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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 24/07/2025, n. 1696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1696 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
n. 30 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Vaccari Presidente Relatore
dott. E. Tommasi di Vignano Giudice
dott. Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30/2024
avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
promossa da:
pagina 1 di 4 (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. ALBIERI PAOLA, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. FABIAN ANTONIO, , come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI:
Conclusioni di parte ricorrente: come da note di trattazione scritta depositate il 7 maggio 2025
Conclusioni di parte resistente: come da note di trattazione scritta depositate il
7 maggio 2025
Conclusioni del PM: nulla si oppone
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
La presente causa torna in decisione per la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti il 20.10.2018, dopo che questo Tribunale, con sentenza non definitiva n. 1295/2024, pubblicata il 05/06/2024, aveva pagina 2 di 4 pronunciato la separazione personale delle parti, dichiarato inammissibile la domanda di addebito della separazione avanzata dal resistente e dichiarato il difetto di competenza giurisdizionale del giudice italiano in ordine alle domande avanzate dalla ricorrente relative all'affidamento e al mantenimento del figlio minorenne delle parti.
Orbene, le parti hanno rassegnato conclusioni conformi in merito alla pronuncia incidente sul loro status e, del resto, sussistono i presupposti di cui all' art. 3 della legge n. 898/70 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di SAN BONIFACIO (VR) (v. allegato n. 2 di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, la sentenza di separazione sopra citata è passata in giudicato e dalla data di comparizione davanti al giudice relatore al momento del deposito nelle note succitate sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate, senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come risulta dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è
definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Quanto alle spese di lite, esse vanno compensate in ragione del carattere neutro delle due pronunce sullo status e della considerazione che, mentre il resistente è risultato soccombente rispetto alla domanda di addebito della pagina 3 di 4 separazione alla ricorrente, avanzata tardivamente, come questo Tribunale aveva rilevato nella succitata pronuncia, la è risultata soccombente rispetto Parte_1
alla domanda di affidamento del figlio minore dal momento che, come si è detto,
questo Tribunale aveva anche rilevato il difetto di competenza giurisdizionale del Giudice italiano a pronunciarsi sui di essa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio, celebrato in SAN
BONIFACIO (VR) il 20/10/2018 tra e Parte_1
, regolarmente trascritto nei registri di stato Controparte_1
civile del Comune di SAN BONIFACIO (VR) (anno 2018, parte I, n. 25);
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di SAN BONIFACIO (VR) perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Verona il 15/07/2025
Il Presidente estensore dott. Massimo Vaccari
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Vaccari Presidente Relatore
dott. E. Tommasi di Vignano Giudice
dott. Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30/2024
avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
promossa da:
pagina 1 di 4 (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. ALBIERI PAOLA, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. FABIAN ANTONIO, , come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI:
Conclusioni di parte ricorrente: come da note di trattazione scritta depositate il 7 maggio 2025
Conclusioni di parte resistente: come da note di trattazione scritta depositate il
7 maggio 2025
Conclusioni del PM: nulla si oppone
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
La presente causa torna in decisione per la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti il 20.10.2018, dopo che questo Tribunale, con sentenza non definitiva n. 1295/2024, pubblicata il 05/06/2024, aveva pagina 2 di 4 pronunciato la separazione personale delle parti, dichiarato inammissibile la domanda di addebito della separazione avanzata dal resistente e dichiarato il difetto di competenza giurisdizionale del giudice italiano in ordine alle domande avanzate dalla ricorrente relative all'affidamento e al mantenimento del figlio minorenne delle parti.
Orbene, le parti hanno rassegnato conclusioni conformi in merito alla pronuncia incidente sul loro status e, del resto, sussistono i presupposti di cui all' art. 3 della legge n. 898/70 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di SAN BONIFACIO (VR) (v. allegato n. 2 di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, la sentenza di separazione sopra citata è passata in giudicato e dalla data di comparizione davanti al giudice relatore al momento del deposito nelle note succitate sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate, senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come risulta dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è
definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Quanto alle spese di lite, esse vanno compensate in ragione del carattere neutro delle due pronunce sullo status e della considerazione che, mentre il resistente è risultato soccombente rispetto alla domanda di addebito della pagina 3 di 4 separazione alla ricorrente, avanzata tardivamente, come questo Tribunale aveva rilevato nella succitata pronuncia, la è risultata soccombente rispetto Parte_1
alla domanda di affidamento del figlio minore dal momento che, come si è detto,
questo Tribunale aveva anche rilevato il difetto di competenza giurisdizionale del Giudice italiano a pronunciarsi sui di essa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio, celebrato in SAN
BONIFACIO (VR) il 20/10/2018 tra e Parte_1
, regolarmente trascritto nei registri di stato Controparte_1
civile del Comune di SAN BONIFACIO (VR) (anno 2018, parte I, n. 25);
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di SAN BONIFACIO (VR) perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Verona il 15/07/2025
Il Presidente estensore dott. Massimo Vaccari
pagina 4 di 4