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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 28/11/2025, n. 1621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1621 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2834/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati
Dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel.
Dott. CHIARA ILARIA BITOZZI Giudice
Dott. LUISA BETTIO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2834/2025 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BO NICOLO'
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO - CONTUMACE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. Assegnare l'abitazione coniugale contratta in locazione, unitamente al mobilio, sita in Piove di Sacco (PD) via San Pio X 47 int. 2 alla sig. ra che Parte_1 curerà per intero il pagamento del canone di locazione, delle utenze e degli oneri condominiali.
pagina 1 di 3
3. Disporre che il sig. trasferisca la propria residenza ed abitazione altrove, CP_1 entro 10 gg. dalla comunicazione dei provvedimenti presidenziali.
4. Nulla a titolo di mantenimento reciproco essendo i coniugi economicamente indipendenti ed avendo già regolato i loro rapporti patrimoniali;
5. Con vittoria di spese diritti ed onorari;
CONCLUSIONI DEL P.M.: Dichiara di intervenire
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.6.2025, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio civile il 21.4.2012 con in Camponogara (VE), che Controparte_1 dall'unione non erano nati figli, che la convivenza era divenuta intollerabile, a causa della condotta del marito, proponeva domanda cumulativa di separazione personale dei coniugi e scioglimento del matrimonio.
Il non si costituiva in giudizio e non compariva all'udienza del 10.10.2025, CP_1 fissata per la comparizione personale dei coniugi.
Nella suddetta udienza non poteva essere esperito il tentativo di conciliazione, i coniugi venivano autorizzati a vivere separati e il giudice tratteneva la causa in decisione sulla domanda di separazione personale.
***
Osserva il Tribunale che i contrasti tra i coniugi descritti dalla ricorrente e la ferma volontà manifestata dalla stessa di ottenere la separazione - in un contesto di disinteresse del marito per la propria vicenda coniugale, essendo rimasto contumace e assente - attestano l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi e giustificano la dichiarazione di separazione personale tra gli stessi.
Non vi sono i presupposti per assegnare alla moglie, come dalla stessa richiesto, la casa familiare, in locazione, atteso che in sede di separazione personale tale provvedimento deve essere correlato, ai sensi dell'art.337 sexies c.c., all'interesse dei figli e nella specie dall'unione coniugale non sono nati figli.
Va provveduto con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio con riferimento alla domanda di scioglimento del matrimonio, al verificarsi delle condizioni di cui all'art.3 l.898/70.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1 ordina l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile;
provvede con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio;
spese al definitivo.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 14.10.2025
Il Presidente est.
dott. Federica Sacchetto
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati
Dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel.
Dott. CHIARA ILARIA BITOZZI Giudice
Dott. LUISA BETTIO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2834/2025 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BO NICOLO'
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO - CONTUMACE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. Assegnare l'abitazione coniugale contratta in locazione, unitamente al mobilio, sita in Piove di Sacco (PD) via San Pio X 47 int. 2 alla sig. ra che Parte_1 curerà per intero il pagamento del canone di locazione, delle utenze e degli oneri condominiali.
pagina 1 di 3
3. Disporre che il sig. trasferisca la propria residenza ed abitazione altrove, CP_1 entro 10 gg. dalla comunicazione dei provvedimenti presidenziali.
4. Nulla a titolo di mantenimento reciproco essendo i coniugi economicamente indipendenti ed avendo già regolato i loro rapporti patrimoniali;
5. Con vittoria di spese diritti ed onorari;
CONCLUSIONI DEL P.M.: Dichiara di intervenire
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.6.2025, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio civile il 21.4.2012 con in Camponogara (VE), che Controparte_1 dall'unione non erano nati figli, che la convivenza era divenuta intollerabile, a causa della condotta del marito, proponeva domanda cumulativa di separazione personale dei coniugi e scioglimento del matrimonio.
Il non si costituiva in giudizio e non compariva all'udienza del 10.10.2025, CP_1 fissata per la comparizione personale dei coniugi.
Nella suddetta udienza non poteva essere esperito il tentativo di conciliazione, i coniugi venivano autorizzati a vivere separati e il giudice tratteneva la causa in decisione sulla domanda di separazione personale.
***
Osserva il Tribunale che i contrasti tra i coniugi descritti dalla ricorrente e la ferma volontà manifestata dalla stessa di ottenere la separazione - in un contesto di disinteresse del marito per la propria vicenda coniugale, essendo rimasto contumace e assente - attestano l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi e giustificano la dichiarazione di separazione personale tra gli stessi.
Non vi sono i presupposti per assegnare alla moglie, come dalla stessa richiesto, la casa familiare, in locazione, atteso che in sede di separazione personale tale provvedimento deve essere correlato, ai sensi dell'art.337 sexies c.c., all'interesse dei figli e nella specie dall'unione coniugale non sono nati figli.
Va provveduto con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio con riferimento alla domanda di scioglimento del matrimonio, al verificarsi delle condizioni di cui all'art.3 l.898/70.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1 ordina l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile;
provvede con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio;
spese al definitivo.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 14.10.2025
Il Presidente est.
dott. Federica Sacchetto
pagina 3 di 3