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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 57/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 871/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230027937384000 IVA-SCAMBI COMUNITARI ED
EXTRACOMUNITARI 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 16/01/2025 e depositato il 10/02/2025, il sig. Nominativo_1 impugnava la cartella di pagamento n. 295 2023 00279373 84, notificatagli in data 19/11/2024, con cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione richiedeva il pagamento di € 8.206,25 a titolo di IVA, sanzioni e interessi per l'anno d'imposta 2005.
Il ricorrente, nel proprio atto introduttivo deduceva l'illegittimità della pretesa tributaria per i seguenti motivi:
Difetto di motivazione: sosteneva di aver sanato ogni violazione a seguito di un PVC dell'Agenzia delle
Dogane del 01/06/2009, presentando i modelli Intra 2 mancanti in data 29/06/2009 e pagando la relativa sanzione, con conseguente inapplicabilità delle sanzioni previste dall'art. 11, c. 4, D.Lgs. 471/97.
Mancanza di imponibile: affermava la natura puramente formale dell'errore, non avendo egli detratto l'IVA sugli acquisti esteri e avendo regolarmente assoggettato a tassazione le merci in uscita, con la conseguenza che nessuna evasione d'imposta si sarebbe verificata.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento della cartella di pagamento impugnata, con vittoria di spese, e la discussione in pubblica udienza.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina, depositando le proprie controdeduzioni con cui contestava integralmente le argomentazioni avversarie, chiedendo il rigetto del ricorso.
L'Ufficio resistente eccepiva, in via preliminare e assorbente, la definitività della pretesa tributaria ed evidenziava come la cartella di pagamento impugnata traesse origine dall'avviso di accertamento n.
TYX01P400089-2010, regolarmente notificato al contribuente il 05/01/2011. Tale avviso era stato impugnato dal sig. Nominativo_1 dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina (ricorso R.G. n. 8862/2011), ma il giudizio si era concluso con il Decreto n. 427/05/2013 del 05/11/2013, che dichiarava l'inammissibilità del ricorso per tardiva costituzione in giudizio del ricorrente. Tale decreto, non impugnato, era divenuto definitivo, rendendo altrettanto definitiva la pretesa contenuta nell'avviso di accertamento presupposto.
L'Agenzia sottolineava come la stessa cartella di pagamento, a pagina 5, riportasse chiaramente che gli importi erano dovuti "a titolo definitivo a seguito di decisione della Commissione tributaria provinciale/Corte di giustizia tributaria di primo grado" e specificasse ulteriormente: "Importi dovuti a seguito di provvedimento decisorio n. 427/05/2013 depositato in data 5 novembre 2013 dalla Commissione Tributaria Provinciale di
Messina e passato in giudicato"; concludeva, quindi, per l'inammissibilità di ogni doglianza relativa al merito della pretesa, essendo il presente giudizio limitato ai soli vizi propri della cartella, non eccepiti dal ricorrente.
All'udienza pubblica del 18 novembre 2025, come da verbale in atti nessuna delle parti compariva. La causa veniva quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La questione centrale del presente giudizio consiste nello stabilire se il contribuente possa contestare, in sede di impugnazione di una cartella di pagamento, il merito di una pretesa tributaria quando l'atto impositivo presupposto sia divenuto definitivo per mancata o invalida impugnazione.
Nel caso di specie, la risposta a tale quesito è negativa.
Dalla documentazione versata in atti dall'Agenzia delle Entrate, e in particolare dalle controdeduzioni e dai relativi allegati, emerge in modo inconfutabile la seguente sequenza procedimentale e processuale: In data 05/01/2011, al sig. Nominativo_1 veniva notificato l'avviso di accertamento n. TYX01P400089-2010 per l'anno d'imposta 2005.
Il contribuente impugnava tale avviso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina (R.G. n.
8862/2011).
Con Decreto Presidenziale n. 427/05/13, depositato in data 05/11/2013, il ricorso veniva dichiarato inammissibile "ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs 546/92" in quanto "il ricorrente non si e' costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.Lgs 546/92" (cfr. documento "A._doc_000002986575.pdf").
La declaratoria di inammissibilità del ricorso per mancata costituzione in giudizio del ricorrente nei termini di legge ha determinato la definitività dell'avviso di accertamento impugnato. La mancata successiva impugnazione del predetto decreto ha consolidato tale effetto, rendendo la pretesa tributaria in esso contenuta certa, liquida ed esigibile, non più suscettibile di contestazione nel merito.
La cartella di pagamento n. 295 2023 00279373 84, oggetto del presente giudizio, costituisce, pertanto, un atto meramente esecutivo di una pretesa già definitiva. In tale situazione, l'impugnazione della cartella
è ammessa solo per vizi propri dell'atto (ad esempio, omessa notifica dell'atto presupposto, prescrizione del diritto alla riscossione maturata successivamente alla definitività dell'accertamento, errori materiali di calcolo nella cartella stessa), ma non per rimettere in discussione la fondatezza della pretesa originaria.
Le doglianze sollevate dal ricorrente – relative al "difetto di motivazione" e alla "mancanza di imponibile" – attengono inequivocabilmente al merito della pretesa tributaria. Tali questioni avrebbero dovuto essere coltivate nel giudizio avverso l'avviso di accertamento. La scelta processuale del contribuente, che non si
è costituito tempestivamente in quel giudizio, ha comportato una preclusione che non può essere superata in questa sede.
È irrilevante, pertanto, esaminare se la regolarizzazione dei modelli Intra 2 avesse o meno sanato la violazione o se vi fosse stata effettiva evasione d'imposta, trattandosi di questioni ormai coperte dal giudicato formatosi sul decreto di inammissibilità.
La stessa cartella di pagamento, del resto, informava chiaramente il contribuente della natura definitiva del debito, richiamando espressamente il provvedimento decisorio n. 427/05/2013 della Commissione
Tributaria Provinciale di Messina e il suo passaggio in giudicato. Tale indicazione, lungi dal costituire un vizio, adempie all'obbligo di motivazione dell'atto della riscossione, consentendo al destinatario di ricostruire l'iter che ha condotto alla formazione del debito.
Alla luce di quanto sopra, il ricorso deve essere integralmente rigettato, in quanto volto a contestare il merito di una pretesa tributaria divenuta definitiva e non più sindacabile.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sezione 14, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente, sig. Nominativo_1, alla refusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate, che si liquidano in Euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Messina, in data 25 novembre 2025.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. NI AL) Depositata in Segreteria il 10 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La questione dedotta nel presente giudizio consiste nello stabilire se il contribuente possa contestare, in sede di impugnazione di una cartella di pagamento, il merito dellapretesa tributaria quando l'atto impositivo presupposto sia divenuto definitivo per mancata o invalida impugnazione.
Nel caso di specie, la risposta a tale quesito è negativa.
La documentazione versata in atti dall'Agenzia delle Entrate, ed in particolare le controdeduzioni ed i relativi allegati, rendono inconfutabile la suddetta conclusione in relazione alla seguente sequenza procedimentale e processuale che così si può rappresentare: a) In data 05/01/2011, al sig. Nominativo_1 veniva notificato l'avviso di accertamento n. TYX01P400089-2010 per l'anno d'imposta 2005; b) Il contribuente impugnava tale avviso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina (R.G. n. 8862/2011); c) Con Decreto Presidenziale
n. 427/05/13, depositato in data 05/11/2013, il ricorso veniva dichiarato inammissibile "ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs 546/92" in quanto "il ricorrente non si e' costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D. Lgs 546/92". La declaratoria di inammissibilità del ricorso per mancata costituzione in giudizio del ricorrente nei termini di legge, dunque, ha determinato la definitività dell'avviso di accertamento impugnato. La mancata successiva impugnazione del predetto decreto ha consolidato tale effetto, rendendo la pretesa tributaria in esso contenuta certa, liquida ed esigibile, e non più suscettibile di contestazione nel merito.
La cartella di pagamento n. 295 2023 00279373 84, oggetto del presente giudizio, costituisce, pertanto, un atto meramente esecutivo di una pretesa già definitiva. In tale situazione, l'impugnazione della cartella è ammessa solo per vizi propri dell'atto (ad esempio, omessa notifica dell'atto presupposto, prescrizione del diritto alla riscossione maturata successivamente alla definitività dell'accertamento, errori materiali di calcolo nella cartella stessa), ma non per rimettere in discussione la fondatezza della pretesa originaria.
Le doglianze sollevate dal ricorrente – relative al "difetto di motivazione" ed alla "mancanza di imponibile" – attengono inequivocabilmente al merito della pretesa tributaria. Tali questioni avrebbero dovuto essere coltivate nel giudizio avverso l'avviso di accertamento. La scelta processuale del contribuente, che non si è costituito tempestivamente in quel giudizio, ha comportato una preclusione che non può essere superata in questa sede.
È irrilevante, pertanto, esaminare se la regolarizzazione dei modelli Intra 2 avesse o meno sanato la violazione o se vi fosse stata effettiva evasione d'imposta, trattandosi di questioni ormai coperte dal giudicato formatosi sul decreto di inammissibilità.
La stessa cartella di pagamento, del resto, informava chiaramente il contribuente della natura definitiva del debito, richiamando espressamente il provvedimento decisorio n. 427/05/2013 della Commissione Tributaria
Provinciale di Messina e il suo passaggio in giudicato. Tale indicazione, lungi dal costituire un vizio, adempie all'obbligo di motivazione dell'atto della riscossione, consentendo al destinatario di ricostruire l'iter che ha condotto alla formazione del debito. Alla luce di quanto sopra, il ricorso deve essere integralmente rigettato, in quanto volto a contestare il merito di una pretesa tributaria divenuta definitiva e non più sindacabile.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
La Corte in funzione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, così decide
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e conferma la cartella esattoriale impugnata. Condanna il ricorrente, sig.
Nominativo_1, alla refusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate, che si liquidano in
Euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Messina, in data 18 novembre 2025.
IL GIUDICE MONOCRATICO
NI AL
.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 871/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230027937384000 IVA-SCAMBI COMUNITARI ED
EXTRACOMUNITARI 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 16/01/2025 e depositato il 10/02/2025, il sig. Nominativo_1 impugnava la cartella di pagamento n. 295 2023 00279373 84, notificatagli in data 19/11/2024, con cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione richiedeva il pagamento di € 8.206,25 a titolo di IVA, sanzioni e interessi per l'anno d'imposta 2005.
Il ricorrente, nel proprio atto introduttivo deduceva l'illegittimità della pretesa tributaria per i seguenti motivi:
Difetto di motivazione: sosteneva di aver sanato ogni violazione a seguito di un PVC dell'Agenzia delle
Dogane del 01/06/2009, presentando i modelli Intra 2 mancanti in data 29/06/2009 e pagando la relativa sanzione, con conseguente inapplicabilità delle sanzioni previste dall'art. 11, c. 4, D.Lgs. 471/97.
Mancanza di imponibile: affermava la natura puramente formale dell'errore, non avendo egli detratto l'IVA sugli acquisti esteri e avendo regolarmente assoggettato a tassazione le merci in uscita, con la conseguenza che nessuna evasione d'imposta si sarebbe verificata.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento della cartella di pagamento impugnata, con vittoria di spese, e la discussione in pubblica udienza.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina, depositando le proprie controdeduzioni con cui contestava integralmente le argomentazioni avversarie, chiedendo il rigetto del ricorso.
L'Ufficio resistente eccepiva, in via preliminare e assorbente, la definitività della pretesa tributaria ed evidenziava come la cartella di pagamento impugnata traesse origine dall'avviso di accertamento n.
TYX01P400089-2010, regolarmente notificato al contribuente il 05/01/2011. Tale avviso era stato impugnato dal sig. Nominativo_1 dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina (ricorso R.G. n. 8862/2011), ma il giudizio si era concluso con il Decreto n. 427/05/2013 del 05/11/2013, che dichiarava l'inammissibilità del ricorso per tardiva costituzione in giudizio del ricorrente. Tale decreto, non impugnato, era divenuto definitivo, rendendo altrettanto definitiva la pretesa contenuta nell'avviso di accertamento presupposto.
L'Agenzia sottolineava come la stessa cartella di pagamento, a pagina 5, riportasse chiaramente che gli importi erano dovuti "a titolo definitivo a seguito di decisione della Commissione tributaria provinciale/Corte di giustizia tributaria di primo grado" e specificasse ulteriormente: "Importi dovuti a seguito di provvedimento decisorio n. 427/05/2013 depositato in data 5 novembre 2013 dalla Commissione Tributaria Provinciale di
Messina e passato in giudicato"; concludeva, quindi, per l'inammissibilità di ogni doglianza relativa al merito della pretesa, essendo il presente giudizio limitato ai soli vizi propri della cartella, non eccepiti dal ricorrente.
All'udienza pubblica del 18 novembre 2025, come da verbale in atti nessuna delle parti compariva. La causa veniva quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La questione centrale del presente giudizio consiste nello stabilire se il contribuente possa contestare, in sede di impugnazione di una cartella di pagamento, il merito di una pretesa tributaria quando l'atto impositivo presupposto sia divenuto definitivo per mancata o invalida impugnazione.
Nel caso di specie, la risposta a tale quesito è negativa.
Dalla documentazione versata in atti dall'Agenzia delle Entrate, e in particolare dalle controdeduzioni e dai relativi allegati, emerge in modo inconfutabile la seguente sequenza procedimentale e processuale: In data 05/01/2011, al sig. Nominativo_1 veniva notificato l'avviso di accertamento n. TYX01P400089-2010 per l'anno d'imposta 2005.
Il contribuente impugnava tale avviso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina (R.G. n.
8862/2011).
Con Decreto Presidenziale n. 427/05/13, depositato in data 05/11/2013, il ricorso veniva dichiarato inammissibile "ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs 546/92" in quanto "il ricorrente non si e' costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.Lgs 546/92" (cfr. documento "A._doc_000002986575.pdf").
La declaratoria di inammissibilità del ricorso per mancata costituzione in giudizio del ricorrente nei termini di legge ha determinato la definitività dell'avviso di accertamento impugnato. La mancata successiva impugnazione del predetto decreto ha consolidato tale effetto, rendendo la pretesa tributaria in esso contenuta certa, liquida ed esigibile, non più suscettibile di contestazione nel merito.
La cartella di pagamento n. 295 2023 00279373 84, oggetto del presente giudizio, costituisce, pertanto, un atto meramente esecutivo di una pretesa già definitiva. In tale situazione, l'impugnazione della cartella
è ammessa solo per vizi propri dell'atto (ad esempio, omessa notifica dell'atto presupposto, prescrizione del diritto alla riscossione maturata successivamente alla definitività dell'accertamento, errori materiali di calcolo nella cartella stessa), ma non per rimettere in discussione la fondatezza della pretesa originaria.
Le doglianze sollevate dal ricorrente – relative al "difetto di motivazione" e alla "mancanza di imponibile" – attengono inequivocabilmente al merito della pretesa tributaria. Tali questioni avrebbero dovuto essere coltivate nel giudizio avverso l'avviso di accertamento. La scelta processuale del contribuente, che non si
è costituito tempestivamente in quel giudizio, ha comportato una preclusione che non può essere superata in questa sede.
È irrilevante, pertanto, esaminare se la regolarizzazione dei modelli Intra 2 avesse o meno sanato la violazione o se vi fosse stata effettiva evasione d'imposta, trattandosi di questioni ormai coperte dal giudicato formatosi sul decreto di inammissibilità.
La stessa cartella di pagamento, del resto, informava chiaramente il contribuente della natura definitiva del debito, richiamando espressamente il provvedimento decisorio n. 427/05/2013 della Commissione
Tributaria Provinciale di Messina e il suo passaggio in giudicato. Tale indicazione, lungi dal costituire un vizio, adempie all'obbligo di motivazione dell'atto della riscossione, consentendo al destinatario di ricostruire l'iter che ha condotto alla formazione del debito.
Alla luce di quanto sopra, il ricorso deve essere integralmente rigettato, in quanto volto a contestare il merito di una pretesa tributaria divenuta definitiva e non più sindacabile.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sezione 14, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente, sig. Nominativo_1, alla refusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate, che si liquidano in Euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Messina, in data 25 novembre 2025.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. NI AL) Depositata in Segreteria il 10 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La questione dedotta nel presente giudizio consiste nello stabilire se il contribuente possa contestare, in sede di impugnazione di una cartella di pagamento, il merito dellapretesa tributaria quando l'atto impositivo presupposto sia divenuto definitivo per mancata o invalida impugnazione.
Nel caso di specie, la risposta a tale quesito è negativa.
La documentazione versata in atti dall'Agenzia delle Entrate, ed in particolare le controdeduzioni ed i relativi allegati, rendono inconfutabile la suddetta conclusione in relazione alla seguente sequenza procedimentale e processuale che così si può rappresentare: a) In data 05/01/2011, al sig. Nominativo_1 veniva notificato l'avviso di accertamento n. TYX01P400089-2010 per l'anno d'imposta 2005; b) Il contribuente impugnava tale avviso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina (R.G. n. 8862/2011); c) Con Decreto Presidenziale
n. 427/05/13, depositato in data 05/11/2013, il ricorso veniva dichiarato inammissibile "ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs 546/92" in quanto "il ricorrente non si e' costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D. Lgs 546/92". La declaratoria di inammissibilità del ricorso per mancata costituzione in giudizio del ricorrente nei termini di legge, dunque, ha determinato la definitività dell'avviso di accertamento impugnato. La mancata successiva impugnazione del predetto decreto ha consolidato tale effetto, rendendo la pretesa tributaria in esso contenuta certa, liquida ed esigibile, e non più suscettibile di contestazione nel merito.
La cartella di pagamento n. 295 2023 00279373 84, oggetto del presente giudizio, costituisce, pertanto, un atto meramente esecutivo di una pretesa già definitiva. In tale situazione, l'impugnazione della cartella è ammessa solo per vizi propri dell'atto (ad esempio, omessa notifica dell'atto presupposto, prescrizione del diritto alla riscossione maturata successivamente alla definitività dell'accertamento, errori materiali di calcolo nella cartella stessa), ma non per rimettere in discussione la fondatezza della pretesa originaria.
Le doglianze sollevate dal ricorrente – relative al "difetto di motivazione" ed alla "mancanza di imponibile" – attengono inequivocabilmente al merito della pretesa tributaria. Tali questioni avrebbero dovuto essere coltivate nel giudizio avverso l'avviso di accertamento. La scelta processuale del contribuente, che non si è costituito tempestivamente in quel giudizio, ha comportato una preclusione che non può essere superata in questa sede.
È irrilevante, pertanto, esaminare se la regolarizzazione dei modelli Intra 2 avesse o meno sanato la violazione o se vi fosse stata effettiva evasione d'imposta, trattandosi di questioni ormai coperte dal giudicato formatosi sul decreto di inammissibilità.
La stessa cartella di pagamento, del resto, informava chiaramente il contribuente della natura definitiva del debito, richiamando espressamente il provvedimento decisorio n. 427/05/2013 della Commissione Tributaria
Provinciale di Messina e il suo passaggio in giudicato. Tale indicazione, lungi dal costituire un vizio, adempie all'obbligo di motivazione dell'atto della riscossione, consentendo al destinatario di ricostruire l'iter che ha condotto alla formazione del debito. Alla luce di quanto sopra, il ricorso deve essere integralmente rigettato, in quanto volto a contestare il merito di una pretesa tributaria divenuta definitiva e non più sindacabile.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
La Corte in funzione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, così decide
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e conferma la cartella esattoriale impugnata. Condanna il ricorrente, sig.
Nominativo_1, alla refusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate, che si liquidano in
Euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Messina, in data 18 novembre 2025.
IL GIUDICE MONOCRATICO
NI AL
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