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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 16/06/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PIACENZA
Il Tribunale Ordinario di Piacenza, in funzione di Tribunale Concorsuale, composto dai magistrati
Dott.Stefano Brusati
Dott.Stefano Aldo Tiberti
Dott. Antonino Fazio
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 9/2025 r.g.
promosso da
, (c.f. ) con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. SPAGNI VITTORIO del Foro di Reggio Emilia;
nei confronti di
(C.F. ), VIA PIETRO CELLA Controparte_1 P.IVA_2
PIACENZA;
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di Controparte_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, avvenuta in data 12.02.2025 a mezzo PEC;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCII, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio e non sono emersi elementi da cui desumere una diversa sede effettiva;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex
artt. 1, 2 e 121 CCI;
Osservato preliminarmente che la procedura di liquidazione giudiziale ha come presupposto sostanziale lo stato di insolvenza del debitore, così dovendosi fare riferimento sul punto alla consolidata giurisprudenza in tema di dichiarazione di fallimento;
Osservato allora che lo stato di insolvenza “si realizza in presenza di una situazione
d'impotenza strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi
normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito
necessarie alla relativa attività” (Cass. 15772/2019; Cass. 29913/2018) e che, in particolare,
a tale accertamento deve procedersi considerando gli elementi sintomatici “secondo una
tipicità - desumibile dai dati dell'esperienza economica - rivelatrice dell'incapacità di produrre
beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze dell'impresa
medesima (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché dell'impossibilità di essa di ricorrere
al credito a condizioni normali, senza rovinose compromissioni del patrimonio” (Cass.
6978/2019);
Che a tale valutazione deve procedersi anche quando vi sia un solo credito azionato,
di ingente importo (Cass. 7589/2018);
Valutata la sussistenza dello stato di insolvenza in ragione del credito azionato di rilevante importo (Euro 104.857,66 azionati in precetto) e recato da titolo esecutivo giudiziale;
che unitamente a tale dato va valorizzata l'esposizione debitoria nei confronti dell'Erario – oltre 209.388 Euro come da informazioni ritualmente acquisite ex officio in fase istruttoria – osservando al riguardo che l'inadempimento dei debiti fiscali e tributari è, sempre per comune esperienza, la prima e più immediata forma di
“autofinanziamento” dell'impresa in crisi, e che l'entità di tale esposizione ormai consolidata consente di ritenerla sintomatica non già di una temporanea e reversibile difficoltà operativa bensì di un conclamato, strutturale ed irreversibile dissesto;
con ciò rafforzando la valutazione cui già conduceva il vaglio del credito azionato da parte ricorrente;
Che ad ulteriore conferma conducono altri indici sintomatici dello stato di insolvenza quali l'infruttuoso esito delle azioni esecutive promosse in forza di titolo esecutivo giudiziale e il mancato deposito di bilanci successivi al 2019, a riprova della impossibilità di funzionamento dell'assemblea e della conseguente sussistenza di una difficoltà strutturale e non meramente transitoria (essendo tale circostanza autonomamente rilevante, ai sensi dell'art. 2484 n. 3 c.c., come causa di scioglimento della società);
ritenuto quindi che versi effettivamente in stato di Controparte_1
insolvenza irreversibile, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte;
rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti ed esigibili supera la soglia di cui all'art.49,
co.5, CCI;
ritenuto, conclusivamente, che debba procedersi con la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
Dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
CF , con domicilio in VIA PIETRO CELLA PIACENZA;
[...] P.IVA_2
Nomina
il dott. Antonino Fazio Giudice Delegato per la procedura
Nomina
il dott. Curatore, il quale, alla luce dell'organizzazione dello Persona_1
studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
Autorizza
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp.
att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
Ordina
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali,
le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
Stabilisce
il giorno 14 ottobre 2025 ad ore 11:30, per procedere all'esame dello stato passivo,
davanti al Giudice Delegato;
Assegna
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
Avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art.
art.10, co. 3, CCI;
Segnala
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
Dispone
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115;
Dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale,
comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Piacenza nella camera di consiglio del 10/03/2025.
Il Giudice estensore
Dott. Antonino Fazio
Il Presidente
Dott. Stefano Brusati
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PIACENZA
Il Tribunale Ordinario di Piacenza, in funzione di Tribunale Concorsuale, composto dai magistrati
Dott.Stefano Brusati
Dott.Stefano Aldo Tiberti
Dott. Antonino Fazio
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 9/2025 r.g.
promosso da
, (c.f. ) con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. SPAGNI VITTORIO del Foro di Reggio Emilia;
nei confronti di
(C.F. ), VIA PIETRO CELLA Controparte_1 P.IVA_2
PIACENZA;
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di Controparte_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, avvenuta in data 12.02.2025 a mezzo PEC;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCII, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio e non sono emersi elementi da cui desumere una diversa sede effettiva;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex
artt. 1, 2 e 121 CCI;
Osservato preliminarmente che la procedura di liquidazione giudiziale ha come presupposto sostanziale lo stato di insolvenza del debitore, così dovendosi fare riferimento sul punto alla consolidata giurisprudenza in tema di dichiarazione di fallimento;
Osservato allora che lo stato di insolvenza “si realizza in presenza di una situazione
d'impotenza strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi
normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito
necessarie alla relativa attività” (Cass. 15772/2019; Cass. 29913/2018) e che, in particolare,
a tale accertamento deve procedersi considerando gli elementi sintomatici “secondo una
tipicità - desumibile dai dati dell'esperienza economica - rivelatrice dell'incapacità di produrre
beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze dell'impresa
medesima (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché dell'impossibilità di essa di ricorrere
al credito a condizioni normali, senza rovinose compromissioni del patrimonio” (Cass.
6978/2019);
Che a tale valutazione deve procedersi anche quando vi sia un solo credito azionato,
di ingente importo (Cass. 7589/2018);
Valutata la sussistenza dello stato di insolvenza in ragione del credito azionato di rilevante importo (Euro 104.857,66 azionati in precetto) e recato da titolo esecutivo giudiziale;
che unitamente a tale dato va valorizzata l'esposizione debitoria nei confronti dell'Erario – oltre 209.388 Euro come da informazioni ritualmente acquisite ex officio in fase istruttoria – osservando al riguardo che l'inadempimento dei debiti fiscali e tributari è, sempre per comune esperienza, la prima e più immediata forma di
“autofinanziamento” dell'impresa in crisi, e che l'entità di tale esposizione ormai consolidata consente di ritenerla sintomatica non già di una temporanea e reversibile difficoltà operativa bensì di un conclamato, strutturale ed irreversibile dissesto;
con ciò rafforzando la valutazione cui già conduceva il vaglio del credito azionato da parte ricorrente;
Che ad ulteriore conferma conducono altri indici sintomatici dello stato di insolvenza quali l'infruttuoso esito delle azioni esecutive promosse in forza di titolo esecutivo giudiziale e il mancato deposito di bilanci successivi al 2019, a riprova della impossibilità di funzionamento dell'assemblea e della conseguente sussistenza di una difficoltà strutturale e non meramente transitoria (essendo tale circostanza autonomamente rilevante, ai sensi dell'art. 2484 n. 3 c.c., come causa di scioglimento della società);
ritenuto quindi che versi effettivamente in stato di Controparte_1
insolvenza irreversibile, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte;
rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti ed esigibili supera la soglia di cui all'art.49,
co.5, CCI;
ritenuto, conclusivamente, che debba procedersi con la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
Dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
CF , con domicilio in VIA PIETRO CELLA PIACENZA;
[...] P.IVA_2
Nomina
il dott. Antonino Fazio Giudice Delegato per la procedura
Nomina
il dott. Curatore, il quale, alla luce dell'organizzazione dello Persona_1
studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
Autorizza
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp.
att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
Ordina
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali,
le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
Stabilisce
il giorno 14 ottobre 2025 ad ore 11:30, per procedere all'esame dello stato passivo,
davanti al Giudice Delegato;
Assegna
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
Avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art.
art.10, co. 3, CCI;
Segnala
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
Dispone
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115;
Dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale,
comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Piacenza nella camera di consiglio del 10/03/2025.
Il Giudice estensore
Dott. Antonino Fazio
Il Presidente
Dott. Stefano Brusati