Ordinanza 31 luglio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 31/07/2018, n. 20354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20354 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2018 |
Testo completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24429-2017 proposto da: COMUNE DELL'AQUILA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliatosi in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO DE NARDIS;
- ricorrente -
contro
IPER AQUILA, GICOM S.R.L., AQUILANA CALCESTRUZZI S.R.L.;
- intimati -
per correzione di errore materiale della sentenza n. 22359/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 26/09/2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/07/2018 dal consigliere ANGELINA-MARIA PERRINO. *** rilevato che: queste sezioni unite con sentenza 26 settembre 2017, n. 22359 hanno dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla s.r.l. IPER AQUILA e hanno condannato la ricorrente al pagamento delle spese nei confronti delle controparti costituite;
in narrativa, hanno riferito che il Comune dell'Aquila e l'ARAP non hanno svolto difese;
di contro, il Comune dell'Aquila ha rappresentato di avere svolto difese, notificando tempestivo controricorso e ha evidenziato che la stessa intestazione della sentenza n. 22359/17 riporta la circostanza, giacché il Comune vi compare come controricorrente;
per conseguenza il Comune ha chiesto la correzione dell'errore materiale della sentenza, specificamente dell'ultimo capoverso di pagina 3, dov'è riferito dell'omesso svolgimento delle difese, nonché del dispositivo, con riguardo all'omessa liquidazione delle spese in proprio favore;
considerato che:
l'esame del fascicolo processuale evidenzia che il Comune dell'Aquila nel giudizio in oggetto ha effettivamente svolto difese notificando tempestivo controricorso, di modo che la discrasia tra l'intestazione della sentenza e l'indicazione in narrativa sopra riportata è ascrivibile a mero errore materiale;
all'omessa liquidazione delle spese di lite in favore del Comune dell'Aquila si può porre rimedio mediante la procedura esperita, in base al principio di recente espresso da queste sezioni unite (con sentenza 21 giugno 2018, n. 16415), in base al quale Ric. 2017 n. 24429 sez. SU - ud. 17-07-2018 2 CNTh qualora, come nel caso in esame, l'onere delle spese sia posto a carico del soccombente, l'omissione va sanata mediante correzione dell'errore, che dà appunto attuazione alla statuizione contenuta in motivazione;
- in tal modo, si è segnalato, si viene a coprire il vuoto di tutela rispetto all'omessa regolazione delle spese, che altrimenti si produrrebbe con riguardo alle sentenze della Corte di Cassazione;
- la sentenza va quindi corretta per un verso nel senso che va dato atto dello svolgimento di attività difensiva da parte del Comune dell'Aquila e, per altro verso, nel senso che la ricorrente va condannata a pagare anche le spese sostenute dal Comune dell'Aquila, che si liquidano in euro 4.200,00 per compensi, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge;
per questi motivi
dispone correggersi la sentenza n. 22359/17 nel senso che: - nell'ultimo periodo di pag. 3 le parole "Aquilana Calcestruzzi e OM si sono difese con unico controricorso;
non hanno svolto difese il Comune e l'ARAP", vanno sostituite con le parole "Aquilana Calcestruzzi e OM si sono difese con unico controricorso;
ha svolto difese altresì il Comune, mentre non le ha svolte l'ARAP"; in dispositivo, le parole "condanna la ricorrente alle spese, liquidate in euro 6000,00, oltre euro 200,00 per esborsi;
oltre spese forfettarie e accessori di legge", vanno sostituite con le parole "condanna la ricorrente alle spese, liquidate, quanto ad Aquilana Calcestruzzi e a OM, in euro 6000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi e, quanto al Comune dell'Aquila, in euro 4200,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi;
Ric. 2017 n. 24429 sez. SU - ud. 17-07-2018 -3- oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge"; manda alla cancelleria per l'annotazione sull'originale della sentenza corretta e per la notificazione