Sentenza 17 dicembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 17/12/2018, n. 7201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7201 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2018 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/12/2018
N. 07201/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01995/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1995 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Banca Apulia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Ciaccia, con domicilio eletto presso lo studio AI De AN in Napoli, via Santa Lucia, n. 107;
contro
Comune di Avellino in persona del Sindaco pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Amerigo Bascetta, Giovanni Santucci De Magistris, con domicilio eletto presso lo studio Carlo AZ in Napoli, via Campania n. 26;
nei confronti
Glr Immobiliare di Argenio D. & C. S.a.s., Giovanni Melone, n.Q. di Amministratore Condominio Immobile viale Europa, 91 - via B. Crescitelli, 12 - Avellino non costituiti in giudizio;
per l’annullamento:
con ricorso introduttivo:
- della disposizione dirigenziale n. 55 R.O. dell’8 maggio 2013, notificata in data 11.2.2013, con cui è stata ordinato il rispristino dello stato dei luoghi relativo all’area di ingresso della filiale della Banca Apulia sita in Avellino, Corso Europa n. 8;
- di ogni altro atto connesso.
con motivi aggiunti depositati in data 24 giugno 2013:
- dei medesimi atti, nonché dell’atto di accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di ripristino emesso dal S.U.E. del Comune di Avellino in data 4.6.2013, nonché per il risarcimento del danno.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2018 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La Banca ricorrente, dopo aver effettuato una serie di lavori presso la sua filiale sita Corso Europa n. 8 del Comune di Avellino in forza del permesso di costruire in sanatoria con atto n. 12233 del 22.10.2012 “con esclusione dell’uscita di sicurezza”, ha impugnato la disposizione dirigenziale n. 55 R.O. dell’8 maggio 2013, notificata in data 11.2.2013, con cui è stata ordinato il rispristino dello stato dei luoghi.
1.2. Avverso il suddetto provvedimento parte ricorrente ha articolato le seguenti censure:
a) mancata valutazione della pre-esistenza dell’apertura in esame e della sua descrizione nell’ambito della richiesta di rilascio del permesso di costruire
b) il provvedimento impugnato non sarebbe assistito da un sufficiente corredo motivazionale, poiché l’amministrazione non avrebbe valutato la secondarietà dell’utilizzo della porta di sicurezza.
1.3. L’amministrazione comunale si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.
1.4. Nelle more è intervenuto l’atto di accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di ripristino emesso dal S.U.E. del Comune di Avellino in data 4.6.2013, avverso il quale sono dispiegati i motivi aggiunti con cui si censurano il difetto di legittimazione attiva, difetto di motivazione, i vizi di illegittimità derivata e conclude per l’annullamento degli atti indicati e per il risarcimento dei danni.
1.5. All'udienza pubblica del 21 novembre 2018 il ricorso è trattenuto in decisione.
DIRITTO
2. Il ricorso ed i connessi motivi aggiunti non meritano accoglimento.
2.1. Prive di pregio, se non del tutto inammissibili, si rivelano, anzitutto, le doglianze con cui la parte ricorrente lamenta l’erroneità dei presupposti in ordine alla valutazione dell’abusività dell’apertura di sicurezza.
In disparte la mancata impugnazione del permesso di costruire in sanatoria (n. 12233 del 22.10.2012), nel quale l’amministrazione ha chiaramente eccettuato la porta di sicurezza dall’ambito delle opera autorizzate a sanatoria, parte ricorrente non ha fornito alcun serio elemento probatorio atto a dimostrare la pregressa esistenza dell’apertura, contestata in modo preciso ed univoco dai condomini del palazzo.
In presenza di una attuale contestazione in ordine ai presupposti civilistici per effettuare legittimamente un’opera edilizia il Comune non può rilasciare il titolo edilizio, essendo la formula “con salvezza dei diritti dei terzi” riservata alle ipotesi in cui dalla documentazione in possesso dell’amministrazione non emergano elementi di controindicazioni sul piano civilistico.
D’altra parte la sostituzione di una luce serrata da un infisso chiuso con una porta di sicurezza, al di là della qualificazione edilizia, richiede senz’altro la prova del diritto dell’istanza di accesso all’area condominiale, diritto che non risulta oggetto di adeguato supporto probatorio.
2.2. Le considerazioni sopra esposte rendono manifesta l’inaccoglibilità dell’ulteriore censura, con cui il ricorrente si duole dell’eccesso di potere per illogicità della motivazione, in funzione dell’uso residuale ed emergenziale dell’uscita di sicurezza.
L’argomento non risulta pertinente, poiché l’abusività dell’opera discende dalla mancata prova della titolarità del diritto di effettuare un’apertura in un’area condominiale, a nulla valendo la funzione dell’apertura stessa; senza considerare che in materia di attività provvedimentale vincolata, qual è quella di repressione degli abusi edilizi, manca ogni profilo di discrezionalità e dunque il vizio di eccesso di potere non risulta neanche postulabile.
2.2.1. In ogni caso giova rammentare che l’amministrazione ha evidenziato la consistenza degli abusi in contestazione e la ineluttabilità della sanzione ripristinatoria comminata.
Nel modello legale di riferimento non vi è, infatti, spazio per apprezzamenti discrezionali, atteso che l’esercizio del potere repressivo mediante applicazione della misura ripristinatoria costituisce atto dovuto, per il quale è "in re ipsa" l’interesse pubblico alla sua rimozione (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 26 agosto 2010 , n. 17240).
D’altro canto, è ius receptum in giurisprudenza il principio secondo cui, una volta accertata l'esecuzione di opere in assenza di concessione ovvero in difformità totale dal titolo abilitativo, non costituisce onere del Comune verificare la sanabilità delle opere in sede di vigilanza sull'attività edilizia (T.A.R. Campania, Sez. IV, 24 settembre 2002, n. 5556; T.A.R. Lazio, sez. II ter, 21 giugno 1999, n. 1540): l’atto può ritenersi sufficientemente motivato per effetto della stessa descrizione dell’abuso accertato, presupposto giustificativo necessario e sufficiente a fondare la spedizione della misura sanzionatoria qui in rilievo.
3. La reiezione del ricorso introduttivo si riverbera anche sul gravame per motivi aggiunti, poiché, al di là della possibilità stessa di impugnare un atto di mero accertamento – privo di contenuti provvedimentali e dunque attualmente non lesivo – l’inottemperanza risulta corroborata in fatto dagli accertamenti eseguiti dall’amministrazione a mezzo dei suoi impiegati.
4. Il rigetto dell’azione di impugnazione rende la conseguente azione risarcitoria inaccoglibile per difetto di ingiustizia del danno.
5. In forza delle considerazioni svolte, il ricorso ed i connessi motivi aggiunti devono essere respinti perché infondati, unitamente alla richiesta risarcitoria; le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciandosi sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui connessi motivi aggiunti, li rigetta. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Avellino, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente
Michele Buonauro, Consigliere, Estensore
Luca Cestaro, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Buonauro | Anna Pappalardo |
IL SEGRETARIO