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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/03/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 958/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24 gennaio 2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana cod. fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Roberta Cìttera presso la quale ha eletto domicilio telematico all'indirizzo pec Email_1
e
2) Parte_2 nato a [...] l'[...] cittadino italiano cod. fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Luca Cuomo presso il quale ha eletto domicilio telematico all'indirizzo pec Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 21 novembre 2009 a Casale sul Sile (TV) matrimonio trascritto nei Registri del Comune di Casale sul Sile al n. 16, Parte I, Ufficio 1, Anno 2009
(anno 2009, atto n. 16, parte I, ufficio 1)
□ separati consensualmente con sentenza n. 5945/2023 pubblicata in data 13 luglio 2023
pagina 1 di 6 con una figlia, , nata a [...] il [...], cittadina italiana Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24 gennaio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
I. dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e in Parte_1 Parte_2 data 21 novembre 2009 a Casale sul Sile (TV), matrimonio iscritto nei Registri del Comune di Casale sul Sile al n. 16, Parte I, Ufficio 1, Anno 2009, ordinando all'ufficiale di stato civile del predetto Comune di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
II. affidare la figlia minore in via condivisa a entrambi i genitori, i quali eserciteranno la Per_1 responsabilità genitoriale congiuntamente per le decisioni di maggiore rilievo (salute, luogo di residenza, istruzione, religione) che verranno concordemente assunte rispettando le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni della bambina, e in via disgiunta per le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva frequentazione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e. interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui la minore si troverà al momento dell'assunzione della decisione o del verificarsi dell'urgenza; resta inteso, in questo ultimo caso, che il genitore che assumerà la decisione avrà l'obbligo di contattare preventivamente l'altro e, comunque sia, di informarlo successivamente e tempestivamente;
III. i genitori concordano che trascorra una settimana con la madre e una con il padre in via Per_1 alternata (dal lunedì al lunedì); con riferimento ai periodi di vacanza scolastica, i genitori concordano che la minore:
- durante le vacanze natalizie, trascorra tre settimane con la madre, come sempre avvenuto, presso la famiglia di origine in Brasile;
- trascorra le vacanze pasquali e la settimana bianca in via alternata di anno in anno con la madre o con il padre;
- trascorra le altre festività, ricorrenze o 'ponti' con l'uno o l'altro genitore, secondo il criterio dell'alternanza;
- durante le vacanze estive, trascorra tre settimane anche non consecutive con ciascun genitore, in periodo da concordarsi tra i medesimi entro il 31 maggio di ogni anno.
Il tutto, salvo ogni diverso e migliore accordo tra i genitori, in considerazione delle rispettive esigenze lavorative, nonché degli impegni scolastici, sportivi, ricreativi di e sempre nel primario Per_1 interesse della figlia.
I genitori, infine, si obbligano a comunicare il proprio recapito, anche telefonico, e a comunicarsi reciprocamente gli eventuali spostamenti in località diverse da quella di residenza, allorché avranno con sé la minore.
IV. ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento ordinario della figlia nei periodi Per_1 di rispettiva competenza;
V. fatta eccezione per gli oneri relativi alla Deutsche Schule frequentata dalla minore, di cui continuerà
a farsi carico integrale il padre, i genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie affrontate nell'interesse di , così come indicate nelle Linee guida della Corte Per_1
d'Appello di Milano del 14 novembre 2017:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche pagina 2 di 6 prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. prendere atto delle seguenti statuizioni patrimoniali, provvedendo in conformità nell'ambito della sistemazione dei rapporti economici tra le parti e quale elemento indispensabile per la risoluzione della crisi:
VI. le parti, in attuazione della decisione concordata di alienare a terzi la casa familiare sita a Milano, via G. Giusti n. 9 (foglio 310, part. 552, sub. 39, piano 3, scala D, z.c. 1, cat. A/2, classe 5, vani 6, superficie catastale totale: mq. 132, r.c. Euro 1.952,21 - il tutto, salvo errori e omissioni), in data 11 luglio 2024 hanno stipulato contratto preliminare di compravendita davanti al Notaio
[...]
, con rogito da stipularsi entro il 31 marzo 2025; Persona_2
VII. le parti concordano che l'importo stabilito per la compravendita sia percepito integralmente da la quale si obbliga a estinguere, contestualmente al rogito, il residuo mutuo, pari alla Parte_1 data odierna a Euro 547.000,00 circa, manlevando e tenendo indenne da Parte_2 qualsivoglia pretesa dell'Istituto mutuante.
In assenza di statuizioni economiche a favore dell'uno o dell'altro coniuge, attesi l'autosufficienza economico-reddituale delle parti e il regime di mantenimento diretto della figlia minore, dare atto che pagina 3 di 6 le condizioni VI e VII sono poste a definitiva regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali tra le parti derivati, originati o connessi al matrimonio, alla convivenza matrimoniale, alla separazione e al divorzio;
VIII. rinuncia sin d'ora espressamente a qualsivoglia azione di restituzione o Parte_2 rivalsa nei confronti di nascente o connessa all'acquisto e alla compravendita Parte_1 dell'appartamento adibito a casa familiare;
IX. compensare tra le parti integralmente le spese del presente procedimento, con rinuncia dei difensori al beneficio della solidarietà professionale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Casale sul Sile (TV) il 21 novembre 2009 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) compensa tra le parti le spese di procedura;
6) manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casale sul Sile (TV), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 5.3.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo pagina 4 di 6 Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6