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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/10/2025, n. 9655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9655 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
IC RD, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19016/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del
Giudice di Pace di Napoli n. 18475/2023, pendente
TRA
P.IVA , elettivamente domiciliato in Napoli in Via Miano Parte_1 P.IVA_1
n. 57 presso lo studio dell'avv. Giovanni De Sivo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellante
E
P.IVA , in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente CP_1 P.IVA_2
domiciliata in Corso Agnelli n.200, Torino;
Appellata contumace
NONCHÈ
, P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_3
elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore (SA) alla via G. Matteotti N.46, presso lo studio dell'avvocato Alfredo Crescenzo che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellata
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 18475/2023 emessa dal Giudice di pace di Napoli, che ha rigettato la domanda dallo stesso proposta in ordine al risarcimento danni a seguito di sinistro, compensando le spese tra le parti. Con l'atto di citazione in primo grado, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_3
quale proprietaria del veicolo, e , quale ente assicuratore, al fine di
[...] Controparte_2 vedersi riconoscere il risarcimento dei danni al proprio veicolo, condotto da , in Persona_1
occasione del sinistro verificatosi il 17/09/2020 in Napoli alla via N. Barane. Ha dedotto che il proprio motociclo, Yamaha XP 500 tg. RZ592S, ha subito un tamponamento da tergo da parte di un veicolo Fiat Tipo tg. FR926EL mentre procedeva lungo via G. Rossetti, rovinando al suolo sul lato destro e subendo danni alla parte posteriore e laterale destra.
Il giudizio di primo grado, nella contumacia di è stato istruito attraverso l'escussione CP_1
del teste , che ha integralmente confermato la prospettazione attorea in ordine alla Testimone_1 dinamica del sinistro e all'esclusiva responsabilità della conducente della Fiat.
Con sentenza n. 18475/2023, depositata il 12.04.2023, il Giudice di Pace di Napoli ha rigettato la domanda risarcitoria per difetto di legittimazione avendo parte attrice “prodotto in atti documentazione in lingua estera che non prova la titolarità del motociclo attoreo in capo all'atto con riferimento alla data del sinistro mentre il veicolo pur essendo immatricolato all'estero, ma circolante in , avrebbe dovuto essere iscritto presso l'apposito registro REVE, previsto all'art. CP_2
Cont 94 comma 4 ter del CdS, che risiede nel Sistema Informativo del PRA ed è gestito da .
Il giudice di prime cure ha motivato il rigetto della domanda sulla base della inutilizzabilità della documentazione prodotta, non avendo, quindi, ottemperato all'onere probatorio relativo alla proprietà del veicolo alla data del sinistro.
L'appellante ha censurato la decisione nella parte in cui il giudice di pace ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva, sostenendo che tale statuizione sia stata adottata in violazione dei principi che regolano il contraddittorio e la non contestazione dei fatti ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Secondo
l'appellante, infatti, parte convenuta non avrebbe sollevato, nel corso del giudizio di primo grado, alcuna eccezione espressa in ordine alla legittimazione attiva dell'attrice, con la conseguenza che il giudice avrebbe dovuto considerare il relativo fatto come non contestato e, pertanto, acquisito al processo.
Viene, altresì, censurata la valutazione dell'istruttoria compiuta dal Giudice di Pace, ritenuta erronea con riguardo all'esame della documentazione prodotta. L'appellante osserva, in particolare, che il giudice di prime cure ha ritenuto la documentazione versata in atti inidonea a comprovare la titolarità del motociclo in quanto redatta in lingua straniera, omettendo tuttavia di considerare che la stessa era corredata da traduzione in lingua italiana. Da ciò l'appellante deduce che la proprietà del veicolo risulti adeguatamente provata e che, per conseguenza, debba riconoscersi la sussistenza della legittimazione attiva della alla proposizione della domanda Parte_2
risarcitoria. Si è costituita eccependo genericamente l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 CP_2
c.p.c., e insistendo per il suo rigetto nel merito, in quanto infondato, con conseguente conferma della sentenza gravata in quanto immune dai vizi motivazionali lamentati.
La causa è stata istruita documentalmente e assunta in decisione all'esito dell'udienza del
17/9/2025.
Il gravame è, innanzitutto, ammissibile e procedibile perché tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c. e, quindi, entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata (in mancanza di notificazione della stessa). Invero, la sentenza è stata depositata il 12 aprile 2023 e l'atto di appello è stato notificato via pec in data 19 settembre 2023.
L'iscrizione a ruolo del gravame è del 20 settembre 2023.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia della convenuta in quanto CP_1
regolarmente citata e non costituitasi nel presente giudizio.
Ancora preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello per mancanza dei requisiti di cui all' art. 342 c.p.c. Dopo la riforma del mezzo di gravame nel 2012, si è consolidato un orientamento giurisprudenziale, secondo cui alla luce dei principi di effettività della tutela giurisdizionale, l'art. 342 c.p.c. " non esiga dall'appellante alcun "progetto alternativo di sentenza"; non esiga dall'appellante alcun vacuo formalismo fine a se stesso;
non esiga dall'appellante alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa
(Cass., sez. III, ord. n. 10916/2017)”.
Il novellato art. 342 c.p.c. esige invece dall'appellante: la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto, nonché gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione (sostanzialmente in questo senso si è già pronunciata la
Cass. Sez. lav., n. 18411/2016, secondo cui il nuovo art. 342 c.p.c. "non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata"; sostanzialmente nello stesso senso, Cass. Sez. 1 n. 18932/2016). Tali argomenti ovviamente dipenderanno dalla specificità dei singoli giudizi, ma in linea generale essi consisteranno: nel caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate, ovvero di quelle che si assumono malamente valutate;
nel caso di censure riguardanti questioni di diritto, nell'indicazione della norma che si sarebbe dovuta applicare, ovvero dell'interpretazione che si sarebbe dovuta preferire;
nel caso di censure riguardanti errores in procedendo, nell'indicazione del fatto processuale malamente valutato dal giudice, e dalla diversa scelta processuale che avrebbe dovuto compiere" (Cass., sez. III, ord. n. 10916/2017).
Nel caso di specie le doglianze di parte appellante appaiono estremamente precise e circostanziate nell'indicazione analitica tanto delle parti del provvedimento impugnate, quanto delle modifiche richieste e delle violazioni asseritamente compiute dal giudice di primo grado, lamentando l'errata valutazione delle risultanze istruttorie e l'errata applicazione di norme di diritto che l'avrebbero condotto a ritenere non provata la domanda.
Passando all'esame del merito, ritiene questo tribunale che la decisione del giudice di primo grado è corretta per quanto attiene all'esito della controversia, che deve concludersi con un rigetto della domanda;
tuttavia, tale rigetto non si ritiene correttamente motivato, non dovendo discendere dall'asserita mancanza di prova in ordine alla legittimazione attiva, bensì dall'evidente non sufficiente prova rispetto all'an del sinistro.
Deve, invero, osservarsi che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la prova della proprietà di beni mobili registrati può essere fornita con qualsiasi mezzo idoneo, non essendo richiesta, ai fini dell'accertamento della titolarità del bene, una specifica formalità probatoria (cfr. Cass., 20 aprile 2016, n. 7771; Cass., 11 aprile 2016, n. 8415; Cass., 11 marzo 2016,
n. 4755).
Ne consegue che la produzione, da parte dell'appellante, della copia del libretto di circolazione del motociclo targato RZ592S, recante attestazione e traduzione a cura del P.A. Controparte_5
unitamente al contratto di noleggio del medesimo veicolo, redatto in lingua polacca e corredato da traduzione in lingua italiana con certificazione di data certa, nonché alla visura camerale riferita alla società istante, integra un complesso documentale idoneo a comprovare, in modo sufficiente, la titolarità del motociclo in capo alla società Parte_2
Sul tema dei documenti redatti in lingua straniera, la giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, ribadito un principio di particolare rilievo: l'obbligo dell'uso della lingua italiana, sancito dall'art. 122 c.p.c., si applica agli atti processuali in senso stretto – quali gli atti introduttivi, le comparse e i verbali d'udienza – ma non ai documenti aventi natura meramente probatoria prodotti dalle parti.
Per questi ultimi, l'art. 123 c.p.c. riconosce al giudice la facoltà, e non l'obbligo, di nominare un traduttore. Tale facoltà può essere legittimamente non esercitata qualora il giudice conosca la lingua in cui il documento è redatto, ovvero quando vi sia accordo tra le parti sul contenuto o, ancora, laddove il documento sia accompagnato da una traduzione che, sebbene non giurata, non sia stata oggetto di specifiche e tempestive contestazioni da parte della controparte. Nel caso di specie, non risulta che la parte convenuta abbia sollevato alcuna contestazione, nelle forme e nei tempi di rito, in ordine alla traduzione prodotta dall'attrice. Deve pertanto ritenersi che la documentazione in lingua straniera, corredata da traduzione in italiano, sia pienamente utilizzabile ai fini probatori (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 20 febbraio 2025, n. 5200).
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi adeguatamente dimostrata la proprietà del veicolo e, per l'effetto, la sussistenza della legittimazione attiva della società alla Parte_2
proposizione della domanda risarcitoria.
Deve, altresì, rilevarsi l'erroneità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui il
Giudice di Pace ha fondato il rigetto della domanda sull'assunto che il motociclo, recante targa estera, non risultasse iscritto presso il Registro dei Veicoli Esteri (REVE).
Giova, in proposito, ricordare che il Registro dei Veicoli Esteri, istituito presso il Pubblico Registro
Automobilistico ai sensi dell'art. 93, comma 1-bis, del Codice della Strada (introdotto dal d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, e successivamente modificato dal d.lgs. 30 dicembre 2020, n. 184), è volto a garantire la tracciabilità dei veicoli immatricolati all'estero ma stabilmente circolanti sul territorio italiano.
In base a tale disciplina, qualora un veicolo immatricolato in uno Stato estero circoli in Italia per un periodo superiore a trenta giorni consecutivi, il soggetto che ne ha la disponibilità è tenuto a richiedere l'iscrizione del veicolo nel REVE. L'omissione di tale adempimento comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, nonché il possibile sequestro del documento di circolazione, ma non determina alcuna conseguenza sulla validità del titolo di proprietà o sulla legittimazione sostanziale del soggetto proprietario o utilizzatore nei rapporti civili.
Nel caso di specie, deve ritenersi – in assenza di contestazioni sul punto – che il motociclo oggetto di causa circolasse sul territorio italiano da oltre trenta giorni. Tuttavia, la mancata iscrizione al
REVE, pur costituendo violazione di un obbligo amministrativo, non incide sulla titolarità del bene, né comporta la perdita del diritto del proprietario o del soggetto legittimato a richiedere il risarcimento dei danni derivanti da un sinistro stradale.
Nel merito, si deve precisare che con la presente azione l'attore intende far valere una pretesa risarcitoria attraverso il procedimento ex art. 148 d.lgs. 209/2005, quindi attraverso un'azione contro l'assicuratore del veicolo asseritamente danneggiante, che, riguardando un incidente che nella prospettazione attorea vede il coinvolgimento e lo scontro tra veicoli, rende applicabile il disposto di cui all'art. 2054, comma 2, c.c.. Norma che, come precisato dalla giurisprudenza più recente, prevede un criterio d'imputazione della responsabilità avente la stessa natura di quello previsto dal primo comma, che prevede una forma di responsabilità speciale per colpa presunta e che ha funzione meramente sussidiaria (Cass. 6483/2013; Cass. 7061/2020; Cass. 13540/2023), operando solo nel caso in cui, iuxta alligata et probata, non sia possibile accertare in concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso (Cass. 9353/2019,
Cass. 18479/2015); peraltro, l'accertamento della colpa, anche grave, di uno dei conducenti, non esonera l'altro dall'onere della prova liberatoria, al fine di consentire al giudice l'esclusione di un concorso di colpa a suo carico (Cass. 195/2007, Cass. 6797/1987).
A questo punto ci si deve soffermare sull' “an” dell'evento dannoso e sulla conseguente affermazione della pretesa risarcitoria;
infatti, l'accertamento del fatto storico si pone come antecedente logico ai fini della valutazione della sussistenza della pretesa risarcitoria.
Occorre, dunque, valutare le risultanze probatorie assunte in corso di giudizio ricordando che questo
Tribunale ha la possibilità di effettuare una nuova valutazione delle prove raccolte dal giudice di prime cure, seppur nei limiti del principio devolutivo;
invero, “in virtù del principio tantum devolutum quantum appellatum di cui all'art. 342 cpc, l'effetto devolutivo dell'appello quale mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma diretto ad ottenere il riesame della causa nel merito, circostanza questa che preclude al Giudice del gravame solo di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei suddetti motivi, ma non di valutare in modo diverso gli stessi fatti già allegati e provati in primo grado ( v. Cass. civ. sez. III,13/4/2018, n.
9202). In altri termini, gli elementi già raccolti di fronte al Giudice di Pace possono essere valutati ex novo ai fini della decisione sulla richiesta di risarcimento del danno.
Nel caso di specie, da una lettura complessiva del materiale probatorio acquisito in primo grado, anche alla luce della documentazione e della stessa prospettazione attorea, emergono profili di incongruenza e una tale opacità sull'effettiva verificazione del sinistro, che depongono chiaramente per il rigetto della domanda e quindi del gravame proposto.
In primo luogo, risulta che nel giudizio di primo grado sia stata resa un'unica testimonianza, resa da
, padre del conducente del motociclo, , alla guida del veicolo di Testimone_1 Persona_1 proprietà dell'attrice al momento del sinistro.
Il teste ha dichiarato che, intorno alle ore 20, mentre si trovava a piedi in via Barone, all'altezza del civico 2, in prossimità dell'abitazione di un amico, avrebbe visto sopraggiungere la moto del figlio, la quale sarebbe stata tamponata da una Fiat di colore grigio che, con la parte anteriore, avrebbe urtato la parte posteriore del motociclo. Ha aggiunto che il figlio, a seguito dell'urto, sarebbe caduto a terra, rialzandosi tuttavia autonomamente, e che l'autovettura si sarebbe fermata, con alla guida un uomo accompagnato da un passeggero di sesso maschile. Ha infine riferito che, dopo l'accaduto, sarebbero stati annotati i dati della targa e dell'assicurazione del veicolo, senza che sul posto intervenissero né le forze dell'ordine né personale sanitario. Orbene, tale deposizione, pur formalmente coerente, non appare idonea a fornire un quadro probatorio sufficiente ai fini dell'accertamento della responsabilità del sinistro, presentando evidenti profili di genericità, contraddittorietà e incompletezza.
In primo luogo, dalla narrazione resa non è possibile desumere con precisione la dinamica del tamponamento, atteso che non risulta specificato se i veicoli fossero entrambi in movimento o se il motociclo fosse fermo al momento dell'urto; né vengono descritte le circostanze concrete (velocità, condizioni del traffico, illuminazione) che avrebbero determinato l'impatto. L'espressione utilizzata dal teste (“la moto veniva tamponata da tergo da una Fiat di colore grigio”) si risolve in una formula generica, priva di riferimenti fattuali utili a ricostruire l'effettiva successione causale degli eventi.
Va, altresì, osservato che il teste non ha indicato alcun elemento oggettivo atto a confermare l'avvenuto impatto (ad esempio rumori, tracce di frenata, posizione dei veicoli dopo il sinistro), limitandosi a riferire un episodio percepito in modo sintetico e senza riscontri. La circostanza che il figlio si sia rialzato immediatamente e che non sia stato necessario l'intervento di soccorsi o dell'autorità di polizia contribuisce, peraltro, a rendere ancor più difficile la verifica oggettiva dell'evento.
Va altresì rilevata una incongruenza temporale tra quanto dichiarato dal teste e quanto risulta dagli atti. Il sig. ha collocato il sinistro “intorno alle ore 20”, mentre la Testimone_1 documentazione prodotta indica che l'incidente sarebbe avvenuto alle ore 21.40.
Tale discrepanza, non marginale, incide sulla credibilità complessiva della deposizione, poiché non si tratta di una differenza trascurabile, ma di un'incongruenza che induce a dubitare della precisione e dell'effettiva percezione diretta dei fatti da parte del dichiarante.
Si aggiunga che la testimonianza proviene da soggetto legato da stretti vincoli di parentela con il conducente del motociclo, parte direttamente interessata all'esito del giudizio, sicché la dichiarazione deve essere valutata con particolare cautela sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca.
L'assenza di riscontri documentali – quali verbali di accertamento, rilievi planimetrici o referti medici – accentua la fragilità del quadro probatorio, che resta fondato unicamente su un racconto di parte e privo di specificità oggettiva.
Sotto ulteriore profilo, desta perplessità la documentazione fotografica prodotta in atti, la quale, risulta scattata in pieno giorno, mentre il sinistro si sarebbe verificato alle ore 21.40.
Tale circostanza rende evidente che le immagini non siano state acquisite nell'immediatezza dei fatti, ma in un momento successivo, circostanza che ne riduce sensibilmente l'attendibilità probatoria, non essendo possibile verificare lo stato dei luoghi, la posizione dei veicoli o l'effettiva riconducibilità dei danni all'evento denunciato. La mancanza di fotografie scattate al momento del sinistro, a fronte di un incidente che avrebbe causato danni di rilevante entità – pari, secondo la stima attorea, a circa euro 4.000,00 – appare, inoltre, oggettivamente singolare e difficilmente spiegabile.
Invero, è ragionevole attendersi che, a seguito di un urto di tale entità, il conducente o il proprietario del motociclo abbiano provveduto a documentare tempestivamente l'accaduto, anche solo a fini assicurativi.
L'assenza di tali rilievi fotografici, unita alla produzione di immagini realizzate in un diverso momento della giornata, contribuisce a indebolire ulteriormente la ricostruzione dei fatti offerta dall'attrice, non consentendo di stabilire con certezza la correlazione tra i danni rappresentati e l'evento dedotto in giudizio.
Deve rilevarsi, altresì, che il modulo di constatazione amichevole d'incidente (c.d. C.I.D.) prodotto in atti non può assumere rilevanza probatoria determinante ai fini del decidere. La Suprema Corte ha chiarito che: “In materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio;
varrà in particolare sottolineare come sia stata fatta salva – nella giurisprudenza della Suprema Corte – la possibilità per il giudice di merito di accertare che la dichiarazione resa nel modulo di contestazione amichevole di incidente sia incompatibile con la dinamica del sinistro, e ciò proprio alla luce dell'entità dei danni riportati dai veicoli, della situazione dei luoghi, ecc. La verifica di tale incompatibilità logica si pone come una sorta di momento antecedente rispetto all'esistenza ed alla valutazione della dichiarazione confessoria contenuta nel CID, fermo, peraltro, restando che essa resterebbe oggetto, comunque, di libera valutazione nei confronti dell'assicuratore, ai sensi dell'art. 2733, terzo comma, cod. civ., e dell'art. 23 della legge 24 dicembre 1969, n. 990” (Cass.,
Sez. Un., 5 maggio 2006, n. 10311).
Da tale principio discende che il C.I.D. non costituisce prova legale, ma elemento liberamente valutabile dal giudice, il quale può disattenderlo quando le risultanze istruttorie evidenzino incongruenze o incompatibilità logiche rispetto alla ricostruzione dei fatti in esso rappresentata.
Nel caso di specie, il modulo prodotto risulta privo di sottoscrizione da parte dei conducenti dei veicoli coinvolti, circostanza che ne esclude, già sotto il profilo formale, la natura di dichiarazione congiunta idonea ad assumere efficacia confessoria. Inoltre, nel modulo non è indicato il nominativo del conducente del veicolo asseritamente danneggiante, ma soltanto quello del conducente del motociclo danneggiato, con conseguente impossibilità di attribuire al documento valore di ricognizione bilaterale dei fatti. Si osserva, altresì, che le risultanze istruttorie acquisite non consentono di verificare la coerenza della dinamica descritta nel modulo con le effettive modalità del sinistro. Tale circostanza, unita alle anomalie formali sopra evidenziate, comporta che il C.I.D. non può essere utilizzato quale elemento probatorio idoneo a fondare l'affermazione di responsabilità del veicolo indicato come danneggiante.
Ne consegue che il documento in questione deve essere considerato mero atto unilaterale, privo di efficacia vincolante, e valutato, se del caso, in via meramente sussidiaria, unitamente agli altri elementi di prova acquisiti, che tuttavia, nel complesso, non consentono di ricostruire con certezza la dinamica del sinistro.
Alla luce delle seguenti considerazioni, l'appello si ritiene infondato in quanto la domanda risulta non provata, atteso che, anche a seguito di attenta lettura di tutto il materiale istruttorio disponibile, permangono seri dubbi in ordine alla verificazione del sinistro.
L'appello dive, in conclusione, essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata, anche se con la indicata diversa motivazione.
Quanto alle spese di lite, la fondatezza del motivo di appello che ha ribaltato la motivazione del giudice di primo grado, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di e di , avverso la sentenza del
[...] CP_1 Controparte_2
giudice di pace di Napoli n. 18475/2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e, di conseguenza, conferma la sentenza impugnata, integrandone la motivazione con quella espressa in parte motiva;
2) compensa le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Napoli il 23/10/2025.
Il giudice dott. IC RD
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
IC RD, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19016/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del
Giudice di Pace di Napoli n. 18475/2023, pendente
TRA
P.IVA , elettivamente domiciliato in Napoli in Via Miano Parte_1 P.IVA_1
n. 57 presso lo studio dell'avv. Giovanni De Sivo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellante
E
P.IVA , in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente CP_1 P.IVA_2
domiciliata in Corso Agnelli n.200, Torino;
Appellata contumace
NONCHÈ
, P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_3
elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore (SA) alla via G. Matteotti N.46, presso lo studio dell'avvocato Alfredo Crescenzo che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellata
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 18475/2023 emessa dal Giudice di pace di Napoli, che ha rigettato la domanda dallo stesso proposta in ordine al risarcimento danni a seguito di sinistro, compensando le spese tra le parti. Con l'atto di citazione in primo grado, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_3
quale proprietaria del veicolo, e , quale ente assicuratore, al fine di
[...] Controparte_2 vedersi riconoscere il risarcimento dei danni al proprio veicolo, condotto da , in Persona_1
occasione del sinistro verificatosi il 17/09/2020 in Napoli alla via N. Barane. Ha dedotto che il proprio motociclo, Yamaha XP 500 tg. RZ592S, ha subito un tamponamento da tergo da parte di un veicolo Fiat Tipo tg. FR926EL mentre procedeva lungo via G. Rossetti, rovinando al suolo sul lato destro e subendo danni alla parte posteriore e laterale destra.
Il giudizio di primo grado, nella contumacia di è stato istruito attraverso l'escussione CP_1
del teste , che ha integralmente confermato la prospettazione attorea in ordine alla Testimone_1 dinamica del sinistro e all'esclusiva responsabilità della conducente della Fiat.
Con sentenza n. 18475/2023, depositata il 12.04.2023, il Giudice di Pace di Napoli ha rigettato la domanda risarcitoria per difetto di legittimazione avendo parte attrice “prodotto in atti documentazione in lingua estera che non prova la titolarità del motociclo attoreo in capo all'atto con riferimento alla data del sinistro mentre il veicolo pur essendo immatricolato all'estero, ma circolante in , avrebbe dovuto essere iscritto presso l'apposito registro REVE, previsto all'art. CP_2
Cont 94 comma 4 ter del CdS, che risiede nel Sistema Informativo del PRA ed è gestito da .
Il giudice di prime cure ha motivato il rigetto della domanda sulla base della inutilizzabilità della documentazione prodotta, non avendo, quindi, ottemperato all'onere probatorio relativo alla proprietà del veicolo alla data del sinistro.
L'appellante ha censurato la decisione nella parte in cui il giudice di pace ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva, sostenendo che tale statuizione sia stata adottata in violazione dei principi che regolano il contraddittorio e la non contestazione dei fatti ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Secondo
l'appellante, infatti, parte convenuta non avrebbe sollevato, nel corso del giudizio di primo grado, alcuna eccezione espressa in ordine alla legittimazione attiva dell'attrice, con la conseguenza che il giudice avrebbe dovuto considerare il relativo fatto come non contestato e, pertanto, acquisito al processo.
Viene, altresì, censurata la valutazione dell'istruttoria compiuta dal Giudice di Pace, ritenuta erronea con riguardo all'esame della documentazione prodotta. L'appellante osserva, in particolare, che il giudice di prime cure ha ritenuto la documentazione versata in atti inidonea a comprovare la titolarità del motociclo in quanto redatta in lingua straniera, omettendo tuttavia di considerare che la stessa era corredata da traduzione in lingua italiana. Da ciò l'appellante deduce che la proprietà del veicolo risulti adeguatamente provata e che, per conseguenza, debba riconoscersi la sussistenza della legittimazione attiva della alla proposizione della domanda Parte_2
risarcitoria. Si è costituita eccependo genericamente l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 CP_2
c.p.c., e insistendo per il suo rigetto nel merito, in quanto infondato, con conseguente conferma della sentenza gravata in quanto immune dai vizi motivazionali lamentati.
La causa è stata istruita documentalmente e assunta in decisione all'esito dell'udienza del
17/9/2025.
Il gravame è, innanzitutto, ammissibile e procedibile perché tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c. e, quindi, entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata (in mancanza di notificazione della stessa). Invero, la sentenza è stata depositata il 12 aprile 2023 e l'atto di appello è stato notificato via pec in data 19 settembre 2023.
L'iscrizione a ruolo del gravame è del 20 settembre 2023.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia della convenuta in quanto CP_1
regolarmente citata e non costituitasi nel presente giudizio.
Ancora preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello per mancanza dei requisiti di cui all' art. 342 c.p.c. Dopo la riforma del mezzo di gravame nel 2012, si è consolidato un orientamento giurisprudenziale, secondo cui alla luce dei principi di effettività della tutela giurisdizionale, l'art. 342 c.p.c. " non esiga dall'appellante alcun "progetto alternativo di sentenza"; non esiga dall'appellante alcun vacuo formalismo fine a se stesso;
non esiga dall'appellante alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa
(Cass., sez. III, ord. n. 10916/2017)”.
Il novellato art. 342 c.p.c. esige invece dall'appellante: la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto, nonché gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione (sostanzialmente in questo senso si è già pronunciata la
Cass. Sez. lav., n. 18411/2016, secondo cui il nuovo art. 342 c.p.c. "non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata"; sostanzialmente nello stesso senso, Cass. Sez. 1 n. 18932/2016). Tali argomenti ovviamente dipenderanno dalla specificità dei singoli giudizi, ma in linea generale essi consisteranno: nel caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate, ovvero di quelle che si assumono malamente valutate;
nel caso di censure riguardanti questioni di diritto, nell'indicazione della norma che si sarebbe dovuta applicare, ovvero dell'interpretazione che si sarebbe dovuta preferire;
nel caso di censure riguardanti errores in procedendo, nell'indicazione del fatto processuale malamente valutato dal giudice, e dalla diversa scelta processuale che avrebbe dovuto compiere" (Cass., sez. III, ord. n. 10916/2017).
Nel caso di specie le doglianze di parte appellante appaiono estremamente precise e circostanziate nell'indicazione analitica tanto delle parti del provvedimento impugnate, quanto delle modifiche richieste e delle violazioni asseritamente compiute dal giudice di primo grado, lamentando l'errata valutazione delle risultanze istruttorie e l'errata applicazione di norme di diritto che l'avrebbero condotto a ritenere non provata la domanda.
Passando all'esame del merito, ritiene questo tribunale che la decisione del giudice di primo grado è corretta per quanto attiene all'esito della controversia, che deve concludersi con un rigetto della domanda;
tuttavia, tale rigetto non si ritiene correttamente motivato, non dovendo discendere dall'asserita mancanza di prova in ordine alla legittimazione attiva, bensì dall'evidente non sufficiente prova rispetto all'an del sinistro.
Deve, invero, osservarsi che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la prova della proprietà di beni mobili registrati può essere fornita con qualsiasi mezzo idoneo, non essendo richiesta, ai fini dell'accertamento della titolarità del bene, una specifica formalità probatoria (cfr. Cass., 20 aprile 2016, n. 7771; Cass., 11 aprile 2016, n. 8415; Cass., 11 marzo 2016,
n. 4755).
Ne consegue che la produzione, da parte dell'appellante, della copia del libretto di circolazione del motociclo targato RZ592S, recante attestazione e traduzione a cura del P.A. Controparte_5
unitamente al contratto di noleggio del medesimo veicolo, redatto in lingua polacca e corredato da traduzione in lingua italiana con certificazione di data certa, nonché alla visura camerale riferita alla società istante, integra un complesso documentale idoneo a comprovare, in modo sufficiente, la titolarità del motociclo in capo alla società Parte_2
Sul tema dei documenti redatti in lingua straniera, la giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, ribadito un principio di particolare rilievo: l'obbligo dell'uso della lingua italiana, sancito dall'art. 122 c.p.c., si applica agli atti processuali in senso stretto – quali gli atti introduttivi, le comparse e i verbali d'udienza – ma non ai documenti aventi natura meramente probatoria prodotti dalle parti.
Per questi ultimi, l'art. 123 c.p.c. riconosce al giudice la facoltà, e non l'obbligo, di nominare un traduttore. Tale facoltà può essere legittimamente non esercitata qualora il giudice conosca la lingua in cui il documento è redatto, ovvero quando vi sia accordo tra le parti sul contenuto o, ancora, laddove il documento sia accompagnato da una traduzione che, sebbene non giurata, non sia stata oggetto di specifiche e tempestive contestazioni da parte della controparte. Nel caso di specie, non risulta che la parte convenuta abbia sollevato alcuna contestazione, nelle forme e nei tempi di rito, in ordine alla traduzione prodotta dall'attrice. Deve pertanto ritenersi che la documentazione in lingua straniera, corredata da traduzione in italiano, sia pienamente utilizzabile ai fini probatori (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 20 febbraio 2025, n. 5200).
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi adeguatamente dimostrata la proprietà del veicolo e, per l'effetto, la sussistenza della legittimazione attiva della società alla Parte_2
proposizione della domanda risarcitoria.
Deve, altresì, rilevarsi l'erroneità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui il
Giudice di Pace ha fondato il rigetto della domanda sull'assunto che il motociclo, recante targa estera, non risultasse iscritto presso il Registro dei Veicoli Esteri (REVE).
Giova, in proposito, ricordare che il Registro dei Veicoli Esteri, istituito presso il Pubblico Registro
Automobilistico ai sensi dell'art. 93, comma 1-bis, del Codice della Strada (introdotto dal d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, e successivamente modificato dal d.lgs. 30 dicembre 2020, n. 184), è volto a garantire la tracciabilità dei veicoli immatricolati all'estero ma stabilmente circolanti sul territorio italiano.
In base a tale disciplina, qualora un veicolo immatricolato in uno Stato estero circoli in Italia per un periodo superiore a trenta giorni consecutivi, il soggetto che ne ha la disponibilità è tenuto a richiedere l'iscrizione del veicolo nel REVE. L'omissione di tale adempimento comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, nonché il possibile sequestro del documento di circolazione, ma non determina alcuna conseguenza sulla validità del titolo di proprietà o sulla legittimazione sostanziale del soggetto proprietario o utilizzatore nei rapporti civili.
Nel caso di specie, deve ritenersi – in assenza di contestazioni sul punto – che il motociclo oggetto di causa circolasse sul territorio italiano da oltre trenta giorni. Tuttavia, la mancata iscrizione al
REVE, pur costituendo violazione di un obbligo amministrativo, non incide sulla titolarità del bene, né comporta la perdita del diritto del proprietario o del soggetto legittimato a richiedere il risarcimento dei danni derivanti da un sinistro stradale.
Nel merito, si deve precisare che con la presente azione l'attore intende far valere una pretesa risarcitoria attraverso il procedimento ex art. 148 d.lgs. 209/2005, quindi attraverso un'azione contro l'assicuratore del veicolo asseritamente danneggiante, che, riguardando un incidente che nella prospettazione attorea vede il coinvolgimento e lo scontro tra veicoli, rende applicabile il disposto di cui all'art. 2054, comma 2, c.c.. Norma che, come precisato dalla giurisprudenza più recente, prevede un criterio d'imputazione della responsabilità avente la stessa natura di quello previsto dal primo comma, che prevede una forma di responsabilità speciale per colpa presunta e che ha funzione meramente sussidiaria (Cass. 6483/2013; Cass. 7061/2020; Cass. 13540/2023), operando solo nel caso in cui, iuxta alligata et probata, non sia possibile accertare in concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso (Cass. 9353/2019,
Cass. 18479/2015); peraltro, l'accertamento della colpa, anche grave, di uno dei conducenti, non esonera l'altro dall'onere della prova liberatoria, al fine di consentire al giudice l'esclusione di un concorso di colpa a suo carico (Cass. 195/2007, Cass. 6797/1987).
A questo punto ci si deve soffermare sull' “an” dell'evento dannoso e sulla conseguente affermazione della pretesa risarcitoria;
infatti, l'accertamento del fatto storico si pone come antecedente logico ai fini della valutazione della sussistenza della pretesa risarcitoria.
Occorre, dunque, valutare le risultanze probatorie assunte in corso di giudizio ricordando che questo
Tribunale ha la possibilità di effettuare una nuova valutazione delle prove raccolte dal giudice di prime cure, seppur nei limiti del principio devolutivo;
invero, “in virtù del principio tantum devolutum quantum appellatum di cui all'art. 342 cpc, l'effetto devolutivo dell'appello quale mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma diretto ad ottenere il riesame della causa nel merito, circostanza questa che preclude al Giudice del gravame solo di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei suddetti motivi, ma non di valutare in modo diverso gli stessi fatti già allegati e provati in primo grado ( v. Cass. civ. sez. III,13/4/2018, n.
9202). In altri termini, gli elementi già raccolti di fronte al Giudice di Pace possono essere valutati ex novo ai fini della decisione sulla richiesta di risarcimento del danno.
Nel caso di specie, da una lettura complessiva del materiale probatorio acquisito in primo grado, anche alla luce della documentazione e della stessa prospettazione attorea, emergono profili di incongruenza e una tale opacità sull'effettiva verificazione del sinistro, che depongono chiaramente per il rigetto della domanda e quindi del gravame proposto.
In primo luogo, risulta che nel giudizio di primo grado sia stata resa un'unica testimonianza, resa da
, padre del conducente del motociclo, , alla guida del veicolo di Testimone_1 Persona_1 proprietà dell'attrice al momento del sinistro.
Il teste ha dichiarato che, intorno alle ore 20, mentre si trovava a piedi in via Barone, all'altezza del civico 2, in prossimità dell'abitazione di un amico, avrebbe visto sopraggiungere la moto del figlio, la quale sarebbe stata tamponata da una Fiat di colore grigio che, con la parte anteriore, avrebbe urtato la parte posteriore del motociclo. Ha aggiunto che il figlio, a seguito dell'urto, sarebbe caduto a terra, rialzandosi tuttavia autonomamente, e che l'autovettura si sarebbe fermata, con alla guida un uomo accompagnato da un passeggero di sesso maschile. Ha infine riferito che, dopo l'accaduto, sarebbero stati annotati i dati della targa e dell'assicurazione del veicolo, senza che sul posto intervenissero né le forze dell'ordine né personale sanitario. Orbene, tale deposizione, pur formalmente coerente, non appare idonea a fornire un quadro probatorio sufficiente ai fini dell'accertamento della responsabilità del sinistro, presentando evidenti profili di genericità, contraddittorietà e incompletezza.
In primo luogo, dalla narrazione resa non è possibile desumere con precisione la dinamica del tamponamento, atteso che non risulta specificato se i veicoli fossero entrambi in movimento o se il motociclo fosse fermo al momento dell'urto; né vengono descritte le circostanze concrete (velocità, condizioni del traffico, illuminazione) che avrebbero determinato l'impatto. L'espressione utilizzata dal teste (“la moto veniva tamponata da tergo da una Fiat di colore grigio”) si risolve in una formula generica, priva di riferimenti fattuali utili a ricostruire l'effettiva successione causale degli eventi.
Va, altresì, osservato che il teste non ha indicato alcun elemento oggettivo atto a confermare l'avvenuto impatto (ad esempio rumori, tracce di frenata, posizione dei veicoli dopo il sinistro), limitandosi a riferire un episodio percepito in modo sintetico e senza riscontri. La circostanza che il figlio si sia rialzato immediatamente e che non sia stato necessario l'intervento di soccorsi o dell'autorità di polizia contribuisce, peraltro, a rendere ancor più difficile la verifica oggettiva dell'evento.
Va altresì rilevata una incongruenza temporale tra quanto dichiarato dal teste e quanto risulta dagli atti. Il sig. ha collocato il sinistro “intorno alle ore 20”, mentre la Testimone_1 documentazione prodotta indica che l'incidente sarebbe avvenuto alle ore 21.40.
Tale discrepanza, non marginale, incide sulla credibilità complessiva della deposizione, poiché non si tratta di una differenza trascurabile, ma di un'incongruenza che induce a dubitare della precisione e dell'effettiva percezione diretta dei fatti da parte del dichiarante.
Si aggiunga che la testimonianza proviene da soggetto legato da stretti vincoli di parentela con il conducente del motociclo, parte direttamente interessata all'esito del giudizio, sicché la dichiarazione deve essere valutata con particolare cautela sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca.
L'assenza di riscontri documentali – quali verbali di accertamento, rilievi planimetrici o referti medici – accentua la fragilità del quadro probatorio, che resta fondato unicamente su un racconto di parte e privo di specificità oggettiva.
Sotto ulteriore profilo, desta perplessità la documentazione fotografica prodotta in atti, la quale, risulta scattata in pieno giorno, mentre il sinistro si sarebbe verificato alle ore 21.40.
Tale circostanza rende evidente che le immagini non siano state acquisite nell'immediatezza dei fatti, ma in un momento successivo, circostanza che ne riduce sensibilmente l'attendibilità probatoria, non essendo possibile verificare lo stato dei luoghi, la posizione dei veicoli o l'effettiva riconducibilità dei danni all'evento denunciato. La mancanza di fotografie scattate al momento del sinistro, a fronte di un incidente che avrebbe causato danni di rilevante entità – pari, secondo la stima attorea, a circa euro 4.000,00 – appare, inoltre, oggettivamente singolare e difficilmente spiegabile.
Invero, è ragionevole attendersi che, a seguito di un urto di tale entità, il conducente o il proprietario del motociclo abbiano provveduto a documentare tempestivamente l'accaduto, anche solo a fini assicurativi.
L'assenza di tali rilievi fotografici, unita alla produzione di immagini realizzate in un diverso momento della giornata, contribuisce a indebolire ulteriormente la ricostruzione dei fatti offerta dall'attrice, non consentendo di stabilire con certezza la correlazione tra i danni rappresentati e l'evento dedotto in giudizio.
Deve rilevarsi, altresì, che il modulo di constatazione amichevole d'incidente (c.d. C.I.D.) prodotto in atti non può assumere rilevanza probatoria determinante ai fini del decidere. La Suprema Corte ha chiarito che: “In materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio;
varrà in particolare sottolineare come sia stata fatta salva – nella giurisprudenza della Suprema Corte – la possibilità per il giudice di merito di accertare che la dichiarazione resa nel modulo di contestazione amichevole di incidente sia incompatibile con la dinamica del sinistro, e ciò proprio alla luce dell'entità dei danni riportati dai veicoli, della situazione dei luoghi, ecc. La verifica di tale incompatibilità logica si pone come una sorta di momento antecedente rispetto all'esistenza ed alla valutazione della dichiarazione confessoria contenuta nel CID, fermo, peraltro, restando che essa resterebbe oggetto, comunque, di libera valutazione nei confronti dell'assicuratore, ai sensi dell'art. 2733, terzo comma, cod. civ., e dell'art. 23 della legge 24 dicembre 1969, n. 990” (Cass.,
Sez. Un., 5 maggio 2006, n. 10311).
Da tale principio discende che il C.I.D. non costituisce prova legale, ma elemento liberamente valutabile dal giudice, il quale può disattenderlo quando le risultanze istruttorie evidenzino incongruenze o incompatibilità logiche rispetto alla ricostruzione dei fatti in esso rappresentata.
Nel caso di specie, il modulo prodotto risulta privo di sottoscrizione da parte dei conducenti dei veicoli coinvolti, circostanza che ne esclude, già sotto il profilo formale, la natura di dichiarazione congiunta idonea ad assumere efficacia confessoria. Inoltre, nel modulo non è indicato il nominativo del conducente del veicolo asseritamente danneggiante, ma soltanto quello del conducente del motociclo danneggiato, con conseguente impossibilità di attribuire al documento valore di ricognizione bilaterale dei fatti. Si osserva, altresì, che le risultanze istruttorie acquisite non consentono di verificare la coerenza della dinamica descritta nel modulo con le effettive modalità del sinistro. Tale circostanza, unita alle anomalie formali sopra evidenziate, comporta che il C.I.D. non può essere utilizzato quale elemento probatorio idoneo a fondare l'affermazione di responsabilità del veicolo indicato come danneggiante.
Ne consegue che il documento in questione deve essere considerato mero atto unilaterale, privo di efficacia vincolante, e valutato, se del caso, in via meramente sussidiaria, unitamente agli altri elementi di prova acquisiti, che tuttavia, nel complesso, non consentono di ricostruire con certezza la dinamica del sinistro.
Alla luce delle seguenti considerazioni, l'appello si ritiene infondato in quanto la domanda risulta non provata, atteso che, anche a seguito di attenta lettura di tutto il materiale istruttorio disponibile, permangono seri dubbi in ordine alla verificazione del sinistro.
L'appello dive, in conclusione, essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata, anche se con la indicata diversa motivazione.
Quanto alle spese di lite, la fondatezza del motivo di appello che ha ribaltato la motivazione del giudice di primo grado, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di e di , avverso la sentenza del
[...] CP_1 Controparte_2
giudice di pace di Napoli n. 18475/2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e, di conseguenza, conferma la sentenza impugnata, integrandone la motivazione con quella espressa in parte motiva;
2) compensa le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Napoli il 23/10/2025.
Il giudice dott. IC RD