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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 23/12/2025, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1459/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese PRESIDENTE ISTRUTTORE
Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 1459/2023 promosso da: (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
IA C. BI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cassano Magnano,
Via Cavalier Colombo n. 53, come da procura in atti.
- parte appellante - contro
(P.IVA: Controparte_1
) in persona del pro tempore, P.IVA_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Scaglione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, Via G. Bonanno n. 122, come da procura in atti.
- parte appellata -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, respinta e disattesa ogni domanda ed eccezione, ritenuti fondati i motivi esposti con il presente gravame, in parziale riforma della sentenza n.398/2023 pubblicata in data 27/10/20223 dall'On. Tribunale di Verbania
a definizione del giudizio RG n.1383/2022 notificata in data 2/11/2023 dall'Avv. Scaglione difensore dell' così giudicare: Controparte_1
1) accertare la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere dell'opposizione ex art.615 cpc formulata dall'appellante a seguito di emissione di cartelle notificate nel 2022, nonché dopo la scadenza dei 5 gg previsti dall'avviso di pagamento.
1 2) In via subordinata accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti contenuti nelle cartelle elencate nell'intimazione di pagamento n.13820229000698736/000 notificata il 02.11.2023 e opposta dalla Parte_1
3) Accertare e dichiarare che le cartelle opposte non sono state regolarmente notificate alla Parte_1
4) In estremo subordine rimettere in termini l'appellante rimandando le parti avanti al
Giudice Tributario.
5) Condannare l in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore al pagamento delle spese legali di primo e secondo grado.”
Per parte appellata
“Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza ex art. 348-bis c.p.c.;
- ancora in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'istanza di rimessione in termini per violazione dell'art. 50 c.p.c.;
- nel merito, rigettare l'appello poiché infondato ed illegittimo e per l'effetto confermare la sentenza n. 398/2023, emessa dal Tribunale di Verbania;
- condannare l'appellante ex art. 96 c.p.c. considerata la natura temeraria della causa.
Con condanna alle spese e competenze di causa oltre spese generali e cpa, come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c., la signora proponeva opposizione, Parte_1
davanti al Tribunale di Verbania, avverso la notifica di intimazione di pagamento n.
13820229000698736000, effettuata in data 29.09.2022 da parte dell Controparte_3
, per un importo pari ad € 191.002,19. Tale intimazione conteneva diverse
[...]
cartelle esattoriali emesse nel periodo 2007-2010, per crediti erariali maturati negli anni precedenti.
Parte opponente contestava le suddette cartelle, in quanto riferite a crediti prescritti e, in ogni caso, non regolarmente notificati alla debitrice. Eccepiva, altresì, che dalla documentazione prodotta dalla parte opposta emergeva che la cartella n.
138201200058445000 era una duplicazione della cartella n. 1382011000680408800, immotivatamente maggiorata di € 6.500,00. Chiedeva, pertanto, la sospensione del titolo esecutivo e, nel merito, la dichiarazione di avvenuta prescrizione nonché l'errata notifica
2 dei crediti vantati dall' . Domandava la dichiarazione di nullità o la revoca CP_4 dell'intimazione di pagamento opposta e la condanna dell' al pagamento delle spese CP_4
di lite.
Si costituiva in giudizio l , eccependo preliminarmente Controparte_1 la carenza di giurisdizione del Tribunale adito e l'inammissibilità dell'opposizione per avvenuta decadenza. Affermava l'infondatezza dell'opposizione e la legittimità della procedura di riscossione, anche sulla base della documentazione prodotta in giudizio.
La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 398/2023, pubblicata in data 27.10.2023 e notificata in data 02.11.2023, il
Tribunale di Verbania dichiarava il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario a favore del Giudice tributario, accoglieva parzialmente l'opposizione e accertava il diritto dell' a procedere ad esecuzione forzata in relazione al credito Controparte_1
derivante da ordinanza ingiunzione n. 88020/20/26VBA di cui alle cartelle n.
13820110006804088000 e n. 13820120002058445000 nei limiti dell'importo di €
57.603,40, oltre interessi, e compensava le spese di lite nella misura di 1/3, condannando l'opponente alla refusione del residuo a favore dell'opposta.
Il Giudice, preliminarmente, accertava il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario in relazione alle cartelle di cui al doc. 4 di parte opposta, rigettando, dunque, l'eccezione di parte opponente secondo cui l'accertamento della prescrizione rientrava nella cognizione del Giudice ordinario. Secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione
(sent. n. 16986/2022), infatti, sono di competenza del Giudice ordinario le controversie relative ad atti dell'esecuzione forzata successivi alle notifiche delle cartelle, situazione diversa rispetto a quella del caso di specie.
Non riconosceva, invece, il difetto di giurisdizione in relazione ai crediti di cui alla cartella n. 13820110006804088000, in relazione esclusivamente al credito derivante da ordinanza di ingiunzione n. 88020/20/26VBA dell'importo di € 54.603,40, n. 13820120001436759000 in relazione al credito derivante dalla ordinanza ingiunzione 11417/20/56VB-G dell'importo di € 31.448,42, n. 13820120002058445000 in relazione esclusivamente al credito derivante da ordinanza ingiunzione 88020/20/26VBA dell'importo di € 57.603,40.
Dichiarava, poi, inammissibile l'opposizione nella parte in cui l'opponente lamentava il difetto di notifica delle cartelle. Il Tribunale affermava che tale vizio doveva essere sollevato con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e doveva essere fatto valere entro 20 giorni dalla conoscenza, cioè dalla notifica dell'atto di intimazione al pagamento.
3 Accoglieva – nei limiti della giurisdizione del G.O., cioè esclusivamente in relazione ai crediti derivanti dall'ordinanza ingiunzione 88020/20/26VBA - l'eccezione sollevata da parte opponente, secondo cui le cartelle n. 13820110006804088000 e n.
13820120002058445000 si riferivano al medesimo credito. Sottolineava che entrambe le cartelle avevano ad oggetto il credito portato dal medesimo titolo esecutivo costituito dall'ordinanza ingiunzione 88020/20/26 VBA per € 30.000,00. Osservava, inoltre, che le cartelle svolgevano solo la funzione di “precetto”, per cui la mancata opposizione nel termine previsto non faceva venire meno l'unicità del titolo esecutivo già formatosi.
Giudicava, infine, infondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente, in quanto l' aveva notificato tempestivamente le cartelle. Controparte_1
Appello
Con atto di citazione in appello notificato in data 19.11.2023, la signora Parte_1
impugnava la sentenza n. 398/2023 del Tribunale di Verbania e ne chiedeva la riforma.
Chiedeva di accertare la giurisdizione del Giudice ordinario a conoscere l'opposizione ex art. 615 c.p.c.; in via subordinata, chiedeva venisse accertata l'intervenuta prescrizione dei crediti contenuti nelle cartelle indicate nell'intimazione di pagamento e che le stesse non erano state regolarmente notificate. In ulteriore subordine, domandava di essere rimessa in termini per riassumere la causa dinanzi al Giudice tributario e, in ogni caso, chiedeva la condanna dell alla refusione delle spese di lite di Controparte_1
entrambi i gradi di giudizio.
Con il primo motivo di appello, parte appellante contestava la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale non riconosceva la giurisdizione del Giudice ordinario. Affermava che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, oggetto di opposizione non erano i tributi indicati nelle cartelle, bensì il diritto di procedere ad esecuzione vista la nullità delle cartelle in quanto contenenti crediti prescritti. Parte appellante aveva, quindi, correttamente proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avanti al Giudice ordinario. Onde evitare un'esecuzione, la debitrice aveva impugnato l'intimazione di pagamento una volta trascorso il termine per la notifica delle cartelle. Secondo parte appellante al caso di specie si applicava la sentenza n. 34447 del 24.12.2019 con cui la Corte di Cassazione confermava l'ammissibilità delle opposizioni ex art. 615 c.p.c. dinnanzi al Giudice dell'esecuzione per contestare il diritto di procedere ad esecuzione coattiva sulla base di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo.
Con il secondo motivo di doglianza eccepiva la violazione degli artt. 2697, 2943 e 2935
c.c. e 116 c.p.c., ritenendo che il Giudice avesse errato nel dichiarare in maniera parziale
4 la prescrizione di alcune cartelle esattoriali. I crediti alla base delle cartelle nn.
1382016000075667200, 13820130000337019000, 13820120002058445000,
13820120001436759000 e 13820110006804088000 erano tutti già prescritti al momento della notifica dell'atto di intimazione, trattandosi di crediti con prescrizione quinquennale.
Con il terzo motivo di appello parte appellante eccepiva che il Giudice aveva omesso di considerare, senza un'adeguata motivazione, le contestazioni mosse dalla signora avverso le prove documentali depositate da controparte. Ribadiva che l Parte_1 [...]
non aveva fornito una precisa e dettagliata prova delle avvenute Controparte_1
notifiche, non essendo mai state prodotte le relative cartoline dei CAD. Sulla base di tali considerazioni, parte appellante chiedeva di accogliere la domanda di prescrizione.
Con il quarto motivo di doglianza parte appellante deduceva che il Giudice aveva omesso di rimettere in termini la parte interessata rinviandola al Giudice ritenuto competente. Parte appellante chiedeva, dunque, di essere rimessa in termini per poter riassumere la causa dinanzi la giudice ritenuto competente.
Si costituiva in giudizio l chiedendo, in via preliminare, di Controparte_3 dichiarare l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c. e di dichiarare l'inammissibilità della domanda di rimessione in termini per violazione dell'art. 50 c.p.c. Nel merito, chiedeva di rigettare l'appello e di confermare la sentenza di primo grado e di condannare controparte ex art. 96 c.p.c., vista la natura temeraria della controversia, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Parte appellata, preliminarmente, riteneva che l'appello proposto non avesse ragionevole probabilità di essere accolto, avendo il Giudice di primo grado fondato la decisione su pronunce della Corte di Cassazione. Doveva dunque essere dichiarato inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. Controparte avrebbe potuto ottenere un giudizio nel merito se avesse riassunto la causa dinanzi al Giudice individuato come competente.
Quanto al primo motivo di appello concordava con quanto statuito dal Giudice circa la competenza, nel caso di specie, del Giudice tributario. Affermava che la quasi totalità dei crediti oggetto di avviso di intimazione n. 1382022000698736000 derivavano da cartelle di pagamento di natura tributaria. Il motivo doveva, dunque, essere rigettato.
Sul secondo motivo di appello, parte appellata ribadiva di aver già sollevato, nel processo di primo grado, l'inammissibilità della questione per intervenuta decadenza. Tale eccezione veniva accolta dal Giudice di primo grado, per cui il motivo di appello appariva irrilevante e inconcludente. Precisava, in ogni caso, che le cartelle nn.
13820160000756672000,
5 13820130000337019000, 13820120002058445000, 13820121436759000 e
13820110006804088000 non erano prescritte quando era stata notificata l'intimazione di pagamento;
in ogni caso, anche qualora dovessero essere considerate prescritte, non sarebbero state comunque eccepibili per mancata impugnazione delle stesse. Alla luce di tali considerazioni, l'eccezione di prescrizione era inammissibile per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c.
Sul terzo motivo di appello, parte appellata contestava quanto affermato da controparte, sostenendo invece che la sentenza era motivata e dettagliata. Contestava, in ogni caso,
l'elencazione fatta da controparte e deduceva che la documentazione prodotta nel giudizio di primo grado provava la regolarità del procedimento di notifica ex art. 140 c.p.c.
Quanto alla richiesta di rimessione in termini, parte appellata affermava che, in accordo con l'art. 50 c.p.c., nel caso in cui il termine per la riassunzione non sia indicato nell'ordinanza o nella sentenza, deve essere fissato in tre mesi dalla comunicazione del provvedimento. Nel caso di specie la signora aveva proposto appello oltre il Parte_1
predetto termine e dinanzi al Giudice privo di giurisdizione.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto non è accoglibile poiché i motivi proposti non sono ammissibili.
Ai sensi dell'art. 342 c.p.c., così come modificato dal D.lgs. 149/2022, invero: “l'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
La Corte rileva che, in ossequio all'ormai consolidato orientamento adottato dalla giurisprudenza di legittimità, il requisito della specificità dei motivi di appello richiamato dalla norma suddetta ha lo scopo di porre il Giudice ad quem nella condizione di individuare le parti di sentenza espressamente impugnate e le ragioni per cui le stesse vengono censurate, con un livello di specificità di volta in volta parametrato al grado di approfondimento della motivazione della pronuncia impugnata.
Nel caso di specie, parte appellante non si è confrontata specificatamente con la sentenza impugnata, limitandosi a un generico richiamo alle proprie difese presentate in primo grado. Parte appellante, in particolare, non ha individuato dei motivi di gravame sufficientemente chiari, tali da consentire alla scrivente Corte di valutare il merito della
6 controversia, e non ha ricostruito puntualmente le argomentazioni di fatto e di diritto sottese alla propria impugnazione, visto altresì l'elevato numero di cartelle esattoriali contestate, le quali richiedevano, al fine di consentire una disamina accurata, un'esatta e precisa ricostruzione, e non un semplice richiamo a quanto statuito nel precedente grado di giudizio.
Il mero richiamo alla giurisprudenza della Corte di Cassazione in relazione alla diversa giurisdizione delle commissioni tributarie ovvero dei Tribunali ordinari, inoltre, non è sufficiente a consentire a questa Corte di assumere una posizione circa le specifiche cartelle che potrebbero rientrare nella giurisdizione del Giudice ordinario.
Ritiene la Corte, pertanto, che parte appellante non individuava i capi del provvedimento impugnato di cui chiedeva la modifica e non si confrontava puntualmente e specificatamente con le argomentazioni fondanti la motivazione della sentenza impugnata, non adempiendo, così, ai requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c.
Spese legali
Atteso l'esito del giudizio e la dichiarazione di inammissibilità dell'appello, si ritiene che le spese del presente grado vadano poste a carico della parte soccombente.
Per quanto attiene alla determinazione delle spese di lite, queste vanno liquidate in riferimento allo scaglione di valore ricompreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00, sulla base del valore minimo, attesa la dichiarazione di inammissibilità e la mancata disamina del merito.
Ex art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002, sussistono, inoltre, i presupposti perché parte appellante sia dichiarata tenuta a versare un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, pari a quella dovuta per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 398/2023 del Tribunale di Verbania, Parte_1
pubblicata in data 27.10.2023 e notificata in data 02.11.2023:
a) dichiara l'appello inammissibile e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
b) condanna parte appellante al pagamento delle spese legali del Parte_1 presente grado di giudizio a favore di parte appellata
[...]
, liquidate in complessivi € 4.997,00, di Controparte_1 cui € 1.489,00 per fase di studio, € 956,00 per fase introduttiva ed € 2.552,00 per fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%;
7 c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR n.
115/2002 a carico di parte appellante.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 19.12.2025.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese PRESIDENTE ISTRUTTORE
Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 1459/2023 promosso da: (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
IA C. BI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cassano Magnano,
Via Cavalier Colombo n. 53, come da procura in atti.
- parte appellante - contro
(P.IVA: Controparte_1
) in persona del pro tempore, P.IVA_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Scaglione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, Via G. Bonanno n. 122, come da procura in atti.
- parte appellata -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, respinta e disattesa ogni domanda ed eccezione, ritenuti fondati i motivi esposti con il presente gravame, in parziale riforma della sentenza n.398/2023 pubblicata in data 27/10/20223 dall'On. Tribunale di Verbania
a definizione del giudizio RG n.1383/2022 notificata in data 2/11/2023 dall'Avv. Scaglione difensore dell' così giudicare: Controparte_1
1) accertare la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere dell'opposizione ex art.615 cpc formulata dall'appellante a seguito di emissione di cartelle notificate nel 2022, nonché dopo la scadenza dei 5 gg previsti dall'avviso di pagamento.
1 2) In via subordinata accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti contenuti nelle cartelle elencate nell'intimazione di pagamento n.13820229000698736/000 notificata il 02.11.2023 e opposta dalla Parte_1
3) Accertare e dichiarare che le cartelle opposte non sono state regolarmente notificate alla Parte_1
4) In estremo subordine rimettere in termini l'appellante rimandando le parti avanti al
Giudice Tributario.
5) Condannare l in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore al pagamento delle spese legali di primo e secondo grado.”
Per parte appellata
“Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza ex art. 348-bis c.p.c.;
- ancora in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'istanza di rimessione in termini per violazione dell'art. 50 c.p.c.;
- nel merito, rigettare l'appello poiché infondato ed illegittimo e per l'effetto confermare la sentenza n. 398/2023, emessa dal Tribunale di Verbania;
- condannare l'appellante ex art. 96 c.p.c. considerata la natura temeraria della causa.
Con condanna alle spese e competenze di causa oltre spese generali e cpa, come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c., la signora proponeva opposizione, Parte_1
davanti al Tribunale di Verbania, avverso la notifica di intimazione di pagamento n.
13820229000698736000, effettuata in data 29.09.2022 da parte dell Controparte_3
, per un importo pari ad € 191.002,19. Tale intimazione conteneva diverse
[...]
cartelle esattoriali emesse nel periodo 2007-2010, per crediti erariali maturati negli anni precedenti.
Parte opponente contestava le suddette cartelle, in quanto riferite a crediti prescritti e, in ogni caso, non regolarmente notificati alla debitrice. Eccepiva, altresì, che dalla documentazione prodotta dalla parte opposta emergeva che la cartella n.
138201200058445000 era una duplicazione della cartella n. 1382011000680408800, immotivatamente maggiorata di € 6.500,00. Chiedeva, pertanto, la sospensione del titolo esecutivo e, nel merito, la dichiarazione di avvenuta prescrizione nonché l'errata notifica
2 dei crediti vantati dall' . Domandava la dichiarazione di nullità o la revoca CP_4 dell'intimazione di pagamento opposta e la condanna dell' al pagamento delle spese CP_4
di lite.
Si costituiva in giudizio l , eccependo preliminarmente Controparte_1 la carenza di giurisdizione del Tribunale adito e l'inammissibilità dell'opposizione per avvenuta decadenza. Affermava l'infondatezza dell'opposizione e la legittimità della procedura di riscossione, anche sulla base della documentazione prodotta in giudizio.
La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 398/2023, pubblicata in data 27.10.2023 e notificata in data 02.11.2023, il
Tribunale di Verbania dichiarava il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario a favore del Giudice tributario, accoglieva parzialmente l'opposizione e accertava il diritto dell' a procedere ad esecuzione forzata in relazione al credito Controparte_1
derivante da ordinanza ingiunzione n. 88020/20/26VBA di cui alle cartelle n.
13820110006804088000 e n. 13820120002058445000 nei limiti dell'importo di €
57.603,40, oltre interessi, e compensava le spese di lite nella misura di 1/3, condannando l'opponente alla refusione del residuo a favore dell'opposta.
Il Giudice, preliminarmente, accertava il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario in relazione alle cartelle di cui al doc. 4 di parte opposta, rigettando, dunque, l'eccezione di parte opponente secondo cui l'accertamento della prescrizione rientrava nella cognizione del Giudice ordinario. Secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione
(sent. n. 16986/2022), infatti, sono di competenza del Giudice ordinario le controversie relative ad atti dell'esecuzione forzata successivi alle notifiche delle cartelle, situazione diversa rispetto a quella del caso di specie.
Non riconosceva, invece, il difetto di giurisdizione in relazione ai crediti di cui alla cartella n. 13820110006804088000, in relazione esclusivamente al credito derivante da ordinanza di ingiunzione n. 88020/20/26VBA dell'importo di € 54.603,40, n. 13820120001436759000 in relazione al credito derivante dalla ordinanza ingiunzione 11417/20/56VB-G dell'importo di € 31.448,42, n. 13820120002058445000 in relazione esclusivamente al credito derivante da ordinanza ingiunzione 88020/20/26VBA dell'importo di € 57.603,40.
Dichiarava, poi, inammissibile l'opposizione nella parte in cui l'opponente lamentava il difetto di notifica delle cartelle. Il Tribunale affermava che tale vizio doveva essere sollevato con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e doveva essere fatto valere entro 20 giorni dalla conoscenza, cioè dalla notifica dell'atto di intimazione al pagamento.
3 Accoglieva – nei limiti della giurisdizione del G.O., cioè esclusivamente in relazione ai crediti derivanti dall'ordinanza ingiunzione 88020/20/26VBA - l'eccezione sollevata da parte opponente, secondo cui le cartelle n. 13820110006804088000 e n.
13820120002058445000 si riferivano al medesimo credito. Sottolineava che entrambe le cartelle avevano ad oggetto il credito portato dal medesimo titolo esecutivo costituito dall'ordinanza ingiunzione 88020/20/26 VBA per € 30.000,00. Osservava, inoltre, che le cartelle svolgevano solo la funzione di “precetto”, per cui la mancata opposizione nel termine previsto non faceva venire meno l'unicità del titolo esecutivo già formatosi.
Giudicava, infine, infondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente, in quanto l' aveva notificato tempestivamente le cartelle. Controparte_1
Appello
Con atto di citazione in appello notificato in data 19.11.2023, la signora Parte_1
impugnava la sentenza n. 398/2023 del Tribunale di Verbania e ne chiedeva la riforma.
Chiedeva di accertare la giurisdizione del Giudice ordinario a conoscere l'opposizione ex art. 615 c.p.c.; in via subordinata, chiedeva venisse accertata l'intervenuta prescrizione dei crediti contenuti nelle cartelle indicate nell'intimazione di pagamento e che le stesse non erano state regolarmente notificate. In ulteriore subordine, domandava di essere rimessa in termini per riassumere la causa dinanzi al Giudice tributario e, in ogni caso, chiedeva la condanna dell alla refusione delle spese di lite di Controparte_1
entrambi i gradi di giudizio.
Con il primo motivo di appello, parte appellante contestava la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale non riconosceva la giurisdizione del Giudice ordinario. Affermava che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, oggetto di opposizione non erano i tributi indicati nelle cartelle, bensì il diritto di procedere ad esecuzione vista la nullità delle cartelle in quanto contenenti crediti prescritti. Parte appellante aveva, quindi, correttamente proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avanti al Giudice ordinario. Onde evitare un'esecuzione, la debitrice aveva impugnato l'intimazione di pagamento una volta trascorso il termine per la notifica delle cartelle. Secondo parte appellante al caso di specie si applicava la sentenza n. 34447 del 24.12.2019 con cui la Corte di Cassazione confermava l'ammissibilità delle opposizioni ex art. 615 c.p.c. dinnanzi al Giudice dell'esecuzione per contestare il diritto di procedere ad esecuzione coattiva sulla base di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo.
Con il secondo motivo di doglianza eccepiva la violazione degli artt. 2697, 2943 e 2935
c.c. e 116 c.p.c., ritenendo che il Giudice avesse errato nel dichiarare in maniera parziale
4 la prescrizione di alcune cartelle esattoriali. I crediti alla base delle cartelle nn.
1382016000075667200, 13820130000337019000, 13820120002058445000,
13820120001436759000 e 13820110006804088000 erano tutti già prescritti al momento della notifica dell'atto di intimazione, trattandosi di crediti con prescrizione quinquennale.
Con il terzo motivo di appello parte appellante eccepiva che il Giudice aveva omesso di considerare, senza un'adeguata motivazione, le contestazioni mosse dalla signora avverso le prove documentali depositate da controparte. Ribadiva che l Parte_1 [...]
non aveva fornito una precisa e dettagliata prova delle avvenute Controparte_1
notifiche, non essendo mai state prodotte le relative cartoline dei CAD. Sulla base di tali considerazioni, parte appellante chiedeva di accogliere la domanda di prescrizione.
Con il quarto motivo di doglianza parte appellante deduceva che il Giudice aveva omesso di rimettere in termini la parte interessata rinviandola al Giudice ritenuto competente. Parte appellante chiedeva, dunque, di essere rimessa in termini per poter riassumere la causa dinanzi la giudice ritenuto competente.
Si costituiva in giudizio l chiedendo, in via preliminare, di Controparte_3 dichiarare l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c. e di dichiarare l'inammissibilità della domanda di rimessione in termini per violazione dell'art. 50 c.p.c. Nel merito, chiedeva di rigettare l'appello e di confermare la sentenza di primo grado e di condannare controparte ex art. 96 c.p.c., vista la natura temeraria della controversia, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Parte appellata, preliminarmente, riteneva che l'appello proposto non avesse ragionevole probabilità di essere accolto, avendo il Giudice di primo grado fondato la decisione su pronunce della Corte di Cassazione. Doveva dunque essere dichiarato inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. Controparte avrebbe potuto ottenere un giudizio nel merito se avesse riassunto la causa dinanzi al Giudice individuato come competente.
Quanto al primo motivo di appello concordava con quanto statuito dal Giudice circa la competenza, nel caso di specie, del Giudice tributario. Affermava che la quasi totalità dei crediti oggetto di avviso di intimazione n. 1382022000698736000 derivavano da cartelle di pagamento di natura tributaria. Il motivo doveva, dunque, essere rigettato.
Sul secondo motivo di appello, parte appellata ribadiva di aver già sollevato, nel processo di primo grado, l'inammissibilità della questione per intervenuta decadenza. Tale eccezione veniva accolta dal Giudice di primo grado, per cui il motivo di appello appariva irrilevante e inconcludente. Precisava, in ogni caso, che le cartelle nn.
13820160000756672000,
5 13820130000337019000, 13820120002058445000, 13820121436759000 e
13820110006804088000 non erano prescritte quando era stata notificata l'intimazione di pagamento;
in ogni caso, anche qualora dovessero essere considerate prescritte, non sarebbero state comunque eccepibili per mancata impugnazione delle stesse. Alla luce di tali considerazioni, l'eccezione di prescrizione era inammissibile per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c.
Sul terzo motivo di appello, parte appellata contestava quanto affermato da controparte, sostenendo invece che la sentenza era motivata e dettagliata. Contestava, in ogni caso,
l'elencazione fatta da controparte e deduceva che la documentazione prodotta nel giudizio di primo grado provava la regolarità del procedimento di notifica ex art. 140 c.p.c.
Quanto alla richiesta di rimessione in termini, parte appellata affermava che, in accordo con l'art. 50 c.p.c., nel caso in cui il termine per la riassunzione non sia indicato nell'ordinanza o nella sentenza, deve essere fissato in tre mesi dalla comunicazione del provvedimento. Nel caso di specie la signora aveva proposto appello oltre il Parte_1
predetto termine e dinanzi al Giudice privo di giurisdizione.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto non è accoglibile poiché i motivi proposti non sono ammissibili.
Ai sensi dell'art. 342 c.p.c., così come modificato dal D.lgs. 149/2022, invero: “l'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
La Corte rileva che, in ossequio all'ormai consolidato orientamento adottato dalla giurisprudenza di legittimità, il requisito della specificità dei motivi di appello richiamato dalla norma suddetta ha lo scopo di porre il Giudice ad quem nella condizione di individuare le parti di sentenza espressamente impugnate e le ragioni per cui le stesse vengono censurate, con un livello di specificità di volta in volta parametrato al grado di approfondimento della motivazione della pronuncia impugnata.
Nel caso di specie, parte appellante non si è confrontata specificatamente con la sentenza impugnata, limitandosi a un generico richiamo alle proprie difese presentate in primo grado. Parte appellante, in particolare, non ha individuato dei motivi di gravame sufficientemente chiari, tali da consentire alla scrivente Corte di valutare il merito della
6 controversia, e non ha ricostruito puntualmente le argomentazioni di fatto e di diritto sottese alla propria impugnazione, visto altresì l'elevato numero di cartelle esattoriali contestate, le quali richiedevano, al fine di consentire una disamina accurata, un'esatta e precisa ricostruzione, e non un semplice richiamo a quanto statuito nel precedente grado di giudizio.
Il mero richiamo alla giurisprudenza della Corte di Cassazione in relazione alla diversa giurisdizione delle commissioni tributarie ovvero dei Tribunali ordinari, inoltre, non è sufficiente a consentire a questa Corte di assumere una posizione circa le specifiche cartelle che potrebbero rientrare nella giurisdizione del Giudice ordinario.
Ritiene la Corte, pertanto, che parte appellante non individuava i capi del provvedimento impugnato di cui chiedeva la modifica e non si confrontava puntualmente e specificatamente con le argomentazioni fondanti la motivazione della sentenza impugnata, non adempiendo, così, ai requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c.
Spese legali
Atteso l'esito del giudizio e la dichiarazione di inammissibilità dell'appello, si ritiene che le spese del presente grado vadano poste a carico della parte soccombente.
Per quanto attiene alla determinazione delle spese di lite, queste vanno liquidate in riferimento allo scaglione di valore ricompreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00, sulla base del valore minimo, attesa la dichiarazione di inammissibilità e la mancata disamina del merito.
Ex art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002, sussistono, inoltre, i presupposti perché parte appellante sia dichiarata tenuta a versare un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, pari a quella dovuta per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 398/2023 del Tribunale di Verbania, Parte_1
pubblicata in data 27.10.2023 e notificata in data 02.11.2023:
a) dichiara l'appello inammissibile e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
b) condanna parte appellante al pagamento delle spese legali del Parte_1 presente grado di giudizio a favore di parte appellata
[...]
, liquidate in complessivi € 4.997,00, di Controparte_1 cui € 1.489,00 per fase di studio, € 956,00 per fase introduttiva ed € 2.552,00 per fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%;
7 c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR n.
115/2002 a carico di parte appellante.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 19.12.2025.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
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