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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 02/12/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3842/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ER IN Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa LI Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 12/11/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 2/9/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato FRANCO BULLERI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Altopascio (LU), via Roma n. 22, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I Signori e continueranno a vivere nella residenza indicata in Parte_2 Parte_1 epigrafe, dandosi comunicazione di eventuali variazioni di residenza e/o di recapiti telefonici, pur liberi di autodeterminare la loro vita. 2) La Signora rinuncia ad ogni richiesta di assegno divorzile. Parte_2
3) Il Sig. continuerà a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento della figlia LI - Pt_1 maggiorenne, ma studente universitaria non ancora indipendente economicamente - la somma di euro 250,00 mensili in favore della Sig.ra mediante bonifico bancario sul conto Parte_2
[...], entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT annuale come per legge a far data dal deposito del ricorso. Il Sig. si obbliga altresì a Pt_1 corrispondere il 50% delle spese straordinarie relative alla figlia LI, così come indicato al punto 6 del ricorso per separazione (pagine 3 e 4) da intendersi qui integralmente trascritto ad eccezione
1 del primo capoverso sull'ulteriore contributo di euro 20,00 settimanali (c.d. paghetta) da intendersi invece cassato, liberi i genitori di contribuire ulteriormente ed eventualmente nella misura che vorranno. 4) Il Sig. riconosce alla sig.ra la somma di euro 70.000,00 (Settantamila/00) per i Pt_1 Parte_2 lavori dalla stessa realizzati a proprie spese nell'immobile di proprietà del sig. (ex casa Pt_1 coniugale) che pertanto si impegna a continuare a versare in favore dell'ex coniuge la somma di euro 200,00 mensili - come ha fatto sin dalla data di sottoscrizione del ricorso per separazione per complessivi euro 15.000,00 (quindicimila/00) dei quali la sig.ra rilascia quietanza con la Parte_2 sottoscrizione del presente ricorso residuando così alla data odierna la somma di euro 55.000,00 (cinquantacinquemila/00) - fino al mese di settembre dell'anno 2028, data entro la quale si impegna altresì a saldare in un'unica soluzione l'importo residuo.
5) Il Sig. continuerà ad accollarsi le rate del mutuo intestato alla sig.ra e relative Pt_1 Parte_2 all'immobile posto in Capannori, via di Liso n. 99 (ex casa coniugale) di proprietà del Sig. , il Pt_1 quale nel contempo si impegna a tenerla indenne ed a manlevarla da ogni richiesta.
6) La Signora e il Signor si danno reciproco consenso affinché gli Parte_2 Parte_1 stessi possano disgiuntamente chiedere autorizzazione amministrativa per il rilascio e/o rinnovo del passaporto individuale e della carta di identità valida per l'espatrio.
7) La Signora e il Signor si danno atto di aver regolato già in sede di Parte_2 Parte_1 separazione tutti i rapporti economico-patrimoniali tra di loro, per cui non avanzano alcuna altra pretesa».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Capannori (LU) il 21/7/2001, dal quale è nata la figlia LI (nata il [...]), maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della figlia, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
2 In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 in Capannori (LU) in data 21/7/2001, debitamente trascritto nel Registro Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di Capannori (LU) all'Atto Numero 85, Parte 2, Serie A, Ufficio 1, dell'Anno 2001; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Capannori (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 12/11/2025.
Il Presidente estensore
ER IN
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ER IN Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa LI Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 12/11/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 2/9/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato FRANCO BULLERI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Altopascio (LU), via Roma n. 22, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I Signori e continueranno a vivere nella residenza indicata in Parte_2 Parte_1 epigrafe, dandosi comunicazione di eventuali variazioni di residenza e/o di recapiti telefonici, pur liberi di autodeterminare la loro vita. 2) La Signora rinuncia ad ogni richiesta di assegno divorzile. Parte_2
3) Il Sig. continuerà a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento della figlia LI - Pt_1 maggiorenne, ma studente universitaria non ancora indipendente economicamente - la somma di euro 250,00 mensili in favore della Sig.ra mediante bonifico bancario sul conto Parte_2
[...], entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT annuale come per legge a far data dal deposito del ricorso. Il Sig. si obbliga altresì a Pt_1 corrispondere il 50% delle spese straordinarie relative alla figlia LI, così come indicato al punto 6 del ricorso per separazione (pagine 3 e 4) da intendersi qui integralmente trascritto ad eccezione
1 del primo capoverso sull'ulteriore contributo di euro 20,00 settimanali (c.d. paghetta) da intendersi invece cassato, liberi i genitori di contribuire ulteriormente ed eventualmente nella misura che vorranno. 4) Il Sig. riconosce alla sig.ra la somma di euro 70.000,00 (Settantamila/00) per i Pt_1 Parte_2 lavori dalla stessa realizzati a proprie spese nell'immobile di proprietà del sig. (ex casa Pt_1 coniugale) che pertanto si impegna a continuare a versare in favore dell'ex coniuge la somma di euro 200,00 mensili - come ha fatto sin dalla data di sottoscrizione del ricorso per separazione per complessivi euro 15.000,00 (quindicimila/00) dei quali la sig.ra rilascia quietanza con la Parte_2 sottoscrizione del presente ricorso residuando così alla data odierna la somma di euro 55.000,00 (cinquantacinquemila/00) - fino al mese di settembre dell'anno 2028, data entro la quale si impegna altresì a saldare in un'unica soluzione l'importo residuo.
5) Il Sig. continuerà ad accollarsi le rate del mutuo intestato alla sig.ra e relative Pt_1 Parte_2 all'immobile posto in Capannori, via di Liso n. 99 (ex casa coniugale) di proprietà del Sig. , il Pt_1 quale nel contempo si impegna a tenerla indenne ed a manlevarla da ogni richiesta.
6) La Signora e il Signor si danno reciproco consenso affinché gli Parte_2 Parte_1 stessi possano disgiuntamente chiedere autorizzazione amministrativa per il rilascio e/o rinnovo del passaporto individuale e della carta di identità valida per l'espatrio.
7) La Signora e il Signor si danno atto di aver regolato già in sede di Parte_2 Parte_1 separazione tutti i rapporti economico-patrimoniali tra di loro, per cui non avanzano alcuna altra pretesa».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Capannori (LU) il 21/7/2001, dal quale è nata la figlia LI (nata il [...]), maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della figlia, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
2 In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 in Capannori (LU) in data 21/7/2001, debitamente trascritto nel Registro Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di Capannori (LU) all'Atto Numero 85, Parte 2, Serie A, Ufficio 1, dell'Anno 2001; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Capannori (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 12/11/2025.
Il Presidente estensore
ER IN
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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