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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 5872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5872 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
- dr.ssa ER NO - Presidente Relatore -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa ER di Martino - Consigliere - ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di
Torre ZI recante il n. 2552/2021 e pubblicata il 23 dicembre 2021, iscritto al n. 2823/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, e pendente
TRA
c.f.: ), costituitasi in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Aurelio
LI (c.f.: ) APPELLANTE C.F._1
E
(c.f.: , costituitasi in persona del NTroparte_1 P.IVA_2 direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti con firma autenticata per notaio del 30.7.2020 (rep. n. Persona_1
6393, racc. n. 4123), dall'avv. Eduardo Martucci (c.f.: ) e C.F._2 in virtù di procura generale alle liti con firma autenticata per notaio Persona_1 dell'8.7.2021 (rep. n. 7167, racc. n. 4610) dall'Avv. Adele De Paula (c.f.:
[...]
; APPELLATA C.F._3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con una citazione notificata il 18 gennaio 2019 l' NTroparte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1741/2018, emesso dal Tribunale di Torre ZI il 14 novembre 2018, con cui le veniva ingiunto il pagamento in favore della nella qualità di società cessionaria dei Parte_1 crediti vantati dalla er l'esercizio di prestazioni sanitarie rese in qualità Pt_2 di struttura sanitaria accreditata presso il S.S.N. – giusta contratto di cessione
NTroparte N. 2823/2022 R.G.A.C.C. c. Pag. 1 di 12 Parte_1 Corte d'Appello di Napoli
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(già Prima Sezione Civile bis)
stipulato il 28 luglio 2017 e notificato all' il 10 agosto 2017 - NTroparte_1 dell'importo di € 290.680,98, oltre “interessi come richiesti” – ossia da calcolarsi in base ai tassi di mora ex d.lgs. n. 231/2002, a titolo di saldo impagato delle prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale riferite alle branche di emodialisi e radiodiagnostica, rese dalla cedente negli esercizi 2016 e 2017 e per cui aveva emesso le fatture n. 84/E del 31.10.2016, n. 85/E del 31.10.2016, n.
14/E del 28.2.2017 e n. 20/E del 31.3.2017.
A tal proposito eccepiva:
- la carenza di legittimazione attiva della società Parte_1 per inefficacia della cessione dalla C.M.O. s.r.l., stante la mancata accettazione da NT parte dell' eduta come comunicato con nota prot. n. 106767 del 19.9.2017;
- il mancato regolare deposito della fatturazione elettronica in quanto “Le fatture nn. 84/E – 85/E del 31.10.2016 – n. 14/E del 28.02.2017 – n. 20/E del
31.03.2017 non risultano né acquisite e registrate in contabilità, né esistenti nel sistema
SURAFS (Sistema Unico Regionale Acquisizione Fatture)” sicché “il ricorrente per dimostrare il contrario dovrebbe depositare la ricevuta SDI (il Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate);
-l'insussistenza in capo alla cedente C.M.O. s.r.l. dell'autorizzazione all'esercizio di prestazioni di emodialisi in convenzione, nei confronti degli assistiti dell' CP_2
- l'insufficienza delle fatture a qualificare il credito come certo, liquido ed esigibile in quanto essendo un documento di parte non rappresenta la certezza dell'avvenuta effettuazione della prestazione a fronte della quale si chiede il pagamento.
Pertanto, chiedeva: “
1. In accoglimento del presente atto di citazione, revocare
l'opposto provvedimento monitorio, in quanto carente degli elementi di certezza, liquidità ed esigibilità del credito che ne forma l'oggetto sostanziale, nonché infondato nel merito;
2. Per l'effetto, condannare la parte opposta al pagamento di diritti, spese ed onorari di giudizio”.
Si costituiva l'opposta con una comparsa depositata il 9 maggio 2019 chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione stante la sua infondatezza e, per l'effetto, la conferma del d.i. n. 1741/2018 .
In particolare eccepiva:
- l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva della cessionaria stante la validità della cessione in quanto, come affermato da giurisprudenza della S.C. “la cessione dei crediti, operata ai sensi della Legge 130, è opponibile al debitore ceduto ed ai terzi dalla pubblicazione in G.U. della medesima cessione, non essendo necessaria l'accettazione e/o il mancato rifiuto del debitore medesimo, né che siano esperite le formalità previste dal R.D. del 1923, ovvero atto
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(già Prima Sezione Civile bis)
pubblico e/o scrittura privata autenticata”, pertanto sussisteva la piena titolarità dei crediti in capo alla atteso che la cessione di credito CP_3 Parte_1 oggetto di controversia non richiedeva il requisito dell'”adesione” della P.A. ma soggiaceva in tutto e per tutto all'ordinaria disciplina codicistica, essendo un contratto “ad esecuzione istantanea”;
- di aver prodotto unitamente al ricorso monitorio il contratto stipulato con l' il 14.3.2017 per la branca di Radiodiagnostica, nonché il NTroparte_1
Decreto di accreditamento n. 62 del 30.6.2016 (branca Diagnostica per immagini/Radiodiagnostica), ove le prestazioni erogate dal Centro CMO rientravano nell'ambito della COM ad essa riconosciuta;
- con riguardo alle fatture allegate (nn. 84E/ARAD2/2016,
85E/BDIA/2016, 14E/BDIA/2017, 20E/ARAD2) che erano di competenza e/o di pertinenza del relativo Distretto, per cui sono state regolarmente registrate in contabilità, considerato che la cessionaria aveva prodotto anche copia dell'estratto del registro contabile della CMO in cui quelle fatture figuravano;
- di essere dotato di convenzione e/o accreditamento per le prestazioni afferenti alla branca di Dialisi, giusta decreto di accreditamento n. 360 del
17.6.2015; NT
- che l' non aveva fornito nessuna documentazione a supporto delle eccezioni sollevate in relazione alla mancata registrazione delle fatture oggetto del d.i. opposto, né in relazione al mancato accreditamento della CMO;
- che il riconoscimento degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/02 doveva avvenire come espressamente previsto dall'art. 7, comma 6 del contratto stipulato NT tra il Centro e l'
- in via subordinata, laddove avesse ritenuto fondate le eccezioni dell'opponente, chiedeva l'accertamento di un indebito arricchimento da parte dell' e il conseguenziale riconoscimento del diritto della struttura Parte_3 erogatrice di siffatte prestazioni a conseguire un equo indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c. NT Con la sentenza qui appellata, il Tribunale accoglieva l'opposizione dell' ritenendo fondata l'eccezione di inoperatività della cessione per essere stata NT rifiutata dall' per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo n. 1741/2018 ma compensava integralmente le spese stante “le notorie inefficienze del Sistema
Sanitario che non è in grado di razionalizzare la spesa ed evitare gli sprechi”.
Più nello specifico, il primo Giudice affermava: NT
- in via preliminare, che il rapporto instauratosi tra e era un Parte_4 rapporto di durata “a mezzo del quale la Struttura viene ad essere integrata nel sistema Con di assistenza sanitaria gestito dall' erogando quindi una serie di prestazioni in maniera continuativa nel corso di tutta la durata del rapporto, che si rinnova di anno in
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anno”. Quindi, con riferimento alla cessione dei crediti che avviene nell'ambito di questo tipo di rapporto, secondo il Tribunale il Legislatore aveva dato maggior rilievo alle determinazioni della P.A. circa l'accettazione o meno di dette cessioni sicché la sua disciplina non poteva limitarsi a quanto previsto dalla norma codicistica, art. 1260 c.c. bensì doveva considerare anche quanto previsto dal R.D.
n. 2440/1923, che all'art. 70 stabilisce che in caso di somme dovute dallo Stato relative a crediti per somministrazioni, forniture o appalti, i crediti non possono essere ceduti senza il consenso dell'amministrazione ceduta, o dall'art. 117 del
Codice dei contratti pubblici in cui è stabilita la possibilità delle stazioni appaltanti pubbliche di rifiutare le cessioni di credito che vengano loro comunicate. Inoltre, il Tribunale ha richiamato l'art. 117, comma 4 bis del D.L. 34/2020 che, ancorché non fosse applicabile al caso di specie, rappresentava un indicatore della volontà del Legislatore “di dare maggior rilievo alle determinazioni dell'Ente per i rapporti di durata” prevedendo che la cessione doveva essere accettata entro 45 gg. dalla NT notifica, in mancanza rimaneva priva di effetti. Pertanto, essendosi opposta l' NT alla cessione de qua ed essendo il rapporto tra Centro e di durata, la cessione non era efficace nei confronti dell'ente sanitario;
- infine, non poteva essere accolta la domanda subordinata di ingiustificato NT arricchimento perché la cessione era inefficace nei confronti dell' e l'indebito arricchimento poteva configurarsi “solo laddove non vi sia un divieto di legge all'azione principale (come invece nella fattispecie in esame per il divieto di cessione non espressamente autorizzata), perché altrimenti l'indebito costituirebbe un modo per aggirare il divieto stesso”.
Con una citazione notificata alla il 23 giugno 2022, la NTroparte_1
appellata a questa Corte chiedendo la riforma della NTroparte_4 sentenza di prime cure per i seguenti motivi:
- in primo luogo, ha sostenuto la piena validità ed efficacia della cessione NT dei crediti vantati dalla CMO verso l' a favore della società veicolo di cartolarizzazione, ossia la censurando la pronuncia di prime cure in Parte_1 quanto: NT a) il rapporto tra e struttura convenzionata non è qualificabile come
“rapporto di durata” bensì “ad esecuzione istantanea” in quanto al momento della cessione l'esecuzione di tutte le prestazioni era già avvenuta, sicché l'interesse pubblico a contestare il pagamento era venuto meno e di conseguenza si sarebbe applicata la disciplina privatistica generale (art. 1260 c.c.); NT b) l' non rientrerebbe tra i soggetti a cui si applicano le norme speciali di contabilità pubblica (Art. 70 R.D. n. 2240/1923 e Art. 9 L. n. 2248/1865) che prevedono la necessità del consenso del debitore in caso di cessione dei crediti;
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c) la cessione è avvenuta nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della L. n. 130/1999 che esclude l'applicazione degli artt. 69 e 70 del R.D.
n. 2440/1923 e di altre formalità, sicché ai fini dell'opponibilità della cessione NT all' erano sufficienti la pubblicazione in G.U. e la comunicazione al debitore NT senza necessità di accettazione dell'
d) è irrilevante ai fini della decisione il D.L. n. 34/2020, in quanto trattasi di normativa successiva alla cessione e non applicabile retroattivamente;
- in secondo luogo, riconosciuta la piena titolarità dei crediti in capo alla ha insistito per il pieno rigetto dell'opposizione e il riconoscimento Parte_1 del diritto al pagamento della somma ingiunta stante l'assenza di contestazione NT nel merito da parte dell' In più, ha aggiunto che oltre al diritto di credito principale deve essere riconosciuta anche l'obbligazione accessoria di interessi moratori ex d.lgs. n. 231/02 come previsti dall'art. 5, comma 5 del contratto NTr stipulato tra la CMO e la;
- infine, si è doluto della sentenza di prime cure in relazione al rigetto della domanda subordinata di indebito arricchimento sostenendo la sussistenza dei requisiti richiesti ai fini dell'esperibilità dell'azione ex art. 2041 c.c.: sussidiarietà rispetto alla domanda principale, oggettivo altrui arricchimento e mancata prova da parte della P.A. di arricchimento imposto, ossia non voluto o non consapevole.
Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “– accogliere integralmente
l'appello per le motivazioni spese in atto e qui richiamate e, in riforma della sentenza impugnata, accogliere le conclusioni formulate in primo grado di seguito ritrascritte ex art. 346 c.p.c.; – rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo in quanto improponibile, inammissibile, improcedibile, illegittima e infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti e per l'effetto, confermare il decreto opposto n. 1741/2018 del Tribunale di Torre
ZI per la somma di Euro 290.680,94, oltre interessi di mora ex D.Lgs. n.
231/2002, dalla data di scadenza delle singole fatture all'effettivo soddisfo, nonché oltre interessi anatocistici di cui all'art. 1283 c.c. sugli interessi scaduti ed a scadere;
– in subordine e salvo gravame, condannare la al NTroparte_5 pagamento, in favore della Società della somma di Euro Parte_1
290.680,94, oltre interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002, dalla data di scadenza delle singole fatture all'effettivo soddisfo, nonché oltre interessi anatocistici di cui all'art. 1283
c.c. sugli interessi scaduti ed a scadere, ovvero della diversa somma che risulterà di giustizia;
– in via ulteriormente subordinata, condannare la al NTroparte_1 pagamento in favore di dell'importo di Euro 290.680,94, oltre Parte_1 interessi di mora, rivalutazione ed accessori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 e 2042
c.c. per indebito arricchimento;
– in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, con distrazione”.
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Con comparsa di costituzione depositata il 31 ottobre 2022 si è costituita NT l' che preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c; ha poi contestato la fondatezza dell'avversa impugnazione e ne ha chiesto il rigetto, sostenendo:
- che il Giudice di prime cure ha applicato la normativa corretta
“rappresentando che vi sarebbe stata la necessità di acquisire, da parte della Società cessionaria dei presunti crediti, prova dell'accettazione della cessione ad opera dell'Amministrazione ceduta”;
- che deve confermarsi altresì il rigetto della domanda subordinata di ingiustificato arricchimento in quanto nel caso de quo si è verificata un'ipotesi di ingiustificato arricchimento imposto, ossia che “il presunto arricchimento e vantaggio per una o più parti in causa si sia verificato nella totale inconsapevolezza da parte di chi si sarebbe avvantaggiato delle prestazioni in causa, con conseguente impossibilità di rifiutare la fornitura delle prestazioni stesse”;
- infine, che “laddove la questione fosse esaminata nel merito si giungerebbe comunque ad una assai probabile declaratoria di infondatezza della pretesa economica avanzata dall'appellante (tetti di spesa di branca, assenza di autorizzazione e contratto per l'emodialisi, ecc.)”.
All'udienza collegiale dell'1.7.2025 le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti e questa Corte ha trattenuto l'appello in decisione previa concessione di termini abbreviati ex art. 190, comma 2, c.p.c..
Negli scritti conclusionali depositati l'appellata non ha reiterato la richiesta di una declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 e 348 bis
c.p.c.
Successivamente, all'esito del trasferimento ad altro ufficio del relatore del giudizio, l'appello, previamente assegnato ad altro relatore, è stato rimesso alla nuova udienza collegiale del 18 novembre 2025, alla quale è stato introitato in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare, va esaminata l'eccezione sollevata dall'appellante in comparsa conclusionale relativa alla asserita invalidità della procura alle liti conferita ai difensori dell'appellata in quanto rilasciata in forza di atto pubblico e non ratificato da apposita determina dell'Ente, e comunque sottoscritta da soggetto (il precedente Direttore generale) di cui asserisce la decadenza dall'incarico al momento della costituzione in giudizio, come risulterebbe dalla delibera di Giunta regionale n. 321 del 21.06.2022 e dalla successiva presa d'atto dell'Ente n. 754 del 9.08.2022.
L'eccezione è infondata.
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È affermato in giurisprudenza amministrativa e civile (cfr. CdS sent. n.
650/2012 ma anche Cass. sent. n. 1571/2024 ) che la procura alle liti rilasciata da ente pubblico è valida ove risulti conferita da soggetto munito del relativo potere rappresentativo in base agli atti interni dell'ente, senza che sia necessario, ai fini dell'efficacia processuale, un ulteriore atto di recepimento o ratifica, qualora l'atto sia conforme ai poteri conferiti, in quanto le delibere di ratifica dell'ente pubblico, avendo carattere meramente gestionale e tecnico, non attengono a profili di legittimità processuale in senso stretto.
Nel caso di specie, le procure in atti risultano conferite con atto pubblico notarile, regolarmente sottoscritte dal Direttore generale pro tempore, il quale, alla data del rilascio risultava formalmente titolare dell'incarico, come attestato in qualità di pubblico ufficiale dal notaio autenticante, risultante del tutto irrilevante la successiva eventuale – non provata – perdita di tale ruolo. NT Ne consegue che le procure alle liti depositate dall' in questo grado devono ritenersi valide ed efficaci.
II. È fondato il primo motivo inerente all'efficacia della cessione dei crediti NT oggetto di causa nei confronti della debitrice ceduta
La cessione suddetta è avvenuta con contratto del 28 luglio 2017, NT notificata alla debitrice ceduta il 10 agosto 2017, nell'ambito della realizzazione da parte della società cessionaria di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della L. n. 130/1999.
Ciò posto, per questa Corte è dirimente quanto affermato da recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (sent. n. 5561/2020) che ha definitivamente confermato che le cessioni di crediti sanitari, vantati verso le aziende sanitarie locali, avvenute nel quadro della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (legge sulla cartolarizzazione) non sono soggette all'accettazione del debitore ceduto e al requisito di forma dell'atto pubblico o della scrittura autenticata.
Dello stesso avviso, con riguardo alle cessioni di crediti verso aziende sanitarie e, più in generale, verso amministrazioni non statali, è anche la S.C. secondo la quale: “L'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - che richiede, per l'efficacia della cessione del credito di un privato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, sicché esso non si applica neppure nei confronti delle aziende sanitarie locali che, sin dalla loro istituzione, sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali.” (Cass. 30658/2017; nello stesso senso, cfr. Cass.
32788/2019).
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NTr L' non aveva pertanto il potere di opporsi, in forza dell'art. 69 del r.d.
2440/1923, alla cessione dei crediti in questione dalla lla società veicolo Pt_2
e, ricevuta la comunicazione di tale cessione, era tenuta a Parte_1 pagare detti crediti alla società cessionaria, secondo la regola dell'art. 1264 c.c.
Dunque, alla luce di quanto esposto, la cessione intervenuta è valida, NT efficace ed opponibile all' pertanto, la sentenza di prime cure deve essere riformata sul punto.
III.1 Ciò considerato, tenuto conto del fatto che la domanda della
[...] non è stata valutata nel merito dal Tribunale in virtù dell'accoglimento Pt_1 del suddetto motivo preliminare di opposizione, occorre vagliare la sussistenza dei presupposti della domanda di pagamento avanzata dalla Parte_1
Orbene, tenuto conto che i crediti rivendicati afferiscono alle prestazioni sanitarie rese dalla cedente er gli esercizi 2016 e 2017 nell'ambito delle Pt_2 branche di radiodiagnostica ed emodialisi, dalla disamina della documentazione versata in atti emerge quanto segue:
a) per le prestazioni sanitarie di radiodiagnostica – relative alle fatture n.
84/E del 31.10.2016 e n. 20/E del 31.3.2017 - erogate nell'ottobre 2016 e marzo
2017 la creditrice ha versato in atti il contratto stipulato ai sensi dell'art. 8 quinquies co. 2, del d.lgs. n. 502/1992, sottoscritto il 14 marzo 2017 avente efficacia per entrambi gli anni, come si legge dall'art. 9 della detta stipula. Circa, NT invece, l'esecuzione delle dette prestazioni si rileva che l' appellata non ha riproposto in maniera espressa e neanche implicita - dunque univocamente desumibile dal tenore delle difese svolte in appello – il motivo di opposizione sul mancato regolare invio della fatturazione elettronica, sicché, ai sensi dell'art. 346
c.p.c., le domande e le eccezioni non accolte o, come nel caso de quo, non esaminate dal giudice di prime cure e non riproposte, si intendono rinunciate con la conseguenza che su tale punto non devoluto al giudice del gravame si è formato un giudicato interno.
Pertanto, in assenza di precipue contestazioni sull'esecuzione delle prestazioni nonché sul quantum degli importi delle fatture, questi ultimi, pari ad €
110.335,38 per la n. 84/E del 31.10.2016 ed € 105.033,20 per la n. 20/E del
31.3.2017, devono essere riconosciuti alla creditrice Parte_1
b) per le prestazioni di emodialisi erogate nell'ottobre 2016 e febbraio 2017
(relative alle fatture n. 85/E del 31.10.2016 e n. 14/E del 28.2.2017) si rileva preliminarmente che la ha depositato soltanto il decreto di Parte_1 NT accreditamento – sicché l'eccezione formulata dall' sulla mancanza di accreditamento e riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c. è da ritenersi infondata - mentre manca in atti la prova della sottoscrizione del contratto stipulato ai sensi dell'art. 8 quinquies, co. 2, del d.lgs. n. 502/1992. A tal proposito, come ha più volte
NTroparte N. 2823/2022 R.G.A.C.C. c. Pag. 8 di 12 Parte_1 Corte d'Appello di Napoli
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affermato questa Corte, l'art. 8 quater del d.lgs. 502/92 dispone "la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies".
Anche la giurisprudenza di legittimità e di merito (cfr. Cass.: 1740/2011,
17711/2014; Cass. 23657/2015; Cass. 17588/2018; App. Napoli 3584/2011 e
App. Napoli 846/2018) ha ritenuto che il soggetto titolare di una struttura sanitaria che chiede la condanna di un'azienda sanitaria locale a pagargli i corrispettivi delle prestazioni sanitarie erogate per conto ed a carico del Servizio sanitario nazionale – in quanto accreditato, anche se solo provvisoriamente, ai fini dell'erogazione di tali prestazioni – ha certamente l'onere di produrre in giudizio, al fine di provare i fatti costitutivi della sua pretesa creditoria, oltre ai documenti attestanti l'accreditamento, anche i contratti stipulati con l'azienda sanitaria locale per disciplinare i rapporti di natura lato sensu concessoria derivanti dall'accreditamento.
Difatti, in conformità ai principi generali dell'ordinamento in tema di contratti con le pubbliche amministrazioni, i contratti in questione hanno la forma scritta ad substantiam, a pena di nullità (in tal senso, cfr., ex multis, Cass. 59/2001;
Cass. 19638/2005; Cass. 8950/2006; Cass. 22994/2015; Cass. 8244/2019), sicché la prova della loro esistenza e del loro contenuto può essere data soltanto (fatto salvo l'eccezionale caso di cui agli artt. 2725 e 2724 n. 3 c.c.) mediante la produzione dei documenti che li rappresentano direttamente e non anche per mezzo di presunzioni. Quindi, alla luce di quanto esposto è assolutamente preminente il contratto quale elemento probatorio fondamentale - necessario, sebbene non sufficiente - a fondare la pretesa creditoria e ciò anche in considerazione di quanto si deduce dalla delibera di accreditamento per la branca di dialisi che al punto 7) prevede che il Centro può erogare le attività accreditate a condizione che nell'anno in corso e per le successive annualità abbia sottoscritto con l'ente sanitario gli accordi di cui alla normativa vigente, ossia l'art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/92. Quindi, in definitiva, posto che i contratti con la p.a. devono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità (Cass. 20690/2016 e
12540/2016), in assenza di un contratto ex art. 8 quinquies d.lgs. n. 502/1992 tra NT la originaria cedente la ceduta per le prestazioni di emodialisi per Pt_2 gli esercizi 2016 e 2017, nulla spetta alla cessionaria in via Parte_1 contrattuale per il recupero delle proprie spettanze relative alle prestazioni di emodialisi.
III.1 Inammissibile, probabilmente frutto di un refuso, è il richiamo allo sforamento del tetto di spesa in cui sarebbe incappato il Centro cedente, perché eccezione nuova introdotta soltanto nel grado di appello.
NTroparte N. 2823/2022 R.G.A.C.C. c. Pag. 9 di 12 Parte_1 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
IV. Quanto alla doglianza sollevata dall'appellante sul mancato riconoscimento degli importi richiesti in via subordinata a titolo di ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c. - da considerare solo per gli importi relativi alle prestazioni sanitarie di emodialisi non riconosciuti a titolo contrattuale - questa è infondata. Infatti, la decisione del Tribunale, correttamente motivata, è conforme al citato orientamento di legittimità, che nega la compatibilità dell'azione di cui all'art. 2041 c.c. con la normativa che disciplina i rapporti tra le aziende sanitarie locali e i titolari di strutture sanitarie accreditate ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale e a carico di quest'ultimo.
Al riguardo, è noto che il servizio sanitario, a partire dal d. lgs. 30 dicembre
1992, n. 502, si fonda sul principio della necessaria programmazione, il quale comporta l'adozione di un piano annuale preventivo per le aziende ospedaliere
(art. 6, comma 5, legge n. 724/94) e per tutti i soggetti, pubblici e privati, accreditati (art. 2, comma 8, legge n. 549/95). La necessità di una valutazione da parte della Regione “degli elementi relativi al fabbisogno assistenziale, al volume della attività erogabile, alla programmazione di settore, al possesso dei requisiti da parte delle strutture private ed agli oneri finanziari sostenibili” (cfr. Cons. St., Sez. III,
30/07/2018, n. 4642) costituisce, dunque, l'adempimento di un preciso ed ineludibile obbligo da parte dell'amministrazione che esclude la possibilità che quest'ultima possa ritenersi avvantaggiata da prestazioni rese in favore dei suoi assistiti al di fuori dei limiti di spesa fissati in base alla disciplina richiamata.
Dunque, in linea generale, i beneficiari di tali prestazioni vanno individuati negli assistiti dal S.S.N. e non già nelle CP_1
Pertanto, considerando che l'equo indennizzo richiesto rappresenterebbe comunque un importo assimilabile a prestazioni rese oltre il budget assegnato contrattualmente alla singola struttura, mutatis mutandis si può richiamare quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione in relazione a prestazioni extra budget, sicché
“l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione delle prestazioni "extra budget" assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.” (cfr. Cass. n. 13884/2020; n.
36654/2021).
In ogni caso, ancora con tale domanda la si è limitata a Parte_1 NT chiedere la condanna dell' al pagamento degli importi contenuti nelle fatture allegate, trascurando di considerare che, in assenza di contratto, la diminuzione patrimoniale subìta ai sensi dell'art. 2041 c.c. non potrebbe giammai farsi coincidere con la misura del compenso calcolato secondo le tariffe, occorrendo semmai aver riguardo ai costi ed esborsi sopportati e che nella specie non
NTroparte N. 2823/2022 R.G.A.C.C. c. Pag. 10 di 12 Parte_1 Corte d'Appello di Napoli
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risultano provati, impedendo non solo la determinazione del loro preciso ammontare, ma anche una loro valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.
V. Ogni altra censura resta assorbita.
VI. In definitiva, l'appello va parzialmente accolto per i motivi sopra indicati e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata – di cui resta ferma la revoca del decreto ingiuntivo n. 1741/2018 emesso dal Tribunale di
Torre ZI – l' va condannata al pagamento della NTroparte_1 complessiva somma di € 215.368,58 (quale somma degli importi delle fatture n. n.
84/E del 31.10.2016 e n. 20/E del 31.3.2017 afferenti alle prestazioni di radiodiagnostica rese nell'ottobre 2016 e nel marzo 2017) oltre interessi al tasso di cui al d.lgs. n. 231/02 con decorrenza dalle scadenze previste dall'art. 7, comma NT 2 del contratto sottoscritto tra il Centro cedente e l' ceduta e secondo le maggiorazioni previste dal comma 4 dell'art. 7 del contratto suddetto.
VII. A cagione della condanna decisa in parziale accoglimento dell'appello, NT l' soccombente, sia pure per un importo minore rispetto a quello richiesto) va condannata al pagamento delle spese del processo di entrambi i gradi di giudizio in favore della che vanno liquidate sulla scorta delle Parte_1 risultanze processuali e del decisum della controversia (scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00), letta la nota spese dell'avvocato LI e tenuto conto della qualità e quantità dell'attività in concreto svolta. Pertanto, sono dovute le seguenti somme: per il primo grado, € 7.200,00 per i compensi, oltre € 1.080,00 per spese generali nella misura di legge ed eventuali ulteriori accessori, da distrarre in favore dell'avv. Aurelio LI per dichiarazione di anticipo fattane ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; per il secondo grado, € 7.400,00 per il compenso, oltre € 1.110,00 per spese generali nella misura di legge ed eventuali ulteriori accessori, il tutto da distrarsi in favore dell'avv. Aurelio LI per dichiarazione di anticipo fattane ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Non è documentato l'esborso di somme per spese vive.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Torre ZI n. Parte_1
2552/2021, pubblicata il 23 dicembre 2021, disattesa o dichiarata assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
a) accoglie parzialmente l'appello ed in riforma della sentenza appellata, ferma la revoca del decreto ingiuntivo, condanna l' al NTroparte_1 pagamento in favore della della somma di € Parte_1
215.368,58 oltre interessi al tasso di cui al d.lgs. n. 231/02 con decorrenza
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dalle scadenze previste dall'art. 7, comma 2 del contratto sottoscritto ex art. 8 quinquies d.lgs. n. 502/1992 tra la C.M.O. cedente e l' CP_1
e con le maggiorazioni previste dal comma 4 dell'art. 7 del contratto
[...] suddetto;
b) condanna l' a rifondere alla controparte le spese del NTroparte_1 processo di primo grado che liquida nel complessivo importo di €
8.280,00, di cui € 7.200,00 per i compensi ed € 1.080,00 per le spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori da distrarre in favore dell'avv. Aurelio LI e quelle del processo d'appello che liquida nel complessivo importo di € 8.510,00, di cui € 7.400,00 per i compensi ed €
1.110,00 per le spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori, da distrarre in favore dell'avv. Aurelio LI.
Così deciso in Napoli, il 19 novembre 2025
Il Presidente estensore
ER NO
NTroparte N. 2823/2022 R.G.A.C.C. c. Pag. 12 di 12 Parte_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
- dr.ssa ER NO - Presidente Relatore -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa ER di Martino - Consigliere - ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di
Torre ZI recante il n. 2552/2021 e pubblicata il 23 dicembre 2021, iscritto al n. 2823/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, e pendente
TRA
c.f.: ), costituitasi in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Aurelio
LI (c.f.: ) APPELLANTE C.F._1
E
(c.f.: , costituitasi in persona del NTroparte_1 P.IVA_2 direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti con firma autenticata per notaio del 30.7.2020 (rep. n. Persona_1
6393, racc. n. 4123), dall'avv. Eduardo Martucci (c.f.: ) e C.F._2 in virtù di procura generale alle liti con firma autenticata per notaio Persona_1 dell'8.7.2021 (rep. n. 7167, racc. n. 4610) dall'Avv. Adele De Paula (c.f.:
[...]
; APPELLATA C.F._3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con una citazione notificata il 18 gennaio 2019 l' NTroparte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1741/2018, emesso dal Tribunale di Torre ZI il 14 novembre 2018, con cui le veniva ingiunto il pagamento in favore della nella qualità di società cessionaria dei Parte_1 crediti vantati dalla er l'esercizio di prestazioni sanitarie rese in qualità Pt_2 di struttura sanitaria accreditata presso il S.S.N. – giusta contratto di cessione
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stipulato il 28 luglio 2017 e notificato all' il 10 agosto 2017 - NTroparte_1 dell'importo di € 290.680,98, oltre “interessi come richiesti” – ossia da calcolarsi in base ai tassi di mora ex d.lgs. n. 231/2002, a titolo di saldo impagato delle prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale riferite alle branche di emodialisi e radiodiagnostica, rese dalla cedente negli esercizi 2016 e 2017 e per cui aveva emesso le fatture n. 84/E del 31.10.2016, n. 85/E del 31.10.2016, n.
14/E del 28.2.2017 e n. 20/E del 31.3.2017.
A tal proposito eccepiva:
- la carenza di legittimazione attiva della società Parte_1 per inefficacia della cessione dalla C.M.O. s.r.l., stante la mancata accettazione da NT parte dell' eduta come comunicato con nota prot. n. 106767 del 19.9.2017;
- il mancato regolare deposito della fatturazione elettronica in quanto “Le fatture nn. 84/E – 85/E del 31.10.2016 – n. 14/E del 28.02.2017 – n. 20/E del
31.03.2017 non risultano né acquisite e registrate in contabilità, né esistenti nel sistema
SURAFS (Sistema Unico Regionale Acquisizione Fatture)” sicché “il ricorrente per dimostrare il contrario dovrebbe depositare la ricevuta SDI (il Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate);
-l'insussistenza in capo alla cedente C.M.O. s.r.l. dell'autorizzazione all'esercizio di prestazioni di emodialisi in convenzione, nei confronti degli assistiti dell' CP_2
- l'insufficienza delle fatture a qualificare il credito come certo, liquido ed esigibile in quanto essendo un documento di parte non rappresenta la certezza dell'avvenuta effettuazione della prestazione a fronte della quale si chiede il pagamento.
Pertanto, chiedeva: “
1. In accoglimento del presente atto di citazione, revocare
l'opposto provvedimento monitorio, in quanto carente degli elementi di certezza, liquidità ed esigibilità del credito che ne forma l'oggetto sostanziale, nonché infondato nel merito;
2. Per l'effetto, condannare la parte opposta al pagamento di diritti, spese ed onorari di giudizio”.
Si costituiva l'opposta con una comparsa depositata il 9 maggio 2019 chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione stante la sua infondatezza e, per l'effetto, la conferma del d.i. n. 1741/2018 .
In particolare eccepiva:
- l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva della cessionaria stante la validità della cessione in quanto, come affermato da giurisprudenza della S.C. “la cessione dei crediti, operata ai sensi della Legge 130, è opponibile al debitore ceduto ed ai terzi dalla pubblicazione in G.U. della medesima cessione, non essendo necessaria l'accettazione e/o il mancato rifiuto del debitore medesimo, né che siano esperite le formalità previste dal R.D. del 1923, ovvero atto
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pubblico e/o scrittura privata autenticata”, pertanto sussisteva la piena titolarità dei crediti in capo alla atteso che la cessione di credito CP_3 Parte_1 oggetto di controversia non richiedeva il requisito dell'”adesione” della P.A. ma soggiaceva in tutto e per tutto all'ordinaria disciplina codicistica, essendo un contratto “ad esecuzione istantanea”;
- di aver prodotto unitamente al ricorso monitorio il contratto stipulato con l' il 14.3.2017 per la branca di Radiodiagnostica, nonché il NTroparte_1
Decreto di accreditamento n. 62 del 30.6.2016 (branca Diagnostica per immagini/Radiodiagnostica), ove le prestazioni erogate dal Centro CMO rientravano nell'ambito della COM ad essa riconosciuta;
- con riguardo alle fatture allegate (nn. 84E/ARAD2/2016,
85E/BDIA/2016, 14E/BDIA/2017, 20E/ARAD2) che erano di competenza e/o di pertinenza del relativo Distretto, per cui sono state regolarmente registrate in contabilità, considerato che la cessionaria aveva prodotto anche copia dell'estratto del registro contabile della CMO in cui quelle fatture figuravano;
- di essere dotato di convenzione e/o accreditamento per le prestazioni afferenti alla branca di Dialisi, giusta decreto di accreditamento n. 360 del
17.6.2015; NT
- che l' non aveva fornito nessuna documentazione a supporto delle eccezioni sollevate in relazione alla mancata registrazione delle fatture oggetto del d.i. opposto, né in relazione al mancato accreditamento della CMO;
- che il riconoscimento degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/02 doveva avvenire come espressamente previsto dall'art. 7, comma 6 del contratto stipulato NT tra il Centro e l'
- in via subordinata, laddove avesse ritenuto fondate le eccezioni dell'opponente, chiedeva l'accertamento di un indebito arricchimento da parte dell' e il conseguenziale riconoscimento del diritto della struttura Parte_3 erogatrice di siffatte prestazioni a conseguire un equo indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c. NT Con la sentenza qui appellata, il Tribunale accoglieva l'opposizione dell' ritenendo fondata l'eccezione di inoperatività della cessione per essere stata NT rifiutata dall' per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo n. 1741/2018 ma compensava integralmente le spese stante “le notorie inefficienze del Sistema
Sanitario che non è in grado di razionalizzare la spesa ed evitare gli sprechi”.
Più nello specifico, il primo Giudice affermava: NT
- in via preliminare, che il rapporto instauratosi tra e era un Parte_4 rapporto di durata “a mezzo del quale la Struttura viene ad essere integrata nel sistema Con di assistenza sanitaria gestito dall' erogando quindi una serie di prestazioni in maniera continuativa nel corso di tutta la durata del rapporto, che si rinnova di anno in
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anno”. Quindi, con riferimento alla cessione dei crediti che avviene nell'ambito di questo tipo di rapporto, secondo il Tribunale il Legislatore aveva dato maggior rilievo alle determinazioni della P.A. circa l'accettazione o meno di dette cessioni sicché la sua disciplina non poteva limitarsi a quanto previsto dalla norma codicistica, art. 1260 c.c. bensì doveva considerare anche quanto previsto dal R.D.
n. 2440/1923, che all'art. 70 stabilisce che in caso di somme dovute dallo Stato relative a crediti per somministrazioni, forniture o appalti, i crediti non possono essere ceduti senza il consenso dell'amministrazione ceduta, o dall'art. 117 del
Codice dei contratti pubblici in cui è stabilita la possibilità delle stazioni appaltanti pubbliche di rifiutare le cessioni di credito che vengano loro comunicate. Inoltre, il Tribunale ha richiamato l'art. 117, comma 4 bis del D.L. 34/2020 che, ancorché non fosse applicabile al caso di specie, rappresentava un indicatore della volontà del Legislatore “di dare maggior rilievo alle determinazioni dell'Ente per i rapporti di durata” prevedendo che la cessione doveva essere accettata entro 45 gg. dalla NT notifica, in mancanza rimaneva priva di effetti. Pertanto, essendosi opposta l' NT alla cessione de qua ed essendo il rapporto tra Centro e di durata, la cessione non era efficace nei confronti dell'ente sanitario;
- infine, non poteva essere accolta la domanda subordinata di ingiustificato NT arricchimento perché la cessione era inefficace nei confronti dell' e l'indebito arricchimento poteva configurarsi “solo laddove non vi sia un divieto di legge all'azione principale (come invece nella fattispecie in esame per il divieto di cessione non espressamente autorizzata), perché altrimenti l'indebito costituirebbe un modo per aggirare il divieto stesso”.
Con una citazione notificata alla il 23 giugno 2022, la NTroparte_1
appellata a questa Corte chiedendo la riforma della NTroparte_4 sentenza di prime cure per i seguenti motivi:
- in primo luogo, ha sostenuto la piena validità ed efficacia della cessione NT dei crediti vantati dalla CMO verso l' a favore della società veicolo di cartolarizzazione, ossia la censurando la pronuncia di prime cure in Parte_1 quanto: NT a) il rapporto tra e struttura convenzionata non è qualificabile come
“rapporto di durata” bensì “ad esecuzione istantanea” in quanto al momento della cessione l'esecuzione di tutte le prestazioni era già avvenuta, sicché l'interesse pubblico a contestare il pagamento era venuto meno e di conseguenza si sarebbe applicata la disciplina privatistica generale (art. 1260 c.c.); NT b) l' non rientrerebbe tra i soggetti a cui si applicano le norme speciali di contabilità pubblica (Art. 70 R.D. n. 2240/1923 e Art. 9 L. n. 2248/1865) che prevedono la necessità del consenso del debitore in caso di cessione dei crediti;
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c) la cessione è avvenuta nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della L. n. 130/1999 che esclude l'applicazione degli artt. 69 e 70 del R.D.
n. 2440/1923 e di altre formalità, sicché ai fini dell'opponibilità della cessione NT all' erano sufficienti la pubblicazione in G.U. e la comunicazione al debitore NT senza necessità di accettazione dell'
d) è irrilevante ai fini della decisione il D.L. n. 34/2020, in quanto trattasi di normativa successiva alla cessione e non applicabile retroattivamente;
- in secondo luogo, riconosciuta la piena titolarità dei crediti in capo alla ha insistito per il pieno rigetto dell'opposizione e il riconoscimento Parte_1 del diritto al pagamento della somma ingiunta stante l'assenza di contestazione NT nel merito da parte dell' In più, ha aggiunto che oltre al diritto di credito principale deve essere riconosciuta anche l'obbligazione accessoria di interessi moratori ex d.lgs. n. 231/02 come previsti dall'art. 5, comma 5 del contratto NTr stipulato tra la CMO e la;
- infine, si è doluto della sentenza di prime cure in relazione al rigetto della domanda subordinata di indebito arricchimento sostenendo la sussistenza dei requisiti richiesti ai fini dell'esperibilità dell'azione ex art. 2041 c.c.: sussidiarietà rispetto alla domanda principale, oggettivo altrui arricchimento e mancata prova da parte della P.A. di arricchimento imposto, ossia non voluto o non consapevole.
Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “– accogliere integralmente
l'appello per le motivazioni spese in atto e qui richiamate e, in riforma della sentenza impugnata, accogliere le conclusioni formulate in primo grado di seguito ritrascritte ex art. 346 c.p.c.; – rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo in quanto improponibile, inammissibile, improcedibile, illegittima e infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti e per l'effetto, confermare il decreto opposto n. 1741/2018 del Tribunale di Torre
ZI per la somma di Euro 290.680,94, oltre interessi di mora ex D.Lgs. n.
231/2002, dalla data di scadenza delle singole fatture all'effettivo soddisfo, nonché oltre interessi anatocistici di cui all'art. 1283 c.c. sugli interessi scaduti ed a scadere;
– in subordine e salvo gravame, condannare la al NTroparte_5 pagamento, in favore della Società della somma di Euro Parte_1
290.680,94, oltre interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002, dalla data di scadenza delle singole fatture all'effettivo soddisfo, nonché oltre interessi anatocistici di cui all'art. 1283
c.c. sugli interessi scaduti ed a scadere, ovvero della diversa somma che risulterà di giustizia;
– in via ulteriormente subordinata, condannare la al NTroparte_1 pagamento in favore di dell'importo di Euro 290.680,94, oltre Parte_1 interessi di mora, rivalutazione ed accessori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 e 2042
c.c. per indebito arricchimento;
– in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, con distrazione”.
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Con comparsa di costituzione depositata il 31 ottobre 2022 si è costituita NT l' che preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c; ha poi contestato la fondatezza dell'avversa impugnazione e ne ha chiesto il rigetto, sostenendo:
- che il Giudice di prime cure ha applicato la normativa corretta
“rappresentando che vi sarebbe stata la necessità di acquisire, da parte della Società cessionaria dei presunti crediti, prova dell'accettazione della cessione ad opera dell'Amministrazione ceduta”;
- che deve confermarsi altresì il rigetto della domanda subordinata di ingiustificato arricchimento in quanto nel caso de quo si è verificata un'ipotesi di ingiustificato arricchimento imposto, ossia che “il presunto arricchimento e vantaggio per una o più parti in causa si sia verificato nella totale inconsapevolezza da parte di chi si sarebbe avvantaggiato delle prestazioni in causa, con conseguente impossibilità di rifiutare la fornitura delle prestazioni stesse”;
- infine, che “laddove la questione fosse esaminata nel merito si giungerebbe comunque ad una assai probabile declaratoria di infondatezza della pretesa economica avanzata dall'appellante (tetti di spesa di branca, assenza di autorizzazione e contratto per l'emodialisi, ecc.)”.
All'udienza collegiale dell'1.7.2025 le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti e questa Corte ha trattenuto l'appello in decisione previa concessione di termini abbreviati ex art. 190, comma 2, c.p.c..
Negli scritti conclusionali depositati l'appellata non ha reiterato la richiesta di una declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 e 348 bis
c.p.c.
Successivamente, all'esito del trasferimento ad altro ufficio del relatore del giudizio, l'appello, previamente assegnato ad altro relatore, è stato rimesso alla nuova udienza collegiale del 18 novembre 2025, alla quale è stato introitato in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare, va esaminata l'eccezione sollevata dall'appellante in comparsa conclusionale relativa alla asserita invalidità della procura alle liti conferita ai difensori dell'appellata in quanto rilasciata in forza di atto pubblico e non ratificato da apposita determina dell'Ente, e comunque sottoscritta da soggetto (il precedente Direttore generale) di cui asserisce la decadenza dall'incarico al momento della costituzione in giudizio, come risulterebbe dalla delibera di Giunta regionale n. 321 del 21.06.2022 e dalla successiva presa d'atto dell'Ente n. 754 del 9.08.2022.
L'eccezione è infondata.
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È affermato in giurisprudenza amministrativa e civile (cfr. CdS sent. n.
650/2012 ma anche Cass. sent. n. 1571/2024 ) che la procura alle liti rilasciata da ente pubblico è valida ove risulti conferita da soggetto munito del relativo potere rappresentativo in base agli atti interni dell'ente, senza che sia necessario, ai fini dell'efficacia processuale, un ulteriore atto di recepimento o ratifica, qualora l'atto sia conforme ai poteri conferiti, in quanto le delibere di ratifica dell'ente pubblico, avendo carattere meramente gestionale e tecnico, non attengono a profili di legittimità processuale in senso stretto.
Nel caso di specie, le procure in atti risultano conferite con atto pubblico notarile, regolarmente sottoscritte dal Direttore generale pro tempore, il quale, alla data del rilascio risultava formalmente titolare dell'incarico, come attestato in qualità di pubblico ufficiale dal notaio autenticante, risultante del tutto irrilevante la successiva eventuale – non provata – perdita di tale ruolo. NT Ne consegue che le procure alle liti depositate dall' in questo grado devono ritenersi valide ed efficaci.
II. È fondato il primo motivo inerente all'efficacia della cessione dei crediti NT oggetto di causa nei confronti della debitrice ceduta
La cessione suddetta è avvenuta con contratto del 28 luglio 2017, NT notificata alla debitrice ceduta il 10 agosto 2017, nell'ambito della realizzazione da parte della società cessionaria di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della L. n. 130/1999.
Ciò posto, per questa Corte è dirimente quanto affermato da recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (sent. n. 5561/2020) che ha definitivamente confermato che le cessioni di crediti sanitari, vantati verso le aziende sanitarie locali, avvenute nel quadro della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (legge sulla cartolarizzazione) non sono soggette all'accettazione del debitore ceduto e al requisito di forma dell'atto pubblico o della scrittura autenticata.
Dello stesso avviso, con riguardo alle cessioni di crediti verso aziende sanitarie e, più in generale, verso amministrazioni non statali, è anche la S.C. secondo la quale: “L'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - che richiede, per l'efficacia della cessione del credito di un privato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, sicché esso non si applica neppure nei confronti delle aziende sanitarie locali che, sin dalla loro istituzione, sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali.” (Cass. 30658/2017; nello stesso senso, cfr. Cass.
32788/2019).
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NTr L' non aveva pertanto il potere di opporsi, in forza dell'art. 69 del r.d.
2440/1923, alla cessione dei crediti in questione dalla lla società veicolo Pt_2
e, ricevuta la comunicazione di tale cessione, era tenuta a Parte_1 pagare detti crediti alla società cessionaria, secondo la regola dell'art. 1264 c.c.
Dunque, alla luce di quanto esposto, la cessione intervenuta è valida, NT efficace ed opponibile all' pertanto, la sentenza di prime cure deve essere riformata sul punto.
III.1 Ciò considerato, tenuto conto del fatto che la domanda della
[...] non è stata valutata nel merito dal Tribunale in virtù dell'accoglimento Pt_1 del suddetto motivo preliminare di opposizione, occorre vagliare la sussistenza dei presupposti della domanda di pagamento avanzata dalla Parte_1
Orbene, tenuto conto che i crediti rivendicati afferiscono alle prestazioni sanitarie rese dalla cedente er gli esercizi 2016 e 2017 nell'ambito delle Pt_2 branche di radiodiagnostica ed emodialisi, dalla disamina della documentazione versata in atti emerge quanto segue:
a) per le prestazioni sanitarie di radiodiagnostica – relative alle fatture n.
84/E del 31.10.2016 e n. 20/E del 31.3.2017 - erogate nell'ottobre 2016 e marzo
2017 la creditrice ha versato in atti il contratto stipulato ai sensi dell'art. 8 quinquies co. 2, del d.lgs. n. 502/1992, sottoscritto il 14 marzo 2017 avente efficacia per entrambi gli anni, come si legge dall'art. 9 della detta stipula. Circa, NT invece, l'esecuzione delle dette prestazioni si rileva che l' appellata non ha riproposto in maniera espressa e neanche implicita - dunque univocamente desumibile dal tenore delle difese svolte in appello – il motivo di opposizione sul mancato regolare invio della fatturazione elettronica, sicché, ai sensi dell'art. 346
c.p.c., le domande e le eccezioni non accolte o, come nel caso de quo, non esaminate dal giudice di prime cure e non riproposte, si intendono rinunciate con la conseguenza che su tale punto non devoluto al giudice del gravame si è formato un giudicato interno.
Pertanto, in assenza di precipue contestazioni sull'esecuzione delle prestazioni nonché sul quantum degli importi delle fatture, questi ultimi, pari ad €
110.335,38 per la n. 84/E del 31.10.2016 ed € 105.033,20 per la n. 20/E del
31.3.2017, devono essere riconosciuti alla creditrice Parte_1
b) per le prestazioni di emodialisi erogate nell'ottobre 2016 e febbraio 2017
(relative alle fatture n. 85/E del 31.10.2016 e n. 14/E del 28.2.2017) si rileva preliminarmente che la ha depositato soltanto il decreto di Parte_1 NT accreditamento – sicché l'eccezione formulata dall' sulla mancanza di accreditamento e riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c. è da ritenersi infondata - mentre manca in atti la prova della sottoscrizione del contratto stipulato ai sensi dell'art. 8 quinquies, co. 2, del d.lgs. n. 502/1992. A tal proposito, come ha più volte
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affermato questa Corte, l'art. 8 quater del d.lgs. 502/92 dispone "la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies".
Anche la giurisprudenza di legittimità e di merito (cfr. Cass.: 1740/2011,
17711/2014; Cass. 23657/2015; Cass. 17588/2018; App. Napoli 3584/2011 e
App. Napoli 846/2018) ha ritenuto che il soggetto titolare di una struttura sanitaria che chiede la condanna di un'azienda sanitaria locale a pagargli i corrispettivi delle prestazioni sanitarie erogate per conto ed a carico del Servizio sanitario nazionale – in quanto accreditato, anche se solo provvisoriamente, ai fini dell'erogazione di tali prestazioni – ha certamente l'onere di produrre in giudizio, al fine di provare i fatti costitutivi della sua pretesa creditoria, oltre ai documenti attestanti l'accreditamento, anche i contratti stipulati con l'azienda sanitaria locale per disciplinare i rapporti di natura lato sensu concessoria derivanti dall'accreditamento.
Difatti, in conformità ai principi generali dell'ordinamento in tema di contratti con le pubbliche amministrazioni, i contratti in questione hanno la forma scritta ad substantiam, a pena di nullità (in tal senso, cfr., ex multis, Cass. 59/2001;
Cass. 19638/2005; Cass. 8950/2006; Cass. 22994/2015; Cass. 8244/2019), sicché la prova della loro esistenza e del loro contenuto può essere data soltanto (fatto salvo l'eccezionale caso di cui agli artt. 2725 e 2724 n. 3 c.c.) mediante la produzione dei documenti che li rappresentano direttamente e non anche per mezzo di presunzioni. Quindi, alla luce di quanto esposto è assolutamente preminente il contratto quale elemento probatorio fondamentale - necessario, sebbene non sufficiente - a fondare la pretesa creditoria e ciò anche in considerazione di quanto si deduce dalla delibera di accreditamento per la branca di dialisi che al punto 7) prevede che il Centro può erogare le attività accreditate a condizione che nell'anno in corso e per le successive annualità abbia sottoscritto con l'ente sanitario gli accordi di cui alla normativa vigente, ossia l'art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/92. Quindi, in definitiva, posto che i contratti con la p.a. devono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità (Cass. 20690/2016 e
12540/2016), in assenza di un contratto ex art. 8 quinquies d.lgs. n. 502/1992 tra NT la originaria cedente la ceduta per le prestazioni di emodialisi per Pt_2 gli esercizi 2016 e 2017, nulla spetta alla cessionaria in via Parte_1 contrattuale per il recupero delle proprie spettanze relative alle prestazioni di emodialisi.
III.1 Inammissibile, probabilmente frutto di un refuso, è il richiamo allo sforamento del tetto di spesa in cui sarebbe incappato il Centro cedente, perché eccezione nuova introdotta soltanto nel grado di appello.
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IV. Quanto alla doglianza sollevata dall'appellante sul mancato riconoscimento degli importi richiesti in via subordinata a titolo di ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c. - da considerare solo per gli importi relativi alle prestazioni sanitarie di emodialisi non riconosciuti a titolo contrattuale - questa è infondata. Infatti, la decisione del Tribunale, correttamente motivata, è conforme al citato orientamento di legittimità, che nega la compatibilità dell'azione di cui all'art. 2041 c.c. con la normativa che disciplina i rapporti tra le aziende sanitarie locali e i titolari di strutture sanitarie accreditate ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale e a carico di quest'ultimo.
Al riguardo, è noto che il servizio sanitario, a partire dal d. lgs. 30 dicembre
1992, n. 502, si fonda sul principio della necessaria programmazione, il quale comporta l'adozione di un piano annuale preventivo per le aziende ospedaliere
(art. 6, comma 5, legge n. 724/94) e per tutti i soggetti, pubblici e privati, accreditati (art. 2, comma 8, legge n. 549/95). La necessità di una valutazione da parte della Regione “degli elementi relativi al fabbisogno assistenziale, al volume della attività erogabile, alla programmazione di settore, al possesso dei requisiti da parte delle strutture private ed agli oneri finanziari sostenibili” (cfr. Cons. St., Sez. III,
30/07/2018, n. 4642) costituisce, dunque, l'adempimento di un preciso ed ineludibile obbligo da parte dell'amministrazione che esclude la possibilità che quest'ultima possa ritenersi avvantaggiata da prestazioni rese in favore dei suoi assistiti al di fuori dei limiti di spesa fissati in base alla disciplina richiamata.
Dunque, in linea generale, i beneficiari di tali prestazioni vanno individuati negli assistiti dal S.S.N. e non già nelle CP_1
Pertanto, considerando che l'equo indennizzo richiesto rappresenterebbe comunque un importo assimilabile a prestazioni rese oltre il budget assegnato contrattualmente alla singola struttura, mutatis mutandis si può richiamare quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione in relazione a prestazioni extra budget, sicché
“l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione delle prestazioni "extra budget" assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.” (cfr. Cass. n. 13884/2020; n.
36654/2021).
In ogni caso, ancora con tale domanda la si è limitata a Parte_1 NT chiedere la condanna dell' al pagamento degli importi contenuti nelle fatture allegate, trascurando di considerare che, in assenza di contratto, la diminuzione patrimoniale subìta ai sensi dell'art. 2041 c.c. non potrebbe giammai farsi coincidere con la misura del compenso calcolato secondo le tariffe, occorrendo semmai aver riguardo ai costi ed esborsi sopportati e che nella specie non
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risultano provati, impedendo non solo la determinazione del loro preciso ammontare, ma anche una loro valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.
V. Ogni altra censura resta assorbita.
VI. In definitiva, l'appello va parzialmente accolto per i motivi sopra indicati e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata – di cui resta ferma la revoca del decreto ingiuntivo n. 1741/2018 emesso dal Tribunale di
Torre ZI – l' va condannata al pagamento della NTroparte_1 complessiva somma di € 215.368,58 (quale somma degli importi delle fatture n. n.
84/E del 31.10.2016 e n. 20/E del 31.3.2017 afferenti alle prestazioni di radiodiagnostica rese nell'ottobre 2016 e nel marzo 2017) oltre interessi al tasso di cui al d.lgs. n. 231/02 con decorrenza dalle scadenze previste dall'art. 7, comma NT 2 del contratto sottoscritto tra il Centro cedente e l' ceduta e secondo le maggiorazioni previste dal comma 4 dell'art. 7 del contratto suddetto.
VII. A cagione della condanna decisa in parziale accoglimento dell'appello, NT l' soccombente, sia pure per un importo minore rispetto a quello richiesto) va condannata al pagamento delle spese del processo di entrambi i gradi di giudizio in favore della che vanno liquidate sulla scorta delle Parte_1 risultanze processuali e del decisum della controversia (scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00), letta la nota spese dell'avvocato LI e tenuto conto della qualità e quantità dell'attività in concreto svolta. Pertanto, sono dovute le seguenti somme: per il primo grado, € 7.200,00 per i compensi, oltre € 1.080,00 per spese generali nella misura di legge ed eventuali ulteriori accessori, da distrarre in favore dell'avv. Aurelio LI per dichiarazione di anticipo fattane ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; per il secondo grado, € 7.400,00 per il compenso, oltre € 1.110,00 per spese generali nella misura di legge ed eventuali ulteriori accessori, il tutto da distrarsi in favore dell'avv. Aurelio LI per dichiarazione di anticipo fattane ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Non è documentato l'esborso di somme per spese vive.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Torre ZI n. Parte_1
2552/2021, pubblicata il 23 dicembre 2021, disattesa o dichiarata assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
a) accoglie parzialmente l'appello ed in riforma della sentenza appellata, ferma la revoca del decreto ingiuntivo, condanna l' al NTroparte_1 pagamento in favore della della somma di € Parte_1
215.368,58 oltre interessi al tasso di cui al d.lgs. n. 231/02 con decorrenza
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dalle scadenze previste dall'art. 7, comma 2 del contratto sottoscritto ex art. 8 quinquies d.lgs. n. 502/1992 tra la C.M.O. cedente e l' CP_1
e con le maggiorazioni previste dal comma 4 dell'art. 7 del contratto
[...] suddetto;
b) condanna l' a rifondere alla controparte le spese del NTroparte_1 processo di primo grado che liquida nel complessivo importo di €
8.280,00, di cui € 7.200,00 per i compensi ed € 1.080,00 per le spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori da distrarre in favore dell'avv. Aurelio LI e quelle del processo d'appello che liquida nel complessivo importo di € 8.510,00, di cui € 7.400,00 per i compensi ed €
1.110,00 per le spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori, da distrarre in favore dell'avv. Aurelio LI.
Così deciso in Napoli, il 19 novembre 2025
Il Presidente estensore
ER NO
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