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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/08/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei IGnori Magistrati: dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente est. dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 658 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avvocati Alessia FACCO e Nicola CERA;
e
C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avvocato Claudia MARATONA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_2
[...] [...]
, nato a [...] il [...], c.f. , e
[...] C.F._1 CP_1
, nata a [...], il [...], c.f. , unitisi in
[...] C.F._2 matrimonio con rito concordatario registrato presso il Comune di GriIGnano di
CO in data 24.09.2011, con atto trascritto al n. 4, parte II, seria A, anno 2011, ordinando all'ufficiale dello Stato Civile di GriIGnano di CO di procedere alle conseguenti annotazioni;
2) i coniugi eserciteranno l'affido del figlio minore in forma condivisa, con Per_1 collocazione prevalente dello stesso presso la madre, con il calendario minimo e le modalità di visita già previste nell'accordo di separazione omologato con decreto del
02.08.2018, che qui si richiamano: “[...] Il figlio minore viene affidato Persona_2 congiuntamente ad entrambi i genitori, con permanenza abitativa prevalente presso la madre;
il padre potrà vedere e tenere presso di sé il figlio secondo le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati dal sabato alle 12 alla domenica alle 21;
- potrà altresì tenere con sé il figlio sette giorni durante le vacanze invernali
(comprensivi, alternativamente, un anno del Natale ed il successivo del Capodanno); tre giorni durante le vacanze pasquali (comprensivi, alternativamente, un anno della
Pasqua ed il successivo del Lunedì dell'Angelo); quindici giorni durante le vacanze estive, nel periodo che verrà concordato tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno, tenendo conto delle eIGenze scolastiche di , nonché di quelle lavorative dei Per_1 genitori”.
3) il IG. corrisponderà alla IG.ra la somma di € 600,00 mensili Pt_1 CP_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio , rivalutabile annualmente Per_1 secondo gli indici Istat, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, fino a quando il figlio non avrà raggiunto la maggiore età e, in ogni caso, l'autosufficienza economica;
4) le spese straordinarie per il figlio – individuate secondo il Protocollo in uso Per_1 presso il Tribunale di Vicenza – saranno ripartite al 50% tra i coniugi;
a tal proposito,
i coniugi si impegnano ad inviare mensilmente all'altro genitore i conteggi relativi alle spese straordinarie anticipate per il figlio, corredati dalle relative quietanze di pagamento, al fine di richiedere il rimborso della quota di spettanza dell'altro genitore;
2 5) la SI percepirà interamente (100%) l'assegno unico ed CP_1 universale erogato dall'INPS;
6) eventuali bonus governativi e/o previdenziali verranno percepiti interamente
(100%) dalla IG.ra ; CP_1
7) nessun assegno divorzile verrà corrisposto dal IG. alla IG.ra , Pt_1 CP_1 la quale si dichiara economicamente autosufficiente;
8) A definitiva tacitazione di ogni pregressa questione patrimoniale tra i coniugi, gli stessi riconoscono e dichiarano di non vantare, alla data di sottoscrizione del ricorso, alcun credito residuo l'uno nei confronti dell'altro, a qualsivoglia titolo, ritenendo adempiuta ogni precedente obbligazione di pagamento, rilasciando reciproca quietanza e rinunciando pertanto ad ogni relativa pretesa e azione;
9) le parti si impegnano a rispettare le condizioni del presente accordo a far data dal deposito del ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
10) le parti si impegnato a prestare acquiescenza alla sentenza che verrà pronunciata all'esito del giudizio di divorzio, mediante preventiva dichiarazione di acquiescenza all'udienza cartolare di prima comparizione;
11) con la sottoscrizione del presente ricorso, le parti dichiarano di non aver null'altro
a pretendere l'una nei confronti dell'altra, salvo quanto qui espressamente precisato;
12) spese legali compensate tra le parti;
13) i legali delle parti dichiarano di rinunciare al principio di solidarietà ex art. 13
L.P”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 24/02/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in GriIGnano di CO (VI) in data
24/09/2011.
All'esito dell'udienza del 27/05/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal
3 deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa dell'8/08/2018 e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione dello Per_1 stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene Per_1 congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle eIGenze del minore;
- le spese straordinarie relative al figlio minore , come regolamentate dal Per_1 protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
4 - si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio e di quelli per il figlio minore;
Per_1
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e da in GriIGnano di ZO (VI) il 24/09/2011 alle
[...] Controparte_1 condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di GriIGnano di CO (VI) al n. 4, parte II, serie A, anno 2011;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conIGlio del 15.07.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei IGnori Magistrati: dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente est. dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 658 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avvocati Alessia FACCO e Nicola CERA;
e
C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avvocato Claudia MARATONA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_2
[...] [...]
, nato a [...] il [...], c.f. , e
[...] C.F._1 CP_1
, nata a [...], il [...], c.f. , unitisi in
[...] C.F._2 matrimonio con rito concordatario registrato presso il Comune di GriIGnano di
CO in data 24.09.2011, con atto trascritto al n. 4, parte II, seria A, anno 2011, ordinando all'ufficiale dello Stato Civile di GriIGnano di CO di procedere alle conseguenti annotazioni;
2) i coniugi eserciteranno l'affido del figlio minore in forma condivisa, con Per_1 collocazione prevalente dello stesso presso la madre, con il calendario minimo e le modalità di visita già previste nell'accordo di separazione omologato con decreto del
02.08.2018, che qui si richiamano: “[...] Il figlio minore viene affidato Persona_2 congiuntamente ad entrambi i genitori, con permanenza abitativa prevalente presso la madre;
il padre potrà vedere e tenere presso di sé il figlio secondo le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati dal sabato alle 12 alla domenica alle 21;
- potrà altresì tenere con sé il figlio sette giorni durante le vacanze invernali
(comprensivi, alternativamente, un anno del Natale ed il successivo del Capodanno); tre giorni durante le vacanze pasquali (comprensivi, alternativamente, un anno della
Pasqua ed il successivo del Lunedì dell'Angelo); quindici giorni durante le vacanze estive, nel periodo che verrà concordato tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno, tenendo conto delle eIGenze scolastiche di , nonché di quelle lavorative dei Per_1 genitori”.
3) il IG. corrisponderà alla IG.ra la somma di € 600,00 mensili Pt_1 CP_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio , rivalutabile annualmente Per_1 secondo gli indici Istat, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, fino a quando il figlio non avrà raggiunto la maggiore età e, in ogni caso, l'autosufficienza economica;
4) le spese straordinarie per il figlio – individuate secondo il Protocollo in uso Per_1 presso il Tribunale di Vicenza – saranno ripartite al 50% tra i coniugi;
a tal proposito,
i coniugi si impegnano ad inviare mensilmente all'altro genitore i conteggi relativi alle spese straordinarie anticipate per il figlio, corredati dalle relative quietanze di pagamento, al fine di richiedere il rimborso della quota di spettanza dell'altro genitore;
2 5) la SI percepirà interamente (100%) l'assegno unico ed CP_1 universale erogato dall'INPS;
6) eventuali bonus governativi e/o previdenziali verranno percepiti interamente
(100%) dalla IG.ra ; CP_1
7) nessun assegno divorzile verrà corrisposto dal IG. alla IG.ra , Pt_1 CP_1 la quale si dichiara economicamente autosufficiente;
8) A definitiva tacitazione di ogni pregressa questione patrimoniale tra i coniugi, gli stessi riconoscono e dichiarano di non vantare, alla data di sottoscrizione del ricorso, alcun credito residuo l'uno nei confronti dell'altro, a qualsivoglia titolo, ritenendo adempiuta ogni precedente obbligazione di pagamento, rilasciando reciproca quietanza e rinunciando pertanto ad ogni relativa pretesa e azione;
9) le parti si impegnano a rispettare le condizioni del presente accordo a far data dal deposito del ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
10) le parti si impegnato a prestare acquiescenza alla sentenza che verrà pronunciata all'esito del giudizio di divorzio, mediante preventiva dichiarazione di acquiescenza all'udienza cartolare di prima comparizione;
11) con la sottoscrizione del presente ricorso, le parti dichiarano di non aver null'altro
a pretendere l'una nei confronti dell'altra, salvo quanto qui espressamente precisato;
12) spese legali compensate tra le parti;
13) i legali delle parti dichiarano di rinunciare al principio di solidarietà ex art. 13
L.P”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 24/02/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in GriIGnano di CO (VI) in data
24/09/2011.
All'esito dell'udienza del 27/05/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal
3 deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa dell'8/08/2018 e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione dello Per_1 stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene Per_1 congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle eIGenze del minore;
- le spese straordinarie relative al figlio minore , come regolamentate dal Per_1 protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
4 - si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio e di quelli per il figlio minore;
Per_1
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e da in GriIGnano di ZO (VI) il 24/09/2011 alle
[...] Controparte_1 condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di GriIGnano di CO (VI) al n. 4, parte II, serie A, anno 2011;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conIGlio del 15.07.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
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