Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 29/05/2025, n. 4125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4125 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 04125/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00460/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 460 del 2022, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Migliaccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, piazza Cavour, 139;
contro
Ministero dell'Interno- Questura di Napoli, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del decreto del Questore di Napoli Cat.A12/2021/Imm/1^Sez/Dinieghi 341 del 16.05.2021, comunicato il 3.11.2021, di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, nonché degli atti presupposti, conseguenti o connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 maggio 2025 la dott.ssa Elena Garbari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso indicato in epigrafe il ricorrente, cittadino del Burkina Faso, ha impugnato il decreto del Questore di Napoli assunto in data 16 maggio 2021, che gli ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo.
Il provvedimento avversato è motivato dalla ritenuta pericolosità dell’istante, comprovata dalla sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dalla Corte d’Appello di Bologna in data 19 dicembre 2019 (divenuta irrevocabile il 17 dicembre 2020) alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione e 4.000,00 euro di multa per il reato di ricettazione continuata commesso tra il 2017 e il 2018 in alcuni comuni della provincia di Napoli e dalla misura dell’avviso orale emessa dal Questore di Napoli in data 31 luglio 2020 ai sensi del d.lgs. 159/2011.
Il diniego dà conto che l’interessato è stato notiziato del preavviso di rigetto, rispetto al quale non ha formulato osservazioni “manifestando palese disinteresse nei confronti del procedimento amministrativo avviato con istanza di parte”.
Il ricorrente censura il provvedimento questorile evidenziando che nelle more del procedimento esitato nel diniego impugnato egli è stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato da una ditta di autotrasporti, presso la quale attualmente lavora; l’Amministrazione avrebbe dovuto considerare la sopravvenienza lavorativa e valutare la rinnovabilità del permesso di soggiorno per lavoro dipendente. Soggiunge che il nuovo rapporto di lavoro era conoscibile e quindi valutabile -ex art. 5, comma 5 del TUI- dalla Questura già a far data dal 27 luglio 2020 in ragione della comunicazione Unilav. L’omessa valutazione della nuova situazione lavorativa palesa, secondo il deducente, un evidente difetto di istruttoria e di motivazione, atteso che la condanna contestata non è in sé automaticamente ostativa al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Deduce inoltre che la sua pericolosità sociale non può essere inferita da un unico precedente penale per fatti risalenti ad un periodo compreso tra il 2017 e il 2018.
Si è costituita per resistere al ricorso l’intimata Amministrazione statale.
In pendenza di giudizio la difesa del ricorrente ha depositato la sentenza del Tribunale di Napoli del 20 giugno 2024 di non luogo a procedere “perché il fatto non sussiste” pronunciata nei suoi confronti (e nei confronti di altri imputati) rispetto ad un procedimento penale per i reati di cui agli articoli 416 commi 1, 2, 3, 5, 452 octies, 61 bis c.p. (associazione a delinquere per traffico illecito transfrontaliero) 81 cpv, 110, 452 quatordecies, 61 c.p. (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti in concorso) commessi in Napoli e altre località tra l’agosto del 2017 e il 2020; ha depositato inoltre documentazione relativa ai redditi percepiti negli anni successivi alla proposizione del gravame e fino alla data odierna. Tali recenti allegazioni documentali non trovano peraltro corrispondenza in contestuali argomentazioni difensive.
Il ricorso è stato chiamato all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 14 maggio 2025, ove è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e va respinto.
Va evidenziato preliminarmente che a termini dell’art. 5, commi 5 e 5 bis del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, “ 5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.
5-bis. Nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3 .”
Il diniego avversato è fondato sulla ritenuta pericolosità sociale dell’istante, che non è stata inferita in via automatica dalla condanna penale che lo ha colpito e non è quindi il frutto di un “automatismo ostativo”, ma costituisce l’esito di una valutazione discrezionale dell’Amministrazione competente, che ha considerato la condotta complessivamente tenuta dallo straniero e, in particolare, la gravità dei reati di cui si è reso responsabile, confermata anche dalla durata della pena inflitta.
La Questura ha considerato anche quanto disposto dall’art. 96 paragrafo 2 della Convenzione di applicazione dell’accordo Schengen, secondo cui un cittadino extra U.E. rappresenta una minaccia per l’ordine e la sicurezza quando sia intervenuta nei suoi confronti una condanna a pena detentiva superiore ad un anno e il fatto che lo straniero desta, quindi, allarme sociale anche in relazione al parametro comunitario.
La valutazione di pericolosità è corroborata dalla misura di prevenzione che ha attinto il ricorrente.
Come sottolineato anche da recenti pronunce, infatti, “ la misura di prevenzione presuppone una valutazione approfondita della pericolosità sociale del soggetto destinatario, sicché con essa si esprime un chiaro giudizio negativo in ordine al complessivo mancato inserimento sociale del cittadino extra-UE e sulla pericolosità sociale dello stesso. (TAR Toscana —Firenze Sez. II, n. 1372/2012). ” (TAR Campania, Napoli, Sez. VI, 12 febbraio 2024, n. 1009).
“ Con specifico riferimento alle misure previste dal codice antimafia la giurisprudenza ha statuito che la misura di prevenzione dell’avviso orale del Questore, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 15912011, è destinata anche a coloro che siano abitualmente dediti a traffici delittuosi, o che vivano abitualmente o anche in parte, dei proventi di tali traffici, oppure a coloro che offendono o mettono in pericolo la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica: “ si tratta in sostanza delle categorie previste dall’abrogato art. 1 della L. n. 1423 11956, cioè le categorie di persone socialmente pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica, sicché anche l'avviso orale, riferibile a tali categorie, costituisce presupposto idoneo ad integrare un giudizio di pericolosità e quindi a determinare la revoca del permesso di soggiorno" (Cons. Stato, sez. III, n. 3360/2017). ” (TAR Campania, Napoli, Sez. VI, 26 maggio 2023, n. 3251).
Occorre inoltre evidenziare che il ricorrente ha chiesto la revoca dell’Avviso orale e che tale misura è stata per contro confermata dal Questore di Napoli con provvedimento del 5 luglio 2021, rimasto inoppugnato.
Nel respingere l’istanza di riesame il Questore ha considerato la gravità e l’allarme sociale destato dal reato di ricettazione continuata per il quale il ricorrente è stato condannato, ritenendo “ i motivi addotti dall’istante a sostegno della richiesta di revoca (mancanza di elementi di fatto idonei a dimostrare che gli eventuali proventi dall’attività illecita condotta siano stati utilizzati per il proprio sostentamento e la non accertata pericolosità sociale della stessa) non idonei a modificare il giudizio già espresso nei confronti dell’istante che si è reso responsabile di numerosi episodi di ricettazione, commessi in diversi comuni della provincia, che denotano una continuità, e non occasionalità, nell’attività delittuosa, dalla quale non poteva che trarre, anche in parte, le risorse per il proprio sostentamento, dimostrandosi persona assolutamente pericolosa per la sicurezza ”.
Va sottolineato inoltre che lo straniero non ha rappresentato l’esistenza di una famiglia sul territorio italiano, circostanza cui è connessa la tutela rafforzata di cui al richiamato articolo 5, comma 5 del TUI.
Né a superare i profili ostativi opposti dalla resistente Amministrazione può essere utilmente invocata la circostanza che nelle more del procedimento il ricorrente abbia instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, peraltro non rappresentata dall’istante in sede procedimentale ancorché egli sia stato regolarmente notiziato del preavviso di rigetto, e che secondo il deducente l’Amministrazione avrebbe dovuto comunque conoscere attraverso autonoma istruttoria e opportunamente valutare. Occorre infatti sottolineare al riguardo come i redditi documentati negli anni risultino del tutto insufficienti a garantire il sostentamento del ricorrente.
Il possesso di un reddito minimo costituisce un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto attinente alla sostenibilità dell’ingresso dello straniero nella comunità nazionale, al suo inserimento nel contesto lavorativo e alla capacità di contribuire con il proprio impegno allo sviluppo economico e sociale del paese al quale ha chiesto di ospitarlo; la dimostrazione di un reddito di lavoro o di altra fonte lecita di sostentamento è inoltre garanzia che il cittadino extracomunitario non si dedichi ad attività illecite o criminose.
Alla luce delle esposte considerazioni, il provvedimento impugnato risulta immune dalle censure prospettate dal ricorrente, avendo l’Amministrazione compiuto una valutazione in termini concreti ed attuali della pericolosità sociale dell’istante, sorretta da idonea istruttoria e congrua motivazione.
Pertanto il ricorso è infondato e va respinto.
La peculiarità della materia controversa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
Elena Garbari, Primo Referendario, Estensore
Caterina Lauro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Garbari | Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.