Art. 13. (Copertura finanziaria)
1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, con esclusione degli articoli 7, comma 2, 8, 10, comma 2, e 11, determinato complessivamente in lire 85.000 milioni per l'anno 1999 e in lire 115.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nell'ambito dell'unita' previsionale di base 4.2.1.2. (imprese navalmeccaniche ed armatoriali - capitolo 7706) dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1999, intendendosi corrispondentemente ridotte le autorizzazioni di spesa di cui all' articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 31 luglio 1997, n. 261 , per lire 75.000 milioni a decorrere dall'anno 1999, e di cui all' articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 30 novembre 1998, n. 413 , per lire 10.000 milioni a decorrere dall'anno 1999 e per lire 30.000 milioni a decorrere dall'anno 2000.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Note all'art. 13, comma 1:
- Il testo dell'art. 1, comma 1 lettera c), della citata legge 31 luglio 1997, n. 261 , e' il seguente:
"Art. 1. - 1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati al sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale, con l'attuazione delle misure previste dalla direttiva 87/167/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1987 , e dalla direttiva 90/684/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990 , sono autorizzati nel triennio 1997-1999 i seguenti ulteriori limiti di impegno della durata massima di quindici anni:
c) per gli interventi di cui all' art. 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564 , convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132 , in ragione di lire 40.000 milioni per l'anno 1997, 70.000 milioni per l'anno 1998 e 75.000 milioni per l'anno 1999".
- Il testo dell'art. 1, comma 1 lettera b), della citata legge 30 novembre 1998, n. 413 , e' il seguente:
"Art. 1. - 1. Per consentire ulteriori interventi, finalizzati al sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale, con l'attuazione delle misure previste dalla direttiva 90/684/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1990 , e' autorizzata l'assunzione nel triennio 1998-2000 di:
b) limiti di impegno di durata non superiore a dodici anni per gli interventi di cui all' art. 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564 , convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132 , in ragione di lire 10.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999 e di lire 30.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000".
1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, con esclusione degli articoli 7, comma 2, 8, 10, comma 2, e 11, determinato complessivamente in lire 85.000 milioni per l'anno 1999 e in lire 115.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nell'ambito dell'unita' previsionale di base 4.2.1.2. (imprese navalmeccaniche ed armatoriali - capitolo 7706) dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1999, intendendosi corrispondentemente ridotte le autorizzazioni di spesa di cui all' articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 31 luglio 1997, n. 261 , per lire 75.000 milioni a decorrere dall'anno 1999, e di cui all' articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 30 novembre 1998, n. 413 , per lire 10.000 milioni a decorrere dall'anno 1999 e per lire 30.000 milioni a decorrere dall'anno 2000.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Note all'art. 13, comma 1:
- Il testo dell'art. 1, comma 1 lettera c), della citata legge 31 luglio 1997, n. 261 , e' il seguente:
"Art. 1. - 1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati al sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale, con l'attuazione delle misure previste dalla direttiva 87/167/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1987 , e dalla direttiva 90/684/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990 , sono autorizzati nel triennio 1997-1999 i seguenti ulteriori limiti di impegno della durata massima di quindici anni:
c) per gli interventi di cui all' art. 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564 , convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132 , in ragione di lire 40.000 milioni per l'anno 1997, 70.000 milioni per l'anno 1998 e 75.000 milioni per l'anno 1999".
- Il testo dell'art. 1, comma 1 lettera b), della citata legge 30 novembre 1998, n. 413 , e' il seguente:
"Art. 1. - 1. Per consentire ulteriori interventi, finalizzati al sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale, con l'attuazione delle misure previste dalla direttiva 90/684/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1990 , e' autorizzata l'assunzione nel triennio 1998-2000 di:
b) limiti di impegno di durata non superiore a dodici anni per gli interventi di cui all' art. 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564 , convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132 , in ragione di lire 10.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999 e di lire 30.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000".