Ordinanza cautelare 20 dicembre 2024
Sentenza breve 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 02/02/2026, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00457/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03082/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3082 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro De Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia e domicilio fisico eletto lo suo studio del predetto difensore in Milano, via Bergamo, n. 12/A;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la stessa domiciliato in Milano, via Freguglia, n. 1;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
del decreto di revoca del nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro subordinato con codice pratica -OMISSIS- -OMISSIS-, disposto con provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Milano in data 3.9.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa VA MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con il presente ricorso, il signor -OMISSIS- impugna il decreto della Prefettura di Milano con cui è stata disposta la revoca del suo nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro subordinato, non essendo egli comparso alla convocazione dinanzi allo Sportello Unico per l’Immigrazione per la firma del contratto di soggiorno.
2. A sostegno del gravame sono dedotte censure di eccesso di potere e violazione o erronea interpretazione di legge.
3. Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata per resistere al ricorso, chiedendone il rigetto in quanto infondato.
4. Con ordinanza cautelare n. 1510/2024 di questo Tribunale, il provvedimento impugnato è stato sospeso, con ordine all’amministrazione di procedere al riesame della posizione del ricorrente in considerazione della mancata valutazione delle osservazioni difensive ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/1990, da quest’ultimo inviate in data 23.08.2024 a seguito della comunicazione del preavviso di rigetto.
5. Con nota del 21.01.2026, all’esito del disposto riesame, la Prefettura ha comunicato di aver convocato il ricorrente e il datore subentrante in data 28.01.2026 per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e il rilascio del relativo modello 209.
6. Con nota depositata il 26.01.2026, la difesa del ricorrente ha dato atto della disposta convocazione da parte della Prefettura di Milano, rappresentando che “ non vi sono ulteriori questioni in deduzione ” e chiedendo di “ estinguere il giudizio a spese compensate ”.
7. Alla camera di consiglio del 27.01.2026 la causa è passata in decisione, previo avviso alle parti della possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ricorrendone i presupposti.
8. Ritiene il Collegio che, nella fattispecie, non sia possibile dichiarare l’estinzione del giudizio stante l’insussistenza delle condizioni che, a norma dell’art. 35, comma 2 c.p.a., consentono di adottare una simile pronuncia, ovvero la mancata prosecuzione o riassunzione del giudizio nel termine perentorio fissato dalla legge o assegnato dal giudice, la perenzione o la rinuncia.
9. Ciononostante, la succitata dichiarazione assume inequivocabilmente valenza di manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione dell’impugnativa e alla decisione nel merito della causa, per cui il ricorso deve essere conseguentemente dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese di lite in considerazione della richiesta formulata in tal senso dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA DA RU, Presidente
Silvia Cattaneo, Consigliere
VA MO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA MO | MA DA RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.