Corte d'Appello Torino, sentenza 23/12/2025, n. 1152
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Inammissibile
    Giurisdizione del giudice ordinario

    La Corte rileva che l'appellante non si è confrontata specificatamente con la sentenza impugnata, limitandosi a un generico richiamo alle proprie difese di primo grado, e non ha individuato motivi di gravame chiari e specifici, né ricostruito puntualmente le argomentazioni di fatto e di diritto, non adempiendo ai requisiti dell'art. 342 c.p.c.

  • Inammissibile
    Prescrizione dei crediti

    La Corte rileva che l'appellante non si è confrontata specificatamente con la sentenza impugnata, limitandosi a un generico richiamo alle proprie difese di primo grado, e non ha individuato motivi di gravame chiari e specifici, né ricostruito puntualmente le argomentazioni di fatto e di diritto, non adempiendo ai requisiti dell'art. 342 c.p.c.

  • Inammissibile
    Regolarità delle notifiche

    La Corte rileva che l'appellante non si è confrontata specificatamente con la sentenza impugnata, limitandosi a un generico richiamo alle proprie difese di primo grado, e non ha individuato motivi di gravame chiari e specifici, né ricostruito puntualmente le argomentazioni di fatto e di diritto, non adempiendo ai requisiti dell'art. 342 c.p.c.

  • Inammissibile
    Rimessione in termini

    La Corte rileva che l'appellante non si è confrontata specificatamente con la sentenza impugnata, limitandosi a un generico richiamo alle proprie difese di primo grado, e non ha individuato motivi di gravame chiari e specifici, né ricostruito puntualmente le argomentazioni di fatto e di diritto, non adempiendo ai requisiti dell'art. 342 c.p.c. Inoltre, la parte appellata contesta l'inammissibilità della domanda per violazione dell'art. 50 c.p.c., dato che l'appello è stato proposto oltre il termine di tre mesi dalla comunicazione del provvedimento.

  • Rigettato
    Spese legali

    La Corte, dato l'esito del giudizio e la dichiarazione di inammissibilità dell'appello, condanna parte appellante al pagamento delle spese legali del presente grado a favore di parte appellata.

  • Accolto
    Rigetto dell'appello

    La Corte dichiara l'appello inammissibile e conferma la sentenza di primo grado. Condanna inoltre parte appellante al pagamento delle spese legali del presente grado a favore di parte appellata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Torino, sentenza 23/12/2025, n. 1152
    Giurisdizione : Corte d'Appello Torino
    Numero : 1152
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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