Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 57
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    Il giudice ha ritenuto che le doglianze del ricorrente attengono al merito della pretesa tributaria, che era già divenuta definitiva a seguito di un precedente giudizio conclusosi con decreto di inammissibilità per tardiva costituzione. Pertanto, tali questioni non potevano essere rimesse in discussione in sede di impugnazione della cartella di pagamento, la quale è ammessa solo per vizi propri dell'atto esecutivo.

  • Rigettato
    Mancanza di imponibile

    Il giudice ha ritenuto che le doglianze del ricorrente attengono al merito della pretesa tributaria, che era già divenuta definitiva a seguito di un precedente giudizio conclusosi con decreto di inammissibilità per tardiva costituzione. Pertanto, tali questioni non potevano essere rimesse in discussione in sede di impugnazione della cartella di pagamento, la quale è ammessa solo per vizi propri dell'atto esecutivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 57
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 57
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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