CA
Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/04/2025, n. 2523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2523 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3704/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, nelle persone dei magistrati: dott. Anna Maria PAGLIARI Presidente dott. Alberto TILOCCA Consigliere dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento in secondo grado iscritto al n. R.G. 3704 dell'anno 2022 trattenuto in decisione con decreto del 25 gennaio 2024, depositato il 28 gennaio 2024, con cui sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
nato in [...] il [...] , Parte_1 C.F._1
in Roma, via Giovanni Principe Eugeni l procuratore, avv. Marco Michele PICCIANI, che lo rappresenta e difende per delega rilasciata su foglio separato e allegato all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
in persona del ministro pro tempore ( ), Controparte_1 P.IVA_1
a, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvoc e dello Stato dalla quale è rappresentato e difeso ex lege
APPELLATO
E con la partecipazione del Procuratore Generale
1 OGGETTO: appello avverso l'ordinanza emessa il 27 maggio 2022 dal Tribunale di Roma, XVIII sezione, ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. a definizione del procedimento n° RG 67094 dell'anno 2019
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., depositata il 5 giugno 2022 nella contumacia dell'Avvocatura Generale dello Stato, il Tribunale di Roma respingeva il ricorso proposto il 23 ottobre 2019 da avverso il provvedimento Parte_1
di rigetto della domanda di ricongiungimento familiare del di lui figlio,
[...]
(nato a [...] il [...]). Parte_2
Avverso tale ordinanza ha proposto appello ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c.
[...]
con atto di citazione notificato a mezzo pec il 17 giugno 2022 che, con Parte_1
un unico motivo, lamenta che l'impugnato provvedimento, carente di motivazione, era viziato per eccesso di potere per carenza dei presupposti legittimanti il provvedimento di diniego ed era stato emesso in violazione dell'art. 29 del D. L.gs n° 286/98 e del D.P.R. del 31 agosto 1999.
Si è costituito il , che ha contestato l'avverso atto d'appello, Controparte_1
di cui ha chiesto il rigetto, eccependone in via preliminare l'inammissibilità per carenza dei presupposto di cui all'art. 342 c.p.c. Sottolinea, ancora in via preliminare, che nelle more il figlio dell'appellante era divenuto maggiorenne così che non Parte_1
vantava più alcun interesse a ottenere una pronuncia di ricongiungimento familiare.
Con atto del 18 gennaio 2024, depositato il 15 febbraio 2024, il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
Con decreto presidenziale del 29 dicembre 2023, depositato in pari data, è stato disposto che l'udienza del 7 dicembre 2023, fissata per la decisione, fosse trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; nelle note scritte a tal fine depositate il procuratore di parte appellante si è riportato alle proprie conclusioni;
con decreto depositato il 25 gennaio 2024,
2 depositato il 28 gennaio 2024 sono stati assegnati i termini per il deposito delle memorie conclusionali ai sensi dell'art. 190 c.p.c. e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto respinta l'eccezione di inammissibilità del reclamo, proposta ai sensi dell'art. 342 c.p.c. dall'amministrazione appellata, la cui infondatezza appare di tutta evidenza ove si consideri che, come noto, ai sensi dell'indicato art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto invocate a sostegno dell'appello ben possono anche sostanziarsi nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (così Cass. S.U. n° 28057/08 e Cass. n°
25588/10). Nel caso di specie, si osserva che nell'atto di appello le censure avanzate da sono sicuramente ben individuabili e si sostanziano comunque Parte_1
nella critica specifica, rivolta al primo giudice, di aver tra l'altro respinto – con carente motivazione – il suo ricorso nonostante difettassero i presupposti per adottare una pronuncia di diniego.
Nel merito, l'appello proposto da è infondato e va rigettato. Parte_1
Lamenta l'odierno appellante, con un unico motivo, che l'impugnato provvedimento, carente di motivazione e viziato per eccesso di potere, violava l'art. 29 del d. lgs n° 286/98 nonché i principi dettati dal D.P.R. del 31 agosto 1999. Specifica in particolare
[...]
con il motivo in esame, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti Parte_1
per il rilascio del nulla osta e di aver nella sostanza adempiuto a ogni richiesta dell'amministrazione, avendo comunicato a quest'ultima ogni elemento utile e necessario.
Sottolinea l'odierno appellante, sempre con il motivo in esame, che nel caso di specie non vi era stata alcuna alterazione da parte sua del documento con cui la locatrice esprimeva il
3 suo consenso a far alloggiare nell'appartamento il figlio dell'appellante poiché la data era stata modificata con il previo consenso della locatrice medesima. Il motivo è infondato.
Osserva in proposito questa Corte che il ricongiungimento familiare è disciplinato dagli art. 29 e 30 del d.lgs. n° 286/98 e dagli art. 6 e 6 bis del relativo regolamento di attuazione, il D.P.R. n° 394/99). L'art. 29, comma 1, lett. A) dell'indicato art. 286/98 stabilisce che
<< Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni.>>; il successivo comma 7 del medesimo articolo stabilisce che <
La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3, è inviata, con modalità informatiche, allo Sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura – ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale, con le stesse modalità, ne rilascia ricevuta. L'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui all'art. 4, comma
3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute.>>; infine il comma 9 dell'articolo in esame stabilisce che < La richiesta di ricongiungimento familiare è respinta se è accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato.>>
Sottolinea ancora questa Corte che i contenuti della verifica di autenticità spettante alle rappresentanze diplomatiche sono specificati dall'art. 6, comma 2, D.P.R. n° 394/99, secondo cui < L'autorità consolare italiana provvede, ove nulla osti, alla legalizzazione della documentazione di cui al comma 1, lettere d) ed f).>>; è poi principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui < il procedimento di riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare è procedimento complesso, a formazione progressiva, nel quale le valutazioni accertative della Questura o dello Sportello Unico vengono seguite dagli accertamenti della Rappresentanza diplomatica (le prime sfocianti nel nulla osta e i secondi nel visto di ingresso), o nel suo diniego, impugnabile come atto terminativo innanzi al G.O. ed ex art. 30, comma 6 del T.U.>> (così Cass. n° 4984/13;
Cass. n° 22307/13 e Cass. n° 12661/07). In sostanza il visto di ingresso può essere negato
4 dalla rappresentanza consolare all'estero sulla base di documentazione ulteriore rispetto a quella esaminata dalla Questura, in relazione ad atti che, per loro natura, meglio si prestano a essere esaminati presso il paese di origine dello straniero. Osserva quindi questa Corte che l'art. 29, comma 9 del d.lgs. n° 286/98 non chiarisce a quale autorità spetti la valutazione delle ragioni del rigetto e non indica nemmeno in base a quali elementi i relativi accertamenti devono essere compiuti;
deve perciò ritenersi che i necessari accertamenti possano spettare anche all'autorità consolare all'estero purché si fondino su documenti accessibili nel paese in cui tale autorità opera o su situazioni di fatto ivi obiettivamente verificabili: di conseguenza l'autorità consolare può negare il visto di ingresso in caso di non autenticità dei documenti prodotti o di insussistenza dei relativi requisiti emergenti dalla documentazione acquisita o da situazioni di fatto oggettivamente riscontrate sulla base di dati concreti.
Con riferimento al caso di specie osserva in proposito questa Corte che del tutto corretta appare la decisione di rigetto della domanda proposta da in Parte_1
presenza di un documento alterato e dunque in mancanza di uno dei presupposti espressamente previsti dalla normativa in esame. E infatti, come ammesso dallo stesso appellante e come esattamente osservato dal Tribunale di Roma nell'impugnata ordinanza
<… il consenso della titolare dell'alloggio ad ospitare il minore per il quale è stata avviata la procedura di ricongiungimento depositato dal ricorrente risulta alterato nella data, la quale è stata modificata per rendere attuale la presunta manifestazione di volontà della locatrice. >>; tale manifestazione di volontà era inoltre necessaria perché nel contratto di locazione le parti avevano stabilito che l'immobile avrebbe dovuto essere destinato esclusivamente ad abitazione del conduttore e delle persone con lui attualmente conviventi: dunque non con il figlio di che all'epoca della conclusione del contratto non era ancora Parte_1
entrato nel territorio dello Stato italiano.
Non giova all'odierno appellante dedurre che l'impugnato provvedimento sarebbe stato adottato in violazione del << DPR 31/08/99 >> (così testualmente richiamato a pag. 3 e
5 dell'atto d'appello) considerato che la citata normativa riguarda la successiva fase della
5 verifica di autenticità spettante alle rappresentanze diplomatiche una volta che sia stato acquisito il nulla osta dalla questura competente per territorio.
Neppure giova al medesimo appellante lamentare la mancata collaborazione dell'amministrazione che, a suo dire, avrebbe potuto essa stessa contattare la locatrice - convocandola o telefonandole – per acquisirne il consenso, sol che si consideri che era onere del richiedente provvedere a integrare la documentazione così come richiestogli dal competente ufficio con il provvedimento di preavviso di diniego.
Rileva infine questa Corte che, nelle more del presente giudizio (e prima ancora dell'introduzione del primo grado, introdotto con ricorso depositato il 23 ottobre 2019), il figlio per il quale aveva avanzato domanda di ricongiungimento è Parte_3
divenuto maggiorenne, essendo nato il [...]: è dunque evidente che
[...]
difetta ormai di interesse ad agire in base all'invocata normativa, come Parte_1
esattamente sottolineato dall'amministrazione appellata. Ne deriva l'infondatezza dell'appello proposto da . Parte_1
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi della legge n° 55/14 e successive modifiche, in complessivi euro
2.000,00 per compensi professionali (valore della causa indeterminabile, bassa complessità) oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
Trattandosi di procedimento esente, nulla va disposto in relazione a quanto previsto dall'art. 13, c. 1 quater T.U. spese di giustizia come modificato dall'art. 1, c. 18 legge
24/12/2012 numero 228.
P.Q.M.
LA CORTE definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti del , con l'intervento del Procuratore Generale, Controparte_1
così provvede:
6 respinge l'appello proposto da avverso l'impugnata ordinanza Parte_1
emessa dal Tribunale di Roma il 27 maggio 2022, ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. a definizione del procedimento n° RG 67094 dell'anno 2019;
condanna alla rifusione in favore di parte appellata delle spese del Parte_1
presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione il 6 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Anna Maria PAGLIARI
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, nelle persone dei magistrati: dott. Anna Maria PAGLIARI Presidente dott. Alberto TILOCCA Consigliere dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento in secondo grado iscritto al n. R.G. 3704 dell'anno 2022 trattenuto in decisione con decreto del 25 gennaio 2024, depositato il 28 gennaio 2024, con cui sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
nato in [...] il [...] , Parte_1 C.F._1
in Roma, via Giovanni Principe Eugeni l procuratore, avv. Marco Michele PICCIANI, che lo rappresenta e difende per delega rilasciata su foglio separato e allegato all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
in persona del ministro pro tempore ( ), Controparte_1 P.IVA_1
a, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvoc e dello Stato dalla quale è rappresentato e difeso ex lege
APPELLATO
E con la partecipazione del Procuratore Generale
1 OGGETTO: appello avverso l'ordinanza emessa il 27 maggio 2022 dal Tribunale di Roma, XVIII sezione, ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. a definizione del procedimento n° RG 67094 dell'anno 2019
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., depositata il 5 giugno 2022 nella contumacia dell'Avvocatura Generale dello Stato, il Tribunale di Roma respingeva il ricorso proposto il 23 ottobre 2019 da avverso il provvedimento Parte_1
di rigetto della domanda di ricongiungimento familiare del di lui figlio,
[...]
(nato a [...] il [...]). Parte_2
Avverso tale ordinanza ha proposto appello ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c.
[...]
con atto di citazione notificato a mezzo pec il 17 giugno 2022 che, con Parte_1
un unico motivo, lamenta che l'impugnato provvedimento, carente di motivazione, era viziato per eccesso di potere per carenza dei presupposti legittimanti il provvedimento di diniego ed era stato emesso in violazione dell'art. 29 del D. L.gs n° 286/98 e del D.P.R. del 31 agosto 1999.
Si è costituito il , che ha contestato l'avverso atto d'appello, Controparte_1
di cui ha chiesto il rigetto, eccependone in via preliminare l'inammissibilità per carenza dei presupposto di cui all'art. 342 c.p.c. Sottolinea, ancora in via preliminare, che nelle more il figlio dell'appellante era divenuto maggiorenne così che non Parte_1
vantava più alcun interesse a ottenere una pronuncia di ricongiungimento familiare.
Con atto del 18 gennaio 2024, depositato il 15 febbraio 2024, il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
Con decreto presidenziale del 29 dicembre 2023, depositato in pari data, è stato disposto che l'udienza del 7 dicembre 2023, fissata per la decisione, fosse trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; nelle note scritte a tal fine depositate il procuratore di parte appellante si è riportato alle proprie conclusioni;
con decreto depositato il 25 gennaio 2024,
2 depositato il 28 gennaio 2024 sono stati assegnati i termini per il deposito delle memorie conclusionali ai sensi dell'art. 190 c.p.c. e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto respinta l'eccezione di inammissibilità del reclamo, proposta ai sensi dell'art. 342 c.p.c. dall'amministrazione appellata, la cui infondatezza appare di tutta evidenza ove si consideri che, come noto, ai sensi dell'indicato art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto invocate a sostegno dell'appello ben possono anche sostanziarsi nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (così Cass. S.U. n° 28057/08 e Cass. n°
25588/10). Nel caso di specie, si osserva che nell'atto di appello le censure avanzate da sono sicuramente ben individuabili e si sostanziano comunque Parte_1
nella critica specifica, rivolta al primo giudice, di aver tra l'altro respinto – con carente motivazione – il suo ricorso nonostante difettassero i presupposti per adottare una pronuncia di diniego.
Nel merito, l'appello proposto da è infondato e va rigettato. Parte_1
Lamenta l'odierno appellante, con un unico motivo, che l'impugnato provvedimento, carente di motivazione e viziato per eccesso di potere, violava l'art. 29 del d. lgs n° 286/98 nonché i principi dettati dal D.P.R. del 31 agosto 1999. Specifica in particolare
[...]
con il motivo in esame, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti Parte_1
per il rilascio del nulla osta e di aver nella sostanza adempiuto a ogni richiesta dell'amministrazione, avendo comunicato a quest'ultima ogni elemento utile e necessario.
Sottolinea l'odierno appellante, sempre con il motivo in esame, che nel caso di specie non vi era stata alcuna alterazione da parte sua del documento con cui la locatrice esprimeva il
3 suo consenso a far alloggiare nell'appartamento il figlio dell'appellante poiché la data era stata modificata con il previo consenso della locatrice medesima. Il motivo è infondato.
Osserva in proposito questa Corte che il ricongiungimento familiare è disciplinato dagli art. 29 e 30 del d.lgs. n° 286/98 e dagli art. 6 e 6 bis del relativo regolamento di attuazione, il D.P.R. n° 394/99). L'art. 29, comma 1, lett. A) dell'indicato art. 286/98 stabilisce che
<< Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni.>>; il successivo comma 7 del medesimo articolo stabilisce che <
La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3, è inviata, con modalità informatiche, allo Sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura – ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale, con le stesse modalità, ne rilascia ricevuta. L'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui all'art. 4, comma
3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute.>>; infine il comma 9 dell'articolo in esame stabilisce che < La richiesta di ricongiungimento familiare è respinta se è accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato.>>
Sottolinea ancora questa Corte che i contenuti della verifica di autenticità spettante alle rappresentanze diplomatiche sono specificati dall'art. 6, comma 2, D.P.R. n° 394/99, secondo cui < L'autorità consolare italiana provvede, ove nulla osti, alla legalizzazione della documentazione di cui al comma 1, lettere d) ed f).>>; è poi principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui < il procedimento di riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare è procedimento complesso, a formazione progressiva, nel quale le valutazioni accertative della Questura o dello Sportello Unico vengono seguite dagli accertamenti della Rappresentanza diplomatica (le prime sfocianti nel nulla osta e i secondi nel visto di ingresso), o nel suo diniego, impugnabile come atto terminativo innanzi al G.O. ed ex art. 30, comma 6 del T.U.>> (così Cass. n° 4984/13;
Cass. n° 22307/13 e Cass. n° 12661/07). In sostanza il visto di ingresso può essere negato
4 dalla rappresentanza consolare all'estero sulla base di documentazione ulteriore rispetto a quella esaminata dalla Questura, in relazione ad atti che, per loro natura, meglio si prestano a essere esaminati presso il paese di origine dello straniero. Osserva quindi questa Corte che l'art. 29, comma 9 del d.lgs. n° 286/98 non chiarisce a quale autorità spetti la valutazione delle ragioni del rigetto e non indica nemmeno in base a quali elementi i relativi accertamenti devono essere compiuti;
deve perciò ritenersi che i necessari accertamenti possano spettare anche all'autorità consolare all'estero purché si fondino su documenti accessibili nel paese in cui tale autorità opera o su situazioni di fatto ivi obiettivamente verificabili: di conseguenza l'autorità consolare può negare il visto di ingresso in caso di non autenticità dei documenti prodotti o di insussistenza dei relativi requisiti emergenti dalla documentazione acquisita o da situazioni di fatto oggettivamente riscontrate sulla base di dati concreti.
Con riferimento al caso di specie osserva in proposito questa Corte che del tutto corretta appare la decisione di rigetto della domanda proposta da in Parte_1
presenza di un documento alterato e dunque in mancanza di uno dei presupposti espressamente previsti dalla normativa in esame. E infatti, come ammesso dallo stesso appellante e come esattamente osservato dal Tribunale di Roma nell'impugnata ordinanza
<… il consenso della titolare dell'alloggio ad ospitare il minore per il quale è stata avviata la procedura di ricongiungimento depositato dal ricorrente risulta alterato nella data, la quale è stata modificata per rendere attuale la presunta manifestazione di volontà della locatrice. >>; tale manifestazione di volontà era inoltre necessaria perché nel contratto di locazione le parti avevano stabilito che l'immobile avrebbe dovuto essere destinato esclusivamente ad abitazione del conduttore e delle persone con lui attualmente conviventi: dunque non con il figlio di che all'epoca della conclusione del contratto non era ancora Parte_1
entrato nel territorio dello Stato italiano.
Non giova all'odierno appellante dedurre che l'impugnato provvedimento sarebbe stato adottato in violazione del << DPR 31/08/99 >> (così testualmente richiamato a pag. 3 e
5 dell'atto d'appello) considerato che la citata normativa riguarda la successiva fase della
5 verifica di autenticità spettante alle rappresentanze diplomatiche una volta che sia stato acquisito il nulla osta dalla questura competente per territorio.
Neppure giova al medesimo appellante lamentare la mancata collaborazione dell'amministrazione che, a suo dire, avrebbe potuto essa stessa contattare la locatrice - convocandola o telefonandole – per acquisirne il consenso, sol che si consideri che era onere del richiedente provvedere a integrare la documentazione così come richiestogli dal competente ufficio con il provvedimento di preavviso di diniego.
Rileva infine questa Corte che, nelle more del presente giudizio (e prima ancora dell'introduzione del primo grado, introdotto con ricorso depositato il 23 ottobre 2019), il figlio per il quale aveva avanzato domanda di ricongiungimento è Parte_3
divenuto maggiorenne, essendo nato il [...]: è dunque evidente che
[...]
difetta ormai di interesse ad agire in base all'invocata normativa, come Parte_1
esattamente sottolineato dall'amministrazione appellata. Ne deriva l'infondatezza dell'appello proposto da . Parte_1
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi della legge n° 55/14 e successive modifiche, in complessivi euro
2.000,00 per compensi professionali (valore della causa indeterminabile, bassa complessità) oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
Trattandosi di procedimento esente, nulla va disposto in relazione a quanto previsto dall'art. 13, c. 1 quater T.U. spese di giustizia come modificato dall'art. 1, c. 18 legge
24/12/2012 numero 228.
P.Q.M.
LA CORTE definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti del , con l'intervento del Procuratore Generale, Controparte_1
così provvede:
6 respinge l'appello proposto da avverso l'impugnata ordinanza Parte_1
emessa dal Tribunale di Roma il 27 maggio 2022, ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. a definizione del procedimento n° RG 67094 dell'anno 2019;
condanna alla rifusione in favore di parte appellata delle spese del Parte_1
presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione il 6 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Anna Maria PAGLIARI
7