Articolo 2 della Legge 7 giugno 1975, n. 229
Articolo 1Articolo 3
Versione
8 luglio 1975
Art. 2.
Agli operai dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato inquadrati prima della data di entrata in vigore della presente legge, nella categoria degli operai specializzati in base alle particolari norme emanate per detto personale con l' articolo 8, commi quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078 , e' assegnato, a decorrere dalla medesima data da cui ha avuto effetto nei confronti degli interessati l'applicazione delle norme contenute nel citato decreto n. 1078 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 , il parametro immediatamente superiore a quello spettante nella posizione di provenienza, con l'attribuzione, nel nuovo parametro, degli aumenti periodici eventualmente necessari per assicurare una paga immediatamente superiore a quella che sarebbe spettata nella categoria di provenienza.
Qualora il trattamento economico attribuito ai sensi del precedente comma venga a risultare inferiore a quello che gli interessati avrebbero successivamente conseguito nella precedente posizione per effetto dell'assegnazione dell'ulteriore parametro, e' attribuito, nella nuova posizione, al compimento del tempo che sarebbe stato necessario per conseguire l'anzidetto migliore trattamento, il parametro immediatamente superiore a quello conferito all'atto dell'inquadramento, attribuendo altresi' gli aumenti periodici eventualmente necessari per assicurare un trattamento economico non inferiore a quello gia' in godimento.
Il trattamento di cui sopra compete anche agli operai dell'Amministrazione stessa, addetti al controllo della produzione, i quali, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono stati promossi alla categoria dei qualificati mediante scrutinio per merito comparativo, in applicazione dell'articolo 9, secondo comma, del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1078, nonche' a quelli che sono transitati alla categoria immediatamente superiore entro la data di entrata in vigore della presente legge, sia a seguito di partecipazione a concorsi indetti a termini dell' articolo 1 della legge 31 marzo 1955, n. 265 , concernente i dipendenti dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, sia per avere esercitato, in relazione ad inderogabili esigenze delle lavorazioni, mansioni proprie della categoria superiore, conferite in base all'articolo 83 delle disposizioni sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione dei monopoli di Stato sulle attribuzioni e doveri del personale, approvate con decreto ministeriale 5 luglio 1928, all'articolo 10 del regolamento salariati, approvato con decreto ministeriale 21 ottobre 1925, numero 133842 e all'articolo 15 , ultimo comma, della legge 28 marzo 1962, n. 143 , riguardanti sempre il personale dei monopoli.
Il disposto di cui ai precedenti commi e' applicabile anche nei confronti degli operai non piu' in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
Per avvalersi delle norme sopra menzionate il personale dovra' presentare, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda in bollo alla Direzione generale dei monopoli di Stato.
Sono esentati dal produrre tale domanda gli operai che alla data di entrata in vigore della presente legge siano gia' cessati dal servizio.
Le disposizioni contenute nel primo e secondo comma sono estese agli operai che, in prima applicazione degli articoli 1 e 3 della presente legge, conseguiranno la nomina alla categoria immediatamente superiore.
Nei confronti di questi ultimi dipendenti l'attribuzione del nuovo parametro avra' effetto dalla data della nomina alla categoria superiore.
Entrata in vigore il 8 luglio 1975