Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 04/06/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 694/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Rieti, Via Sanizi n. 2 Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Arianna Del Re che la rappresenta e difende come da procura in atti e da
(c.f. , elettivamente domiciliato in Rieti, Via Verani Parte_2 C.F._2
n. 13 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Di Fazio che lo rappresenta e difende come da procura in atti ricorrenti con l'intervento del PM
Fatto e diritto e hanno contratto matrimonio in Rieti in data 06 settembre 2003 Parte_1 Parte_2 trascritto nei registri dello stato civile del detto Comune (atto n. 89, parte II, serie A, anno 2023).
Dall'unione coniugale sono nati il 23.10.2009) e Persona_1 Persona_2
(il 14.02.2014).
A causa della differenziazione dei caratteri, l'unione si è rivelata infelice e la prosecuzione della convivenza si è resa intollerabile, tanto che dal mese di giugno 2024, in accordo con Parte_2
, si è allontanato dalla casa familiare e fisserà altrove la propria residenza. Parte_1
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 05.05.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2. La casa familiare di proprietà esclusiva del SI. viene assegnata con quanto ivi contenuto alla SI.ra ; Pt_2 Pt_1
1
3. I costi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria, ai tributi e alle utenze della casa familiare graveranno in via esclusiva sul SI. la SI.ra si obbliga a contenere il livello dei consumi alla media dei consumi stessi Pt_2 Pt_1 dell'ultimo quinquennio;
4. I figli vengono affidati congiuntamente ai genitori, con collocazione prevalente presso la madre nella casa familiare, dove manterranno la residenza anagrafica;
5. I genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate da entrambi congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale autonomamente quando i figli si troveranno presso di lui in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione;
6. i coniugi, riportandosi per il resto all'allegato piano genitoriale, stabiliscono il seguente calendario di frequentazione e visita:
• Il SI. che potrà conservare l'abitudine quotidiana di accompagnare e riprendere i figli da scuola, potrà prelevare Pt_2
e tenere con sé i figli quando vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi dei minori, comunque due pomeriggi a settimana e a weekend alternati dal sabato pomeriggio alla domenica sera, salvo diverso accordo e sempre nel rispetto dei desiderata e delle eSIenze dei figli;
• Ciascun genitore avrà diritto a trascorrere un periodo esclusivo con i figli di 15 giorni (fino a 21 giorni, previo accordo) durante il periodo estivo, frazionabili o consecutivi, da concordarsi possibilmente entro la fine del periodo scolastico;
le parti avranno inoltre la facoltà di godere di un periodo di vacanza personale senza i minori, periodo che avranno cura di organizzare nel rispetto delle eSIenze lavorative e personali dell'altro genitore;
• Per quanto riguarda le festività natalizie, compatibilmente con le eSIenze di lavoro dei genitori, i figli, proseguendo la tradizione, trascorreranno la Vigilia di Natale con il papà e il giorno di Natale con la mamma. Per quanto riguarda le altre festività, trascorreranno, ad anni alterni il 26 dicembre e il 6 gennaio con la mamma e l'anno successivo col papà; trascorreranno poi il 31 dicembre con la mamma ed il 1° gennaio col papà, il giorno di Pasqua con la mamma ed il
Lunedì dell'Angelo col papà. L'anno successivo, si procederà invertendo i suddetti turni, ovvero secondo le abitudini. Detta statuizione potrà essere liberamente modificata previo accordo tra i genitori soprattutto nell'interesse dei minori e nel rispetto dei loro desiderata;
7. In ragione della disparità reddituale, della durata del matrimonio e della condizione lavorativa di entrambi, il SI. corrisponderà alla SI.ra a titolo di assegno di mantenimento del coniuge la somma mensile di € 300,00 Pt_2 Pt_1
- indicizzata ISTAT- entro il 15 di ogni mese. Detta somma verrà versata alla sin quando la stessa non si Pt_1 renderà autonoma economicamente anche mediante adeguata occupazione lavorativa;
8. Il SI. corrisponderà a titolo di mantenimento ordinario per i minori la somma mensile di € 800,00 (€ Pt_2
400,00 a testa) - indicizzata ISTAT- entro il 15 di ogni mese. Detta somma verrà versata sino al momento in cui i figli non saranno autosufficienti mediante occupazione lavorativa;
9. L'assegno unico per le famiglie, al momento accreditato sul conto del SI. verrà interamente percepito dalla SI.ra che si curerà, una volta pubblicata la Sentenza, Pt_2 Pt_1
2 di richiederne l'accredito sul proprio conto corrente;
fintanto che non sia conclusa la predetta procedura, il SI. si Pt_2 obbliga a versare alla SI.ra l'importo complessivo dell'Assegno unico contestualmente al contributo mensile di cui Pt_1 ai punti precedenti;
10. Nell'ipotesi in cui la SI.ra si trasferisca, unitamente ai figli, presso altra abitazione in locazione ovvero in Pt_1 proprietà, le parti stabiliscono fin d'ora che il contributo al mantenimento a carico del SI. cui tornerà la piena Pt_2 disponibilità della casa familiare, verrà rivalutato ed aumentato eventualmente con la corresponsione di un importo aggiuntivo massimo di euro 200,00 mensili;
11. Le spese straordinarie dei minori, individuate come da Protocollo spese straordinarie presso il Tribunale di Rieti verranno sostenute al 50%; le parti specificano e stabiliscono concordemente che le spese relative all'abbigliamento di base sono ricomprese nel contributo al mantenimento ordinario;
i capi di abbigliamento e calzature che prevedono un esborso economico più SInificativo (a partire dai € 200,00 cadauno) vengono considerati nell'ambito delle spese straordinarie non obbligatorie per il cui rimborso al 50% è necessario il preventivo accordo;
12. L'automobile Lancia Y in uso alla SI.ra , targata CK256 resta nell'esclusiva disponibilità della stessa;
Pt_1
13. A definizione e tacitazione della situazione economica tra di loro, le parti stabiliscono che la SI.ra trattenga Pt_1 per sé l'intera liquidità presente sul conto corrente acceso presso Intesa San Paolo n. 0000/03002268 alla stessa intestato e su cui verrà revocata la delega ad operare del SI. nonché il rinuncia a qualsivoglia pretesa sul deposito Pt_2 Pt_2 amministrato, sulla liquidità e sulla rubrica fondi collegati al predetto conto corrente intestato alla SI. ra , Pt_1 dell'importo complessivo alla data del 16.04.2025 di euro 155.800,00; la SI.ra , a sua volta e in considerazione Pt_1 delle rinunce succitate del dichiara di non avere nulla a pretendere in ordine a diritti e pretese relativi alle Pt_2 proprietà immobiliari del alle quote e partecipazioni societarie del marito, con riferimento alla TREGI SRL Pt_2
CF: E CF , con rinuncia a qualsivoglia P.IVA_1 Controparte_1 P.IVA_2 pretesa in merito;
14. I genitori si impegnano entrambi, avendo a cuore la serenità e l'equilibrio dei figli ad adottare ogni cautela nell'inserimento della figura di nuovi compagni nella vita degli stessi, che verranno a contatto con eventuali nuovi partner solo quando la relazione avrà assunto i caratteri della stabilità e sia idonea a non destabilizzare e destare turbamento nei minori.
All'udienza del 15 maggio 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, a causa della differenziazione dei caratteri, l'unione si è rivelata infelice e la prosecuzione della convivenza si è resa intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c., tanto che dal mese
3 di giugno 2024, il SI. in accordo con la OR , si è allontanato dalla Parte_2 Parte_1 casa familiare.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le spese sono da ritenersi compensate attesa la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Rieti in data 06/09/2003, trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune
(atto n. 89, parte II, serie A, anno 2003);
- recepisce le condizioni di separazione riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
- dichiara le spese compensate.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rieti perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 3 giugno 2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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