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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/07/2025, n. 5661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5661 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23484/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ER LL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23484/2022 promossa da:
- (C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Elena Nicoli e Adriano Parte_1 C.F._1
Vinci, elettivamente domiciliata in Milano, alla via Santa Sofia n. 14, presso i difensori attrice contro
- (C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. Paola Molgora, elettivamente domiciliati in Monza, C.F._3
alla via Nino Bixio n. 1, presso il difensore convenuti
- (C.F. ), con il Controparte_3 P.IVA_1
patrocinio degli avv.ti Elena Scorbatti e Francesca Squillace, elettivamente domiciliato in Milano, alla via Lamarmora n. 40a, presso l'avv. Elena Scorbatti terzo chiamato
Oggetto: responsabilità medica
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo pagina 1 di 17 Con atto di citazione notificato in data 14-06-2022, la sig.ra ha convenuto in giudizio Parte_1
avanti questo Tribunale il dott. e il dott. chiedendone la Controparte_1 Controparte_2
condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito in relazione agli interventi odontoiatrici effettuati tra il 2019 e il 2020 nell'importo di euro 7.826,00, nonché, previa declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento dei convenuti, condannarli alla restituzione dell'importo di euro 420,00 per compensi versati.
L'attrice esponeva la seguente vicenda sanitaria.
In data 12-12-2019 la sig.ra si recava d'urgenza presso il Centro Odontoiatrico Frustagli Parte_1
Dr. EP a causa di un improvviso e persistente dolore ad un dente. Il dott. Controparte_1
decideva di aprire il dente e asportarne la polpa, senza averle previamente fornito alcuna informativa, neppure in merito al protossido anestetizzante utilizzato, che provocava all'attrice un temporaneo malessere. Per tale prestazione, la sig.ra versata al Centro Odontoiatrico la somma di Parte_2
euro 200,00. In data 20-12-2019, persistendo il dolore, l'attrice si recava nuovamente presso il Centro
Odontoiatrico, dove veniva visitata dal dott. che decideva di devitalizzare il Controparte_2
dente per poi chiuderlo con un'otturazione provvisoria. Durante l'intervento alla paziente veniva somministrato protossido in quantitativo eccessivo, tanto che la sig.ra vomitava Parte_1
violentemente, rischiando di soffocare poiché le era stato fissato anche il dental dam. Prima dell'intervento, il medico aveva somministrato all'attrice anche 30 gocce di Valium. Entrambe le sostanze venivano somministrate in totale assenza di informativa e consapevolezza della paziente dei relativi rischi. A fronte della prestazione ricevuta, la sig.ra versava al Centro Parte_1
Odontoiatrico l'ulteriore importo di euro 220,00. Dopo appena 45 minuti dall'intervento, l'attrice percepiva la frattura del dente in questione, con conseguente dolore. Il dott. Controparte_1
raggiunto telefonicamente dall'attrice in data 26-12-2019, veniva informato della frattura del dente, ma replicava che, verosimilmente, si trattava di un altro elemento dentario che le provocava il malessere;
le prescriveva, comunque, un antibiotico per 6 giorni. Al termine della terapia antibiotica, il dolore, tuttavia, si riproponeva e la paziente informava nuovamente il dott. del Controparte_1
problema; il medico le proponeva la somministrazione di un diverso antibiotico. In data 06-02-2020, la sig.ra tornava dal dentista per un'estrazione semplice del dente n. 36; in data 13-02- Parte_1
2020 le venivano rimossi i punti di sutura. Dopo quest'ultimo intervento il dolore si estendeva alla gengiva interessata dall'estrazione; il dott. riferiva telefonicamente che si trattava Controparte_1
di una normale reazione. Stante la persistenza dei dolori, a fine aprile 2020 l'attrice si rivolgeva ad pagina 2 di 17 altro professionista, che, previa esecuzione di una tac dentale, diagnosticava subito un'alveolite secca nella gengiva del dente 36 e in data 15-06-2020 rimuoveva l'otturazione provvisoria, confermando che il dente n. 16 era fratturato a metà ed era la causa del persistente dolore.
A seguito della malpractice medica dei convenuti, la sig.ra subiva danni di carattere Parte_1
patrimoniale e non patrimoniale. Attesa l'impossibilità di addivenire ad una soluzione stragiudiziale della vertenza, neppure in sede di mediazione, la sig.ra adiva questo Giudice. Parte_1
In data 13-10-2022 si costituivano in giudizio il dott. e il dott. Controparte_1 Controparte_2
chiedendo, in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in garanzia di Controparte_3
nel merito, contestavano la ricostruzione attorea, censuravano l'entità delle somme pretese
[...]
dalla sig.ra e chiedevano il rigetto della domanda proposta nei loro confronti ovvero, in Parte_1
caso di accoglimento delle istanze attoree, di valutare altresì il comportamento omissivo della paziente.
All'udienza del 07-11-2022 il Giudice – diverso dalla scrivente - autorizzava la chiamata in causa di e rinviava la causa alla successiva data del 20-03-2023. Controparte_3
In data 28-02-2023 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della Controparte_3
domanda risarcitoria formulata dalla sig.ra e, in caso di accoglimento delle pretese di Parte_1
quest'ultima, condannare i convenuti al risarcimento dei soli danni direttamente e immediatamente riconducibili alla condotta illecita dei due professionisti;
in via subordinata, limitare il danno a quanto previsto nella polizza professionale sottoscritta dai convenuti, con l'esclusione delle voci non espressamente contemplate, come la restituzione dei compensi, i danni conseguenti all'ammesso consenso informato e le spese legali e peritali, tenendo, altresì, conto della franchigia del 10%.
All'udienza del 20-03-2023, le parti chiedevano l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. Con ordinanza del 03-07-2023 il Giudice disponeva CTU sulla persona dell'attrice, nominando il dott. e il dott. . All'esito del deposito della relazione Persona_1 Persona_2
peritale, all'udienza del 27-05-2024 il Giudice si riservava sulla richiesta dei convenuti di chiarimenti sull'elaborato peritale. Con ordinanza del 04-07-2024 il Giudice respingeva le istanze, anche istruttorie, delle parti e rinviava il procedimento all'udienza del 11-11-2024 per un tentativo di conciliazione. Con decreto del 22-10-2024 la Presidente dott.ssa Paola Gandolfi assegnava il presente procedimento a questo Giudice, che disponeva la comparizione delle parti per esperire il tentativo di conciliazione per l'udienza del 19-11-2024.
pagina 3 di 17 Esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, ritenuta la causa matura per la decisione, all'esito della precisazione delle conclusioni rassegnate dalle parti, all'udienza del 14-03-2025, tenutasi mediante trattazione scritta, il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c., trattenendo alla scadenza la causa per la decisione.
2. Le questioni rilevanti nel giudizio
La materia del contendere verte sull'accertamento della responsabilità professionale del dott.
e del dott. con riferimento alle prestazioni sanitarie rese nei Controparte_1 Controparte_2
confronti dell'attrice.
In particolare, in base alle allegazioni della sig.ra , gli addebiti mossi alla parte convenuta Parte_1
riguardano l'imperita esecuzione delle prestazioni odontoiatriche effettuate dal mese di dicembre
2019 al mese di febbraio 2020, dalle quali l'attrice non avrebbe tratto alcun giovamento;
secondo la prospettazione attorea, le prestazioni rese dai convenuti avrebbero comportato la frattura dell'elemento dentario 16 e un errore nella diagnosi.
3. La responsabilità professionale
La domanda svolta dalla sig.ra risulta fondata ed è meritevole di accoglimento nei Parte_1
termini e nei limiti che seguono.
In primo luogo, pare opportuno ricordare gli insegnamenti della giurisprudenza, di merito e di legittimità, in materia di responsabilità medica.
Nel caso di specie trova applicazione il regime proprio della responsabilità di natura contrattuale, sia quanto alla ripartizione dell'onere della prova, sia in ordine ai principi relativi alla diligenza e al grado della colpa nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali.
In particolare, per quanto attiene all'onere della prova, è noto che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dell'eventuale fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. per tutte, sul tema, Cass. civ.
S.U. n. 13533/2001).
Con specifico riguardo alla responsabilità sanitaria, costituisce indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato quello secondo cui è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta censurabile del sanitario sia stata, secondo il criterio del “più probabile che pagina 4 di 17 non”, causa del danno (cfr. Cass. civ. n. 42104/2021; Cass. civ. n. 18392/2017; Cass. Civ., n.
26824/2017; Cass., n. 26825/2017; Cass. Civ. n. 3704/2018).
Di converso, grava sul sanitario, quale debitore convenuto, l'onere di dimostrare il fatto estintivo, costituito dall'avvenuto esatto adempimento - sempre secondo il criterio di diligenza specifica di cui agli artt. 1176, secondo comma c.p.c. e 2236 c.c. - ovvero che, pur sussistendo inadempimento, esso non sia stato eziologicamente rilevante in ordine al verificarsi del dedotto evento dannoso ovvero che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un diverso evento a lui non imputabile.
Tali affermazioni sono poi state meglio precisate dalla Suprema Corte con la recente sentenza n.
10050/2022 secondo cui “In tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali, è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente”.
4. L'accertamento della responsabilità
Ciò posto, nel caso di specie, l'attività istruttoria delle parti circa la prova della sussistenza del nesso di causalità è stata incentrata su una CTU collegiale svolta nel corso del presente giudizio, che ha potuto esaminare e valutare la documentazione medica prodotta dalla danneggiata.
Al riguardo, occorre ricordare che “la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche” (così ex multis, Cass. n. 6155/2009).
Inoltre, con particolare riferimento alle ipotesi di “di accertamento della responsabilità medico- chirurgica, attesa l'innegabilità delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie non solo alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere
"percipiente", sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati,
pagina 5 di 17 ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova” (Cass. n. 4792/2013).
Secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, anche di recente ribadito, la consulenza tecnica d'ufficio è infatti un atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. “deducente”) ovvero, in determinati casi (come appunto in ambito di responsabilità sanitaria), è essa stessa fonte di prova per l'accertamento dei fatti (consulenza c.d. “percipiente”), in quanto costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il “fatto storico”, rilevato e/o accertato dal consulente. (cfr. da ultimo, Cass. Civ. n. 12387/2020).
Quanto, infine, alla natura dei poteri dei CTU, va segnalato il recentissimo arresto delle Sezioni Unite, secondo cui il Consulente Tecnico d'Ufficio è un ausiliario del Giudice, che gode di un'investitura pubblicistica nel nuovo Codice di rito (a dispetto di quanto accadeva nel Codice del 1865) e, dunque, le indagini che il Consulente deve espletare ex art. 194 c.p.c. sono le stesse che compirebbe il Giudice se fosse dotato delle necessarie cognizioni tecniche. Si deve quindi oggi ritenere definitivamente superato l'opposto orientamento, formatosi a seguito della sentenza n. 31886/2019, che riteneva applicabili al CTU le preclusioni previste per le parti.
Le Sezioni Unite giungono a tale conclusione valorizzando la circostanza che i poteri del CTU nello svolgimento del suo incarico derivano direttamente dal Giudice che lo ha nominato e, dunque, sono esercitabili, sotto il profilo istruttorio, negli stessi limiti in cui sarebbero esercitabili dal Giudice.
Pertanto, per il Consulente Tecnico d'Ufficio non operano le preclusioni che operano per le parti poiché il perito, godendo dei medesimi poteri di accertamento del Giudice, analogamente a quest'ultimo può procedere d'ufficio anche nel caso in cui le parti siano incorse nelle preclusioni (in tal senso, si vedano l'art. 118 c.p.c., l'art. 213 c.p.c. e l'art. 2711 c.c.).
Di conseguenza, così come il Giudice non subisce alcuna preclusione ben potendo esercitare poteri istruttori d'ufficio “anche il consulente potrà procedere, nei limiti visti, a quegli approfondimenti istruttori che, prescindendo da ogni iniziativa di parte, nel segno caratterizzante della indispensabilità, appaiono necessari al fine di rispondere ai quesiti oggetto dell'interrogazione giudiziale”.
Appare, quindi, opportuno riferirsi a quanto accertato dai CTU dott. e dott. Persona_1 [...]
, i quali, dopo aver ricostruito analiticamente la vicenda clinica che ha interessato la sig.ra Per_2
(pagg. 3-4) hanno rilevato che “Il caso in esame riguarda una frattura verticale di radice Parte_1
(FVR) del primo molare superiore di destra, che in odontoiatria al giorno d'oggi risulta essere sempre
pagina 6 di 17 più frequente e che, pur essendo molto più abituale nei denti trattati endodonticamente, si può verificare anche sui denti ancora vitali e addirittura su denti integri (ovvero non interessati da patologie cariose o da ricostruzioni in amalgama). Di solito, tranne in casi terminali, la FVR risulta di difficile diagnosi perché la sintomatologia è sovrapponibile ad altre patologie del cavo orale che interessano in particolare i denti (ad esempio le pulpiti acute o croniche per carie dentale) e per questo motivo deve entrare sempre in diagnosi differenziale con le restanti patologie. Il clinico deve tenerla sempre in considerazione e proprio per questo motivo deve eseguire con meticolosità tutti gli esami e test possibili per poterla diagnosticare o quantomeno poterla sospettare, avvisando il paziente, spiegandogli le possibili evoluzioni, che nel caso della FVR, sono l'estrazione e la perdita del dente. Tra le Cause Primarie della FVR che solitamente portano alla rottura immediata del dente sono presenti:
• la perdita di struttura dentale per carie
• le procedure ricostruttive anche su denti vitali con l'amalgama
Tra le Cause Secondarie della FVR che predispongono alla frattura dopo un certo tempo si annovera
• gli effetti dei batteri sulla superficie dentinale conseguenti ai processi cariosi
Le FVR di solito rappresentano una evoluzione di un Crack dentinale che nel tempo si estendono a tal punto da portare e determinare la frattura verticale del dente e di conseguenza l'estrazione dell'elemento dentale. Facendo un esempio comprensibile a tutti, sono come le crepe del parabrezza delle auto che se non si riparano immediatamente tendono ad estendersi sempre di più fino alla completa rottura del vetro. Il dente in questione (il primo molare superiore 1.6) presentava una grossa ricostruzione in amalgama ed è ormai assodato e noto in letteratura quale sia il potenziale danno
(crack dentinale) che può causare un tale tipo di restauro anche nei denti non devitalizzati. Inoltre, sempre lo stesso dente, presentava una grossa lesione cariosa in posizione mesiale sotto la cresta marginale, apparentemente (da quanto visibile nel radiogramma in atti) non ancora in camera pulpare. Come descritto in precedenza questi riscontri radiologici (ovvero perdita di sostanza dentale dovuta alla presenza della carie e la presenza di un esteso restauro in amalgama) rientrano entrambi nelle cause primarie e secondarie di insorgenza di “crack dentinali” e della successiva evoluzione verso la FVR. (…).
Gli esami a disposizione del clinico per poter eseguire una corretta diagnosi sono essenzialmente di due tipi. Test clinici e esami radiologici. Dalla visione del diario clinico sembra essere stato effettuato solo un radiogramma preoperatorio e una OPT. Non sono presenti registrazioni sul diario clinico di:
• test di valutazione della sensibilità dentale come:
pagina 7 di 17 • il crio test (test del freddo),
• il pulp test elettrico,
• il sondaggio parodontale,
• il bite test,
• il test della percussione e della palpazione del dente e della mucosa orale,
• il test con il blu di metilene per evidenziare la rima di fratture negli stadi precoci la FVR da eseguirsi dopo la rimozione del restauro in amalgama e dopo l'apertura della camera pulpare.
Il dott. in sede di operazioni peritali ha affermato di aver fatto tutti i test diagnostici e che CP_1
“…visto il radiogramma ed eseguito il test della percussione sul 1.6 e constatato la sintomatologia dolorosa a carico del primo molare superiore destro, tutto faceva pensare ad una pulpite irreversibile…”. Corretta invece l'indicazione del dott. di togliere l'elemento: “… CP_1
dall'occlusione dentale perché esita scarsa sostanza dentale residua …”
Il Collegio peritale ritiene trovarsi di fronte ad un caso di una omissione di diagnosi o di una errata diagnosi considerando che dalla visione del radiogramma preoperatorio era già possibile riscontrare i segni che rientrano nei segni precoci di FVR (A Demographic Analysis of Vertical Root Fractures S.
Cohen, JOE Volume 32, Number 12, December 2006) e cioè:
• l'allargamento del legamento parodontale (frequenza del23%)
• la presenza di lesione periapicale (frequenza del 21%) e/o di lesione periradicolare (frequenza del 51%).
Quando si manifesta e/o si diagnostica una FVR l'unica terapia possibile è l'estrazione dell'elemento e la contestuale preservazione alveolare nel tentativo di perdere la minor quantità di osso possibile, da eseguirsi preferibilmente al più presto in quanto con il passare del tempo la frattura verticale di radice viene colonizzata dai batteri del cavo orale i quali agiscono creando la lisi dei tessuti di sostegno del dente (Osso e legamento parodontale) determinando, di conseguenza, la riduzione del volume osseo residuo. Ovvero più si ritarda l'estrazione più la quantità dell'osso residua sarà minore sia in senso verticale che in senso orizzontale. Allo stato attuale si constata una leggera perdita di sostanza ossa in senso orizzontale facilmente correggibile con una rigenerativa con membrana e osso o autologo o bovino da riempimento (BioOss) e diminuzione della altezza minima della cresta ossea residua per
l'inserimento di un impianto di almeno 10 mm facilmente recuperabile con un intervento contestuale all'inserimento dell'impianto con un mini rialzo di seno mascellare (Tecnica di Summers).
pagina 8 di 17 Il ritardo diagnostico ha pertanto prodotto una perdita di chance per la paziente producendo un danno per la perdita di parte del volume osseo residuato che necessiterà come già scritto nelle righe precedenti di un intervento per ricostruire il volume osseo sufficiente all'inserimento di un impianto di almeno 10 mm di lunghezza e del diametro di 4 mm nel sito 1.6.
Si evidenziano quindi profili di responsabilità professionale medica per colpa per imperizia e negligenza da parte dei due operatori del Centro Odontoiatrico del Dott. ” (pagg.
8-10 della CP_1
perizia).
I tecnici del Giudice hanno, quindi, rilevato profili di censurabilità nell'operato dei convenuti in particolare per:
“• NEGLIGENZA nel caso specifico per:
- carenza della documentazione diagnostica essenziale (mancata esecuzione dei test clinici atti a valutare lo stato del primo molare superiore destro)
- mancata ipotesi di frattura verticale di radice al permanere della sintomatologia dolorosa dopo aver effettuato la terapia canalare (20.12.20219)
- assenza di una documentazione fotografica prima, durante e dopo le terapie eseguite.
• IMPERIZIA nel caso specifico per:
- avere tenuto un comportamento contrastante con quello che l'esperienza, e la dottrina, impone nella valutazione del rapporto rischio-beneficio insito nella propria azione;
ovvero non aver eseguito gli esami diagnostici necessari e corretti per la valutazione del caso, formulando invece un piano di terapia solo sulla base di una prima visita superficiale;
- Non aver rivalutato la propria diagnosi iniziale (pulpite irreversibile) in una seconda fase al perdurare del dolore e/o non aver ipotizzato una FRV avendo le due patologie sintomi sovrapponibili ovvero non aver prospettato alla paziente la probabile frattura verticale di radice del
1.6 al perdurare della sintomatologia dolorosa resistente alle terapie antibiotiche (due cicli antibiotici) anti infiammatorie (Tachipirina) e anti dolorifiche (Toradol) dopo la terapia canalare del 1.6.
- Non aver valutato i segni radiologici (allargamento legamento parodontale sulla radice mesiale da dove inizia la FVR cfr. CBCT) già presenti al primo radiogramma endorale eseguito il 12.12.2019
È quindi da ritenersi censurabile l'operato dei sanitari del centro odontoiatrico dott. per CP_1
condotta omissiva: non sono stati approntati i corretti protocolli diagnostici che si sarebbero dovuti effettuare;
assenza degli esami necessari per diagnosticare una eventuale pregressa frattura di radice.” (pag. 11 della perizia).
pagina 9 di 17 Le conseguenze negative dell'operato dei convenuti sono ben descritte dai CTU come segue: “Da quanto visionato durante l'esame obiettivo, (…) e da quanto si evince dalla visione del radiogramma endorale eseguito in sede di operazioni consulenziali si può accertare la perdita di osso nel processo alveolare superiore nel sito 1.6 sia in senso verticale sia in senso orizzontale imputabile al ritardo diagnostico e alla intervenuta azione litica sull'osso e sul legamento da parte dei batteri che colonizzano la frattura verticale della radice. Per la perdita di osso nel sito 1.6 saranno necessari degli interventi di rigenerazione ossea per poter posizionare un impianto con dimensioni ottimali: 10 x 4 mm.” (pag. 12).
Nessun danno, in termini risarcibili, è stato invece, rilevato dai CTU in relazione all'utilizzo congiunto del protossido d'azoto e del valium, tradottosi in un malessere transitorio per la paziente.
Infine, concludendo il quadro probatorio sull'accertamento della responsabilità, i consulenti hanno accertato che:
● le indagini diagnostiche e i trattamenti effettuati non sono stati dettati da diligenza e prudenza in riferimento a metodiche non adeguate al caso in concreto;
● l'operato dei sanitari è censurabile per condotta omissiva, non essendo stati approntati i corretti protocolli diagnostici, che si sarebbero dovuti effettuare e per assenza degli esami necessari per diagnosticare una eventuale pregressa frattura di radice;
● il comportamento dei convenuti non è da ritenersi conforme alle linee guida e alle buone pratiche della comunità scientifica.
Alla luce di quanto esposto, deve quindi ritenersi sussistente la responsabilità del dott. CP_1
e del dott. essendo risultati provati da parte dell'attrice, sia il nesso di
[...] Controparte_2
causalità fra la condotta dei sanitari e il danno alla salute subito, sia la colpa dei medici, essendo emersi chiaramente dalla relazione tecnica profili di negligenza, imprudenza e imperizia nell'esecuzione degli interventi eseguiti, anche sotto il profilo diagnostico.
I medici convenuti non sono riusciti a dimostrare che “l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza” (Cass. civ. n. 18392/2017).
Non è idoneo a fornire la prova liberatoria richiesta dall'art. 1218 c.c. il fatto, riferito dai convenuti, che la sig.ra avesse disatteso l'appuntamento del 21-01-2020 e che non avesse Parte_1
completato le cure dell'elemento 16. Tale circostanza - del tutto pacifica, perché indicata nel diario clinico, riferita dalla stessa attrice e rilevata anche dai CTU – è irrilevante ai fini del determinismo pagina 10 di 17 causale, dal momento che le conseguenze dannose lamentate dall'attrice e accertate dai CTU, causalmente riconducibili alla condotta dei sanitari, si erano già prodotte in data anteriore per effetto dell'omessa/errata diagnosi.
Sulla base della motivata valutazione dei CTU, che il Tribunale condivide e ritiene esaustiva, questo giudice ritiene che parte convenuta debba essere dichiarata responsabile e condannata a risarcire a parte attrice i danni cagionati dall'inesatto adempimento della prestazione sanitaria.
5. La liquidazione del danno
Tanto premesso, si procede alla liquidazione del danno. Parte attrice chiede il risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato in euro 4.093,37 per come riformulato in sede di precisazione delle conclusioni, e del danno patrimoniale, quantificato in euro 420,00, pari alla somma corrisposta ai convenuti per le prestazioni rese.
5.1. Quanto al primo si osserva che secondo i più recenti l'insegnamenti della Suprema Corte di
Cassazione il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. costituisce una categoria generale di danno che attiene alla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da valore di scambio e presenta natura composita, articolandosi in una serie di aspetti aventi funzione meramente descrittiva, quali il danno morale (identificabile nel patema d'animo o sofferenza interiore subìti dalla vittima dell'illecito, ovvero nella lesione arrecata alla dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana), quello biologico (inteso come lesione del bene salute), dei quali - ove essi ricorrano cumulativamente - occorre tenere conto in sede di liquidazione del danno, in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento. Occorre dunque accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione, valutando, inoltre, congiuntamente, entro il danno biologico, tutte le sofferenze soggettivamente patite dal danneggiato in relazione alle condizioni personali dello stesso ed ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità psico-fisica ha comportato.
5.2. Per quanto riguarda il danno-conseguenza subito dall'attrice, i consulenti hanno accertato che
“La durata della inabilità temporanea relativa può essere quantificata in 90 giorni al 25%, senza alcuna sostanziale ripercussione negativa nello svolgimento delle attività della vita quotidiana”; inoltre, “I postumi permanenti per la perdita dell'osso del processo alveolare superiori secondario al ritardo diagnostico sono quantificabili nella misura dell'1% (uno per cento) completamente
pagina 11 di 17 emendabile dall'intervento di rigenerativa orizzontale e verticale dal mini rialzo di seno con tecnica di
Summers” (pag. 12).
Applicandosi i valori previsti dagli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni Private (cfr Cass. civ. n.
28990/2019), il danno non patrimoniale risarcibile ammonta a complessivi euro 2.057,58 così suddiviso:
- euro 814,68, quale danno biologico permanente, tenuto conto della percentuale accertata (1%) e dell'età del danneggiato al momento dell'esecuzione degli interventi (38 anni);
- euro 1.242,90, quale danno da inabilità temporanea (sul parametro giornaliero di euro 55,24).
Su tali valori, non può essere riconosciuta la personalizzazione richiesta dall'attrice sotto forma di danno morale per effetto della lamentata prolungata/persistente sofferenza e anche quale ristoro dell'omesso consenso informato con riferimento alla somministrazione dell'anestetico.
In merito, la Suprema Corte si è espressa nei seguenti termini: “al di fuori del circoscritto ed eccezionale ambito delle micro-permanenti, l'aumento personalizzato del danno biologico è circoscritto agli aspetti dinamico relazionali della vita del soggetto in relazione alle allegazioni e alle prove specificamente addotte, del tutto a prescindere dalla considerazione (e dalla risarcibilità) del danno morale. Senza che ciò costituisca alcuna duplicazione risarcitoria. In altri termini, se le tabelle del danno biologico offrono un indice standard di liquidazione, l'eventuale aumento percentuale sarà funzione della dimostrata peculiarità del caso concreto in relazione al vulnus arrecato alla vita di relazione del soggetto” (cfr. Cass. 11851/2015).
Sebbene il danno accertato nel caso di specie si collochi nell'ambito delle lesioni micropermanenti, si deve osservare che la difesa di parte attrice non ha minimamente descritto, nell'atto introduttivo e nelle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. una “peculiarità del caso concreto” tale da meritare una personalizzazione del danno.
La difesa, infatti, si è limitata ad un rilievo impersonale e generico delle conseguenze dannose sotto il profilo dinamico relazionale, che pertanto costituiscono già oggetto di liquidazione nella componente ordinaria del danno biologico. In altre parole, non risultano conseguenze afflittive eccezionali, diverse e superiori a quelle normalmente patite dalle persone che abbiano riportato lesioni di pari gravità.
Inoltre, la sig.ra non ha offerto la prova nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. Parte_1
dell'esistenza di nessuna circostanza personalizzante, quali eventuali pratiche hobbistiche di tipo sportivo ovvero attività rinunciate per effetto delle lesioni ovvero una riduzione della capacità lavorativa specifica.
pagina 12 di 17 Sulla somma liquidata devono essere calcolati gli interessi dovuti, considerando che tale importo si sarebbe dovuto ottenere al momento del fatto e che di esso invece l'attrice non ha potuto disporre nella ragionevole presunzione che egli, se ne avesse avuto la disponibilità, lo avrebbe utilizzato in proprio favore. Per tale calcolo soccorre il criterio fatto proprio dalla Corte di Cassazione (n.
1712/1995) che, operata la devalutazione dell'importo oggi liquidato in moneta attuale fino al momento del fatto, calcola gli interessi al tasso legale sul capitale via via rivalutato anno per anno fino ad oggi.
Dalla pubblicazione della sentenza al saldo sono dovuti gli interessi legali.
Infine, non può essere riconosciuto all'attrice l'importo di euro 1.350,00 indicato dai CTU quale necessario per emendare i danni permanenti pari all'1% poiché tale voce di danno deve essere considerata quale alternativa e non aggiuntiva al danno accertato dai CTU, i quali hanno riferito che il danno permanente sarebbe interamente emendabile con l'intervento prospettato.
Poiché parte attrice non ha allegato di aver già effettuato l'intervento, né l'intenzione di effettuarlo, tale importo non può essere liquidato.
5.3. Nella narrativa dell'atto di citazione e negli scritti successivi, parte attrice lamenta la violazione del consenso informato, chiedendone il risarcimento sotto forma di danno morale, adducendo la violazione degli obblighi informativi da parte dei convenuti in merito agli interventi e alle conseguenze degli stessi.
Tale obiezione non si è, però, tradotta in una puntuale domanda risarcitoria, né parte attrice ha argomentato su tale punto, neppure chiarendo la natura del danno risarcibile e cioè neppure chiarendo se la violazione lamentata comportasse un danno alla salute ovvero un danno alla libertà di autodeterminazione.
Posta in tali termini di genericità e indeterminatezza, la questione non può neppure essere esaminata.
5.4. Parte attrice chiede, altresì, anche il risarcimento del danno patrimoniale, quantificato nella somma di euro 420,00 a titolo di restituzione dei compensi versati ai convenuti.
Si osserva che la restituzione del corrispettivo presuppone l'accertamento e la dichiarazione di risoluzione del contratto di prestazione d'opera professionale intercorso tra le parti per inadempimento dei convenuti.
Nel caso di specie, parte attrice ha espressamente chiesto la risoluzione per inadempimento, che è stato assodato nel corso del presente giudizio, con la conseguenza che il compenso percepito dai pagina 13 di 17 convenuti pari a euro 420,00 dovrà essere interamente restituito in quanto la sua prestazione si è rivelata inutiliter data, come accertato anche dai CTU.
Su tale importo decorrono gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
In definitiva, il danno patrimoniale e non patrimoniale risarcibile a favore della sig.ra Parte_1
ammonta a complessivi euro 2.477,58, oltre interessi nella misura già indicata.
6. La manleva nei confronti dell'assicurazione formulata dai convenuti
Da ultimo, resta da valutare la posizione di quale compagnia Controparte_3
assicuratrice del dott. e del dott. Controparte_1 Controparte_2
Quest'ultima ha contestato la domanda di manleva svolta dai convenuti/assicurati, allegando una pluralità di ragioni.
Innanzitutto, la terza chiamata ha eccepito l'inoperatività della polizza con riferimento alla restituzione a favore dell'attrice dei compensi percepiti dai due professionisti.
La doglianza è fondata.
La restituzione dei compensi non può ritenersi compresa nelle obbligazioni a carico dell'assicurazione ai sensi dell'art. 18 punto k delle Condizioni Generali di polizza allegate dai convenuti (doc. n. 5).
In secondo luogo, la terza chiamata ha eccepito l'inoperatività della polizza con riferimento ai danni conseguenti all'omesso consenso informato, ma, su tale, punto, si richiama quanto già espresso in precedenza.
Inoltre, ha evidenziato che, a termini di polizza, la garanzia è prestata Controparte_3
con uno scoperto del 10% con il massimo di euro 5.000,00. Di tale limite il Giudice terrà conto nella liquidazione del danno e della conseguente garanzia a carico dell'assicurazione.
Con riferimento all'inoperatività della garanzia assicurativa con riferimento alle spese legali e peritali sostenute, la terza chiamata ha eccepito quanto segue:
- si tratta di fatti successivi alla stipula della polizza;
- i convenuti hanno posto un veto sull'offerta risarcitoria di euro 9.000,00 formulata in sede stragiudiziale all'attrice e hanno rifiutato nel corso di questo giudizio la proposta conciliativa formulata dal Giudice, imponendo alla compagnia di resistere in giudizio.
Quanto alla prima questione, la censura non è fondata, atteso che dalla documentazione versata in atti dalle parti convenute, si rileva che i fatti in questione – risalenti ai mesi di dicembre 2019 e gennaio/febbraio 2020 sono coperti dalle polizze in essere con la terza chiamata per il periodo indicato e anche successivamente.
pagina 14 di 17 Per quanto riguarda l'offerta risarcitoria formulata sia in sede stragiudiziale che giudiziale, nonché la gestione della lite, ha evidenziato la condotta ostruzionistica tenuta dai Controparte_3
convenuti che si sono opposti alla definizione della controversia, anche in fase stragiudiziale, onerando la compagnia di maggiori costi.
La doglianza non è fondata.
Sul punto giova richiamare quanto previsto dalle condizioni di polizza dei convenuti:
Ciò posto, non risulta provata la condotta attribuita dalla terza chiamata ai convenuti in sede stragiudiziale, atteso che non vi è agli atti alcuna documentazione/corrispondenza che provi un comportamento degli assicurati volto ad ostacolare la trattativa, né un formale diniego della compagnia alla nomina di un legale di fiducia. Al contrario, risulta che l'avv. Paola Molgora, quale difensore dei convenuti, abbia inviato all'avv. Francesca Squillace, quale difensore della terza chiamata, una mail datata 09-01-2020 relativa al sinistro aperto dalla compagnia, senza ricevere alcuna obiezione sulla gestione della controversia.
Quanto al rifiuto dei convenuti di aderire alla proposta transattiva del Giudice, si evidenzia che lo stesso può essere valutato ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e non incide sull'inoperatività della garanzia prestata dalla compagnia a favore dell'assicurato.
Da ultimo, i convenuti hanno formulato domanda di condanna della terza chiamata a manlevarli dal pagamento delle spese legali, anche a difesa, in caso di accoglimento delle domande attoree.
Si ricorda che il contratto di assicurazione della responsabilità civile ha per effetto di obbligare l'assicuratore a tenere indenne l'assicurato delle spese di resistenza, ai sensi dell'art. 1917, comma terzo, c.c.
Tale obbligo, in quanto espressamente previsto dalla legge, costituisce un effetto naturale del contratto e non può essere derogato dalle parti, se non in senso più favorevole all'assicurato (art. 1932, comma primo, c.c.).
pagina 15 di 17 Ne consegue che l'obbligo dell'assicuratore della responsabilità civile di rivalere l'assicurato delle spese di resistenza, in quanto effetto naturale del contratto, ha la medesima estensione dell'obbligo di tenere indenne l'assicurato delle conseguenze patrimoniali dei fatti illeciti da lui commessi.
Ora, l'assicurato contro i rischi della responsabilità civile, ove commetta un fatto illecito dal quale scaturisca una lite giudiziaria, può andare incontro a tre diversi tipi di spese processuali:
a) le spese di soccombenza, cioè quelle che egli è tenuto a rifondere alla parte avversa vittoriosa, in conseguenza della condanna alle spese posta a suo carico dal giudice;
b) le spese di resistenza, cioè quelle sostenute per remunerare il proprio difensore ed eventualmente i propri consulenti, allo scopo di resistere alla pretesa attorea;
c) le spese di chiamata in causa, cioè quelle sostenute per convenire in giudizio il proprio assicuratore, chiedendogli di essere tenuto in caso di accoglimento della pretesa del terzo danneggiato.
Ebbene, le spese di soccombenza non costituiscono che una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito commesso dall'assicurato e perciò l'assicurato ha diritto di ripeterle dall'assicuratore, nei limiti del massimale.
Le spese di resistenza, invece, non costituiscono propriamente una conseguenza del fatto illecito, ma rientrano nel genus delle spese di salvataggio di cui all'art. 1914 c.c., in quanto sostenute per un interesse comune all'assicurato ed all'assicuratore.
Tali spese, perciò, possono anche eccedere il limite del massimale, nella proporzione stabilita dall'art. 1917, comma terzo, c.c. (cfr. Cass. n. 3011/2021; Cass. n. 18076/ 2020).
Applicando tali principi al caso di specie, deve ritenersi che l'eventuale sussistenza di una clausola che limita l'obbligo dell'assicuratore della responsabilità civile di rifondere le spese di lite sarebbe, comunque, illegittima ed inopponibile all'assicurato. Pertanto, vanno riconosciuti ai convenuti i compensi per le prestazioni svolte in loro favore dal proprio difensore, nonché le spese per la chiamata in causa dell'assicuratore, ponendoli entrambi a carico di quest'ultimo.
La liquidazione è fatta in dispositivo, secondo i valori minimi di cui al D.M. n. 55/2014.
7. La liquidazione delle spese di lite
Alla soccombenza segue la condanna di parte convenuta a corrispondere all'attrice le spese di mediazione, le spese di lite del presente procedimento, nonché le somme versate dall'attore ai CTU e ai CTP nel presente giudizio.
pagina 16 di 17 Quanto all'entità della liquidazione delle spese di lite, in considerazione della considerevole riduzione della somma risarcitoria riconosciuta all'attrice, le spese di lite vengono liquidate a favore di quest'ultima e a carico della parte convenuta nei valori minimi di cui al D.M. n. 55/2014.
Quanto ai rapporti tra i convenuti e la terza chiamata, si richiamo quanto già esposto al precedente punto.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa:
1) accerta la responsabilità professionale del dott. e del dott. Controparte_1 Controparte_2
e, per l'effetto, condanna i convenuti al pagamento, in favore dell'attrice e in via solidale tra loro,
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto, del complessivo importo di euro 2.477,58, oltre interessi come in motivazione;
2) condanna i convenuti, in via solidale tra loro, a rimborsare all'attrice le spese sostenute per i CTU nel presente procedimento, coma da decreto di liquidazione del 11-06-2024;
3) condanna i convenuti, in via solidale tra loro, a rimborsare all'attrice le spese sostenute per i CTP nella somma di euro 1.708,00, dietro presentazione di fattura probante l'esborso sostenuto;
4) pone definitivamente le spese di CTU a carico dei convenuti, in via solidale tra loro;
5) condanna i convenuti, in via solidale tra loro, a rimborsare all'attrice le spese di mediazione, che liquida in euro 280,00, nonché le spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.300,00, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti e rimborso delle spese vive di mediazione, nonché del contributo unificato e della marca ex dpr n. 115/2002;
6) dichiara tenuta a manlevare gli assicurati dott. e Controparte_3 Controparte_1
dott. ciascuno per la quota del 50%, da quanto sarà tenuta a pagare in Controparte_2
favore dell'attrice in virtù della presente sentenza per danni e spese liquidate, nei limiti indicati in motivazione;
7) condanna al pagamento, in favore di ciascuna parte convenuta, delle Controparte_3
spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.300,00, per compensi, oltre 15% spese generali, cap e iva come per legge, nonché rimborso del contributo unificato per la chiamata del terzo.
Milano, lì 8 luglio 2025
Il Giudice
ER LL
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ER LL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23484/2022 promossa da:
- (C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Elena Nicoli e Adriano Parte_1 C.F._1
Vinci, elettivamente domiciliata in Milano, alla via Santa Sofia n. 14, presso i difensori attrice contro
- (C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. Paola Molgora, elettivamente domiciliati in Monza, C.F._3
alla via Nino Bixio n. 1, presso il difensore convenuti
- (C.F. ), con il Controparte_3 P.IVA_1
patrocinio degli avv.ti Elena Scorbatti e Francesca Squillace, elettivamente domiciliato in Milano, alla via Lamarmora n. 40a, presso l'avv. Elena Scorbatti terzo chiamato
Oggetto: responsabilità medica
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo pagina 1 di 17 Con atto di citazione notificato in data 14-06-2022, la sig.ra ha convenuto in giudizio Parte_1
avanti questo Tribunale il dott. e il dott. chiedendone la Controparte_1 Controparte_2
condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito in relazione agli interventi odontoiatrici effettuati tra il 2019 e il 2020 nell'importo di euro 7.826,00, nonché, previa declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento dei convenuti, condannarli alla restituzione dell'importo di euro 420,00 per compensi versati.
L'attrice esponeva la seguente vicenda sanitaria.
In data 12-12-2019 la sig.ra si recava d'urgenza presso il Centro Odontoiatrico Frustagli Parte_1
Dr. EP a causa di un improvviso e persistente dolore ad un dente. Il dott. Controparte_1
decideva di aprire il dente e asportarne la polpa, senza averle previamente fornito alcuna informativa, neppure in merito al protossido anestetizzante utilizzato, che provocava all'attrice un temporaneo malessere. Per tale prestazione, la sig.ra versata al Centro Odontoiatrico la somma di Parte_2
euro 200,00. In data 20-12-2019, persistendo il dolore, l'attrice si recava nuovamente presso il Centro
Odontoiatrico, dove veniva visitata dal dott. che decideva di devitalizzare il Controparte_2
dente per poi chiuderlo con un'otturazione provvisoria. Durante l'intervento alla paziente veniva somministrato protossido in quantitativo eccessivo, tanto che la sig.ra vomitava Parte_1
violentemente, rischiando di soffocare poiché le era stato fissato anche il dental dam. Prima dell'intervento, il medico aveva somministrato all'attrice anche 30 gocce di Valium. Entrambe le sostanze venivano somministrate in totale assenza di informativa e consapevolezza della paziente dei relativi rischi. A fronte della prestazione ricevuta, la sig.ra versava al Centro Parte_1
Odontoiatrico l'ulteriore importo di euro 220,00. Dopo appena 45 minuti dall'intervento, l'attrice percepiva la frattura del dente in questione, con conseguente dolore. Il dott. Controparte_1
raggiunto telefonicamente dall'attrice in data 26-12-2019, veniva informato della frattura del dente, ma replicava che, verosimilmente, si trattava di un altro elemento dentario che le provocava il malessere;
le prescriveva, comunque, un antibiotico per 6 giorni. Al termine della terapia antibiotica, il dolore, tuttavia, si riproponeva e la paziente informava nuovamente il dott. del Controparte_1
problema; il medico le proponeva la somministrazione di un diverso antibiotico. In data 06-02-2020, la sig.ra tornava dal dentista per un'estrazione semplice del dente n. 36; in data 13-02- Parte_1
2020 le venivano rimossi i punti di sutura. Dopo quest'ultimo intervento il dolore si estendeva alla gengiva interessata dall'estrazione; il dott. riferiva telefonicamente che si trattava Controparte_1
di una normale reazione. Stante la persistenza dei dolori, a fine aprile 2020 l'attrice si rivolgeva ad pagina 2 di 17 altro professionista, che, previa esecuzione di una tac dentale, diagnosticava subito un'alveolite secca nella gengiva del dente 36 e in data 15-06-2020 rimuoveva l'otturazione provvisoria, confermando che il dente n. 16 era fratturato a metà ed era la causa del persistente dolore.
A seguito della malpractice medica dei convenuti, la sig.ra subiva danni di carattere Parte_1
patrimoniale e non patrimoniale. Attesa l'impossibilità di addivenire ad una soluzione stragiudiziale della vertenza, neppure in sede di mediazione, la sig.ra adiva questo Giudice. Parte_1
In data 13-10-2022 si costituivano in giudizio il dott. e il dott. Controparte_1 Controparte_2
chiedendo, in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in garanzia di Controparte_3
nel merito, contestavano la ricostruzione attorea, censuravano l'entità delle somme pretese
[...]
dalla sig.ra e chiedevano il rigetto della domanda proposta nei loro confronti ovvero, in Parte_1
caso di accoglimento delle istanze attoree, di valutare altresì il comportamento omissivo della paziente.
All'udienza del 07-11-2022 il Giudice – diverso dalla scrivente - autorizzava la chiamata in causa di e rinviava la causa alla successiva data del 20-03-2023. Controparte_3
In data 28-02-2023 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della Controparte_3
domanda risarcitoria formulata dalla sig.ra e, in caso di accoglimento delle pretese di Parte_1
quest'ultima, condannare i convenuti al risarcimento dei soli danni direttamente e immediatamente riconducibili alla condotta illecita dei due professionisti;
in via subordinata, limitare il danno a quanto previsto nella polizza professionale sottoscritta dai convenuti, con l'esclusione delle voci non espressamente contemplate, come la restituzione dei compensi, i danni conseguenti all'ammesso consenso informato e le spese legali e peritali, tenendo, altresì, conto della franchigia del 10%.
All'udienza del 20-03-2023, le parti chiedevano l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. Con ordinanza del 03-07-2023 il Giudice disponeva CTU sulla persona dell'attrice, nominando il dott. e il dott. . All'esito del deposito della relazione Persona_1 Persona_2
peritale, all'udienza del 27-05-2024 il Giudice si riservava sulla richiesta dei convenuti di chiarimenti sull'elaborato peritale. Con ordinanza del 04-07-2024 il Giudice respingeva le istanze, anche istruttorie, delle parti e rinviava il procedimento all'udienza del 11-11-2024 per un tentativo di conciliazione. Con decreto del 22-10-2024 la Presidente dott.ssa Paola Gandolfi assegnava il presente procedimento a questo Giudice, che disponeva la comparizione delle parti per esperire il tentativo di conciliazione per l'udienza del 19-11-2024.
pagina 3 di 17 Esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, ritenuta la causa matura per la decisione, all'esito della precisazione delle conclusioni rassegnate dalle parti, all'udienza del 14-03-2025, tenutasi mediante trattazione scritta, il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c., trattenendo alla scadenza la causa per la decisione.
2. Le questioni rilevanti nel giudizio
La materia del contendere verte sull'accertamento della responsabilità professionale del dott.
e del dott. con riferimento alle prestazioni sanitarie rese nei Controparte_1 Controparte_2
confronti dell'attrice.
In particolare, in base alle allegazioni della sig.ra , gli addebiti mossi alla parte convenuta Parte_1
riguardano l'imperita esecuzione delle prestazioni odontoiatriche effettuate dal mese di dicembre
2019 al mese di febbraio 2020, dalle quali l'attrice non avrebbe tratto alcun giovamento;
secondo la prospettazione attorea, le prestazioni rese dai convenuti avrebbero comportato la frattura dell'elemento dentario 16 e un errore nella diagnosi.
3. La responsabilità professionale
La domanda svolta dalla sig.ra risulta fondata ed è meritevole di accoglimento nei Parte_1
termini e nei limiti che seguono.
In primo luogo, pare opportuno ricordare gli insegnamenti della giurisprudenza, di merito e di legittimità, in materia di responsabilità medica.
Nel caso di specie trova applicazione il regime proprio della responsabilità di natura contrattuale, sia quanto alla ripartizione dell'onere della prova, sia in ordine ai principi relativi alla diligenza e al grado della colpa nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali.
In particolare, per quanto attiene all'onere della prova, è noto che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dell'eventuale fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. per tutte, sul tema, Cass. civ.
S.U. n. 13533/2001).
Con specifico riguardo alla responsabilità sanitaria, costituisce indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato quello secondo cui è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta censurabile del sanitario sia stata, secondo il criterio del “più probabile che pagina 4 di 17 non”, causa del danno (cfr. Cass. civ. n. 42104/2021; Cass. civ. n. 18392/2017; Cass. Civ., n.
26824/2017; Cass., n. 26825/2017; Cass. Civ. n. 3704/2018).
Di converso, grava sul sanitario, quale debitore convenuto, l'onere di dimostrare il fatto estintivo, costituito dall'avvenuto esatto adempimento - sempre secondo il criterio di diligenza specifica di cui agli artt. 1176, secondo comma c.p.c. e 2236 c.c. - ovvero che, pur sussistendo inadempimento, esso non sia stato eziologicamente rilevante in ordine al verificarsi del dedotto evento dannoso ovvero che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un diverso evento a lui non imputabile.
Tali affermazioni sono poi state meglio precisate dalla Suprema Corte con la recente sentenza n.
10050/2022 secondo cui “In tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali, è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente”.
4. L'accertamento della responsabilità
Ciò posto, nel caso di specie, l'attività istruttoria delle parti circa la prova della sussistenza del nesso di causalità è stata incentrata su una CTU collegiale svolta nel corso del presente giudizio, che ha potuto esaminare e valutare la documentazione medica prodotta dalla danneggiata.
Al riguardo, occorre ricordare che “la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche” (così ex multis, Cass. n. 6155/2009).
Inoltre, con particolare riferimento alle ipotesi di “di accertamento della responsabilità medico- chirurgica, attesa l'innegabilità delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie non solo alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere
"percipiente", sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati,
pagina 5 di 17 ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova” (Cass. n. 4792/2013).
Secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, anche di recente ribadito, la consulenza tecnica d'ufficio è infatti un atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. “deducente”) ovvero, in determinati casi (come appunto in ambito di responsabilità sanitaria), è essa stessa fonte di prova per l'accertamento dei fatti (consulenza c.d. “percipiente”), in quanto costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il “fatto storico”, rilevato e/o accertato dal consulente. (cfr. da ultimo, Cass. Civ. n. 12387/2020).
Quanto, infine, alla natura dei poteri dei CTU, va segnalato il recentissimo arresto delle Sezioni Unite, secondo cui il Consulente Tecnico d'Ufficio è un ausiliario del Giudice, che gode di un'investitura pubblicistica nel nuovo Codice di rito (a dispetto di quanto accadeva nel Codice del 1865) e, dunque, le indagini che il Consulente deve espletare ex art. 194 c.p.c. sono le stesse che compirebbe il Giudice se fosse dotato delle necessarie cognizioni tecniche. Si deve quindi oggi ritenere definitivamente superato l'opposto orientamento, formatosi a seguito della sentenza n. 31886/2019, che riteneva applicabili al CTU le preclusioni previste per le parti.
Le Sezioni Unite giungono a tale conclusione valorizzando la circostanza che i poteri del CTU nello svolgimento del suo incarico derivano direttamente dal Giudice che lo ha nominato e, dunque, sono esercitabili, sotto il profilo istruttorio, negli stessi limiti in cui sarebbero esercitabili dal Giudice.
Pertanto, per il Consulente Tecnico d'Ufficio non operano le preclusioni che operano per le parti poiché il perito, godendo dei medesimi poteri di accertamento del Giudice, analogamente a quest'ultimo può procedere d'ufficio anche nel caso in cui le parti siano incorse nelle preclusioni (in tal senso, si vedano l'art. 118 c.p.c., l'art. 213 c.p.c. e l'art. 2711 c.c.).
Di conseguenza, così come il Giudice non subisce alcuna preclusione ben potendo esercitare poteri istruttori d'ufficio “anche il consulente potrà procedere, nei limiti visti, a quegli approfondimenti istruttori che, prescindendo da ogni iniziativa di parte, nel segno caratterizzante della indispensabilità, appaiono necessari al fine di rispondere ai quesiti oggetto dell'interrogazione giudiziale”.
Appare, quindi, opportuno riferirsi a quanto accertato dai CTU dott. e dott. Persona_1 [...]
, i quali, dopo aver ricostruito analiticamente la vicenda clinica che ha interessato la sig.ra Per_2
(pagg. 3-4) hanno rilevato che “Il caso in esame riguarda una frattura verticale di radice Parte_1
(FVR) del primo molare superiore di destra, che in odontoiatria al giorno d'oggi risulta essere sempre
pagina 6 di 17 più frequente e che, pur essendo molto più abituale nei denti trattati endodonticamente, si può verificare anche sui denti ancora vitali e addirittura su denti integri (ovvero non interessati da patologie cariose o da ricostruzioni in amalgama). Di solito, tranne in casi terminali, la FVR risulta di difficile diagnosi perché la sintomatologia è sovrapponibile ad altre patologie del cavo orale che interessano in particolare i denti (ad esempio le pulpiti acute o croniche per carie dentale) e per questo motivo deve entrare sempre in diagnosi differenziale con le restanti patologie. Il clinico deve tenerla sempre in considerazione e proprio per questo motivo deve eseguire con meticolosità tutti gli esami e test possibili per poterla diagnosticare o quantomeno poterla sospettare, avvisando il paziente, spiegandogli le possibili evoluzioni, che nel caso della FVR, sono l'estrazione e la perdita del dente. Tra le Cause Primarie della FVR che solitamente portano alla rottura immediata del dente sono presenti:
• la perdita di struttura dentale per carie
• le procedure ricostruttive anche su denti vitali con l'amalgama
Tra le Cause Secondarie della FVR che predispongono alla frattura dopo un certo tempo si annovera
• gli effetti dei batteri sulla superficie dentinale conseguenti ai processi cariosi
Le FVR di solito rappresentano una evoluzione di un Crack dentinale che nel tempo si estendono a tal punto da portare e determinare la frattura verticale del dente e di conseguenza l'estrazione dell'elemento dentale. Facendo un esempio comprensibile a tutti, sono come le crepe del parabrezza delle auto che se non si riparano immediatamente tendono ad estendersi sempre di più fino alla completa rottura del vetro. Il dente in questione (il primo molare superiore 1.6) presentava una grossa ricostruzione in amalgama ed è ormai assodato e noto in letteratura quale sia il potenziale danno
(crack dentinale) che può causare un tale tipo di restauro anche nei denti non devitalizzati. Inoltre, sempre lo stesso dente, presentava una grossa lesione cariosa in posizione mesiale sotto la cresta marginale, apparentemente (da quanto visibile nel radiogramma in atti) non ancora in camera pulpare. Come descritto in precedenza questi riscontri radiologici (ovvero perdita di sostanza dentale dovuta alla presenza della carie e la presenza di un esteso restauro in amalgama) rientrano entrambi nelle cause primarie e secondarie di insorgenza di “crack dentinali” e della successiva evoluzione verso la FVR. (…).
Gli esami a disposizione del clinico per poter eseguire una corretta diagnosi sono essenzialmente di due tipi. Test clinici e esami radiologici. Dalla visione del diario clinico sembra essere stato effettuato solo un radiogramma preoperatorio e una OPT. Non sono presenti registrazioni sul diario clinico di:
• test di valutazione della sensibilità dentale come:
pagina 7 di 17 • il crio test (test del freddo),
• il pulp test elettrico,
• il sondaggio parodontale,
• il bite test,
• il test della percussione e della palpazione del dente e della mucosa orale,
• il test con il blu di metilene per evidenziare la rima di fratture negli stadi precoci la FVR da eseguirsi dopo la rimozione del restauro in amalgama e dopo l'apertura della camera pulpare.
Il dott. in sede di operazioni peritali ha affermato di aver fatto tutti i test diagnostici e che CP_1
“…visto il radiogramma ed eseguito il test della percussione sul 1.6 e constatato la sintomatologia dolorosa a carico del primo molare superiore destro, tutto faceva pensare ad una pulpite irreversibile…”. Corretta invece l'indicazione del dott. di togliere l'elemento: “… CP_1
dall'occlusione dentale perché esita scarsa sostanza dentale residua …”
Il Collegio peritale ritiene trovarsi di fronte ad un caso di una omissione di diagnosi o di una errata diagnosi considerando che dalla visione del radiogramma preoperatorio era già possibile riscontrare i segni che rientrano nei segni precoci di FVR (A Demographic Analysis of Vertical Root Fractures S.
Cohen, JOE Volume 32, Number 12, December 2006) e cioè:
• l'allargamento del legamento parodontale (frequenza del23%)
• la presenza di lesione periapicale (frequenza del 21%) e/o di lesione periradicolare (frequenza del 51%).
Quando si manifesta e/o si diagnostica una FVR l'unica terapia possibile è l'estrazione dell'elemento e la contestuale preservazione alveolare nel tentativo di perdere la minor quantità di osso possibile, da eseguirsi preferibilmente al più presto in quanto con il passare del tempo la frattura verticale di radice viene colonizzata dai batteri del cavo orale i quali agiscono creando la lisi dei tessuti di sostegno del dente (Osso e legamento parodontale) determinando, di conseguenza, la riduzione del volume osseo residuo. Ovvero più si ritarda l'estrazione più la quantità dell'osso residua sarà minore sia in senso verticale che in senso orizzontale. Allo stato attuale si constata una leggera perdita di sostanza ossa in senso orizzontale facilmente correggibile con una rigenerativa con membrana e osso o autologo o bovino da riempimento (BioOss) e diminuzione della altezza minima della cresta ossea residua per
l'inserimento di un impianto di almeno 10 mm facilmente recuperabile con un intervento contestuale all'inserimento dell'impianto con un mini rialzo di seno mascellare (Tecnica di Summers).
pagina 8 di 17 Il ritardo diagnostico ha pertanto prodotto una perdita di chance per la paziente producendo un danno per la perdita di parte del volume osseo residuato che necessiterà come già scritto nelle righe precedenti di un intervento per ricostruire il volume osseo sufficiente all'inserimento di un impianto di almeno 10 mm di lunghezza e del diametro di 4 mm nel sito 1.6.
Si evidenziano quindi profili di responsabilità professionale medica per colpa per imperizia e negligenza da parte dei due operatori del Centro Odontoiatrico del Dott. ” (pagg.
8-10 della CP_1
perizia).
I tecnici del Giudice hanno, quindi, rilevato profili di censurabilità nell'operato dei convenuti in particolare per:
“• NEGLIGENZA nel caso specifico per:
- carenza della documentazione diagnostica essenziale (mancata esecuzione dei test clinici atti a valutare lo stato del primo molare superiore destro)
- mancata ipotesi di frattura verticale di radice al permanere della sintomatologia dolorosa dopo aver effettuato la terapia canalare (20.12.20219)
- assenza di una documentazione fotografica prima, durante e dopo le terapie eseguite.
• IMPERIZIA nel caso specifico per:
- avere tenuto un comportamento contrastante con quello che l'esperienza, e la dottrina, impone nella valutazione del rapporto rischio-beneficio insito nella propria azione;
ovvero non aver eseguito gli esami diagnostici necessari e corretti per la valutazione del caso, formulando invece un piano di terapia solo sulla base di una prima visita superficiale;
- Non aver rivalutato la propria diagnosi iniziale (pulpite irreversibile) in una seconda fase al perdurare del dolore e/o non aver ipotizzato una FRV avendo le due patologie sintomi sovrapponibili ovvero non aver prospettato alla paziente la probabile frattura verticale di radice del
1.6 al perdurare della sintomatologia dolorosa resistente alle terapie antibiotiche (due cicli antibiotici) anti infiammatorie (Tachipirina) e anti dolorifiche (Toradol) dopo la terapia canalare del 1.6.
- Non aver valutato i segni radiologici (allargamento legamento parodontale sulla radice mesiale da dove inizia la FVR cfr. CBCT) già presenti al primo radiogramma endorale eseguito il 12.12.2019
È quindi da ritenersi censurabile l'operato dei sanitari del centro odontoiatrico dott. per CP_1
condotta omissiva: non sono stati approntati i corretti protocolli diagnostici che si sarebbero dovuti effettuare;
assenza degli esami necessari per diagnosticare una eventuale pregressa frattura di radice.” (pag. 11 della perizia).
pagina 9 di 17 Le conseguenze negative dell'operato dei convenuti sono ben descritte dai CTU come segue: “Da quanto visionato durante l'esame obiettivo, (…) e da quanto si evince dalla visione del radiogramma endorale eseguito in sede di operazioni consulenziali si può accertare la perdita di osso nel processo alveolare superiore nel sito 1.6 sia in senso verticale sia in senso orizzontale imputabile al ritardo diagnostico e alla intervenuta azione litica sull'osso e sul legamento da parte dei batteri che colonizzano la frattura verticale della radice. Per la perdita di osso nel sito 1.6 saranno necessari degli interventi di rigenerazione ossea per poter posizionare un impianto con dimensioni ottimali: 10 x 4 mm.” (pag. 12).
Nessun danno, in termini risarcibili, è stato invece, rilevato dai CTU in relazione all'utilizzo congiunto del protossido d'azoto e del valium, tradottosi in un malessere transitorio per la paziente.
Infine, concludendo il quadro probatorio sull'accertamento della responsabilità, i consulenti hanno accertato che:
● le indagini diagnostiche e i trattamenti effettuati non sono stati dettati da diligenza e prudenza in riferimento a metodiche non adeguate al caso in concreto;
● l'operato dei sanitari è censurabile per condotta omissiva, non essendo stati approntati i corretti protocolli diagnostici, che si sarebbero dovuti effettuare e per assenza degli esami necessari per diagnosticare una eventuale pregressa frattura di radice;
● il comportamento dei convenuti non è da ritenersi conforme alle linee guida e alle buone pratiche della comunità scientifica.
Alla luce di quanto esposto, deve quindi ritenersi sussistente la responsabilità del dott. CP_1
e del dott. essendo risultati provati da parte dell'attrice, sia il nesso di
[...] Controparte_2
causalità fra la condotta dei sanitari e il danno alla salute subito, sia la colpa dei medici, essendo emersi chiaramente dalla relazione tecnica profili di negligenza, imprudenza e imperizia nell'esecuzione degli interventi eseguiti, anche sotto il profilo diagnostico.
I medici convenuti non sono riusciti a dimostrare che “l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza” (Cass. civ. n. 18392/2017).
Non è idoneo a fornire la prova liberatoria richiesta dall'art. 1218 c.c. il fatto, riferito dai convenuti, che la sig.ra avesse disatteso l'appuntamento del 21-01-2020 e che non avesse Parte_1
completato le cure dell'elemento 16. Tale circostanza - del tutto pacifica, perché indicata nel diario clinico, riferita dalla stessa attrice e rilevata anche dai CTU – è irrilevante ai fini del determinismo pagina 10 di 17 causale, dal momento che le conseguenze dannose lamentate dall'attrice e accertate dai CTU, causalmente riconducibili alla condotta dei sanitari, si erano già prodotte in data anteriore per effetto dell'omessa/errata diagnosi.
Sulla base della motivata valutazione dei CTU, che il Tribunale condivide e ritiene esaustiva, questo giudice ritiene che parte convenuta debba essere dichiarata responsabile e condannata a risarcire a parte attrice i danni cagionati dall'inesatto adempimento della prestazione sanitaria.
5. La liquidazione del danno
Tanto premesso, si procede alla liquidazione del danno. Parte attrice chiede il risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato in euro 4.093,37 per come riformulato in sede di precisazione delle conclusioni, e del danno patrimoniale, quantificato in euro 420,00, pari alla somma corrisposta ai convenuti per le prestazioni rese.
5.1. Quanto al primo si osserva che secondo i più recenti l'insegnamenti della Suprema Corte di
Cassazione il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. costituisce una categoria generale di danno che attiene alla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da valore di scambio e presenta natura composita, articolandosi in una serie di aspetti aventi funzione meramente descrittiva, quali il danno morale (identificabile nel patema d'animo o sofferenza interiore subìti dalla vittima dell'illecito, ovvero nella lesione arrecata alla dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana), quello biologico (inteso come lesione del bene salute), dei quali - ove essi ricorrano cumulativamente - occorre tenere conto in sede di liquidazione del danno, in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento. Occorre dunque accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione, valutando, inoltre, congiuntamente, entro il danno biologico, tutte le sofferenze soggettivamente patite dal danneggiato in relazione alle condizioni personali dello stesso ed ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità psico-fisica ha comportato.
5.2. Per quanto riguarda il danno-conseguenza subito dall'attrice, i consulenti hanno accertato che
“La durata della inabilità temporanea relativa può essere quantificata in 90 giorni al 25%, senza alcuna sostanziale ripercussione negativa nello svolgimento delle attività della vita quotidiana”; inoltre, “I postumi permanenti per la perdita dell'osso del processo alveolare superiori secondario al ritardo diagnostico sono quantificabili nella misura dell'1% (uno per cento) completamente
pagina 11 di 17 emendabile dall'intervento di rigenerativa orizzontale e verticale dal mini rialzo di seno con tecnica di
Summers” (pag. 12).
Applicandosi i valori previsti dagli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni Private (cfr Cass. civ. n.
28990/2019), il danno non patrimoniale risarcibile ammonta a complessivi euro 2.057,58 così suddiviso:
- euro 814,68, quale danno biologico permanente, tenuto conto della percentuale accertata (1%) e dell'età del danneggiato al momento dell'esecuzione degli interventi (38 anni);
- euro 1.242,90, quale danno da inabilità temporanea (sul parametro giornaliero di euro 55,24).
Su tali valori, non può essere riconosciuta la personalizzazione richiesta dall'attrice sotto forma di danno morale per effetto della lamentata prolungata/persistente sofferenza e anche quale ristoro dell'omesso consenso informato con riferimento alla somministrazione dell'anestetico.
In merito, la Suprema Corte si è espressa nei seguenti termini: “al di fuori del circoscritto ed eccezionale ambito delle micro-permanenti, l'aumento personalizzato del danno biologico è circoscritto agli aspetti dinamico relazionali della vita del soggetto in relazione alle allegazioni e alle prove specificamente addotte, del tutto a prescindere dalla considerazione (e dalla risarcibilità) del danno morale. Senza che ciò costituisca alcuna duplicazione risarcitoria. In altri termini, se le tabelle del danno biologico offrono un indice standard di liquidazione, l'eventuale aumento percentuale sarà funzione della dimostrata peculiarità del caso concreto in relazione al vulnus arrecato alla vita di relazione del soggetto” (cfr. Cass. 11851/2015).
Sebbene il danno accertato nel caso di specie si collochi nell'ambito delle lesioni micropermanenti, si deve osservare che la difesa di parte attrice non ha minimamente descritto, nell'atto introduttivo e nelle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. una “peculiarità del caso concreto” tale da meritare una personalizzazione del danno.
La difesa, infatti, si è limitata ad un rilievo impersonale e generico delle conseguenze dannose sotto il profilo dinamico relazionale, che pertanto costituiscono già oggetto di liquidazione nella componente ordinaria del danno biologico. In altre parole, non risultano conseguenze afflittive eccezionali, diverse e superiori a quelle normalmente patite dalle persone che abbiano riportato lesioni di pari gravità.
Inoltre, la sig.ra non ha offerto la prova nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. Parte_1
dell'esistenza di nessuna circostanza personalizzante, quali eventuali pratiche hobbistiche di tipo sportivo ovvero attività rinunciate per effetto delle lesioni ovvero una riduzione della capacità lavorativa specifica.
pagina 12 di 17 Sulla somma liquidata devono essere calcolati gli interessi dovuti, considerando che tale importo si sarebbe dovuto ottenere al momento del fatto e che di esso invece l'attrice non ha potuto disporre nella ragionevole presunzione che egli, se ne avesse avuto la disponibilità, lo avrebbe utilizzato in proprio favore. Per tale calcolo soccorre il criterio fatto proprio dalla Corte di Cassazione (n.
1712/1995) che, operata la devalutazione dell'importo oggi liquidato in moneta attuale fino al momento del fatto, calcola gli interessi al tasso legale sul capitale via via rivalutato anno per anno fino ad oggi.
Dalla pubblicazione della sentenza al saldo sono dovuti gli interessi legali.
Infine, non può essere riconosciuto all'attrice l'importo di euro 1.350,00 indicato dai CTU quale necessario per emendare i danni permanenti pari all'1% poiché tale voce di danno deve essere considerata quale alternativa e non aggiuntiva al danno accertato dai CTU, i quali hanno riferito che il danno permanente sarebbe interamente emendabile con l'intervento prospettato.
Poiché parte attrice non ha allegato di aver già effettuato l'intervento, né l'intenzione di effettuarlo, tale importo non può essere liquidato.
5.3. Nella narrativa dell'atto di citazione e negli scritti successivi, parte attrice lamenta la violazione del consenso informato, chiedendone il risarcimento sotto forma di danno morale, adducendo la violazione degli obblighi informativi da parte dei convenuti in merito agli interventi e alle conseguenze degli stessi.
Tale obiezione non si è, però, tradotta in una puntuale domanda risarcitoria, né parte attrice ha argomentato su tale punto, neppure chiarendo la natura del danno risarcibile e cioè neppure chiarendo se la violazione lamentata comportasse un danno alla salute ovvero un danno alla libertà di autodeterminazione.
Posta in tali termini di genericità e indeterminatezza, la questione non può neppure essere esaminata.
5.4. Parte attrice chiede, altresì, anche il risarcimento del danno patrimoniale, quantificato nella somma di euro 420,00 a titolo di restituzione dei compensi versati ai convenuti.
Si osserva che la restituzione del corrispettivo presuppone l'accertamento e la dichiarazione di risoluzione del contratto di prestazione d'opera professionale intercorso tra le parti per inadempimento dei convenuti.
Nel caso di specie, parte attrice ha espressamente chiesto la risoluzione per inadempimento, che è stato assodato nel corso del presente giudizio, con la conseguenza che il compenso percepito dai pagina 13 di 17 convenuti pari a euro 420,00 dovrà essere interamente restituito in quanto la sua prestazione si è rivelata inutiliter data, come accertato anche dai CTU.
Su tale importo decorrono gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
In definitiva, il danno patrimoniale e non patrimoniale risarcibile a favore della sig.ra Parte_1
ammonta a complessivi euro 2.477,58, oltre interessi nella misura già indicata.
6. La manleva nei confronti dell'assicurazione formulata dai convenuti
Da ultimo, resta da valutare la posizione di quale compagnia Controparte_3
assicuratrice del dott. e del dott. Controparte_1 Controparte_2
Quest'ultima ha contestato la domanda di manleva svolta dai convenuti/assicurati, allegando una pluralità di ragioni.
Innanzitutto, la terza chiamata ha eccepito l'inoperatività della polizza con riferimento alla restituzione a favore dell'attrice dei compensi percepiti dai due professionisti.
La doglianza è fondata.
La restituzione dei compensi non può ritenersi compresa nelle obbligazioni a carico dell'assicurazione ai sensi dell'art. 18 punto k delle Condizioni Generali di polizza allegate dai convenuti (doc. n. 5).
In secondo luogo, la terza chiamata ha eccepito l'inoperatività della polizza con riferimento ai danni conseguenti all'omesso consenso informato, ma, su tale, punto, si richiama quanto già espresso in precedenza.
Inoltre, ha evidenziato che, a termini di polizza, la garanzia è prestata Controparte_3
con uno scoperto del 10% con il massimo di euro 5.000,00. Di tale limite il Giudice terrà conto nella liquidazione del danno e della conseguente garanzia a carico dell'assicurazione.
Con riferimento all'inoperatività della garanzia assicurativa con riferimento alle spese legali e peritali sostenute, la terza chiamata ha eccepito quanto segue:
- si tratta di fatti successivi alla stipula della polizza;
- i convenuti hanno posto un veto sull'offerta risarcitoria di euro 9.000,00 formulata in sede stragiudiziale all'attrice e hanno rifiutato nel corso di questo giudizio la proposta conciliativa formulata dal Giudice, imponendo alla compagnia di resistere in giudizio.
Quanto alla prima questione, la censura non è fondata, atteso che dalla documentazione versata in atti dalle parti convenute, si rileva che i fatti in questione – risalenti ai mesi di dicembre 2019 e gennaio/febbraio 2020 sono coperti dalle polizze in essere con la terza chiamata per il periodo indicato e anche successivamente.
pagina 14 di 17 Per quanto riguarda l'offerta risarcitoria formulata sia in sede stragiudiziale che giudiziale, nonché la gestione della lite, ha evidenziato la condotta ostruzionistica tenuta dai Controparte_3
convenuti che si sono opposti alla definizione della controversia, anche in fase stragiudiziale, onerando la compagnia di maggiori costi.
La doglianza non è fondata.
Sul punto giova richiamare quanto previsto dalle condizioni di polizza dei convenuti:
Ciò posto, non risulta provata la condotta attribuita dalla terza chiamata ai convenuti in sede stragiudiziale, atteso che non vi è agli atti alcuna documentazione/corrispondenza che provi un comportamento degli assicurati volto ad ostacolare la trattativa, né un formale diniego della compagnia alla nomina di un legale di fiducia. Al contrario, risulta che l'avv. Paola Molgora, quale difensore dei convenuti, abbia inviato all'avv. Francesca Squillace, quale difensore della terza chiamata, una mail datata 09-01-2020 relativa al sinistro aperto dalla compagnia, senza ricevere alcuna obiezione sulla gestione della controversia.
Quanto al rifiuto dei convenuti di aderire alla proposta transattiva del Giudice, si evidenzia che lo stesso può essere valutato ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e non incide sull'inoperatività della garanzia prestata dalla compagnia a favore dell'assicurato.
Da ultimo, i convenuti hanno formulato domanda di condanna della terza chiamata a manlevarli dal pagamento delle spese legali, anche a difesa, in caso di accoglimento delle domande attoree.
Si ricorda che il contratto di assicurazione della responsabilità civile ha per effetto di obbligare l'assicuratore a tenere indenne l'assicurato delle spese di resistenza, ai sensi dell'art. 1917, comma terzo, c.c.
Tale obbligo, in quanto espressamente previsto dalla legge, costituisce un effetto naturale del contratto e non può essere derogato dalle parti, se non in senso più favorevole all'assicurato (art. 1932, comma primo, c.c.).
pagina 15 di 17 Ne consegue che l'obbligo dell'assicuratore della responsabilità civile di rivalere l'assicurato delle spese di resistenza, in quanto effetto naturale del contratto, ha la medesima estensione dell'obbligo di tenere indenne l'assicurato delle conseguenze patrimoniali dei fatti illeciti da lui commessi.
Ora, l'assicurato contro i rischi della responsabilità civile, ove commetta un fatto illecito dal quale scaturisca una lite giudiziaria, può andare incontro a tre diversi tipi di spese processuali:
a) le spese di soccombenza, cioè quelle che egli è tenuto a rifondere alla parte avversa vittoriosa, in conseguenza della condanna alle spese posta a suo carico dal giudice;
b) le spese di resistenza, cioè quelle sostenute per remunerare il proprio difensore ed eventualmente i propri consulenti, allo scopo di resistere alla pretesa attorea;
c) le spese di chiamata in causa, cioè quelle sostenute per convenire in giudizio il proprio assicuratore, chiedendogli di essere tenuto in caso di accoglimento della pretesa del terzo danneggiato.
Ebbene, le spese di soccombenza non costituiscono che una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito commesso dall'assicurato e perciò l'assicurato ha diritto di ripeterle dall'assicuratore, nei limiti del massimale.
Le spese di resistenza, invece, non costituiscono propriamente una conseguenza del fatto illecito, ma rientrano nel genus delle spese di salvataggio di cui all'art. 1914 c.c., in quanto sostenute per un interesse comune all'assicurato ed all'assicuratore.
Tali spese, perciò, possono anche eccedere il limite del massimale, nella proporzione stabilita dall'art. 1917, comma terzo, c.c. (cfr. Cass. n. 3011/2021; Cass. n. 18076/ 2020).
Applicando tali principi al caso di specie, deve ritenersi che l'eventuale sussistenza di una clausola che limita l'obbligo dell'assicuratore della responsabilità civile di rifondere le spese di lite sarebbe, comunque, illegittima ed inopponibile all'assicurato. Pertanto, vanno riconosciuti ai convenuti i compensi per le prestazioni svolte in loro favore dal proprio difensore, nonché le spese per la chiamata in causa dell'assicuratore, ponendoli entrambi a carico di quest'ultimo.
La liquidazione è fatta in dispositivo, secondo i valori minimi di cui al D.M. n. 55/2014.
7. La liquidazione delle spese di lite
Alla soccombenza segue la condanna di parte convenuta a corrispondere all'attrice le spese di mediazione, le spese di lite del presente procedimento, nonché le somme versate dall'attore ai CTU e ai CTP nel presente giudizio.
pagina 16 di 17 Quanto all'entità della liquidazione delle spese di lite, in considerazione della considerevole riduzione della somma risarcitoria riconosciuta all'attrice, le spese di lite vengono liquidate a favore di quest'ultima e a carico della parte convenuta nei valori minimi di cui al D.M. n. 55/2014.
Quanto ai rapporti tra i convenuti e la terza chiamata, si richiamo quanto già esposto al precedente punto.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa:
1) accerta la responsabilità professionale del dott. e del dott. Controparte_1 Controparte_2
e, per l'effetto, condanna i convenuti al pagamento, in favore dell'attrice e in via solidale tra loro,
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto, del complessivo importo di euro 2.477,58, oltre interessi come in motivazione;
2) condanna i convenuti, in via solidale tra loro, a rimborsare all'attrice le spese sostenute per i CTU nel presente procedimento, coma da decreto di liquidazione del 11-06-2024;
3) condanna i convenuti, in via solidale tra loro, a rimborsare all'attrice le spese sostenute per i CTP nella somma di euro 1.708,00, dietro presentazione di fattura probante l'esborso sostenuto;
4) pone definitivamente le spese di CTU a carico dei convenuti, in via solidale tra loro;
5) condanna i convenuti, in via solidale tra loro, a rimborsare all'attrice le spese di mediazione, che liquida in euro 280,00, nonché le spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.300,00, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti e rimborso delle spese vive di mediazione, nonché del contributo unificato e della marca ex dpr n. 115/2002;
6) dichiara tenuta a manlevare gli assicurati dott. e Controparte_3 Controparte_1
dott. ciascuno per la quota del 50%, da quanto sarà tenuta a pagare in Controparte_2
favore dell'attrice in virtù della presente sentenza per danni e spese liquidate, nei limiti indicati in motivazione;
7) condanna al pagamento, in favore di ciascuna parte convenuta, delle Controparte_3
spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.300,00, per compensi, oltre 15% spese generali, cap e iva come per legge, nonché rimborso del contributo unificato per la chiamata del terzo.
Milano, lì 8 luglio 2025
Il Giudice
ER LL
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