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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/11/2025, n. 6797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6797 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
RG 4005/2020
SENTENZA
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte in persona dei magistrati dott.ssa Silvia Di Matteo - presidente dott. Paolo Andrea Taviano – consigliere avv. M.Teresa Laurito – cons. aus. Relatore
nella causa civile iscritta al n. R.G. 4005 dell'anno 2020 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: appalto ed altre ipotesi ex art 1655 e ss.c.c. (azione ex art. 1669 c.c.)
Conclusioni: Come da scritti difensivi delle parti in atti
TRA
- in persona del Parte_1
legale rapp.te p.t., con sede in Roma via Dei Georgofili n. 88 (P.I.:
) elettivamente domiciliata in Roma, via F.P. De Calboli n. 1 P.IVA_1
presso lo studio legale dell'Avv. Eva UTZERI (c.f.: che C.F._1
la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
pec:
; Email_1
E
- Controparte_1
(c.f. ) in persona dell'amministratore protempore,
[...] P.IVA_2
legale rappresentante, domiciliato in Roma in Corso Regina Maria Pia n.
3.presso lo studio dell'Avvocato Roberto Bozzetto del Foro di Roma (c.f.:
) che lo rappresenta e difende giusta delega in calce C.F._2 all'atto di costituzione in appello;
pec:
; Email_2
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 25 giugno 2015 il Parte_2
chiamava in causa la
[...] Controparte_2
chiedendone la condanna (in quanto responsabile ex art 1669 c.c,) per i gravi
[...]
danni e vizi dell'opera eseguita a seguito di un contratto di appalto per la realizzazione di n. 4 costruzioni / due pluripiano con destinazione residenziale e due monopiano con destinazione commerciale ) in Roma in via Largo Gervasio 46-55(tra CP_1
e le vie LU VI e GO NO IA.
Il assumeva che le opere commissionate presentassero gravi vizi tali da CP_1
compromettere l'utilizzo dell'edificio nel suo complesso così violando l'articolo 1669
c.c, specificamente con riferimento a quelle riguardanti la recinzione, i camminamenti, le zone a servizio dei piani a terra ed anche le aree di accesso alla proprietà, alle zone di sosta ed al rimessaggio dei veicoli.
Formulata altresì istanza ex art. 696 bis c.p.c finalizzata all'accertamento dello stato dei luoghi oltre alla individuazione delle cause ed alla quantificazione dei danni subiti, il nominato TU (intervenuto oltre che nella ATP anche nella successiva fase di merito) confermava le doglianze del rilevando la “pessima natura CP_1
idrogeologica del terreno “ così concludeva “ Si è constatato un generale degrado statico di elementi murari di confine, sottoposti a fenomeni di rotazione fondale e delle pavimentazioni alterate nella complamarità da gravi fessurazioni. Il degrado rilevato, seppur riguardante elementi strutturalmente non sottoposti a redazione di progettazione esecutiva, può essere riconducibile a carenti approfondimenti tecnici in fase di edificazione e all'odierna certamente non eseguiti a perfetta regola d'arte+”. La quantificazione dei danni da parte del TU veniva contabilizzata in euro 197.365,85 quale importo necessario per le opere di risanamento per come individuate nell'elenco facente parte dell'elaborato peritale redatto.
Nel costituirsi, la società appaltatrice contestava ogni addebito asserendo di essersi attenuta, nell'eseguire le opere commissionate, al Progetto esecutivo redatto dall'architetto sostenendo, al contempo, che la responsabilità dovesse essere CP_3
ascritta in capo a soggetti terzi individuabili, in particolare, nel progettista, nel D.L. e nel invocando una responsabilità concorrente del CP_4 CP_1
medesimo ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Il Tribunale, con decreto del 3 dicembre 2015 differiva la data della udienza di trattazione al fine di consentire alla convenuta di chiamare in causa i soggetti anzidetti, nel rispetto dei termini di legge e, con successiva ordinanza del 4 aprile 2016, rilevato che la Società non aveva esperito l'adempimento, rigettava l'istanza di Pt_1
concessione di un nuovo termine ovvero di autorizzazione alla chiamata di terzo ex art. 107 c.p.c. disponendo la concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c.
Con sentenza n. 1762 depositata il 22 gennaio 2020 il Tribunale adito, decidendo sulla questione , “in accoglimento della domanda di parte attrice condanna
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. al risarcimento Controparte_5
dei danni il favore del attore nella misura di e 197.365,85 oltre interessi CP_1
dalla sentenza al saldo..” oltre al pagamento delle spese di lite (ivi comprese quelle di ATP:
Avverso tale decisione ha proposto appello la con atto di citazione notificato a Pt_1
mezzo pec il 20 luglio 2020 chiedendo alla Corte Territoriale, “In via preliminare disporre la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata sussistendo gravi motivi ed atteso il pregiudizio, specificatamente in ragione del promuovendo accertamento della Responsabilità del progettista, Direttore Lavori e CP_4
Nel merito: in accoglimento del presente appello riformare per i motivi tutti di
[...]
cui in narrativa la sentenza n. 1762/2020 del Tribunale di Roma, depositata in data
22.01.2020, pubblicata in data 28.01.2020 notificata a mezzo del servizio postale con avviso di deposito in data 0.06.2020 presso l'Avv. Giuseppe Blefari ed in data
19.06.2020 presso l'Avv. L0redana Vicario, notifica ritirata dal primo legale in data
19.06. 2020 e per l'effetto:
1. Rigettare tutte le domande formulate dal , in quanto infondate in CP_1
fatto ed in diritto;
2. .in via di subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento (in tutto e/o in parte) delle predette domande, respingere la richiesta risarcitoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227(comma 1 e 2) cod. civ. atteso che l'attore facendo uso dell'ordinaria diligenza avrebbe potuto evitare ogni conseguenza dannosa ne che comunque ha concorso a cagionare il danno;
3. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento (in tutto e/o in parte) delle predette domande, accertare e dichiarare che ogni responsabilità deve essere ascritta agli Architetti e nonché al CP_6 Controparte_7
. CP_4
4. IN VIA ISTRUTTORIA, previa remissione della causa sul ruolo di udienza A) disporre la rinnovazione della TU al fine:
– di verificare la effettiva incidenza causale nella produzione dei vizi e danni lamentati dal attore di vizi ed errori di progettazione ovvero CP_1
della direzione lavori.
– Di verificare la effettiva incidenza nella produzione dei vizi e danni lamentati dal attore delle opere di sicura rilevanza geologica CP_1
(urbanizzazione, condutture, allacci, marciapiedi) eseguite a ridosso della recinzione del dal presso la zona del CP_1 CP_4
Consorzio Opere CI AL (COAS) nel quale è ricompreso il
[...]
dal 2005 al 2001; CP_1 CP_1
– di redigere capitolato delle opere effetiivamente necessarie al ripristino redigendo elenco dei costi relativi.
B) ammettere la produzione dei seguenti documenti sopravvenuti non conosciuti né conoscibili da prima del 15.07.2020 come da pec in pari Pt_1 data da a che si produce da Email_3 Email_4
ritenersi determinante ai fini della decisione”.
L'appellante, ritenendo la gravata sentenza affetta da errore di fatto e di diritto, errata valutazione dei fatti e delle risultanze processuali, omessa motivazione (da ritenersi comunque illogica e contraddittoria ) ha chiesto la integrale riforma della decisione del Tribunale affidando le censure ai motivi seguenti motivi:
1° MOTIVO : “Nullità della sentenza gravata –VIzione di Legge-
VIzione art. 132,2 co n. 5 c.p.c.- Omessa decisione sulla causa petendi – omessa pronuncia in ordine al titolo presupposto alla condanna;
2° MOTIVO : “Riforma della sentenza gravata – In ordine alla ritenuta inammissibilità dell'accertamento circa l'esistenza di responsabilità terze con riferimento ai danni lamentati –contraddittorietà della motivazione”;
3° MOTIVO: “Riforma della sentenza gravata – Errore di fatto e di diritto errata valutazione dei fatti e delle risultanze di causa – VIzione di legge-
Omessa e/o insufficiente motivazione – contraddittorietà . in ordine alla ritenuta responsabilità dell'appaltatore – omessa pronuncia”;
4°MOTIVO.”Riforma della sentenza gravata – Omessa pronuncia-Errore di fatto e di Diritto – Errata valutazione dei fatti e delle risultanze processuali –
Omessa valutazione degli esiti peritali – Insufficiente motivazione- insufficiente motivazione- In ordine alla omessa valutazione di concause accertate-imputabili a terzi- Responsabilita di progettista e direttore dei lavori”;
5° MOTIVO : “Riforma della sentenza gravata –Omessa pronuncia –Errore di Fatto e di diritto – Errata valutazione dei fatti e delle risultanze processuali
– Omessa valutazione di concausa accertata – L'efficienza cusale sul danno delle opere di urbanizzazione eseguite dal;
CP_4 6° MOTIVO (erroneamente indicato a pag 21 del gravame come 5°)”Riforma della sentenza impugnata – Omessa e/o insufficiente motivazione – in ordine al concorso causale del danneggiato”;
7° MOTIVO (Erroneamente riportato a pag. 22 del gravame come 6°)
“Riforma della sentenza gravata –La quantificazione del danno – Omessa e/o insufficiente motivazione – Contraddittorietà difetto di prova”;
8° MOTIVO (erroneamente riportato come 7° a pag. 26 del gravame) :
“Riforma della sentenza gravata – in ordine alla liquidazione delle spese di giudizio – errore nella imputazione e nella quantificazione delle spese di soccombenza”.
Con comparsa del 26 novembre 2020 si è costituito l'appellato CP_1
contestando le avverse doglianze e concludendo:
a) in via pregiudiziale e preliminare per la dichiarazione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. per manifesta infondatezza;
rigetto istanza di sopsensione;
b) in via principale, nel merito, nel rigetto integrale dell'appello e con la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado;
c) condannare parte appellante alla refusione delle spese di lite del grado di appe d) in via istruttoria dichiarare inammissibile e/o rigettare la richiesta di rinnovazione della TU;
e) dichiarare inammissibile la produzione (ancorchè di fatto il deposito non sia avvenuto non essendovi traccia dei documenti citati in indice atti) di tutta la documentazione di cui all'allegato 5 denominato “NOTA
DEPOSITO DOCUMENTI SOPRAVVENUTI poiché non depositati e comunque tardivi.
Rigettata l'istanza di sospensione della esecutorietà della sentenza gravata, la Corte, disponendo note in sostituzione per l'udienza del 4 dicembre 2024, ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato
Risulta dagli atti di primo grado che la Società appaltatrice, ha contenuto la propria difesa acclarando di essersi attenuta scrupolosamente al
Progetto esecutivo redatto dall'arch. nonché attribuendo la CP_3
responsabilità dei danni a colpa esclusiva di soggetti terzi individuati nelle figure del progettista, del Direttore dei Lavori e del CP_4
Risulta ancora dall'esame degli atti sopradetti che detta prospettazione, soltanto enunciata, è rimasta sguarnita di prova anche in considerazione della mancata chiamata in garanzia nei termini di legge accordati dal primo Giudicante del progettista e del D.L da parte della Società odierna appellante oltre che per non avere, sempre quest'ultima, formulato idonea istanza nei confronti del ai sensi e per gli effetti dell'art. CP_4
269 c.p.c. con la conseguenza della preclusione di formulare domande ed azioni nei confronti dei soggetti terzi (solo individuati) asseritamente ritenuti corresponsabili dei danni cagionati al odierno CP_1
appellato.
Con questa precisazione va da sé che la richiesta di condanna, riproposta anche in questa sede, nei confronti del in mancanza di CP_4
una specifica richiesta di chiamata in garanzia e difettando ogni deduzione atta ad individuare le condotte dell'Ente da ritenere concausa dei danni accertati, è infondata e va disattesa.
Quanto alle motivazioni della sentenza di primo grado è agevole ritenere che correttamente il Tribunale ha fatto proprie le risultanze del nominato
Consulente Tecnico d'Ufficio (chiamato anche a chiarimenti) che ha ampiamente accertato e documentato le gravi responsabilità dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1669 c.c. evidenziandone dettagliatamente le ragioni di fatto e di diritto a sostegno delle proprie valutazioni con la esatta indicazione della somma risarcitoria quantificata, sempre a seguito di calcoli dettagliati, nella misura di euro 197.365,85.
Su punto, il Tribunale, oltre ad individuare ed affermare la responsabilità dell'appaltatore, chiarisce anche che laddove fosse stata correttamente individuata e riconosciuta una eventuale responsabilità di terzi nella causazione dell'evento dannoso, ciò non avrebbe esonerato o tenuto indenne dal risarcimento l'appaltatore che nei confronti del committente sarebbe rimasto obbligato, in ogni caso, in via solidale.
Il Giudice di prime cure, infatti, in sintonia con la giurisprudenza di merito e della S.C. ha dichiarato, in riferimento alla responsabilità dell'appaltatore, che “i difetti della costruzione derivanti da vizi ed inidoneità del suolo anche ove gli stessi siano ascrivibili alla imperfetta ed erronea progettazione fornitagli dal committente, atteso che l'indagine sulla natura e sulla consistenza del suolo rientra tra i compiti dell'appaltatore che deve estendere il suo controllo anche alla rispondenza del progetto alle caratteristiche geologiche del terreno su cui devono porsi le fondazioni”.
Su tali presupposti è stato infatti ritenuta provata la responsabilità dell'appaltatore per non avere effettuato verifica alcuna sulla natura del suolo e per avere realizzato opere inadeguate alla tipologia di suolo.
Analizzando le singole doglianze contenute nel gravame, relativamente alla denunciata nullità della decisione per violazione dell'art. 132 n. 5
c.p.c., il Collegio ritiene il motivo infondato atteso che la sentenza richiama specificatamente la ragione di diritto a fondamento della decisione e delle ragioni dell'accoglimento della domanda attorea formulata ai sensi dell'art. 1669 c.c. minuziosamente articolate dal
Giudice di prime cure nella parte motivazionale della decisione così da risultare evidente la conformità tra quanto esposto e motivato nel corpo della sentenza rispetto a quanto indicato nel dispositivo.
La doglianza è quindi infondata ed il motivo va rigettato.
Per brevità ed in mancanza di specifiche analitiche censure, il Collegio ritiene di trattare gli altri motivi congiuntamente.
Afferma in più parti dell'atto di appello la Società di non aver avuto Pt_1
alcuna responsabilità nella causazione dei danni accertati e che pertanto la sentenza risulterebbe carente sotto il profilo motivazionale non avendo, il Tribunale, tenuto conto di come l'appaltatore si fosse in concreto attenuto al progetto esecutivo senza considerare le responsabilità del progettista e del d.l. Per di più, sempre il Tribunale, avrebbe errato nel trascurare gli interventi asseritamente effettuati dal che CP_4
avrebbero, sempre a detta dell'appellante, avuto una incidenza nel verificarsi dei danni subiti dal CP_1
Rileva la Corte che, a parte la mancata indicazione degli interventi e delle opere effettivamente eseguite dal il Giudice di prime cure ha CP_4
riportato correttamente, nel corpo della motivazione, le ragioni per le quali l'appaltatore non può ritenersi estraneo alle responsabilità se si limita ad eccepire in maniera generica il semplice coinvolgimento, nei fatti dannosi, di soggetti terzi, per di più non parti del giudizio. Tant'è che proprio rispetto alla richiamata questione riguardante la “natura e consistenza del suolo” rilevata dall'appellante, va confermato anche in questa sede che l'appaltatore (come già espresso dal Tribunale a pag 5 della sentenza) è
“sempre tenuto a verificare la natura e consistenza del suolo, nonché la realizzabilità delle opere appaltate secondo il progetto sottoposto segnalando eventuali problemi che ne possano pregiudicare la riuscita”.
Ed è sul presupposto della violazione dei rispettivi doveri di verifica preliminare che il primo Giudicante ha accertato la responsabilità dell'appaltatore il quale, avendo tralasciato ogni indagine conoscitiva attraverso idonei strumenti tecnici, ha dato esecuzione ad opere non adeguate alla tipologia del suolo.
Da tale ragionamento non può che scaturire la conferma, sul punto, della statuizione impugnata che trova ragion d'essere nei consolidati orientamenti giurisprudenziali (di merito e di legittimità) in riferimento alla totale responsabilità dell'appaltatore nei confronti del a CP_1
prescindere da eventuali (e solo asserite) corresponsabilità che in ogni caso potrebbero essere oggetto di separati giudizi estranei a questa sede.
Anche la censura contenuta nell'anzidetto motivo di gravame è infondata e va disattesa.
Passando all'esame della richiesta di rinnovazione della TU la Corte rileva che dall'esame degli atti del giudizio di primo grado non risulta che l'odierna appellante abbia, in corso di causa, effettuato rilievi o censure specifiche all'elaborato peritale.
Per di più, nel verbale di udienza del 20 febbraio 2017 parte convenuta
( ) formalizzava la propria difesa ritenendo “esaustivi i chiarimenti Pt_1
del TU” tant'è che all'udienza successiva, nel precisare le proprie conclusioni, non ha proposto alcuna richiesta di rinnovazione così come alcun cenno in tale direzione risulta nelle successive memorie conclusionali e di replica.
La richiesta in questa sede (per la prima volta) di rinnovazione della TU appare pertanto del tutto immotivata e strumentale oltre che tardiva.
Quanto alle altre istanze istruttorie non risultando richieste in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado né nelle successive comparse, ogni istanza, sul punto, devono intendersi rinunciate in ossequio al consolidato principio secondo cui “la parte ha l'onere di reiterare le richieste istruttorie non ammesse al momento della precisazione delle conclusioni, poiché, diversamente, le stesse devono intendersi rinunciate “ (cfr Cass. Ord. 5118/2018; Cass. n. 19352/2017
).
Anche tale motivo di censura è infondato e va disatteso.
Quanto alla richiesta di acquisizione e di ammissibilità del deposito della nuova documentazione il Collegio ritiene la questione della tardività ex art. 345 c.p.c. assorbita dalla mancata effettiva produzione degli stessi atteso che nonostante l'indicazione nella nota di deposito, gli stessi non risultano depositati e prodotti al momento della costituzione in appello.
Per le valutazioni sopra espresse la Corte ritiene l'appello infondato e lo respinge confermando integralmente la sentenza di primo grado
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico dell'appellante che è tenuto altresì a corrispondere l'ulteriore contributo unificato a norma di legge.
P.Q.M.
LA CORTE
- Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
- Condanna la in persona del legale rappresentante p.t. a CP_8
rifondere al appellato le spese del grado liquidate in euro CP_1
9.500,00 oltre le spese generali nella misura di legge ed accessori
(CPA ed IVA se dovuta);
- Ricorrono i presupposti di legge per la condanna dell'appellante a corrispondere l'ulteriore contributo unificato nella misura di Pt_1
legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 settembre 2025
Il Giudice Aus. Relatore
Avv, Maria Teresa Laurito
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Di Matteo
SENTENZA
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte in persona dei magistrati dott.ssa Silvia Di Matteo - presidente dott. Paolo Andrea Taviano – consigliere avv. M.Teresa Laurito – cons. aus. Relatore
nella causa civile iscritta al n. R.G. 4005 dell'anno 2020 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: appalto ed altre ipotesi ex art 1655 e ss.c.c. (azione ex art. 1669 c.c.)
Conclusioni: Come da scritti difensivi delle parti in atti
TRA
- in persona del Parte_1
legale rapp.te p.t., con sede in Roma via Dei Georgofili n. 88 (P.I.:
) elettivamente domiciliata in Roma, via F.P. De Calboli n. 1 P.IVA_1
presso lo studio legale dell'Avv. Eva UTZERI (c.f.: che C.F._1
la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
pec:
; Email_1
E
- Controparte_1
(c.f. ) in persona dell'amministratore protempore,
[...] P.IVA_2
legale rappresentante, domiciliato in Roma in Corso Regina Maria Pia n.
3.presso lo studio dell'Avvocato Roberto Bozzetto del Foro di Roma (c.f.:
) che lo rappresenta e difende giusta delega in calce C.F._2 all'atto di costituzione in appello;
pec:
; Email_2
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 25 giugno 2015 il Parte_2
chiamava in causa la
[...] Controparte_2
chiedendone la condanna (in quanto responsabile ex art 1669 c.c,) per i gravi
[...]
danni e vizi dell'opera eseguita a seguito di un contratto di appalto per la realizzazione di n. 4 costruzioni / due pluripiano con destinazione residenziale e due monopiano con destinazione commerciale ) in Roma in via Largo Gervasio 46-55(tra CP_1
e le vie LU VI e GO NO IA.
Il assumeva che le opere commissionate presentassero gravi vizi tali da CP_1
compromettere l'utilizzo dell'edificio nel suo complesso così violando l'articolo 1669
c.c, specificamente con riferimento a quelle riguardanti la recinzione, i camminamenti, le zone a servizio dei piani a terra ed anche le aree di accesso alla proprietà, alle zone di sosta ed al rimessaggio dei veicoli.
Formulata altresì istanza ex art. 696 bis c.p.c finalizzata all'accertamento dello stato dei luoghi oltre alla individuazione delle cause ed alla quantificazione dei danni subiti, il nominato TU (intervenuto oltre che nella ATP anche nella successiva fase di merito) confermava le doglianze del rilevando la “pessima natura CP_1
idrogeologica del terreno “ così concludeva “ Si è constatato un generale degrado statico di elementi murari di confine, sottoposti a fenomeni di rotazione fondale e delle pavimentazioni alterate nella complamarità da gravi fessurazioni. Il degrado rilevato, seppur riguardante elementi strutturalmente non sottoposti a redazione di progettazione esecutiva, può essere riconducibile a carenti approfondimenti tecnici in fase di edificazione e all'odierna certamente non eseguiti a perfetta regola d'arte+”. La quantificazione dei danni da parte del TU veniva contabilizzata in euro 197.365,85 quale importo necessario per le opere di risanamento per come individuate nell'elenco facente parte dell'elaborato peritale redatto.
Nel costituirsi, la società appaltatrice contestava ogni addebito asserendo di essersi attenuta, nell'eseguire le opere commissionate, al Progetto esecutivo redatto dall'architetto sostenendo, al contempo, che la responsabilità dovesse essere CP_3
ascritta in capo a soggetti terzi individuabili, in particolare, nel progettista, nel D.L. e nel invocando una responsabilità concorrente del CP_4 CP_1
medesimo ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Il Tribunale, con decreto del 3 dicembre 2015 differiva la data della udienza di trattazione al fine di consentire alla convenuta di chiamare in causa i soggetti anzidetti, nel rispetto dei termini di legge e, con successiva ordinanza del 4 aprile 2016, rilevato che la Società non aveva esperito l'adempimento, rigettava l'istanza di Pt_1
concessione di un nuovo termine ovvero di autorizzazione alla chiamata di terzo ex art. 107 c.p.c. disponendo la concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c.
Con sentenza n. 1762 depositata il 22 gennaio 2020 il Tribunale adito, decidendo sulla questione , “in accoglimento della domanda di parte attrice condanna
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. al risarcimento Controparte_5
dei danni il favore del attore nella misura di e 197.365,85 oltre interessi CP_1
dalla sentenza al saldo..” oltre al pagamento delle spese di lite (ivi comprese quelle di ATP:
Avverso tale decisione ha proposto appello la con atto di citazione notificato a Pt_1
mezzo pec il 20 luglio 2020 chiedendo alla Corte Territoriale, “In via preliminare disporre la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata sussistendo gravi motivi ed atteso il pregiudizio, specificatamente in ragione del promuovendo accertamento della Responsabilità del progettista, Direttore Lavori e CP_4
Nel merito: in accoglimento del presente appello riformare per i motivi tutti di
[...]
cui in narrativa la sentenza n. 1762/2020 del Tribunale di Roma, depositata in data
22.01.2020, pubblicata in data 28.01.2020 notificata a mezzo del servizio postale con avviso di deposito in data 0.06.2020 presso l'Avv. Giuseppe Blefari ed in data
19.06.2020 presso l'Avv. L0redana Vicario, notifica ritirata dal primo legale in data
19.06. 2020 e per l'effetto:
1. Rigettare tutte le domande formulate dal , in quanto infondate in CP_1
fatto ed in diritto;
2. .in via di subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento (in tutto e/o in parte) delle predette domande, respingere la richiesta risarcitoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227(comma 1 e 2) cod. civ. atteso che l'attore facendo uso dell'ordinaria diligenza avrebbe potuto evitare ogni conseguenza dannosa ne che comunque ha concorso a cagionare il danno;
3. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento (in tutto e/o in parte) delle predette domande, accertare e dichiarare che ogni responsabilità deve essere ascritta agli Architetti e nonché al CP_6 Controparte_7
. CP_4
4. IN VIA ISTRUTTORIA, previa remissione della causa sul ruolo di udienza A) disporre la rinnovazione della TU al fine:
– di verificare la effettiva incidenza causale nella produzione dei vizi e danni lamentati dal attore di vizi ed errori di progettazione ovvero CP_1
della direzione lavori.
– Di verificare la effettiva incidenza nella produzione dei vizi e danni lamentati dal attore delle opere di sicura rilevanza geologica CP_1
(urbanizzazione, condutture, allacci, marciapiedi) eseguite a ridosso della recinzione del dal presso la zona del CP_1 CP_4
Consorzio Opere CI AL (COAS) nel quale è ricompreso il
[...]
dal 2005 al 2001; CP_1 CP_1
– di redigere capitolato delle opere effetiivamente necessarie al ripristino redigendo elenco dei costi relativi.
B) ammettere la produzione dei seguenti documenti sopravvenuti non conosciuti né conoscibili da prima del 15.07.2020 come da pec in pari Pt_1 data da a che si produce da Email_3 Email_4
ritenersi determinante ai fini della decisione”.
L'appellante, ritenendo la gravata sentenza affetta da errore di fatto e di diritto, errata valutazione dei fatti e delle risultanze processuali, omessa motivazione (da ritenersi comunque illogica e contraddittoria ) ha chiesto la integrale riforma della decisione del Tribunale affidando le censure ai motivi seguenti motivi:
1° MOTIVO : “Nullità della sentenza gravata –VIzione di Legge-
VIzione art. 132,2 co n. 5 c.p.c.- Omessa decisione sulla causa petendi – omessa pronuncia in ordine al titolo presupposto alla condanna;
2° MOTIVO : “Riforma della sentenza gravata – In ordine alla ritenuta inammissibilità dell'accertamento circa l'esistenza di responsabilità terze con riferimento ai danni lamentati –contraddittorietà della motivazione”;
3° MOTIVO: “Riforma della sentenza gravata – Errore di fatto e di diritto errata valutazione dei fatti e delle risultanze di causa – VIzione di legge-
Omessa e/o insufficiente motivazione – contraddittorietà . in ordine alla ritenuta responsabilità dell'appaltatore – omessa pronuncia”;
4°MOTIVO.”Riforma della sentenza gravata – Omessa pronuncia-Errore di fatto e di Diritto – Errata valutazione dei fatti e delle risultanze processuali –
Omessa valutazione degli esiti peritali – Insufficiente motivazione- insufficiente motivazione- In ordine alla omessa valutazione di concause accertate-imputabili a terzi- Responsabilita di progettista e direttore dei lavori”;
5° MOTIVO : “Riforma della sentenza gravata –Omessa pronuncia –Errore di Fatto e di diritto – Errata valutazione dei fatti e delle risultanze processuali
– Omessa valutazione di concausa accertata – L'efficienza cusale sul danno delle opere di urbanizzazione eseguite dal;
CP_4 6° MOTIVO (erroneamente indicato a pag 21 del gravame come 5°)”Riforma della sentenza impugnata – Omessa e/o insufficiente motivazione – in ordine al concorso causale del danneggiato”;
7° MOTIVO (Erroneamente riportato a pag. 22 del gravame come 6°)
“Riforma della sentenza gravata –La quantificazione del danno – Omessa e/o insufficiente motivazione – Contraddittorietà difetto di prova”;
8° MOTIVO (erroneamente riportato come 7° a pag. 26 del gravame) :
“Riforma della sentenza gravata – in ordine alla liquidazione delle spese di giudizio – errore nella imputazione e nella quantificazione delle spese di soccombenza”.
Con comparsa del 26 novembre 2020 si è costituito l'appellato CP_1
contestando le avverse doglianze e concludendo:
a) in via pregiudiziale e preliminare per la dichiarazione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. per manifesta infondatezza;
rigetto istanza di sopsensione;
b) in via principale, nel merito, nel rigetto integrale dell'appello e con la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado;
c) condannare parte appellante alla refusione delle spese di lite del grado di appe d) in via istruttoria dichiarare inammissibile e/o rigettare la richiesta di rinnovazione della TU;
e) dichiarare inammissibile la produzione (ancorchè di fatto il deposito non sia avvenuto non essendovi traccia dei documenti citati in indice atti) di tutta la documentazione di cui all'allegato 5 denominato “NOTA
DEPOSITO DOCUMENTI SOPRAVVENUTI poiché non depositati e comunque tardivi.
Rigettata l'istanza di sospensione della esecutorietà della sentenza gravata, la Corte, disponendo note in sostituzione per l'udienza del 4 dicembre 2024, ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato
Risulta dagli atti di primo grado che la Società appaltatrice, ha contenuto la propria difesa acclarando di essersi attenuta scrupolosamente al
Progetto esecutivo redatto dall'arch. nonché attribuendo la CP_3
responsabilità dei danni a colpa esclusiva di soggetti terzi individuati nelle figure del progettista, del Direttore dei Lavori e del CP_4
Risulta ancora dall'esame degli atti sopradetti che detta prospettazione, soltanto enunciata, è rimasta sguarnita di prova anche in considerazione della mancata chiamata in garanzia nei termini di legge accordati dal primo Giudicante del progettista e del D.L da parte della Società odierna appellante oltre che per non avere, sempre quest'ultima, formulato idonea istanza nei confronti del ai sensi e per gli effetti dell'art. CP_4
269 c.p.c. con la conseguenza della preclusione di formulare domande ed azioni nei confronti dei soggetti terzi (solo individuati) asseritamente ritenuti corresponsabili dei danni cagionati al odierno CP_1
appellato.
Con questa precisazione va da sé che la richiesta di condanna, riproposta anche in questa sede, nei confronti del in mancanza di CP_4
una specifica richiesta di chiamata in garanzia e difettando ogni deduzione atta ad individuare le condotte dell'Ente da ritenere concausa dei danni accertati, è infondata e va disattesa.
Quanto alle motivazioni della sentenza di primo grado è agevole ritenere che correttamente il Tribunale ha fatto proprie le risultanze del nominato
Consulente Tecnico d'Ufficio (chiamato anche a chiarimenti) che ha ampiamente accertato e documentato le gravi responsabilità dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1669 c.c. evidenziandone dettagliatamente le ragioni di fatto e di diritto a sostegno delle proprie valutazioni con la esatta indicazione della somma risarcitoria quantificata, sempre a seguito di calcoli dettagliati, nella misura di euro 197.365,85.
Su punto, il Tribunale, oltre ad individuare ed affermare la responsabilità dell'appaltatore, chiarisce anche che laddove fosse stata correttamente individuata e riconosciuta una eventuale responsabilità di terzi nella causazione dell'evento dannoso, ciò non avrebbe esonerato o tenuto indenne dal risarcimento l'appaltatore che nei confronti del committente sarebbe rimasto obbligato, in ogni caso, in via solidale.
Il Giudice di prime cure, infatti, in sintonia con la giurisprudenza di merito e della S.C. ha dichiarato, in riferimento alla responsabilità dell'appaltatore, che “i difetti della costruzione derivanti da vizi ed inidoneità del suolo anche ove gli stessi siano ascrivibili alla imperfetta ed erronea progettazione fornitagli dal committente, atteso che l'indagine sulla natura e sulla consistenza del suolo rientra tra i compiti dell'appaltatore che deve estendere il suo controllo anche alla rispondenza del progetto alle caratteristiche geologiche del terreno su cui devono porsi le fondazioni”.
Su tali presupposti è stato infatti ritenuta provata la responsabilità dell'appaltatore per non avere effettuato verifica alcuna sulla natura del suolo e per avere realizzato opere inadeguate alla tipologia di suolo.
Analizzando le singole doglianze contenute nel gravame, relativamente alla denunciata nullità della decisione per violazione dell'art. 132 n. 5
c.p.c., il Collegio ritiene il motivo infondato atteso che la sentenza richiama specificatamente la ragione di diritto a fondamento della decisione e delle ragioni dell'accoglimento della domanda attorea formulata ai sensi dell'art. 1669 c.c. minuziosamente articolate dal
Giudice di prime cure nella parte motivazionale della decisione così da risultare evidente la conformità tra quanto esposto e motivato nel corpo della sentenza rispetto a quanto indicato nel dispositivo.
La doglianza è quindi infondata ed il motivo va rigettato.
Per brevità ed in mancanza di specifiche analitiche censure, il Collegio ritiene di trattare gli altri motivi congiuntamente.
Afferma in più parti dell'atto di appello la Società di non aver avuto Pt_1
alcuna responsabilità nella causazione dei danni accertati e che pertanto la sentenza risulterebbe carente sotto il profilo motivazionale non avendo, il Tribunale, tenuto conto di come l'appaltatore si fosse in concreto attenuto al progetto esecutivo senza considerare le responsabilità del progettista e del d.l. Per di più, sempre il Tribunale, avrebbe errato nel trascurare gli interventi asseritamente effettuati dal che CP_4
avrebbero, sempre a detta dell'appellante, avuto una incidenza nel verificarsi dei danni subiti dal CP_1
Rileva la Corte che, a parte la mancata indicazione degli interventi e delle opere effettivamente eseguite dal il Giudice di prime cure ha CP_4
riportato correttamente, nel corpo della motivazione, le ragioni per le quali l'appaltatore non può ritenersi estraneo alle responsabilità se si limita ad eccepire in maniera generica il semplice coinvolgimento, nei fatti dannosi, di soggetti terzi, per di più non parti del giudizio. Tant'è che proprio rispetto alla richiamata questione riguardante la “natura e consistenza del suolo” rilevata dall'appellante, va confermato anche in questa sede che l'appaltatore (come già espresso dal Tribunale a pag 5 della sentenza) è
“sempre tenuto a verificare la natura e consistenza del suolo, nonché la realizzabilità delle opere appaltate secondo il progetto sottoposto segnalando eventuali problemi che ne possano pregiudicare la riuscita”.
Ed è sul presupposto della violazione dei rispettivi doveri di verifica preliminare che il primo Giudicante ha accertato la responsabilità dell'appaltatore il quale, avendo tralasciato ogni indagine conoscitiva attraverso idonei strumenti tecnici, ha dato esecuzione ad opere non adeguate alla tipologia del suolo.
Da tale ragionamento non può che scaturire la conferma, sul punto, della statuizione impugnata che trova ragion d'essere nei consolidati orientamenti giurisprudenziali (di merito e di legittimità) in riferimento alla totale responsabilità dell'appaltatore nei confronti del a CP_1
prescindere da eventuali (e solo asserite) corresponsabilità che in ogni caso potrebbero essere oggetto di separati giudizi estranei a questa sede.
Anche la censura contenuta nell'anzidetto motivo di gravame è infondata e va disattesa.
Passando all'esame della richiesta di rinnovazione della TU la Corte rileva che dall'esame degli atti del giudizio di primo grado non risulta che l'odierna appellante abbia, in corso di causa, effettuato rilievi o censure specifiche all'elaborato peritale.
Per di più, nel verbale di udienza del 20 febbraio 2017 parte convenuta
( ) formalizzava la propria difesa ritenendo “esaustivi i chiarimenti Pt_1
del TU” tant'è che all'udienza successiva, nel precisare le proprie conclusioni, non ha proposto alcuna richiesta di rinnovazione così come alcun cenno in tale direzione risulta nelle successive memorie conclusionali e di replica.
La richiesta in questa sede (per la prima volta) di rinnovazione della TU appare pertanto del tutto immotivata e strumentale oltre che tardiva.
Quanto alle altre istanze istruttorie non risultando richieste in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado né nelle successive comparse, ogni istanza, sul punto, devono intendersi rinunciate in ossequio al consolidato principio secondo cui “la parte ha l'onere di reiterare le richieste istruttorie non ammesse al momento della precisazione delle conclusioni, poiché, diversamente, le stesse devono intendersi rinunciate “ (cfr Cass. Ord. 5118/2018; Cass. n. 19352/2017
).
Anche tale motivo di censura è infondato e va disatteso.
Quanto alla richiesta di acquisizione e di ammissibilità del deposito della nuova documentazione il Collegio ritiene la questione della tardività ex art. 345 c.p.c. assorbita dalla mancata effettiva produzione degli stessi atteso che nonostante l'indicazione nella nota di deposito, gli stessi non risultano depositati e prodotti al momento della costituzione in appello.
Per le valutazioni sopra espresse la Corte ritiene l'appello infondato e lo respinge confermando integralmente la sentenza di primo grado
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico dell'appellante che è tenuto altresì a corrispondere l'ulteriore contributo unificato a norma di legge.
P.Q.M.
LA CORTE
- Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
- Condanna la in persona del legale rappresentante p.t. a CP_8
rifondere al appellato le spese del grado liquidate in euro CP_1
9.500,00 oltre le spese generali nella misura di legge ed accessori
(CPA ed IVA se dovuta);
- Ricorrono i presupposti di legge per la condanna dell'appellante a corrispondere l'ulteriore contributo unificato nella misura di Pt_1
legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 settembre 2025
Il Giudice Aus. Relatore
Avv, Maria Teresa Laurito
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Di Matteo