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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/11/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1158/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TO, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
PP ME RT - Presidente
EN BE - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1158/2025 degli affari di volontaria giurisdizione
TRA
, nata a [...] il [...] (Avv. Nucera Floriana Elena Rita) Parte_1
RICORRENTE
E
, nato ad [...] il [...] (Avv. Sanfilippo Controparte_1
ON CE)
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. verbale di udienza del 26.11.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che i coniugi e , con ricorso depositato in data Parte_1 Controparte_1
23.07.2025, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio condizioni concordate.
Che all'udienza del 26.11.2025, le parti, a parziale modifica della domanda, hanno precisato che: “le clausole che prevedono i trasferimenti immobiliari devono essere intese come impegni avente carattere obbligatorio e che le parti, dopo l'emissione della sentenza, in ottemperanza all'accordo raggiunto, si recheranno dal Notaio per effettuare i predetti trasferimenti”, e hanno insistito per l'accoglimento della domanda congiunta;
che il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda;
ritenuto che
la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta;
che, infatti, dalla documentazione prodotta risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio semestrale dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del
Tribunale e l'emissione della sentenza di omologa della separazione consensuale, passata in giudicato. che pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura spirituale e materiale fra i coniugi;
che la domanda, sussistendo tutti i presupposti di legge, deve quindi essere accolta;
ritenuto che
, in ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Palma di Montechiaro (AG) il 21 luglio
2012 da nata a [...] il [...] e , nato ad Parte_1 Controparte_1
TO (AG) il 10/06/1983, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Palma di Montechiaro al n.64, parte II, seria A dell'anno 2012; omologa le condizioni di divorzio concordate nel ricorso introduttivo depositato il 23.07.2025,
2 come modificate all'udienza del 26.11.2025, da intendersi qui integralmente trascritte;
nulla sulle spese;
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palma di Montechiaro, per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in TO nella camera di consiglio del 27.11.2025
L'ESTENSORE
EN BE
IL PRESIDENTE
PP ME RT
(atto firmato digitalmente)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TO, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
PP ME RT - Presidente
EN BE - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1158/2025 degli affari di volontaria giurisdizione
TRA
, nata a [...] il [...] (Avv. Nucera Floriana Elena Rita) Parte_1
RICORRENTE
E
, nato ad [...] il [...] (Avv. Sanfilippo Controparte_1
ON CE)
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. verbale di udienza del 26.11.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che i coniugi e , con ricorso depositato in data Parte_1 Controparte_1
23.07.2025, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio condizioni concordate.
Che all'udienza del 26.11.2025, le parti, a parziale modifica della domanda, hanno precisato che: “le clausole che prevedono i trasferimenti immobiliari devono essere intese come impegni avente carattere obbligatorio e che le parti, dopo l'emissione della sentenza, in ottemperanza all'accordo raggiunto, si recheranno dal Notaio per effettuare i predetti trasferimenti”, e hanno insistito per l'accoglimento della domanda congiunta;
che il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda;
ritenuto che
la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta;
che, infatti, dalla documentazione prodotta risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio semestrale dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del
Tribunale e l'emissione della sentenza di omologa della separazione consensuale, passata in giudicato. che pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura spirituale e materiale fra i coniugi;
che la domanda, sussistendo tutti i presupposti di legge, deve quindi essere accolta;
ritenuto che
, in ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Palma di Montechiaro (AG) il 21 luglio
2012 da nata a [...] il [...] e , nato ad Parte_1 Controparte_1
TO (AG) il 10/06/1983, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Palma di Montechiaro al n.64, parte II, seria A dell'anno 2012; omologa le condizioni di divorzio concordate nel ricorso introduttivo depositato il 23.07.2025,
2 come modificate all'udienza del 26.11.2025, da intendersi qui integralmente trascritte;
nulla sulle spese;
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palma di Montechiaro, per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in TO nella camera di consiglio del 27.11.2025
L'ESTENSORE
EN BE
IL PRESIDENTE
PP ME RT
(atto firmato digitalmente)
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