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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 25/11/2024, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 1207/2024 V.G.
REPY RRUCA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Presidente Rel.Dott.ssa Elisa Dai Checchi
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1207/2024 V.G., congiuntamente promosso da:
Parte 1 nata a [...] il [...] (
) con il patrocinio Codice Fiscale 1 dell'Avv. PIERACCINI FRANCESCA ( Codice Fiscale 2
e
C.F. 3 ) con il Parte 2 nato a [...] il [...] (C.F. patrocinio dell'Avv. GHINELLI MAURIZIO (C.F. C.F. 4 )
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 17/07/2024 con il quale Parte_1 e Parte 2 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data 27.06.2009, a Riccione (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), la figlia Per 1, maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente e, in data 29.01.2008, il figlio Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 12.11.2024 e 15.11.2024, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge rispondano agli interessi dei figli e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
(I) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo morale e giuridico del reciproco rispetto e della collaborazione nell'interesse delle esigenze di vita dei figli Persona_3 e Persona 4
( II ) Assegnazione transitoria della casa coniugale ubicata in Riccione, Viale Bagno di Romagna n.
2.
La casa coniugale ubicata in Riccione, Viale Bagno di Romagna n. 2, è cointestata pro -quota del
50% ai coniugi;
pertanto i ricorrenti si obbligano a decorrere dalla firma del presente ricorso, a conferire mandato ad almeno due Agenzie Immobiliari per reperire un acquirente e cedere così la casa coniugale. Il prezzo base per la vendita dell'immobile, viene indicato in Euro 800.000,00= con impegno ad accettare proposte di acquisto fino all'importo di Euro 700.000,00=; qualora l'immobile non venisse venduto, ogni sei mesi decorrenti dalla sottoscrizione del presente ricorso, i prezzi così come indicati (sia quello relativo al valore da indicare sia quello relativo alla proposta da accettare), verranno ridotti di Euro 30.000,00=, fino all'importo minimo di Euro 650.000,00.
- Il prezzo ricavato dalla vendita della casa famigliare, verrà poi diviso al 50% tra i coniugi.
Fino alla vendita della casa coniugale, detto immobile viene assegnato in godimento al marito [...]
Parte 2 presso il quale sono collocati stabilmente i figli Persona_3 e Persona 4 ; mentre '
la Signora Parte_1 già da mesi si è provvisoriamente trasferita presso la dimora della madre sita in Riccione Via Derna n. 26.
Qualora decorsi due anni dalla sottoscrizione del presente ricorso, l'immobile non sarà ancora venduto, le parti si impegnano a rivedere e rinegoziare le condizioni relative all'immobile.
( III ) Affidamento congiunto del figlio minorenne Persona 4 e rapporti dei genitori con i figli
Per 1 e Per_2
I figli Per 1 e Per 2 sono entrambi collocati presso la casa coniugale di Riccione, Viale Bagno come da condizioni indicate al punto II). di Romagna n. 2, con il padre Parte 2
Il figlio minorenne viene affidato ad entrambi i genitori, secondo il principio Persona 4
dell'affidamento condiviso.
La madre Signora Parte_1 potrà intrattenersi con i figli tutti i giorni lavorativi (dal Lunedì al
Venerdì) nelle ore pomeridiane dalle 14:30 alle 18.30, presso la casa coniugale poichè il padre è assente per ragioni di lavoro. Nei fine settimana (Sabato e Domenica) si verificherà, invece, un'alternanza tra i genitori: un Sabato e Domenica i figli resteranno solo con il padre e l'altro fine settimana (Sabato e Domenica) i figli resteranno solo con la madre. Pertanto nei fine settimana di spettanza della madre, il padre lascerà la casa familiare nella piena disponibilità della Signora Pt_1
[...] dalle ore 10:00 del Pt 3 , facendovi poi ritorno alle ore 18:00 della Pt 4 (e ciò fino alla vendita della casa coniugale).
Festività dell'anno: durante le festività dell'anno si verificherà un'alternanza di rapporto tra i genitori ed i figli. Esempio:
• Natale con il padre
• S. Stefano con la madre
•Capodanno con il padre
•Epifania con la madre (e così in modo alternato di anno in anno).
Pasqua con il padre
⚫ Lunedì di Pasqua con la madre•
(e così in modo alternato di anno in anno).
Nelle festività di spettanza materna, il padre lascerà la casa familiare.
Ferie estive: i figli potranno trascorrere sette giorni di ferie con il padre e sette giorni di ferie con la madre;
nei sette giorni di spettanza della madre il Signor Parte_2 lascerà l'immobile nella piena disponibilità della Signora Pt 1 recandosi ad abitare in altra unità immobiliare (e ciò fino alla vendita della casa coniugale). I periodi di ferie da trascorrere con i figli presso la casa di Riccione,
Viale Bagno di Romagna n. 2, dovranno essere preventivamente stabiliti dai coniugi mediante un
"piano ferie" da concordarsi, almeno fino alla vendita della casa coniugale.
(IV) Mantenimento dei figli Per 1 e Per 2
Si rappresenta che la figlia Per 1, pur essendo maggiorenne non è ancora economicamente autosufficiente.
Conseguentemente, in ordine al mantenimento di entrambi i figli, tenuto conto delle condizioni economiche di ciascun genitore e dell'assegnazione della casa, entrambi i genitori, durante il periodo di permanenza dei figli presso di sè, provvederanno direttamente alle esigenze dei figli senza versare all'altro alcun tipo di assegno.
Le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori al 50% secondo le modalità previste dal
Protocollo del Tribunale di Bologna;
per specifica pattuizione tra le parti, anche le spese di vestiario verranno considerate spese straordinarie.
(V) Esclusione di qualsiasi Assegno di mantenimento tra i coniugi.
I coniugi sono del tutto autonomi ed economicamente autosufficienti;
pertanto viene escluso qualsiasi
Assegno di mantenimento tra gli stessi.
(VI) Intestazione autovetture famigliari. Quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, la Signora Parte 1 si impegna a trasferire, al Signor che si impegna ad accettare, la Parte 2 '
piena proprietà dell'autovettura tipo "Nissan Qashqai (Tg. DK895WN); contestualmente, il signor Parte 2 si impegna a trasferire alla signora Parte 1 che si impegna ad accettare, la piena proprietà dell'autovettura tipo "Lancia Y.10" targata FS371NS.
I coniugi si obbligano quindi ad effettuare i rispettivi passaggi di proprietà delle vetture senza alcun conguaglio in denaro tra loro.
I reciproci trasferimenti di proprietà dovranno avvenire entro e non oltre 30 giorni dell'emissione del provvedimento conclusivo dell'instaurando procedimento, il quale dovrà considerarsi esente dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa siccome consentito dall'art. 19 L. 6 marzo 1987
n.74.
(VII) Piano genitoriale ex art. 473 bis. 12, ultimo comma c.p.c.
I coniugi depositano, unitamente al presente Ricorso, il piano genitoriale ex art. 473 bis.12 ultimo comma ed art. 473 bis.5 c.p.c. (v. Allegato sub "A" - quale parte integrante del presente Ricorso).
Detto piano genitoriale riguarda il figlio minore (di anni 16) perché la figlia Per_3 Persona 4
[...] in data 20/06/2024 diventerà maggiorenne.
Con il presente accordo di separazione consensuale le parti dichiarano di aver definito ogni questione patrimoniale e di null'altro avere a pretendere l'uno rispetto all'altra.
-Le spese legali della presente procedura sono da intendersi integralmente compensate, con rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale ex art. 13 L.P.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di Parte 1 Parte_2 alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Riccione (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (Atto n. 33 Parte I Anno 2009 ); spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 21.11.2024.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPY RRUCA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Presidente Rel.Dott.ssa Elisa Dai Checchi
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1207/2024 V.G., congiuntamente promosso da:
Parte 1 nata a [...] il [...] (
) con il patrocinio Codice Fiscale 1 dell'Avv. PIERACCINI FRANCESCA ( Codice Fiscale 2
e
C.F. 3 ) con il Parte 2 nato a [...] il [...] (C.F. patrocinio dell'Avv. GHINELLI MAURIZIO (C.F. C.F. 4 )
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 17/07/2024 con il quale Parte_1 e Parte 2 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data 27.06.2009, a Riccione (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), la figlia Per 1, maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente e, in data 29.01.2008, il figlio Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 12.11.2024 e 15.11.2024, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge rispondano agli interessi dei figli e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
(I) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo morale e giuridico del reciproco rispetto e della collaborazione nell'interesse delle esigenze di vita dei figli Persona_3 e Persona 4
( II ) Assegnazione transitoria della casa coniugale ubicata in Riccione, Viale Bagno di Romagna n.
2.
La casa coniugale ubicata in Riccione, Viale Bagno di Romagna n. 2, è cointestata pro -quota del
50% ai coniugi;
pertanto i ricorrenti si obbligano a decorrere dalla firma del presente ricorso, a conferire mandato ad almeno due Agenzie Immobiliari per reperire un acquirente e cedere così la casa coniugale. Il prezzo base per la vendita dell'immobile, viene indicato in Euro 800.000,00= con impegno ad accettare proposte di acquisto fino all'importo di Euro 700.000,00=; qualora l'immobile non venisse venduto, ogni sei mesi decorrenti dalla sottoscrizione del presente ricorso, i prezzi così come indicati (sia quello relativo al valore da indicare sia quello relativo alla proposta da accettare), verranno ridotti di Euro 30.000,00=, fino all'importo minimo di Euro 650.000,00.
- Il prezzo ricavato dalla vendita della casa famigliare, verrà poi diviso al 50% tra i coniugi.
Fino alla vendita della casa coniugale, detto immobile viene assegnato in godimento al marito [...]
Parte 2 presso il quale sono collocati stabilmente i figli Persona_3 e Persona 4 ; mentre '
la Signora Parte_1 già da mesi si è provvisoriamente trasferita presso la dimora della madre sita in Riccione Via Derna n. 26.
Qualora decorsi due anni dalla sottoscrizione del presente ricorso, l'immobile non sarà ancora venduto, le parti si impegnano a rivedere e rinegoziare le condizioni relative all'immobile.
( III ) Affidamento congiunto del figlio minorenne Persona 4 e rapporti dei genitori con i figli
Per 1 e Per_2
I figli Per 1 e Per 2 sono entrambi collocati presso la casa coniugale di Riccione, Viale Bagno come da condizioni indicate al punto II). di Romagna n. 2, con il padre Parte 2
Il figlio minorenne viene affidato ad entrambi i genitori, secondo il principio Persona 4
dell'affidamento condiviso.
La madre Signora Parte_1 potrà intrattenersi con i figli tutti i giorni lavorativi (dal Lunedì al
Venerdì) nelle ore pomeridiane dalle 14:30 alle 18.30, presso la casa coniugale poichè il padre è assente per ragioni di lavoro. Nei fine settimana (Sabato e Domenica) si verificherà, invece, un'alternanza tra i genitori: un Sabato e Domenica i figli resteranno solo con il padre e l'altro fine settimana (Sabato e Domenica) i figli resteranno solo con la madre. Pertanto nei fine settimana di spettanza della madre, il padre lascerà la casa familiare nella piena disponibilità della Signora Pt_1
[...] dalle ore 10:00 del Pt 3 , facendovi poi ritorno alle ore 18:00 della Pt 4 (e ciò fino alla vendita della casa coniugale).
Festività dell'anno: durante le festività dell'anno si verificherà un'alternanza di rapporto tra i genitori ed i figli. Esempio:
• Natale con il padre
• S. Stefano con la madre
•Capodanno con il padre
•Epifania con la madre (e così in modo alternato di anno in anno).
Pasqua con il padre
⚫ Lunedì di Pasqua con la madre•
(e così in modo alternato di anno in anno).
Nelle festività di spettanza materna, il padre lascerà la casa familiare.
Ferie estive: i figli potranno trascorrere sette giorni di ferie con il padre e sette giorni di ferie con la madre;
nei sette giorni di spettanza della madre il Signor Parte_2 lascerà l'immobile nella piena disponibilità della Signora Pt 1 recandosi ad abitare in altra unità immobiliare (e ciò fino alla vendita della casa coniugale). I periodi di ferie da trascorrere con i figli presso la casa di Riccione,
Viale Bagno di Romagna n. 2, dovranno essere preventivamente stabiliti dai coniugi mediante un
"piano ferie" da concordarsi, almeno fino alla vendita della casa coniugale.
(IV) Mantenimento dei figli Per 1 e Per 2
Si rappresenta che la figlia Per 1, pur essendo maggiorenne non è ancora economicamente autosufficiente.
Conseguentemente, in ordine al mantenimento di entrambi i figli, tenuto conto delle condizioni economiche di ciascun genitore e dell'assegnazione della casa, entrambi i genitori, durante il periodo di permanenza dei figli presso di sè, provvederanno direttamente alle esigenze dei figli senza versare all'altro alcun tipo di assegno.
Le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori al 50% secondo le modalità previste dal
Protocollo del Tribunale di Bologna;
per specifica pattuizione tra le parti, anche le spese di vestiario verranno considerate spese straordinarie.
(V) Esclusione di qualsiasi Assegno di mantenimento tra i coniugi.
I coniugi sono del tutto autonomi ed economicamente autosufficienti;
pertanto viene escluso qualsiasi
Assegno di mantenimento tra gli stessi.
(VI) Intestazione autovetture famigliari. Quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, la Signora Parte 1 si impegna a trasferire, al Signor che si impegna ad accettare, la Parte 2 '
piena proprietà dell'autovettura tipo "Nissan Qashqai (Tg. DK895WN); contestualmente, il signor Parte 2 si impegna a trasferire alla signora Parte 1 che si impegna ad accettare, la piena proprietà dell'autovettura tipo "Lancia Y.10" targata FS371NS.
I coniugi si obbligano quindi ad effettuare i rispettivi passaggi di proprietà delle vetture senza alcun conguaglio in denaro tra loro.
I reciproci trasferimenti di proprietà dovranno avvenire entro e non oltre 30 giorni dell'emissione del provvedimento conclusivo dell'instaurando procedimento, il quale dovrà considerarsi esente dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa siccome consentito dall'art. 19 L. 6 marzo 1987
n.74.
(VII) Piano genitoriale ex art. 473 bis. 12, ultimo comma c.p.c.
I coniugi depositano, unitamente al presente Ricorso, il piano genitoriale ex art. 473 bis.12 ultimo comma ed art. 473 bis.5 c.p.c. (v. Allegato sub "A" - quale parte integrante del presente Ricorso).
Detto piano genitoriale riguarda il figlio minore (di anni 16) perché la figlia Per_3 Persona 4
[...] in data 20/06/2024 diventerà maggiorenne.
Con il presente accordo di separazione consensuale le parti dichiarano di aver definito ogni questione patrimoniale e di null'altro avere a pretendere l'uno rispetto all'altra.
-Le spese legali della presente procedura sono da intendersi integralmente compensate, con rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale ex art. 13 L.P.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di Parte 1 Parte_2 alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Riccione (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (Atto n. 33 Parte I Anno 2009 ); spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 21.11.2024.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi