Art. 3. (Pensioni assorbite nel trattamento minimo) 1. Con effetto dal 1 gennaio 1985, alle (pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, di importo superiore al trattamento minimo alla data di decorrenza o in epoca posteriore a seguito di eventuali liquidazioni di supplementi, successivamente assorbite nel trattamento minimo, e' attribuito un aumento pari a lire 100.000 mensili.
2. L'aumento di cui al comma precedente per i trattamenti ai superstiti derivanti, dalle pensioni indicate al comma stesso e' rapportato alle misure previste per i trattamenti di riversibilita'.
3. L'aumento mensile e' corrisposto nella misura di un terzo del suo ammontare a decorrere dal 1 gennaio 1985, di un ulteriore terzo dal 1 gennaio 1986 e del residuo importo dal 1 gennaio 1987.
2. L'aumento di cui al comma precedente per i trattamenti ai superstiti derivanti, dalle pensioni indicate al comma stesso e' rapportato alle misure previste per i trattamenti di riversibilita'.
3. L'aumento mensile e' corrisposto nella misura di un terzo del suo ammontare a decorrere dal 1 gennaio 1985, di un ulteriore terzo dal 1 gennaio 1986 e del residuo importo dal 1 gennaio 1987.