TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 22/10/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
- SEZIONE UNICA CIVILE –
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott.ssa NN Destito, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del
14.10.2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1292 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. ), in proprio e nella sua qualità di legale Parte_1 C.F._1 rappresentante della (P.I. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_1
TO AN (CZ), presso lo studio dell'Avv. Angelina Scalise, domicilio digitale angelina. che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti Email_1 in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso dalla Dott.ssa Roberta Molè, Viceprefetto Aggiunto della
, reggente dell'Area III – Applicazione del sistema sanzionatorio Controparte_2 amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio in materia di depenalizzazione, con domicilio eletto in , Corso Mazzini, n. 85; CP_2
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso in opposizione a ordinanza ingiunzione avverso e per l'annullamento del verbale n° 22/87 emesso dal Comando Carabinieri per la Salute di notificato via CP_3 CP_2 pec in data 06/06/2024;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione in atti.
+++++++++++++++
Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L.18 giugno 2009 n.69, ha modificato tra l'altro l'art.132 c.p.c. e il correlato art.118 disp. att. c.p.c., disponendo in relazione al contenuto della sentenza, (art.132 n.4 c.p.c.), che la motivazione debba esprimere: "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" e non più lo svolgimento del processo.
Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.
++++++++++++++++++++
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 4.12.2024, in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante della Parte_1
proponevano opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione di data Controparte_1
29.10.2024, emessa a seguito a verbale di contestazione di illecito n° 22/87, con la quale veniva intimato a in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante della Parte_1 [...] il pagamento della somma di € 32.222,22, per la violazione di cui all' ART. 27. co.1 CP_1
D.lgs. 137/2022 in relazione all'art. 4 del D.lgs. 137/2022 – Art. 5 del Reg Ce. 745/2017.
Si costituiva in giudizio la , impugnando e contestando tutto quanto Controparte_4 ex adverso dedotto ed eccepito per i motivi tutti di cui all'atto di costituzione e risposta.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti essendo di natura strettamente documentale.
Disposta con decreto la sostituzione dell'udienza del 14.10.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note di trattazione scritte, ex art. 127-ter c.p.c., costatato che parte ricorrente ha tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al fine di delibare sulle domande e sulle eccezioni delle pari è opportuno premettere alcune considerazioni sulla ripartizione dell'onere della prova nella presente causa. È pacifico che nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione ex art. 22, 23 della legge 689/81, si realizza l'interversione dell'onere della prova in favore di parte ricorrente, conseguentemente la P.A. assumendo la veste sostanziale di attore è tenuta ai sensi dell'art. 2697 cpc, di provare la fondatezza dei fatti e delle motivazioni poste alla base del provvedimento impugnato, dunque la sussistenza della pretesa sanzionatoria, all'opponente a fronte della presunzione di legittimità degli atti amministrativi dare la prova di fatti impeditivi e/o inesistenti,
Quanto al merito l'opposizione è infondata per quanto segue. A mente dell'art ART. 27. co.1 D.lgs.
137/2022 “Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette sul mercato, mette a disposizione o mette in servizio un dispositivo in violazione dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 24.200 euro a 145.000 euro”. In particolare,
l'art. 5 regolamento UE 2017/745 afferma: “1) Un dispositivo può essere immesso sul mercato o messo in servizio solo se è conforme al presente regolamento qualora sia debitamente fornito e correttamente installato, oggetto di un'adeguata manutenzione e utilizzato conformemente alla sua destinazione d'uso. 2) Un dispositivo deve soddisfare i requisiti generali di sicurezza e prestazione di cui all'allegato I a esso applicabili, tenuto conto della sua destinazione d'uso… omissis.”
Il provvedimento sanzionatorio richiama il verbale di accertamento n. 22/81 del 2024, in atti, con cui,
a seguito di verifiche e sequestro, i Carabinieri dei Nas di , durante l'ispezione rinvenivano CP_2 all'interno dello studio odontoiatrico 338 confezioni di dispositivi medici Controparte_1 scaduti in promiscuità con altri dispositivi risultati regolari. Per dispositivi si intende come specificato nell'art. 1 D.lgs. n. 332/2000 qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software informatico impiegato per il loro corretto funzionamento, la cui azione principale voluta nel o sul corpo umano non sia conseguita con mezzi farmacologici ne' immunologici ne' mediante processo metabolico, ma la cui funzione può essere assistita da questi mezzi, e destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell'uomo. Pertanto, non solo i farmaci devono essere conservati secondo le indicazioni del produttore ed eliminati dopo la data di scadenza, ma anche i dispositivi medici in uso presso laboratori e/o studi medici, devono essere trattati e conservati secondo le indicazioni del fabbricante, così come non più utilizzabili dopo la data di scadenza. Alla luce di quanto argomentato, tenuto conto del quantitativo del materiale scaduto rinvenuto nel laboratorio di analisi è legittima la contestata violazione da parte della resistente.
Non può trovare nemmeno riscontro l'eccezione di errata classificazione merceologica dei dispositivi, perché la normativa in esame (regolamento UE 2017/745), all'allegato 8), fa si una suddivisione di dispositivi, ma tale suddivisione non prevede deroghe circa il mancato rispetto delle date di scadenze dei dispositivi imposte dai fabbricanti e presenti in etichetta. Si tratta di una classificazione destinata esclusivamente ad individuare la categoria di appartenenza del dispositivo in relazione al rischio di impiego dello stesso.
Nella specie, mancano elementi, né sono stati dedotti, che ne possano giustificarne la detenzione per un fine diverso dall'utilizzo.
Priva di pregio è altresì l'eccezione di nullità dell'ordinanza d'ingiunzione per carenza di motivazione. E' pacifico per costante giurisprudenza in merito che: “ l'obbligo di motivazione si deve ritenere assolto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e, il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem, mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtu' della obbligatoria preventiva contestazione”.
Invero, anche se la ordinanza ingiunzione fosse carente sul piano della motivazione, ciò non costituirebbe motivo per l'annullamento ope iudici, poiché a seguito si apre un giudizio di cognizione pieno, teso a verificare la validità sostanziale del provvedimento, attraverso un autonomo esame della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'infrazione.
Va rigettata, infine, anche l'ulteriore motivo di opposizione relativo all'errata quantificazione del quantum, poiché alla luce della normativa vigente, nonché dalla documentazione versata in atti
(visura camerale), si evince che la somma indicata per accedere al pagamento in misura ridotta entro i 60 giorni dalla notifica sia stata regolarmente quantificata.
Alla luce di quanto precede, l'opposizione deve essere rigettata e l'ordinanza ingiunzione confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, al minimo in ragione dell'attività svolta e tenuto conto della scarsa complessità delle questioni giuridiche sottese al presente giudizio.
PQM
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, nella persona del Giudice monocratico Dott.ssa
NN Destito, definitivamente pronunciando sull'opposizione in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa, così provvede:
• Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza ingiunzione opposta;
• Condanna gli opponenti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta, che si liquidano in € 3.809,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lamezia Terme, 22.10.2025 Il GOP
Dott.ssa NN Destito