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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 30/10/2025, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 807 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
EN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 127 ter c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. DI LELLA MIKELANGELO e con l'avv. NASO DOMENICO
- RICORRENTE contro
Controparte_1
costituito in proprio
- RESISTENTE
Oggetto: ricostruzione carriera A.T.A.
All'udienza ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 03.04.2025, adiva l'intestato Tribunale Parte_1 deducendo:
a) di essere attualmente dipendente a tempo indeterminato del dal Controparte_1
1.09.2019 con la qualifica professionale di Assistente Amministrativa;
b) di avere prestato servizi nel ruolo di personale A.T.A. con la qualifica di collaboratrice scolastica con diversi contratti di lavoro a tempo determinato per anni 8 mesi 9 e giorni 12 e, successivamente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dal 1.09.2011 al 31.08.2019 per un totale di anni 8;
c) di aver assunto in data 1.09.2019 la qualifica di Assistente Amministrativa e di conseguenza di aver presentato istanza per il riconoscimento di tutti i servizi pregressi;
d) che il Dirigente Scolastico incaricato aveva effettuato la ricostruzione di carriera applicando la temporizzazione ex art. 4 commi da 8 a 10 D.P.R. n. 399/1988, attribuendole l'inquadramento nella fascia 9-14 del CCNL Scuola con conseguente anzianità di servizio di anni 11 mesi 10 e giorni 8, attribuendole così facendo, una anzianità di servizio utile ai fini sia giuridici che economici inferiore rispetto a quella effettivamente maturata sulla base dei servizi svolti, pari ad anni 16 mesi
9 e giorni 12;
Contestava, quindi, la legittimità del decreto di ricostruzione di carriera del 12.04.2021, per violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola n. 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE che vieta ogni tipo di disparità di trattamento (anche retributiva) tra dipendenti precari e di ruolo di una stessa Amministrazione quando non sia giustificata dalle ragioni obbiettive attinenti alle mansioni espletate.
Richiamava sul punto la sentenza della S.C. di Cassazione n. 31150 del 28.11.2019 secondo cui il servizio pre-ruolo prestato dal personale ATA deve essere riconosciuto integralmente al momento dell'assunzione in servizio.
Osservava che l'Amministrazione oltre a non aver riconosciuto integralmente il servizio pre-ruolo, successivamente, aveva valutato il servizio di ruolo al momento del passaggio nel ruolo superiore applicando il meccanismo della c.d. temporizzazione assegnandole una anzianità virtuale, calcolata e determinata sulla base del mero trattamento economico, trasformando il valore economico maturato nel ruolo di provenienza in anzianità nel ruolo acquisito, con una decurtazione dalla carriera degli anni di servizio prestati nel ruolo precedente, meccanismo quindi che, nel caso in esame, aveva prodotto risultati a lei sfavorevoli.
Infatti, se l'Amministrazione avesse correttamente applicato la normativa relativa al passaggio di ruolo del personale A.T.A. avrebbe dovuto applicare quanto disposto dall'art. 4 comma 13 del DPR
399/88, riconoscendole in tal modo il periodo di servizio prestato nel ruolo precedente.
Concludeva formulando le seguenti conclusioni:
Accogliere il ricorso e per l'effetto 1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla integrale ricostruzione della carriera considerando integralmente senza decurtazione i servizi prestati dal ricorrente alle dipendenze del
2 MIM con qualifica di collaboratore scolastico in virtù di contratti a tempo determinato per complessivi anni 8 mesi 9 e giorni 12;
2) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla integrale ricostruzione della carriera considerando integralmente senza decurtazione i servizi prestati dal ricorrente alle dipendenze del MIM con qualifica di collaboratore scolastico in virtù di contratto a tempo indeterminato per complessivi anni 8;
3) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento mediante ricostruzione di carriera ai sensi dell'art. 4 comma 13 del DPR 399/88 in luogo della temporizzazione, al momento del passaggio dal ruolo dei collaboratori scolastici nel superiore ruolo degli assistenti amministrativi avvenuta il 1 settembre 2019;
4) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento, ai soli fini giuridici, dell'anno 2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva E PER L'EFFETTO
5. DISAPPLICARE/ANNULLARE il decreto di ricostruzione carriera emanato poiché assunto in violazione della clausola 4 direttiva comunitaria 1999/70/CE nella misura in cui, non ha riconosciuto integralmente il servizio pre ruolo svolto dalla ricorrente;
6. DISAPPLICARE/ANNULLARE il decreto di ricostruzione carriera emanato poiché assunto in violazione del combinato disposto dell'art. 4 comma del DPR 399/88 e clausola 4 direttiva comunitaria 1999/70/CE nella misura in cui, applicando il meccanismo della temporizzazione non riconosceva ai fini della ricostruzione della carriera tutti i servizi di lavoro svolti nel profilo di provenienza di collaboratore scolastico nel ruolo di approdo di assistente amministrativo.
7. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad emettere un nuovo decreto di ricostruzione carriera, inquadrando il ricorrente a decorrere dal 01.09.2011, nella fascia stipendiale 3-8 anni con la qualifica di “collaboratore scolastico” e con l'anzianità di servizio utile sia ai fini giuridici che economici di anni 8 Mesi 9 giorni 12, o comunque a collocarlo nella posizione maturata;
8. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad emettere un nuovo decreto di ricostruzione carriera, inquadrando il ricorrente a decorrere dal 01.09.2019, nella fascia stipendiale 15-20 anni con la qualifica di “Assistente Amministrativo” e con l'anzianità di servizio utile sia ai fini giuridici che economici di anni 16 Mesi 9 giorni 12 o comunque a collocarlo nella posizione maturata;
9. CONDANNARE l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive maturate oltre i ratei di 13^ mensilità, dovuti a titolo di differenze stipendiali maturate a seguito del riconoscimento integrale dei servizi ex art. 4 comma 13 DPR 399/88 e dei relativi incrementi retributivi previsti dal CCNL del Comparto Scuola, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore dei difensori costituiti che si dichiarano antistatari>.
Con riferimento alla domanda di condanna generica dell'Amministrazione al pagamento delle differenze retributive, nelle note di trattazione scritta, vista l'eccezione di prescrizione sollevata dal
, ne chiedeva il riconoscimento limitatamente a decorrere dal quinquennio antecedente la CP_1 notifica del ricorso (depositato in data 3.04.2025).
3 Osservava come l'anno 2013 non fosse stato valutato né a fini economici, né a fini giuridici e richiamando nelle note di trattazione scritta il recente intervento della S.C. di Cassazione sul tema, insisteva per il riconoscimento dello stesso a fini giuridici.
2. Si costituiva il , eccependo la prescrizione quinquennale dei diritti di Controparte_1 credito eventualmente riconosciuti e la fondatezza dell'avversaria pretesa in quanto l'inquadramento risultante dalla ricostruzione della carriera, benché destinato a riconoscerle una maggiore anzianità di immediato utilizzo, sarebbe stato comunque suscettivo a collocarla nella medesima fascia stipendiale dai 9 ai 14 anni di servizio di ruolo, senza però attribuirle il miglioramento retributivo previsto dalla prima e costituito dall'assegno ad personam annuo lordo di
€ 884,40 derivante dall'applicazione dell'istituto della temporizzazione.
3. Il ricorso è fondato.
Con riferimento alla domanda di accertamento del diritto alla corretta ricostruzione della carriera, si osserva che è pacifico tra le parti che la ricorrente abbia prestato servizio, prima dell'immissione in ruolo come Assistente Amministrativa, per 8 anni, mesi 9 e giorni 12 con contratti a tempo determinato e, per i successivi 8 anni con contratto a tempo indeterminato come collaboratrice scolastica.
Essi, infatti, risultano integralmente corrispondenti a quelli individuati nelle premesse del decreto di ricostruzione di carriera (cfr. doc. 1 ricorso)
Dal servizio totale, corrispondente ad anni 16 mesi 9 e giorni 12 il ha escluso il servizio CP_1 di ruolo prestato nell'anno 2013 ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) D.P.R. 122/2013 e, in applicazione dell'art. 4, commi 8 e 9 e 10 del DPR 399/1988, operando ulteriori decurtazioni, le ha riconosciuto una anzianità parziale (economica) pari ad anni 11 mesi 10 e giorni 8 collocandola nella fascia stipendiale 9-14.
La ricorrente censura, in primo luogo, le decurtazioni derivanti dal mancato riconoscimento di tutto il periodo pre-ruolo svolto con la qualifica di collaboratrice scolastica ricorrente per violazione dell'Accordo Quadro già citato.
Sul punto, si ritiene opportuno richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., quanto già affermato in fattispecie analoga dalla Suprema Corte, che ha altresì puntualmente ricostruito i principi esposti anche dalla Corte di Giustizia sul tema: “Nei precedenti citati si è evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché
4 la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte
Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
Persona_1
8.9.2011, causa C-177/10 AD Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto
55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, punto 57 e Persona_2 con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi);
e) la clausola 4 “osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro
a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere” (Corte di Giustizia
18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di
5 Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi).” (Cassazione civile, sez. lav., 28/11/2019, n.
31150).
Nel caso di specie, non è emersa alcuna ragione oggettiva che possa giustificare una disparità di trattamento nella determinazione dell'anzianità del lavoratore A.T.A. a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato, né con riferimento alle modalità di lavoro, né quanto alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate. Per quanto consta, infatti, nello svolgimento dei vari rapporti di lavoro che si sono succeduti nel tempo non sono emersi elementi sulla base dei quali escludere una totale sovrapponibilità dell'attività svolta rispetto a quella assegnata ai collaboratori assunti a tempo indeterminato.
Ne consegue che il mancato riconoscimento integrale dei servizi svolti dalla ricorrente, sulla base della mera natura a tempo determinato dei rapporti, rappresenta una violazione dell'Accordo
Quadro; né vale a legittimare tale discriminazione la compatibilità della condotta dell'Amministrazione con la normativa interna di riferimento che, determinando una violazione della disciplina europea citata, deve essere disapplicata.
Invero, come osservato nella medesima sentenza già citata, “la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso Decreto Legislativo dedica al personale docente perché […] il servizio utile è solo quello effettivamente prestato […] Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica la l. n.
124 del 1999, art. 11, comma 14” (Cass. 31150 cit.).
In altri termini, il personale A.T.A. non si giova della fictio iuris di cui all'art. 11, comma 14, l.
124/99 che equipara ad un anno scolastico intero il servizio svolto per almeno 180 giorni ovvero quello ininterrotto dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
Con la conseguenza che, venendo in considerazione solo il servizio effettivamente svolto dal dipendente a tempo determinato, il mancato riconoscimento di una parte del medesimo integra ex se una discriminazione, senza necessità di ulteriori comparazioni (a differenza di quanto avviene per il personale docente).
Parimenti fondate sono le censure sollevate dalla ricorrente con riferimento all'applicazione dell'istituto della c.d. temporizzazione (che consiste nel convertire il valore economico della retribuzione in godimento in anzianità spendibile ai fini dell'inquadramento prescindendo da quella effettiva) richiamando la disciplina (di fonte legislativa e contrattuale) in materia e la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (in particolare la sentenza n. 9144 del 6.05.2016) che ha riconosciuto espressamente il diritto dei lavoratori della scuola pubblica (docenti e non ex art. 4 D.P.R. 399/1988) ad essere inquadrati contrattualmente in modo definitivo con il
6 riconoscimento di tutti i servizi prestati in misura integrale, anziché nei limiti della c.d. temporizzazione.
Infatti, come chiarito dalla sentenza Cass. civile sez. lav., 05/05/2025, (ud. 19/02/2025, dep.
05/05/2025), n. 11732, fra la ricostruzione di carriera “pura” e la temporizzazione occorre scegliere quello più favorevole, in termini economici, alla data della immissione in ruolo considerando che in nessun caso può essere prescelto quel criterio che, seppure in ipotesi suscettibile di assicurare un effetto più favorevole in futuro, non sia tale al momento del primo inquadramento, perché non assicura la conservazione del trattamento economico in precedenza goduto>.
Nel caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto dal , è dunque evidente che il CP_1 calcolo dell'intero servizio di ruolo prestato dalla ricorrente come collaboratrice scolastica ai sensi dell'art. 4, comma 13 del D.P.R. 399/1988 nel momento del passaggio di ruolo avrebbe condotto ad un risultato a lei più favorevole rispetto a quello ottenuto mediante l'applicazione della c.d. temporizzazione, e quindi a tale criterio l'amministrazione avrebbe dovuto attenersi.
4. Ciò posto, la ricorrente ha chiesto il riconoscimento di un'anzianità a decorrere dal 1.09.2011 nella fascia stipendiale 3-8 anni con la qualifica di Collaboratore scolastico con un'anzianità utile sia ai fini giuridici che economici di anni 8 mesi 9 e giorni 12.
Ha poi chiesto il riconoscimento di un'anzianità a decorrere dal 01.09.2019, nella fascia stipendiale
15-20 anni con la qualifica di Assistente Amministrativo e con l'anzianità di servizio utile sia a fini giuridici che economici di anni 16 mesi 9 giorni 12.
Ha infine chiesto, anche tenuto conto della recente pronuncia della Corte di cassazione in materia
(13619/2025 del 2.04.2025), che l'anno 2013 le sia riconosciuto esclusivamente a fini giuridici.
Ebbene, la Cassazione nella sentenza sopra citata ha specificato con riferimento all'anno 2013 che:
La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie.
Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera
l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
7 L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino
a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva>.
Facendo applicazione di tali principi va, dunque riconosciuta alla ricorrente un'anzianità utile sia a fini giuridici che economici di anni 8 mesi 9 e giorni 12 dal 01.09.2011 come collaboratore scolastico con inserimento nella fascia stipendiale 3-8 anni secondo quanto previsto dall'art. 2
CCNL 4 agosto 2011.
Dal 01.09.2019 va riconosciuta un'anzianità utile sia a fini giuridici che economici di anni 15, mesi
9 e giorni 12 nella fascia stipendiale 15-20 anni e con anzianità a soli fini giuridici di anni 16 mesi 9
e giorni 12.
5. Per l'effetto di tale riconoscimento, parte resistente deve essere condannata al versamento degli importi dovuti a titolo di differenze retributive, calcolati secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nei limiti del quinquennio antecedente alla notifica del ricorso, oltre accessori di legge.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
-in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di parte ricorrente al riconoscimento del servizio non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato come collaboratrice scolastica nella misura di 8 anni 9 mesi e 12 giorni nella fascia stipendiale 3-8 anni dal 01.09.2011 e a decorrere dal
01.09.2019 nella fascia stipendiale 15-20 anni con la qualifica di Assistente Amministrativo e con anzianità utile sia a fini giuridici che economici pari a 15 anni mesi 9 giorni 12 e riconoscimento a soli fini giuridici dell'anno 2013;
-per l'effetto, condanna parte resistente al versamento degli importi dovuti a titolo di differenze retributive, calcolati secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, nei limiti della prescrizione quinquennale, con decorrenza dal 3.04.2020, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
-condanna il al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano in CP_1
Euro 1.500,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione a favore dei difensori antistatari.
8 Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 30.10.2025 il Giudice del lavoro
Chiara EN
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
EN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 127 ter c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. DI LELLA MIKELANGELO e con l'avv. NASO DOMENICO
- RICORRENTE contro
Controparte_1
costituito in proprio
- RESISTENTE
Oggetto: ricostruzione carriera A.T.A.
All'udienza ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 03.04.2025, adiva l'intestato Tribunale Parte_1 deducendo:
a) di essere attualmente dipendente a tempo indeterminato del dal Controparte_1
1.09.2019 con la qualifica professionale di Assistente Amministrativa;
b) di avere prestato servizi nel ruolo di personale A.T.A. con la qualifica di collaboratrice scolastica con diversi contratti di lavoro a tempo determinato per anni 8 mesi 9 e giorni 12 e, successivamente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dal 1.09.2011 al 31.08.2019 per un totale di anni 8;
c) di aver assunto in data 1.09.2019 la qualifica di Assistente Amministrativa e di conseguenza di aver presentato istanza per il riconoscimento di tutti i servizi pregressi;
d) che il Dirigente Scolastico incaricato aveva effettuato la ricostruzione di carriera applicando la temporizzazione ex art. 4 commi da 8 a 10 D.P.R. n. 399/1988, attribuendole l'inquadramento nella fascia 9-14 del CCNL Scuola con conseguente anzianità di servizio di anni 11 mesi 10 e giorni 8, attribuendole così facendo, una anzianità di servizio utile ai fini sia giuridici che economici inferiore rispetto a quella effettivamente maturata sulla base dei servizi svolti, pari ad anni 16 mesi
9 e giorni 12;
Contestava, quindi, la legittimità del decreto di ricostruzione di carriera del 12.04.2021, per violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola n. 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE che vieta ogni tipo di disparità di trattamento (anche retributiva) tra dipendenti precari e di ruolo di una stessa Amministrazione quando non sia giustificata dalle ragioni obbiettive attinenti alle mansioni espletate.
Richiamava sul punto la sentenza della S.C. di Cassazione n. 31150 del 28.11.2019 secondo cui il servizio pre-ruolo prestato dal personale ATA deve essere riconosciuto integralmente al momento dell'assunzione in servizio.
Osservava che l'Amministrazione oltre a non aver riconosciuto integralmente il servizio pre-ruolo, successivamente, aveva valutato il servizio di ruolo al momento del passaggio nel ruolo superiore applicando il meccanismo della c.d. temporizzazione assegnandole una anzianità virtuale, calcolata e determinata sulla base del mero trattamento economico, trasformando il valore economico maturato nel ruolo di provenienza in anzianità nel ruolo acquisito, con una decurtazione dalla carriera degli anni di servizio prestati nel ruolo precedente, meccanismo quindi che, nel caso in esame, aveva prodotto risultati a lei sfavorevoli.
Infatti, se l'Amministrazione avesse correttamente applicato la normativa relativa al passaggio di ruolo del personale A.T.A. avrebbe dovuto applicare quanto disposto dall'art. 4 comma 13 del DPR
399/88, riconoscendole in tal modo il periodo di servizio prestato nel ruolo precedente.
Concludeva formulando le seguenti conclusioni:
Accogliere il ricorso e per l'effetto 1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla integrale ricostruzione della carriera considerando integralmente senza decurtazione i servizi prestati dal ricorrente alle dipendenze del
2 MIM con qualifica di collaboratore scolastico in virtù di contratti a tempo determinato per complessivi anni 8 mesi 9 e giorni 12;
2) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla integrale ricostruzione della carriera considerando integralmente senza decurtazione i servizi prestati dal ricorrente alle dipendenze del MIM con qualifica di collaboratore scolastico in virtù di contratto a tempo indeterminato per complessivi anni 8;
3) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento mediante ricostruzione di carriera ai sensi dell'art. 4 comma 13 del DPR 399/88 in luogo della temporizzazione, al momento del passaggio dal ruolo dei collaboratori scolastici nel superiore ruolo degli assistenti amministrativi avvenuta il 1 settembre 2019;
4) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento, ai soli fini giuridici, dell'anno 2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva E PER L'EFFETTO
5. DISAPPLICARE/ANNULLARE il decreto di ricostruzione carriera emanato poiché assunto in violazione della clausola 4 direttiva comunitaria 1999/70/CE nella misura in cui, non ha riconosciuto integralmente il servizio pre ruolo svolto dalla ricorrente;
6. DISAPPLICARE/ANNULLARE il decreto di ricostruzione carriera emanato poiché assunto in violazione del combinato disposto dell'art. 4 comma del DPR 399/88 e clausola 4 direttiva comunitaria 1999/70/CE nella misura in cui, applicando il meccanismo della temporizzazione non riconosceva ai fini della ricostruzione della carriera tutti i servizi di lavoro svolti nel profilo di provenienza di collaboratore scolastico nel ruolo di approdo di assistente amministrativo.
7. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad emettere un nuovo decreto di ricostruzione carriera, inquadrando il ricorrente a decorrere dal 01.09.2011, nella fascia stipendiale 3-8 anni con la qualifica di “collaboratore scolastico” e con l'anzianità di servizio utile sia ai fini giuridici che economici di anni 8 Mesi 9 giorni 12, o comunque a collocarlo nella posizione maturata;
8. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad emettere un nuovo decreto di ricostruzione carriera, inquadrando il ricorrente a decorrere dal 01.09.2019, nella fascia stipendiale 15-20 anni con la qualifica di “Assistente Amministrativo” e con l'anzianità di servizio utile sia ai fini giuridici che economici di anni 16 Mesi 9 giorni 12 o comunque a collocarlo nella posizione maturata;
9. CONDANNARE l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive maturate oltre i ratei di 13^ mensilità, dovuti a titolo di differenze stipendiali maturate a seguito del riconoscimento integrale dei servizi ex art. 4 comma 13 DPR 399/88 e dei relativi incrementi retributivi previsti dal CCNL del Comparto Scuola, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore dei difensori costituiti che si dichiarano antistatari>.
Con riferimento alla domanda di condanna generica dell'Amministrazione al pagamento delle differenze retributive, nelle note di trattazione scritta, vista l'eccezione di prescrizione sollevata dal
, ne chiedeva il riconoscimento limitatamente a decorrere dal quinquennio antecedente la CP_1 notifica del ricorso (depositato in data 3.04.2025).
3 Osservava come l'anno 2013 non fosse stato valutato né a fini economici, né a fini giuridici e richiamando nelle note di trattazione scritta il recente intervento della S.C. di Cassazione sul tema, insisteva per il riconoscimento dello stesso a fini giuridici.
2. Si costituiva il , eccependo la prescrizione quinquennale dei diritti di Controparte_1 credito eventualmente riconosciuti e la fondatezza dell'avversaria pretesa in quanto l'inquadramento risultante dalla ricostruzione della carriera, benché destinato a riconoscerle una maggiore anzianità di immediato utilizzo, sarebbe stato comunque suscettivo a collocarla nella medesima fascia stipendiale dai 9 ai 14 anni di servizio di ruolo, senza però attribuirle il miglioramento retributivo previsto dalla prima e costituito dall'assegno ad personam annuo lordo di
€ 884,40 derivante dall'applicazione dell'istituto della temporizzazione.
3. Il ricorso è fondato.
Con riferimento alla domanda di accertamento del diritto alla corretta ricostruzione della carriera, si osserva che è pacifico tra le parti che la ricorrente abbia prestato servizio, prima dell'immissione in ruolo come Assistente Amministrativa, per 8 anni, mesi 9 e giorni 12 con contratti a tempo determinato e, per i successivi 8 anni con contratto a tempo indeterminato come collaboratrice scolastica.
Essi, infatti, risultano integralmente corrispondenti a quelli individuati nelle premesse del decreto di ricostruzione di carriera (cfr. doc. 1 ricorso)
Dal servizio totale, corrispondente ad anni 16 mesi 9 e giorni 12 il ha escluso il servizio CP_1 di ruolo prestato nell'anno 2013 ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) D.P.R. 122/2013 e, in applicazione dell'art. 4, commi 8 e 9 e 10 del DPR 399/1988, operando ulteriori decurtazioni, le ha riconosciuto una anzianità parziale (economica) pari ad anni 11 mesi 10 e giorni 8 collocandola nella fascia stipendiale 9-14.
La ricorrente censura, in primo luogo, le decurtazioni derivanti dal mancato riconoscimento di tutto il periodo pre-ruolo svolto con la qualifica di collaboratrice scolastica ricorrente per violazione dell'Accordo Quadro già citato.
Sul punto, si ritiene opportuno richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., quanto già affermato in fattispecie analoga dalla Suprema Corte, che ha altresì puntualmente ricostruito i principi esposti anche dalla Corte di Giustizia sul tema: “Nei precedenti citati si è evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché
4 la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte
Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
Persona_1
8.9.2011, causa C-177/10 AD Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto
55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, punto 57 e Persona_2 con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi);
e) la clausola 4 “osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro
a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere” (Corte di Giustizia
18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di
5 Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi).” (Cassazione civile, sez. lav., 28/11/2019, n.
31150).
Nel caso di specie, non è emersa alcuna ragione oggettiva che possa giustificare una disparità di trattamento nella determinazione dell'anzianità del lavoratore A.T.A. a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato, né con riferimento alle modalità di lavoro, né quanto alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate. Per quanto consta, infatti, nello svolgimento dei vari rapporti di lavoro che si sono succeduti nel tempo non sono emersi elementi sulla base dei quali escludere una totale sovrapponibilità dell'attività svolta rispetto a quella assegnata ai collaboratori assunti a tempo indeterminato.
Ne consegue che il mancato riconoscimento integrale dei servizi svolti dalla ricorrente, sulla base della mera natura a tempo determinato dei rapporti, rappresenta una violazione dell'Accordo
Quadro; né vale a legittimare tale discriminazione la compatibilità della condotta dell'Amministrazione con la normativa interna di riferimento che, determinando una violazione della disciplina europea citata, deve essere disapplicata.
Invero, come osservato nella medesima sentenza già citata, “la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso Decreto Legislativo dedica al personale docente perché […] il servizio utile è solo quello effettivamente prestato […] Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica la l. n.
124 del 1999, art. 11, comma 14” (Cass. 31150 cit.).
In altri termini, il personale A.T.A. non si giova della fictio iuris di cui all'art. 11, comma 14, l.
124/99 che equipara ad un anno scolastico intero il servizio svolto per almeno 180 giorni ovvero quello ininterrotto dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
Con la conseguenza che, venendo in considerazione solo il servizio effettivamente svolto dal dipendente a tempo determinato, il mancato riconoscimento di una parte del medesimo integra ex se una discriminazione, senza necessità di ulteriori comparazioni (a differenza di quanto avviene per il personale docente).
Parimenti fondate sono le censure sollevate dalla ricorrente con riferimento all'applicazione dell'istituto della c.d. temporizzazione (che consiste nel convertire il valore economico della retribuzione in godimento in anzianità spendibile ai fini dell'inquadramento prescindendo da quella effettiva) richiamando la disciplina (di fonte legislativa e contrattuale) in materia e la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (in particolare la sentenza n. 9144 del 6.05.2016) che ha riconosciuto espressamente il diritto dei lavoratori della scuola pubblica (docenti e non ex art. 4 D.P.R. 399/1988) ad essere inquadrati contrattualmente in modo definitivo con il
6 riconoscimento di tutti i servizi prestati in misura integrale, anziché nei limiti della c.d. temporizzazione.
Infatti, come chiarito dalla sentenza Cass. civile sez. lav., 05/05/2025, (ud. 19/02/2025, dep.
05/05/2025), n. 11732, fra la ricostruzione di carriera “pura” e la temporizzazione occorre scegliere quello più favorevole, in termini economici, alla data della immissione in ruolo considerando che in nessun caso può essere prescelto quel criterio che, seppure in ipotesi suscettibile di assicurare un effetto più favorevole in futuro, non sia tale al momento del primo inquadramento, perché non assicura la conservazione del trattamento economico in precedenza goduto>.
Nel caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto dal , è dunque evidente che il CP_1 calcolo dell'intero servizio di ruolo prestato dalla ricorrente come collaboratrice scolastica ai sensi dell'art. 4, comma 13 del D.P.R. 399/1988 nel momento del passaggio di ruolo avrebbe condotto ad un risultato a lei più favorevole rispetto a quello ottenuto mediante l'applicazione della c.d. temporizzazione, e quindi a tale criterio l'amministrazione avrebbe dovuto attenersi.
4. Ciò posto, la ricorrente ha chiesto il riconoscimento di un'anzianità a decorrere dal 1.09.2011 nella fascia stipendiale 3-8 anni con la qualifica di Collaboratore scolastico con un'anzianità utile sia ai fini giuridici che economici di anni 8 mesi 9 e giorni 12.
Ha poi chiesto il riconoscimento di un'anzianità a decorrere dal 01.09.2019, nella fascia stipendiale
15-20 anni con la qualifica di Assistente Amministrativo e con l'anzianità di servizio utile sia a fini giuridici che economici di anni 16 mesi 9 giorni 12.
Ha infine chiesto, anche tenuto conto della recente pronuncia della Corte di cassazione in materia
(13619/2025 del 2.04.2025), che l'anno 2013 le sia riconosciuto esclusivamente a fini giuridici.
Ebbene, la Cassazione nella sentenza sopra citata ha specificato con riferimento all'anno 2013 che:
La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie.
Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera
l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
7 L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino
a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva>.
Facendo applicazione di tali principi va, dunque riconosciuta alla ricorrente un'anzianità utile sia a fini giuridici che economici di anni 8 mesi 9 e giorni 12 dal 01.09.2011 come collaboratore scolastico con inserimento nella fascia stipendiale 3-8 anni secondo quanto previsto dall'art. 2
CCNL 4 agosto 2011.
Dal 01.09.2019 va riconosciuta un'anzianità utile sia a fini giuridici che economici di anni 15, mesi
9 e giorni 12 nella fascia stipendiale 15-20 anni e con anzianità a soli fini giuridici di anni 16 mesi 9
e giorni 12.
5. Per l'effetto di tale riconoscimento, parte resistente deve essere condannata al versamento degli importi dovuti a titolo di differenze retributive, calcolati secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nei limiti del quinquennio antecedente alla notifica del ricorso, oltre accessori di legge.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
-in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di parte ricorrente al riconoscimento del servizio non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato come collaboratrice scolastica nella misura di 8 anni 9 mesi e 12 giorni nella fascia stipendiale 3-8 anni dal 01.09.2011 e a decorrere dal
01.09.2019 nella fascia stipendiale 15-20 anni con la qualifica di Assistente Amministrativo e con anzianità utile sia a fini giuridici che economici pari a 15 anni mesi 9 giorni 12 e riconoscimento a soli fini giuridici dell'anno 2013;
-per l'effetto, condanna parte resistente al versamento degli importi dovuti a titolo di differenze retributive, calcolati secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, nei limiti della prescrizione quinquennale, con decorrenza dal 3.04.2020, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
-condanna il al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano in CP_1
Euro 1.500,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione a favore dei difensori antistatari.
8 Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 30.10.2025 il Giudice del lavoro
Chiara EN
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