TRIB
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 14/11/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 133/2024
Il Giudice del lavoro, dott. LO LI, all'esito dell'udienza del 13.11.2025, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F./P.I.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli Avv.ti Lara Cestari ed Emiliano Palladino, presso il cui studio sito in in
Pontedera via Salvo D'acquisto 42, elettivamente domiciliano
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dagli Avv.ti Alessandro Funari e dall'Avv. Katya Lea Napoletano, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio legale dell'Ente, sito in Pisa, alla
Piazza Guerrazzi n. 17
RESISTENTE
OGGETTO: Indebito assistenziale
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 13.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto depositato in data 22.1.2024, il ricorrente ha chiesto l'accertamento negativo della pretesa fatta valere dall' di ripetere le somme corrisposte a Controparte_2 quest'ultimo, a titolo di pensione di invalidità civile parziale per l'anno 2017, e la condanna del medesimo Ente alla restituzione di quanto medio tempore trattenuto sulla pensione VO n. 1006823 pari ad euro 3.144,02. Dedusse, per quanto di interesse, come aveva goduto della pensione di invalidità civile parziale categoria INVCIV n. 07058497
Pag. 1 di 7 CP_ e, con decorrenza dal 1 gennaio 2017, l' aveva liquidato la prestazione nella misura mensile di euro 285,82. A decorrere dal settembre 2018 aveva maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia. Con nota datata 27 aprile 2020, ma ricevuta nel giugno seguente, l' gli aveva comunicato che “per il periodo dal 01.01.2017 al CP_1
30.11.2017 sono stati pagati 3.144,02 euro in più sulla pensione cat. INVCIV n.
07058497” sul presupposto che sarebbero “state riscosse rate di pensione non spettanti in quanto l'ammontare dei redditi personali e/o del coniuge ha determinato il ricalcolo della stessa in misura inferiore a quella già corrisposta. La informiamo che il recupero delle somme sarà effettuato con una trattenuta di 131.00 euro mensili sulla pensione cat. VO n. 1006823 a decorrere dalla prima rata utile”.
2. Con memoria depositata in data 29.10.2024 si è costituito l' , il quale Controparte_2 si è opposto all'accoglimento della domanda.
3. La domanda è fondata nei termini di seguito esposti.
3.1. Costituisce circostanza pacifica che solo con l'atto del 27.4.2020, l' Controparte_2 abbia accertato per la prima volta l'indebito riconoscimento della pensione sociale, per il periodo dal 01.01.2017 al 30.11.2017 per la somma di € 3.144,02.
3.2. Ebbene, secondo l'orientamento consolidato del giudice della nomofilachia “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (così, Cass. civ.,
13223/2020). Più in particolare, secondo l'orientamento in commento, “Il principio generale di settore richiamato nelle stesse tre più recenti pronunce della IV sezione muove dalla tesi prima ricordata secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati
Pag. 2 di 7 nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38
Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l' erogazione (..) non sia (..) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)." 12.-
Giova ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n. 1446/2008 (est. ; e che anche le Sez. Unite di Per_1 questa Corte (sentenza n. 10454 del 21/05/2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela. 13.-
Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'actipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens. E ricordano che lo stesso art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali- preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale (
Ministero dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si debba procedere a stabilire le CP_1 modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito. L'art. 42 d.l. 269/2003 cit. ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003 mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall si possano sospendere le prestazioni e quindi ripetere le CP_1 somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre
2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal
Pag. 3 di 7 provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42) , salvo il dolo comprovato. 15.- Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza di questa Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza. 16.- Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere
"ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme". 17.- Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di CP_1 accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. 18.- Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art.15
d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previden_ziali ed assisten.ziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all in via telematica le predette informazioni presenti in tutte CP_1 le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di presta.zioni pensionistiche o assisteniali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall in via telematica. 19. Lo stesso CP_1 principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del " Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la conserva.zione e la CP_1 gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle presta.zioni di natura assisterpziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestcqioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono
Pag. 4 di 7 comunicare all soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle CP_1 prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da ori discende perciò confermato che essi non devono comunicare all la propria situazione reddituale già integralmente CP_1 dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato l'articolo
35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009,
n. 14 -9- ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente : "Ai fini della razionalia.zione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991,
n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prest'qioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunica ione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestaione. In caso di mancata comunicnione nei tempi e nelle modalita' stabilite dagli Enti stessi, si procede alla so.q)en.sione delle presta ioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiaraRione dei redditi avrebbe dovuto essere resa". 20.- L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc. ) devono essere però dichiarati all 21.- CP_1
Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi -natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi e4rso l' già conosce. 21.1. In questa ipotesi CP_1 CP_1
l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare certamente CP_1 tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003) onera l' della attivazione dei controlli reddituali in via CP_1 telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere. 21.2. Inoltre come già detto, CP_1
Pag. 5 di 7 l'art. 13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza per la CP_1 raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale. Il secondo comma 2 stabilisce " Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di jo.rrne di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le infos rmazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La io.rmazione e l'utilizzo dei dati e delle informazione del Casellario avviene nel ri,petto della normativa sulla protezione dei dati personali." 22.- Infine va osservato che in casi simili ( secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assitenziale)/allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost.
n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone)” (così, Cass. civ.,
13223/2020 cit.).
3.3. Ebbene, nel caso di specie, il primo atto con cui si accertò la non spettanza delle prestazioni assistenziali percepite è datato 27.4.2020. Attesa la mancata dimostrazione di alcun comportamento doloso da parte del ricorrente, anche in ragione del fatto che le
Pag. 6 di 7 nuove entrate, che comportarono il superamento dei limiti reddituali per il godimento CP_ della prestazione assistenziale, vennero erogate dallo stesso previdenziale, deve escludersi la ripetibilità delle prestazioni già corrisposte in favore della ricorrente per il periodo dal 01.01.2017 al 30.11.2017 per la somma di € 3.144,02.
4. Le spese di lite sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale
D.M. n. 147 del 13/08/2022; ed in particolare dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento, che in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve essere individuato in quello compreso tra euro 1.100,01 sino a 5.200,00, ulteriormente ridotto del 50%, in considerazione della natura e della difficoltà dell'affare
P.Q.M.
1) dichiara irripetibili le somme erogate a titolo di pensione INVCIV n. 07058497 dal
01.01.2017 al 30.11.2017 per la somma di euro 3.144,02;
2) condanna l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla CP_1 restituzione della somma di euro 3.144,02 in favore di;
Parte_1
3) condanna , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate in € 1.312,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito.
Il giudice del lavoro
LO LI
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 133/2024
Il Giudice del lavoro, dott. LO LI, all'esito dell'udienza del 13.11.2025, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F./P.I.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli Avv.ti Lara Cestari ed Emiliano Palladino, presso il cui studio sito in in
Pontedera via Salvo D'acquisto 42, elettivamente domiciliano
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dagli Avv.ti Alessandro Funari e dall'Avv. Katya Lea Napoletano, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio legale dell'Ente, sito in Pisa, alla
Piazza Guerrazzi n. 17
RESISTENTE
OGGETTO: Indebito assistenziale
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 13.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto depositato in data 22.1.2024, il ricorrente ha chiesto l'accertamento negativo della pretesa fatta valere dall' di ripetere le somme corrisposte a Controparte_2 quest'ultimo, a titolo di pensione di invalidità civile parziale per l'anno 2017, e la condanna del medesimo Ente alla restituzione di quanto medio tempore trattenuto sulla pensione VO n. 1006823 pari ad euro 3.144,02. Dedusse, per quanto di interesse, come aveva goduto della pensione di invalidità civile parziale categoria INVCIV n. 07058497
Pag. 1 di 7 CP_ e, con decorrenza dal 1 gennaio 2017, l' aveva liquidato la prestazione nella misura mensile di euro 285,82. A decorrere dal settembre 2018 aveva maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia. Con nota datata 27 aprile 2020, ma ricevuta nel giugno seguente, l' gli aveva comunicato che “per il periodo dal 01.01.2017 al CP_1
30.11.2017 sono stati pagati 3.144,02 euro in più sulla pensione cat. INVCIV n.
07058497” sul presupposto che sarebbero “state riscosse rate di pensione non spettanti in quanto l'ammontare dei redditi personali e/o del coniuge ha determinato il ricalcolo della stessa in misura inferiore a quella già corrisposta. La informiamo che il recupero delle somme sarà effettuato con una trattenuta di 131.00 euro mensili sulla pensione cat. VO n. 1006823 a decorrere dalla prima rata utile”.
2. Con memoria depositata in data 29.10.2024 si è costituito l' , il quale Controparte_2 si è opposto all'accoglimento della domanda.
3. La domanda è fondata nei termini di seguito esposti.
3.1. Costituisce circostanza pacifica che solo con l'atto del 27.4.2020, l' Controparte_2 abbia accertato per la prima volta l'indebito riconoscimento della pensione sociale, per il periodo dal 01.01.2017 al 30.11.2017 per la somma di € 3.144,02.
3.2. Ebbene, secondo l'orientamento consolidato del giudice della nomofilachia “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (così, Cass. civ.,
13223/2020). Più in particolare, secondo l'orientamento in commento, “Il principio generale di settore richiamato nelle stesse tre più recenti pronunce della IV sezione muove dalla tesi prima ricordata secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati
Pag. 2 di 7 nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38
Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l' erogazione (..) non sia (..) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)." 12.-
Giova ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n. 1446/2008 (est. ; e che anche le Sez. Unite di Per_1 questa Corte (sentenza n. 10454 del 21/05/2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela. 13.-
Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'actipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens. E ricordano che lo stesso art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali- preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale (
Ministero dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si debba procedere a stabilire le CP_1 modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito. L'art. 42 d.l. 269/2003 cit. ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003 mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall si possano sospendere le prestazioni e quindi ripetere le CP_1 somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre
2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal
Pag. 3 di 7 provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42) , salvo il dolo comprovato. 15.- Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza di questa Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza. 16.- Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere
"ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme". 17.- Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di CP_1 accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. 18.- Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art.15
d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previden_ziali ed assisten.ziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all in via telematica le predette informazioni presenti in tutte CP_1 le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di presta.zioni pensionistiche o assisteniali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall in via telematica. 19. Lo stesso CP_1 principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del " Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la conserva.zione e la CP_1 gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle presta.zioni di natura assisterpziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestcqioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono
Pag. 4 di 7 comunicare all soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle CP_1 prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da ori discende perciò confermato che essi non devono comunicare all la propria situazione reddituale già integralmente CP_1 dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato l'articolo
35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009,
n. 14 -9- ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente : "Ai fini della razionalia.zione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991,
n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prest'qioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunica ione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestaione. In caso di mancata comunicnione nei tempi e nelle modalita' stabilite dagli Enti stessi, si procede alla so.q)en.sione delle presta ioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiaraRione dei redditi avrebbe dovuto essere resa". 20.- L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc. ) devono essere però dichiarati all 21.- CP_1
Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi -natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi e4rso l' già conosce. 21.1. In questa ipotesi CP_1 CP_1
l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare certamente CP_1 tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003) onera l' della attivazione dei controlli reddituali in via CP_1 telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere. 21.2. Inoltre come già detto, CP_1
Pag. 5 di 7 l'art. 13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza per la CP_1 raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale. Il secondo comma 2 stabilisce " Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di jo.rrne di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le infos rmazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La io.rmazione e l'utilizzo dei dati e delle informazione del Casellario avviene nel ri,petto della normativa sulla protezione dei dati personali." 22.- Infine va osservato che in casi simili ( secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assitenziale)/allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost.
n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone)” (così, Cass. civ.,
13223/2020 cit.).
3.3. Ebbene, nel caso di specie, il primo atto con cui si accertò la non spettanza delle prestazioni assistenziali percepite è datato 27.4.2020. Attesa la mancata dimostrazione di alcun comportamento doloso da parte del ricorrente, anche in ragione del fatto che le
Pag. 6 di 7 nuove entrate, che comportarono il superamento dei limiti reddituali per il godimento CP_ della prestazione assistenziale, vennero erogate dallo stesso previdenziale, deve escludersi la ripetibilità delle prestazioni già corrisposte in favore della ricorrente per il periodo dal 01.01.2017 al 30.11.2017 per la somma di € 3.144,02.
4. Le spese di lite sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale
D.M. n. 147 del 13/08/2022; ed in particolare dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento, che in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve essere individuato in quello compreso tra euro 1.100,01 sino a 5.200,00, ulteriormente ridotto del 50%, in considerazione della natura e della difficoltà dell'affare
P.Q.M.
1) dichiara irripetibili le somme erogate a titolo di pensione INVCIV n. 07058497 dal
01.01.2017 al 30.11.2017 per la somma di euro 3.144,02;
2) condanna l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla CP_1 restituzione della somma di euro 3.144,02 in favore di;
Parte_1
3) condanna , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate in € 1.312,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito.
Il giudice del lavoro
LO LI
Pag. 7 di 7