negativo con nota assunta dalla Regione il 27.5.2021 e la STV, rappresentata in seduta, si è riservata la produzione
del parere, ancora non predisposto per ragioni interne;
k) nella successiva seduta della Conferenza del 23.6.2021 la Società ricorrente ha comunicato che, a seguito di interlocuzioni con l’Autorità di Bacino Regionale (A.B.R.) aveva aggiornato la planimetria dell’impianto “traslata verso l’alto di circa 150 ml, ma sempre ricadente all’interno della medesima particella n. 18”, è stato acquisito il parere favorevole della suddetta ABR del 21.6.2021 e la conferma del parere contrario del Comune con nota del 15.6.2021 e la Conferenza ha invitato la società ad aggiornare la documentazione al progetto stralcio “traslato” onde consentire agli enti di esprimersi su tale ultima ipotesi;
l) alla seduta conclusiva del 21.7.2021 – in vista della quale la STV nella seduta del 20.7.2021 aveva formulato parere negativo e il Comune di Castrovillari aveva mantenuto il parere negativo con nota del 20.7.2021 – si è dato atto che non erano pervenuti i pareri della Sovrintendenza e dell’Ente Parco nazionale del Pollino con riferimento al progetto rimodulato e traslato e la Conferenza di Servizi ha definito il procedimento in senso sfavorevole alla ricorrente, invitando la stessa a fornire osservazioni ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/90;
m) con nota del 3.8.2021 la ricorrente ha formulato le proprie controdeduzioni;
n) con nota prot. 371381 del 31.8.2021 la Regione Calabria ha comunicato che le osservazioni prodotte dalla ditta non hanno fatto emergere elementi tali da rimuovere i motivi ostativi alla base delle decisioni assunte nella seduta conclusiva della conferenza di servizi tenutasi in data 21.7.2021 e che consentano di riaprire la Conferenza di Servizi stessa.
Per tali motivi Resit s.r.l. ha impugnato i predetti provvedimenti innanzi al T.a.r. per la Calabria, che, con sentenza n. 433 del 2023, ha respinto il ricorso.
3. Con l’odierno atto di appello, Resit s.r.l. ha impugnato la sentenza del giudice di primo grado, deducendo i seguenti motivi di appello:
PARTE PRIMA: sulla erroneità della Sentenza in relazione al Progetto originario
I. Error in procedendo e in iudicando: sulla erroneità della Sentenza nella parte in cui ha dichiarato inammissibili le censure dedotte in relazione al Progetto originario. Sulla illegittimità dei motivi addotti dagli enti a sostegno dei pareri negativi resi in relazione al Progetto originario .
PARTE SECONDA: sulla erroneità della Sentenza in relazione al Progetto.
II. Error in iudicando e in procedendo: sulla erroneità della Sentenza in relazione ai motivi 4, 5 e 7. Sulla violazione dei canoni del giusto procedimento. Sulla mancata valorizzazione dell’assenza di motivi ostativi alla realizzazione del Progetto e sull’interesse pubblico a esso sotteso. Sulla violazione del principio del dissenso costruttivo e del modulo della conferenza dei servizi ;
III. Error in iudicando e in procedendo: sulla erroneità della Sentenza in relazione ai motivi 2, 3 e III . Sulla illegittimità dei pareri posti alla base del provvedimento di diniego per violazione di legge ed eccesso di potere .
La Regione Calabria, il Ministero della Cultura, il Comune di Castrovillari e il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica si sono costituiti regolarmente in giudizio e hanno contestato l’avvero appello, chiedendone il rigetto.
4. La Regione Calabria, in particolare, ha proposto appello incidentale, in relazione alla sentenza del T.ar. che ha implicitamente rigettato le eccezioni sollevate dalla Regione in ordine alla mancata impugnativa della dedotta compromissione della fascia ecotonale, alla tardività dell’impugnativa del Q.T.R.P., alla mancanza di censure alla previsione del c.2 dell’art. 15 del QTRP e alla natura non provvedimentale della nota impugnata.
Alla pubblica udienza del 27 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso in punto di fatto l’appello è fondato nei limiti di seguito specificati.
5. Con un primo motivo di appello, la Resit s.r.l. ha contestato la sentenza di primo grado che avrebbe erroneamente dichiarato improcedibile le censure dedotte in relazione al Progetto originario.
Sul punto, tuttavia, la sentenza del T.a.r. è corretta, perché in relazione al progetto originario non è stato emesso alcuno provvedimento definitivo, ma solo un invito da parte della Regione a modificare il progetto originario, cosa che la società appellante ha poi puntualmente fatto.
Non può, dunque, quest’ultima dolersi di tale scelta che, comunque, non è stata imposta dalla Regione, ma è frutto di un’iniziativa della società appellante ai fini di giungere ad una soluzione definitiva in ordine all’assentibilità dell’impianto. La circostanza che poi il procedimento si è concluso, comunque, in senso negativo per la presenza di pareri negativi, non comporta la riemersione di un interesse ad agire che è insussistente, ben potendo parte appellante tutelare le proprie ragioni contestando il diniego emesso in relazione al progetto stralcio che, comunque, ha sostituito il progetto precedente.
Ne deriva che il primo motivo di appello va respinto.
6. Con un secondo motivo di appello, la Resit s.r.l. contesta la sentenza di primo grado che non ha adeguatamente valutato l’assenza di profili ostativi (previsti dalla normativa speciale in materia) alla realizzazione del progetto nonché il preminente interesse pubblico a esso sotteso (aspetti trascurati a monte da tutti gli enti coinvolti nel procedimento e, in particolare, dall’autorità procedente).
Il T.a.r. avrebbe commesso un evidente errore valutativo nel ritenere indimostrato che il Progetto costituirebbe attuazione della pianificazione energetica nazionale e del PNRR. L’art. 7- bis , comma 2- bis , del TUA ha stabilito che i progetti “individuati nell’Allegato I-bis, e le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti”. Inoltre, il Regolamento UE 2577/2022 (portato all’attenzione del Giudice di prime cure e sorprendentemente trascurato) con l’obiettivo di “accelerare la procedura autorizzativa applicabile alla produzione di energia da fonti rinnovabili”, stabilendo che gli impianti FER “sono considerati di interesse pubblico prevalente” rispetto ad altri interessi in potenziale conflitto.
A propria volta, il richiamato Allegato I-bis elenca le “opere, impianti e infrastrutture necessarie al
raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC)” e, tra queste, al punto 1.2.1 sono inclusi gli impianti fotovoltaici.
7. Tale motivo di appello è fondato.
Per giurisprudenza pacifica, la legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere apprezzata con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, secondo il principio tempus regit actum , in base al quale da un lato sono irrilevanti le eventuali sopravvenienze normative che determinano l'abrogazione della disciplina che aveva legittimato l'adozione del provvedimento stesso, e dall'altro, reciprocamente, non può essere invocata, a supporto della legittimità di un atto emanando, una norma che al momento dell'emanazione dell'atto abbia perso la sua efficacia (Corte cost., n. 227 del 2021 e Cons. Stato, n. 6907 del 2024).
La circostanza che le opere costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti non ne comporta un’assoluta prevalenza su tutti gli altri controinteressi, ma, comunque, rappresenta un elemento di valutazione di cui l’amministrazione competente deve necessariamente tenere conto.
Peraltro, pur non essendo applicabile ai provvedimenti impugnati il Regolamento UE 2577/2022, ritiene il Collegio che, anche con riguardo al principio di primazia del diritto eurounitario, l’amministrazione è tenuta ad emanare i provvedimenti valorizzando, sia pur solo in via interpretativa, normative eurounitarie sopravvenute.
Medesima argomentazione va fatta in relazione al d.lgs. n. 199 del 2021, che è entrato in vigore il 15 dicembre 2021, ossia due mesi dopo la proposizione del ricorso di 1° grado, ma che, comunque, individua ex lege le aree idonee per la realizzazione degli impianti fotovoltaici.
7.1. Ne consegue che la Regione avrebbe dovuto, nell’emanare la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, comunque valorizzare tali profili.
Come visto, nel caso di specie, l’area di Progetto non è qualificata come non idonea dalla disciplina regionale ed è qualificabile come idonea in base al sopravvenuto d.lgs. n. 199/2021.
In particolare, questa Sezione ha già sottolineato che “Se tutto l’impianto delle linee guida ha la finalità di semplificazione a favore delle imprese che intendono installare un impianto eolico e di incentivazione dell’utilizzo delle energie rinnovabili (Sez. IV, 11 settembre 2023, n. 8258), esso, al fine di conseguire una utilità complessiva, deve comportare che nel momento in cui l’amministrazione neghi l’installazione dell’impianto in una “area idonea”, risultante per sottrazione dalle aree non idonee delle linee guida, occorre comunque fornire una adeguata motivazione sul punto” (cfr., Cons. St., IV, sent. n. 4872 del 2024).
Nel caso di specie, il provvedimento dell’Ente parco che ha rigettato l’istanza di parte appellante è illegittimo perché non adeguatamente motivato in relazione ai profili appena evidenziati.
Sotto questo profilo l’appello è, dunque, fondato.
8. Con un terzo motivo di appello, Resit s.r.l. ha contestato nello specifico il parere dell’Ente Parco e quello della Soprintendenza.
In relazione al primo parere ha evidenziato che la sentenza, così come il provvedimento conclusivo della conferenza di servizi, ha fondato il rigetto sulla presenza di una specie protetta (la Stipa), che in realtà la Società ha dimostrato essere assente in sito.
Inoltre, l’Ente ha affermato che, nel merito, “non sono pervenuti nuovi elementi che possano escludere incidenza del progetto sui siti natura 2000”.
8.1. Anche tale motivo di appello è fondato.
Il parere dell’Ente Parco si fonda in realtà su rilievi genericamente formulati, che richiamano carenze documentali o informative che avrebbero potuto essere superate in base al principio di correttezza e buona fede che, ai sensi dell’art. 1, comma 2 bis l. n. 241 del 1990, devono ritenersi applicabili anche al caso di specie.
Peraltro, parte appellante ha prodotto fotografie attestanti l’assenza di specie protette sul fondo indicato.
Nello Studio naturalistico integrativo sulla componente biotica e abiotica, il tecnico incaricato conclude che “Gli interventi previsti, se realizzati in conformità con gli accorgimenti preventivi attesi nel presente studio naturalistico, non determineranno incidenze significative in termini di frammentazione, riduzione o distruzione dell’habitat e non comprometteranno significativamente le componenti floristiche e faunistiche”.
Il tecnico, inoltre, dopo aver rilevato in generale la presenza della Stipa nell’area protetta (esterna al Progetto) ha affermato che “dalle osservazioni effettuate durante il sopralluogo di settembre 2020, emerge che la vegetazione presente nell'area d'intervento è costituita in prevalenza da praterie e pascoli abbandonati ove non è stata riscontrata la presenza di specie prioritarie, si afferma inoltre che non si rinvengono specie vegetali della Lista Rossa nazionale nonché della Lista Rossa Regionale” (p. 18).
L’assenza della Stipa è stata confermata anche dal successivo sopralluogo svoltosi nel mese di aprile 2021 anche se l’Ente Parco ha ritenuto genericamente tali foto scattate in un periodo dell’anno non adatto.
8.2. Va, peraltro, evidenziato che l’area oggetto dell’istanza di autorizzazione è esterna al sito tutelato.
Peraltro, l’Ente Parco, nel respingere l’istanza, non ha neanche valutato, in omaggio anche al principio di proporzionalità, di autorizzare l’intervento con misure di mitigazione necessarie per risolvere le criticità riscontrate.
In relazione poi al principio di precauzione, questo Consiglio di Stato, ha già precisato che: “c)il principio presuppone che l’esistenza di un rischio specifico è tale solo quando non possa escludersi, sulla base di elementi obbiettivi, che l’intervento umano su un determinato sito lo pregiudichi in modo significativo; d) sul piano procedurale, l’adozione di misure fondate sul principio di precauzione è condizionata al preventivo svolgimento di una valutazione quanto più possibile completa dei rischi calata nella concretezza del contesto spazio temporale di riferimento, valutazione che deve concludersi con un giudizio di stretta necessità della misura; e) il principio in esame non può legittimare una interpretazione delle disposizioni normative, tecniche ed amministrative vigenti in un dato settore che ne dilati il senso fino a ricomprendervi vicende non
significativamente pregiudizievoli dell’area interessata; la situazione di pericolo deve essere
potenziale o latente ma non meramente ipotizzata e deve incidere significativamente sull’ambiente e la salute dell’uomo; sotto tale angolazione il principio di precauzione non consente ex se di ttribuire ad un organo pubblico un potere di interdizione di un certo progetto o misura; in ogni caso il principio di precauzione affida alle autorità competenti il compito di prevenire il verificarsi o il ripetersi di danni ambientali ma lascia alle stesse ampi margini di discrezionalità in ordine all’individuazione delle misure ritenute più efficaci, economiche ed efficienti in relazione a tutte le circostanza del caso concreto” (cfr., Cons. Stato, sez. IV, n. 3597 del 2021).
Nel caso di specie, l’amministrazione ha negato la realizzabilità dell’intervento sulla base della necessità di proteggere l’area in via precauzionale, senza però aver soppesato adeguatamente gli altri interessi, e senza aver adeguatamente appurato l’esistenza di reali esigenze ambientali che si opponessero alla concreta realizzazione dell’impianto.
9. Ne deriva, dunque, che il parere dell’Ente parco è, comunque, perplesso e fondato su rilievi superabili e imprecisi.
L’Ente Parco, per cercare di superare il difetto istruttorio, ha chiesto a parte appellante in più riprese di produrre le analisi dei luoghi e delle specie interessate dall’intervento che, in realtà, avrebbe ben potuto effettuare direttamente, anche in considerazione della circostanza che l’Ente Parco è l’ente specializzato in tale ambito.
Ne consegue che anche la dedotta carenza di informazioni, imputabile a parte appellante, non è del tutto frutto di comportamenti inadempienti e negligenti di parte appellante, ma di un complessivo comportamento tenuto anche dall’Ente Parco non sempre in linea con i già citati principi di buona fede e correttezza.
10. Parte appellante contesta poi il parere della Soprintendenza che ha rilevato nell’intervento “marcoscopiche alterazioni dei valori paesaggistici”, per l’elevata visibilità e le imponenti dimensioni dell’intervento proposto.
Sul punto, tuttavia, va evidenziato che il parere della Soprintendenza si limita a generiche affermazioni, non spiega in cosa consisterebbero le “mirabili valenze paesaggistiche” dell’area interessata che, a ben vedere, “può essere definita come una prateria del tipo substeppico con vegetazione arbustiva e mediterranea”.
Orbene emerge evidente il difetto di motivazione del parere della Soprintendenza.
Ne consegue, pertanto, che anche sotto questo profilo l’appello è fondato.
11. La fondatezza dell’appello principale impone di scrutinare l’appello incidentale, con cui la Regione ha dedotto i seguenti motivi di appello.
11.1. Con un primo motivo di appello la Regione ha eccepito in primo luogo l’inammissibilità del ricorso introduttivo in quanto la Società non avrebbe contestato il rilievo contenuto nel parere della Struttura VIA VAS del 10.3.21 secondo cui il Progetto si porrebbe in contrasto con l’area ecotonale del sito La Petrosa. In particolare, tra le ragioni di contrarietà all’intervento “si pone la compromissione ad opera del progetto della fascia ecotonale, derivante dalle modalità con le quali la ricorrente ha valutato il possibile impatto ambientale”
Tale motivo è infondato perché in realtà, parte appellante, nel ricorso di primo grado, ha contestato per un difetto di istruttoria e di motivazione anche il citato parere, come, ad esempio, si legge a pag. 19 del ricorso di primo grado, secondo cui “il parere reso in data 10.3.2021 dalla STV che, dopo aver riscontrato l’incompatibilità con il QTRP, ha svolto una serie di considerazioni generiche in ordine all’asserito contrasto del Progetto con la ZSC La Petrosa e con la ZPS Pollino Orsomarso”.
In ogni caso la dedotta eccezione è infondata come già evidenziato ai punti precedenti perché il parere sul punto è generico e non adeguatamente motivato.
11.2. Infondato è anche il secondo motivo di appello con cui la Regione ha poi eccepito la tardività del ricorso in relazione alle censure di illegittimità del QTRP, che avendo valenza programmatoria e di indirizzo assume carattere lesivo solo con l’adozione del diniego definitivo al rilascio del
PAUR.
Peraltro, parte appellante ha contestato la violazione dell’art. 15 del QTPR avendo evidenziato che l’area di installazione dell’impianto non è adibita ad attività agricola ed è peraltro limitrofa ad una autostrada collocandosi in un contesto già fortemente antropizzato in linea con le stesse previsioni del piano (si veda, ad esempio, pag. 15 del ricorso di primo grado).
11.3. Infondata è, altresì, l’eccezione di inammissibilità del ricorso in considerazione della natura non provvedimentale degli atti gravati, in quanto i provvedimenti impugnati hanno chiara natura provvedimentale esprimendo la volontà delle amministrazioni di non consentire la realizzazione dell’intervento richiesto.
L’appello incidentale va, pertanto, respinto.
L’accoglimento dell’appello principale comporta che, in riforma della sentenza di primo grado, il ricorso di primo grado vada accolto con annullamento degli atti impugnati.
Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Carbone, Presidente
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
Maurizio Santise, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maurizio Santise | Luigi Carbone |
IL SEGRETARIO