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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 23/12/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2488/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Gloria Giovanna Carlesso Presidente
Dott. Francesca Ajello Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03/06/2025 da
, nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1
residente in [...]2, elettivamente domiciliato in
Trieste, alla via G. Gallina n.5, presso lo studio dell'Avv. Federica Roscia;
ricorrente
nei confronti di
nata a [...] il [...] (C.F. , residente CP_1 C.F._2
in Trieste, alla via San Nazario 64, resistente contumace con l'intervento del P.M- sede CONCLUSIONI
Conclusioni di ,rassegnate all'udienza del 2.12.2025 Parte_1
(come da ricorso):
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
NEL MERITO
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi a
Trieste il 24.06.1995
2) Dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che nulla si dispone, reciprocamente, per il loro mantenimento.
3) Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dato atto della contumacia di essendovi CP_1
prova della sua rituale citazione in giudizio.
Ciò detto, nel merito, la domanda volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale pronunciata con decreto di omologa del Tribunale Ordinario di Trieste, del
13/02/2019, dopo che le parti sono comparse innanzi al Presidente del Tribunale in data 10.01.2019.
È parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70,
e vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Nessuna statuizione accessoria va disposta in mancanza di domanda e in assenza di figli minori o economicamente non autosufficienti.
Devono quindi solo essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa, alla mancata opposizione della resistente, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare irripetibili le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- Accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Trieste, il
24.06.1995, da e Parte_1 CP_1
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trieste per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 175, P. 2, S.A.,
Registro atti di matrimonio del 1995)
- Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Trieste nella Camera di Consiglio del 17/12/2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Filomena Piccirillo
IL PRESIDENTE
Dott. Gloria Giovanna Carlesso