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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/12/2025, n. 2577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2577 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. AN AP, all'esito dell'udienza del 10/12/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11364 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Michele Giagnorio
PARTE RICORRENTE
E
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: indennità di disoccupazione agricola
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19.12.2024, – premesso di aver Parte_1 lavorato in agricoltura come operaia a tempo determinato negli anni 2022 e 2023 per 52 giornate in ciascuna di dette annualità e di essere in possesso dell'anzianità assicurativa, essendo stata iscritta negli elenchi anagrafici degli O.T.D. del Comune di residenza sin dall'anno 2009 – adiva l'intestato Tribunale, esponendo di aver presentato, in data 27.1.2024, apposita domanda amministrativa volta ad ottenere, per l'anno 2023, il trattamento di disoccupazione agricola di cui all'art. 1, comma 55, L. n. 247/2007 e di non aver percepito alcuna somma a tale titolo.
Sulla base delle suesposte premesse, la predetta parte rassegnava le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2023; 2) per l'effetto condannare l' in CP_1 persona del suo direttore pro-tempore, al pagamento della somma di € 2.914,91, oltre interessi legali come per legge o a quella maggiore e/o minore che dovesse risultare a seguito della espletanda istruttoria, a titolo di indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2023”. CP_ Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' deducendo che la prestazione non era stata pagata in ragione di “accertamenti ispettivi sulla posizione assicurativa della ricorrente e sul suo presunto rapporto con la F.LI Capolongo S.r.l.” ed evidenziando, a tal fine, che era pendente in fase di indagini preliminari il procedimento penale n. 6156/2024, “avente ad oggetto ipotesi di assunzioni fittizie di lavoratori ad opera della F.LI Capolongo S.r.l.”
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 10.12.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Occorre premettere che l'odierna domanda giudiziale relativa al pagamento della indennità di disoccupazione agricola è stata preceduta dalla valida presentazione della domanda amministrativa in data 27.1.2024 e che il ricorso è stato tempestivamente proposto entro il termine decadenziale previsto dall'art. 47, comma 3, del d.p.r. n. 639/1970.
2.2. Ciò posto e passando al merito, si osserva che, ai fini dell'erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola, è necessaria l'iscrizione del lavoratore negli elenchi di cui all'art. 12 del R.D. 24.09.1940 n. 1949 e successive modificazioni per almeno un anno oltre quello per il quale è richiesta l'indennità, nonché il conseguimento nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente di un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri ovvero, in alternativa, un accredito di 78 contributi giornalieri nell'anno indennizzabile.
La sussistenza del requisito assicurativo può essere dimostrata con l'iscrizione negli elenchi nominativi o con il certificato provvisorio di iscrizione di cui all'art. 4 del d.lgs.lgt. n. 212 del
1946 per il numero minimo di giornate nell'anno di riferimento (Cass. Sez. Lav. 11.11.2002,
n. 15835).
Sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza, pure di legittimità, ha, per altro verso, sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le Sezioni Unite della Suprema Corte, al fine di comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, sono intervenute nel dibattito e hanno congruamente statuito (v. Cass. sez.
2 un. n. 1133 del 2000) che: a) il lavoratore agricolo, il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento); b) soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa.
È poi acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa
(v. Cass. n. 13877 del 2012).
2.3. Nel caso di specie, risulta documentalmente provata l'iscrizione della parte ricorrente negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli a tempo determinato del Comune di Stornara per 52 giornate nell'anno 2022 e 52 giornate nell'anno 2023 (doc. 1).
Non v'è prova, viceversa, che il rapporto di lavoro intrattenuto dalla parte ricorrente con la CP_ F.LI Capolongo s.r.l. abbia formato oggetto di disconoscimento da parte dell' non essendo stato neppure depositato un elenco di variazione con riguardo all'anno indennizzabile.
In proposito, l' ha svolto una difesa del seguente tenore: “L'indennità di Ds Agr 2023 CP_2 non risulta pagata per presenza di un Blocco SCUP (01 scup). CodiceFiscale_2
La domanda di disoccupazione agricola anno 2023 è stata presentata in data 27.01.2024, ma la pratica risulta bloccata per accertamenti ispettivi sulla posizione assicurativa della ricorrente e sul suo presunto rapporto con la F.LI Capolongo S.r.l.”.
Ha, quindi, dedotto la pendenza – nella fase delle indagini preliminari – del procedimento n.
6156/2024, avente ad oggetto ipotesi di assunzioni fittizie di lavoratori ad opera della F.LI
Capolongo s.r.l., producendo, a tal fine, una nota della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Foggia, datata 24.12.2024, in cui si legge che sono stati emessi provvedimenti di
3 sequestro ed ordini di esibizione per la verifica dei rapporti di lavoro denunciati dalla predetta azienda.
2.4. Sennonchè, la mera pendenza di un procedimento penale – in assenza di ulteriori riscontri specifici ed individuali – non può valere quale fatto impeditivo del diritto al pagamento della prestazione. CP_ Né, d'altro canto, s'appalesa meritevole di accoglimento l'istanza dell' finalizzata ad ottenere la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del procedimento penale.
Ed invero, una simile istanza urta contro il principio, più volte enunciato dalla Suprema Corte, secondo cui “La sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., nell'ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell'imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, è subordinata alla condizione della contemporanea pendenza dei due processi, civile e penale, e, quindi, dell'avvenuto esercizio dell'azione penale da parte del
P.M. nei modi previsti dall'art. 405 cod. proc. pen., mediante la formulazione dell'imputazione o la richiesta di rinvio a giudizio, sicché tale sospensione non può essere disposta sul presupposto della mera presentazione di una denuncia e della conseguente apertura di indagini preliminari” (Cass. n. 313/2015; conf. Cass. n. 11688/2018).
Nella specie, non v'è prova che sia stata esercitata l'azione penale, trovandosi il procedimento penale sopra citato ancora nella fase delle indagini.
A ciò si aggiunga che il vigente ordinamento non è ispirato al principio dell'unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, “avendo il legislatore instaurato un sistema di completa autonomia e separazione fra i due giudizi, in virtù del quale è consentito al processo civile, ad eccezione di alcune particolari e limitate ipotesi di sua sospensione ex art. 75, comma 3, c.p.p., di proseguire il suo corso senza essere influenzato da quello penale” (cfr. ex plurimis, Cass. n. 42028/2021).
Né, peraltro, può addivenirsi ad una sospensione di fatto dell'odierno giudizio, mediante rinvio della causa “al fine di consentire la chiusura delle operazioni ispettive e la definizione CP_ della posizione assicurativa della ricorrente” (così, a pag. 3 della memoria dell' , ostandovi, a tacer d'altro, il principio della ragionevole durata del processo, quale sancito dall'art. 111, comma 2, Cost.
2.5. Così acclarata la sussistenza del diritto e passando al quantum debeatur, possono condividersi i conteggi formulati dalla parte ricorrente, siccome aderenti alla retribuzione riportata nelle buste paga versate in atti e, più in generale, ai criteri normativamente stabiliti
4 dall'art. 1, comma 55, della legge n. 247/2007, dovendosi soltanto puntualizzare che l'importo spettante – erroneamente quantificato in ricorso sulla scorta di 104 giornate nell'anno 2023 – si riduce ad euro 1.457,45, tenuto conto dell'effettivo numero di giornate
(52) risultanti dall'elenco.
Da quanto precede discende la condanna dell'Ente al pagamento della somma innanzi indicata, oltre interessi legali dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa.
3. Le spese processuali – liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022, con l'aumento di cui all'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014, stante l'impiego di collegamenti ipertestuali volti ad CP_ agevolare la consultazione dei documenti – seguono la soccombenza dell' e vengono distratte in favore dell'Avv. Michele Giagnorio, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. AN AP, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 11364/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede: CP_ a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento, in favore di Parte_1
, della somma di euro 1.457,45, a titolo di indennità di disoccupazione per l'anno
[...]
2023, oltre interessi legali a far data dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa;
CP_ b) condanna l' alla refusione delle spese, liquidate in euro 1.443,20, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione.
Foggia, all'esito dell'udienza del 10.12.2025
Il Giudice
AN AP
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. AN AP, all'esito dell'udienza del 10/12/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11364 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Michele Giagnorio
PARTE RICORRENTE
E
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: indennità di disoccupazione agricola
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19.12.2024, – premesso di aver Parte_1 lavorato in agricoltura come operaia a tempo determinato negli anni 2022 e 2023 per 52 giornate in ciascuna di dette annualità e di essere in possesso dell'anzianità assicurativa, essendo stata iscritta negli elenchi anagrafici degli O.T.D. del Comune di residenza sin dall'anno 2009 – adiva l'intestato Tribunale, esponendo di aver presentato, in data 27.1.2024, apposita domanda amministrativa volta ad ottenere, per l'anno 2023, il trattamento di disoccupazione agricola di cui all'art. 1, comma 55, L. n. 247/2007 e di non aver percepito alcuna somma a tale titolo.
Sulla base delle suesposte premesse, la predetta parte rassegnava le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2023; 2) per l'effetto condannare l' in CP_1 persona del suo direttore pro-tempore, al pagamento della somma di € 2.914,91, oltre interessi legali come per legge o a quella maggiore e/o minore che dovesse risultare a seguito della espletanda istruttoria, a titolo di indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2023”. CP_ Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' deducendo che la prestazione non era stata pagata in ragione di “accertamenti ispettivi sulla posizione assicurativa della ricorrente e sul suo presunto rapporto con la F.LI Capolongo S.r.l.” ed evidenziando, a tal fine, che era pendente in fase di indagini preliminari il procedimento penale n. 6156/2024, “avente ad oggetto ipotesi di assunzioni fittizie di lavoratori ad opera della F.LI Capolongo S.r.l.”
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 10.12.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Occorre premettere che l'odierna domanda giudiziale relativa al pagamento della indennità di disoccupazione agricola è stata preceduta dalla valida presentazione della domanda amministrativa in data 27.1.2024 e che il ricorso è stato tempestivamente proposto entro il termine decadenziale previsto dall'art. 47, comma 3, del d.p.r. n. 639/1970.
2.2. Ciò posto e passando al merito, si osserva che, ai fini dell'erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola, è necessaria l'iscrizione del lavoratore negli elenchi di cui all'art. 12 del R.D. 24.09.1940 n. 1949 e successive modificazioni per almeno un anno oltre quello per il quale è richiesta l'indennità, nonché il conseguimento nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente di un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri ovvero, in alternativa, un accredito di 78 contributi giornalieri nell'anno indennizzabile.
La sussistenza del requisito assicurativo può essere dimostrata con l'iscrizione negli elenchi nominativi o con il certificato provvisorio di iscrizione di cui all'art. 4 del d.lgs.lgt. n. 212 del
1946 per il numero minimo di giornate nell'anno di riferimento (Cass. Sez. Lav. 11.11.2002,
n. 15835).
Sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza, pure di legittimità, ha, per altro verso, sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le Sezioni Unite della Suprema Corte, al fine di comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, sono intervenute nel dibattito e hanno congruamente statuito (v. Cass. sez.
2 un. n. 1133 del 2000) che: a) il lavoratore agricolo, il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento); b) soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa.
È poi acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa
(v. Cass. n. 13877 del 2012).
2.3. Nel caso di specie, risulta documentalmente provata l'iscrizione della parte ricorrente negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli a tempo determinato del Comune di Stornara per 52 giornate nell'anno 2022 e 52 giornate nell'anno 2023 (doc. 1).
Non v'è prova, viceversa, che il rapporto di lavoro intrattenuto dalla parte ricorrente con la CP_ F.LI Capolongo s.r.l. abbia formato oggetto di disconoscimento da parte dell' non essendo stato neppure depositato un elenco di variazione con riguardo all'anno indennizzabile.
In proposito, l' ha svolto una difesa del seguente tenore: “L'indennità di Ds Agr 2023 CP_2 non risulta pagata per presenza di un Blocco SCUP (01 scup). CodiceFiscale_2
La domanda di disoccupazione agricola anno 2023 è stata presentata in data 27.01.2024, ma la pratica risulta bloccata per accertamenti ispettivi sulla posizione assicurativa della ricorrente e sul suo presunto rapporto con la F.LI Capolongo S.r.l.”.
Ha, quindi, dedotto la pendenza – nella fase delle indagini preliminari – del procedimento n.
6156/2024, avente ad oggetto ipotesi di assunzioni fittizie di lavoratori ad opera della F.LI
Capolongo s.r.l., producendo, a tal fine, una nota della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Foggia, datata 24.12.2024, in cui si legge che sono stati emessi provvedimenti di
3 sequestro ed ordini di esibizione per la verifica dei rapporti di lavoro denunciati dalla predetta azienda.
2.4. Sennonchè, la mera pendenza di un procedimento penale – in assenza di ulteriori riscontri specifici ed individuali – non può valere quale fatto impeditivo del diritto al pagamento della prestazione. CP_ Né, d'altro canto, s'appalesa meritevole di accoglimento l'istanza dell' finalizzata ad ottenere la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del procedimento penale.
Ed invero, una simile istanza urta contro il principio, più volte enunciato dalla Suprema Corte, secondo cui “La sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., nell'ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell'imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, è subordinata alla condizione della contemporanea pendenza dei due processi, civile e penale, e, quindi, dell'avvenuto esercizio dell'azione penale da parte del
P.M. nei modi previsti dall'art. 405 cod. proc. pen., mediante la formulazione dell'imputazione o la richiesta di rinvio a giudizio, sicché tale sospensione non può essere disposta sul presupposto della mera presentazione di una denuncia e della conseguente apertura di indagini preliminari” (Cass. n. 313/2015; conf. Cass. n. 11688/2018).
Nella specie, non v'è prova che sia stata esercitata l'azione penale, trovandosi il procedimento penale sopra citato ancora nella fase delle indagini.
A ciò si aggiunga che il vigente ordinamento non è ispirato al principio dell'unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, “avendo il legislatore instaurato un sistema di completa autonomia e separazione fra i due giudizi, in virtù del quale è consentito al processo civile, ad eccezione di alcune particolari e limitate ipotesi di sua sospensione ex art. 75, comma 3, c.p.p., di proseguire il suo corso senza essere influenzato da quello penale” (cfr. ex plurimis, Cass. n. 42028/2021).
Né, peraltro, può addivenirsi ad una sospensione di fatto dell'odierno giudizio, mediante rinvio della causa “al fine di consentire la chiusura delle operazioni ispettive e la definizione CP_ della posizione assicurativa della ricorrente” (così, a pag. 3 della memoria dell' , ostandovi, a tacer d'altro, il principio della ragionevole durata del processo, quale sancito dall'art. 111, comma 2, Cost.
2.5. Così acclarata la sussistenza del diritto e passando al quantum debeatur, possono condividersi i conteggi formulati dalla parte ricorrente, siccome aderenti alla retribuzione riportata nelle buste paga versate in atti e, più in generale, ai criteri normativamente stabiliti
4 dall'art. 1, comma 55, della legge n. 247/2007, dovendosi soltanto puntualizzare che l'importo spettante – erroneamente quantificato in ricorso sulla scorta di 104 giornate nell'anno 2023 – si riduce ad euro 1.457,45, tenuto conto dell'effettivo numero di giornate
(52) risultanti dall'elenco.
Da quanto precede discende la condanna dell'Ente al pagamento della somma innanzi indicata, oltre interessi legali dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa.
3. Le spese processuali – liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022, con l'aumento di cui all'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014, stante l'impiego di collegamenti ipertestuali volti ad CP_ agevolare la consultazione dei documenti – seguono la soccombenza dell' e vengono distratte in favore dell'Avv. Michele Giagnorio, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. AN AP, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 11364/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede: CP_ a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento, in favore di Parte_1
, della somma di euro 1.457,45, a titolo di indennità di disoccupazione per l'anno
[...]
2023, oltre interessi legali a far data dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa;
CP_ b) condanna l' alla refusione delle spese, liquidate in euro 1.443,20, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione.
Foggia, all'esito dell'udienza del 10.12.2025
Il Giudice
AN AP
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