Sentenza 8 gennaio 2025
Rigetto
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 08/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00030/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01269/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1269 del 2022, proposto da società BE IE e AN s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Carmelo Salerno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Odetta Donazzan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
della comunicazione inviata il 29 dicembre 2020, con la quale l’I.N.A.I.L. di Vicenza ha rigettato la richiesta di riesame avanzata dalla ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto e/o propedeutico, ivi compresi: A) il provvedimento comunicato il 23 novembre 2020 con cui l’I.N.A.I.L. non ha accolto le osservazioni presentate dalla ricorrente il 4 agosto 2020 in relazione alla determinazione dell’Istituto di ridurre il finanziamento già in precedenza riconosciuto; B) il provvedimento del 29 luglio 2020, con cui l’Istituto ha ridotto il contributo già ammesso per un importo pari ad € 130.000 alla somma inferiore di € 55.085,00, e la nota tecnica redatta in pari data; C) la nota dell’I.N.A.I.L. in data 11 giugno 2020, con cui sono stati chiesti ulteriori chiarimenti in relazione alla potenza di uno dei due trattori acquistati; E) la FAQ 1.1., il bando e l’allegato 1 al bando,
con conseguente «reviviscenza dell’originario riconoscimento dell’intero contributo» ;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’I.N.A.I.L.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 novembre 2024 il dott. Giampaolo De Piazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con avviso pubblico ISI 2017 l’I.N.A.I.L. (di seguito, breviter , Istituto) avviava una procedura di evidenza pubblica al fine di consentire l’accesso a finanziamenti per la realizzazione di progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. L’art. 3, comma 7, dell’allegato 1 al predetto avviso indicava che vi era la facoltà di rottamare i trattori, precisando che quelli acquistati dovevano presentare - a meno di situazioni particolari debitamente motivate - le medesime caratteristiche di quelli rottamati, nonché prestazioni (potenza, massa, dimensioni, ecc.) non superiori del 30% rispetto a questi ultimi.
La società BE IE e AN s.n.c. (di seguito, breviter , Società) presentava domanda per accedere al beneficio previsto per l’asse di finanziamento inerente la « riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine » al fine di acquistare due nuovi trattori, un AS GU 5712S ed un AS GU 7722S (quest’ultimo in sostituzione di un trattore Fiat 1880 DT). Il progetto di investimento complessivo era pari ad € 221.500, con un contributo richiesto di € 130.000.
2. Con nota del 26 novembre 2018 l’Istituto chiedeva chiarimenti - da fornire mediante perizia giurata integrativa - circa la massa dei trattori da sostituire, chiarimenti trasmessi dalla Società con PEC del 17 dicembre 2018 contenente la perizia giurata. Con successiva nota del 31 dicembre 2018 l’Istituto chiedeva ulteriori chiarimenti in relazione alla massa dei trattori da acquistare, precisando che il fabbricante doveva fornire il peso esatto di ognuno di essi. La società con PEC del 28 gennaio 2019 forniva i dati richiesti.
Con successiva nota del 7 marzo 2019 l’Istituto comunicava il superamento della fase di verifica prevista dall’art. 19 dell’avviso pubblico, precisando che per il trattore AS GU 7722S il finanziamento veniva ammesso a condizione che il valore della massa a vuoto indicato nel libretto di circolazione, da produrre in fase di rendicontazione, risultasse non superiore a kg 7670. La società trasmetteva con PEC del 2 dicembre 2019 i documenti inerenti la rendicontazione.
3. Terminata la suddetta fase, l’Istituto con nota del 11 giugno 2020 richiedeva ulteriori chiarimenti, questa volta in merito alla potenza di uno dei due trattori acquistati. In particolare, l’Istituto evidenziava che nel libretto di circolazione relativo al trattore AS GU 7722S Dyna VT Exclusive targato BS350F risultava un valore di potenza massima indicata di 181 KW e nel certificato di conformità europeo una potenza nominale netta di 169 KW, mentre nella perizia giurata del 18 luglio 2018 prodotta dalla Società era indicata una potenza di 158 KW. Inoltre, avendo la Società indicato in 132 KW la potenza del mezzo sostituito, dal raffronto fra le potenze massime dei due mezzi l’Istituto desumeva il superamento del limite di incremento ammesso (pari al 30%) per tale prestazione.
Nonostante la perizia integrativa trasmessa dalla ricorrente, che produceva altresì una dichiarazione del costruttore del mezzo, indicante in 169 KW la potenza nominale del mezzo, l’Istituto emanava l’impugnato provvedimento del 29 luglio 2020 - unitamente alla relativa scheda tecnica , anch’essa impugnata - con cui riduceva il finanziamento, non ammettendo la spesa per l’acquisto del trattore AS GU 7722S Dyna VT in ragione del mancato rispetto di una delle condizioni previste dall’avviso pubblico, atteso il superamento dell’incremento massimo di potenza ammesso.
La società trasmetteva il 4 agosto 2020 le proprie osservazioni in cui, invocando le FAQ n. 6 e 7 dell’allegato 1 all’avviso pubblico, che consentono di motivare il superamento del limite del 30% sulle prestazioni, precisava che - come dichiarato dal costruttore - il trattore de quo presenta un boost (EPM) di potenza di circa 20 KW attivabile solo in due condizioni di lavoro, per cui la potenza nominale era pari a 169 KW e rientrava quindi nella percentuale ammessa di scostamento.
L’Istituto con PEC del 20 novembre 2020 comunicava il rigetto dell’istanza di riesame proposta con le ricordate osservazioni. La società presentava il 4 dicembre 2020 osservazioni integrative, parimenti respinte dall’Istituto con pec del 29 dicembre 2020.
La Società conveniva in giudizio l’Istituto avanti il Tribunale di Vicenza che, con la sentenza n. 579/2022 del 29 marzo 2022, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice amministrativo.
4. Entro il termine indicato dall’art. 11, comma 2, c.p.a. la Società riassumeva il giudizio innanzi a questo Tribunale, chiedendo l’annullamento degli atti in epigrafe indicati, con i quali l’Istituto aveva ridotto il finanziamento originariamente ammesso.
In particolare, con il primo motivo la Società deduceva l’illegittimità della riduzione del contributo per contrasto con le norme ed i princìpi che governano l’erogazione dei contributi pubblici, nonché con le clausole dell’avviso pubblico e del relativo allegato, e contestava l’asserito superamento della soglia massima del 30% di aumento della potenza fra i due mezzi, in quanto l’avviso pubblico ed il relativo allegato non richiederebbero di tenere in considerazione la differenza fra le potenze massime dei due mezzi, e considerato che la FAQ 10 relativa al bando dell’anno successivo consente di utilizzare per il confronto la potenza a regime nominale, applicando la quale la ricordata soglia massima sarebbe rispettata (132 KW contro 169 KW).
Sempre con il primo motivo la ricorrente affermava che, in sede di interpretazione delle disposizioni contenute nella lex specialis del procedimento, i princìpi di imparzialità e di buon andamento, nonché il dovere di buona fede delle parti nello svolgimento delle trattative impongono di tutelare l’affidamento degli interessati, e sosteneva che la clausola del bando sulla differenza massima di potenza ammessa andasse interpretata in senso ad essa favorevole.
Deduceva inoltre la ricorrente la violazione dei princìpi di buona fede, efficienza ed imparzialità dell’azione amministrativa, avendo l’Istituto dapprima richiesto in sede di verifica istruttoria chiarimenti e perizie giurate incentrate sul rispetto del limite del 30% di differenza della massa dei veicoli, senza nulla osservare in merito alla differenza di potenza ed ammettendo il finanziamento, per poi valorizzare tale secondo rapporto solo dopo l’acquisto del mezzo ed in sede di rendicontazione.
Con il secondo motivo la ricorrente lamentava un eccesso di potere nell’operato dell’Istituto, sostenendo che la valutazione tecnica da esso compiuta risulterebbe illogica e contradditoria.
5. L’Istituto nel costituirsi in giudizio eccepiva preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di ius postulandi , rilevando nella procura ad litem il difetto del requisito di specificità, non indicando la stessa le parti e l’oggetto del giudizio.
Nel merito l’Istituto - ribadito il necessario rispetto delle caratteristiche elencate nell’avviso pubblico e della differenza massima ammessa fra le prestazioni - sosteneva che la concessione del beneficio viene valutata nella fase di rendicontazione all’esito della produzione di tutto il corredo probatorio richiesto, essendo questo il momento di verifica della sussistenza dei requisiti, ed evidenziava che nella fattispecie solo in fase di rendicontazione era emerso il superamento del massimo incremento ammesso del parametro potenza, essendo riportato nella carta di circolazione il valore di 181 KW. Inoltre, a detta dell’Istituto, secondo il documento di presentazione redatto dalla casa costruttrice per la serie MF 7700 (cui appartiene il modello acquistato) il boost di potenza è sempre disponibile - non attivandosi in due sole modalità di utilizzo - per cui la potenza massima effettiva a disposizione del nuovo trattore è quella indicata nella carta di circolazione.
Da ultimo, l’Istituto confutava la possibilità di valorizzare criteri dettati per analoghi procedimenti indetti in periodi successivi, sostenendo l’utilizzo esclusivo delle regole dell’avviso pubblico del 2017.
6. In vista della pubblica udienza la Società con la propria memoria difensiva replicava all’eccezione di inammissibilità del ricorso, sostenendo la regolarità della procura, e insisteva per l’accoglimento del ricorso.
7. Alla pubblica udienza del 6 novembre 2024 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente deve essere scrutinata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di ius postulandi , incentrata sulla mancanza del requisito di specificità nella procura ad litem .
L’eccezione è infondata.
L’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. richiede per la valida proposizione del ricorso che sia indicata la procura speciale conferita al difensore.
L’art. 83 c.p.c. - applicabile al processo amministrativo in virtù del rinvio contenuto nell’art. 39, comma 1, c.p.a. - dispone, al terzo comma, che la procura speciale si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce anche quando sia rilasciata su documento informatico separato che risulti sottoscritto con firma digitale e sia congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici individuati con apposito decreto ministeriale.
Nel caso di specie, la procura speciale rilasciata dalla Società al proprio difensore è sottoscritta con firma digitale, contiene il mandato a difendere la stessa « nel presente giudizio » e riporta i decreti ministeriali in forza dei quali essa deve intendersi apposta in calce all’atto.
La procura speciale prodotta in giudizio soddisfa quindi il requisito della specificità, essendo riferita al giudizio de quo , e non richiedendo le norme sopra ricordate l’indicazione di elementi quali l’oggetto del giudizio, l’indicazione delle parti, della pretesa fatta valere, ecc..
2. Nel merito il ricorso è fondato.
3. Come innanzi evidenziato, in sede di rendicontazione l’Istituto riscontrava che uno dei due trattori acquistati dalla Società - il AS GU 7722S Dyna VT - presentava una potenza massima indicata nel libretto di circolazione di 181 KW, tale da superare di oltre il 30% la potenza del trattore sostituito (132 KW), in violazione delle regole dettate dalla lex specialis , secondo la quale, in caso di acquisto di nuovi trattori, la differenza in termini - fra l’altro - di potenza e massa rispetto ai precedenti non doveva eccedere il predetto limite. Per tale motivo l’Istituto disponeva la riduzione del contributo da erogare non ammettendo a finanziamento la spesa sostenuta per l’acquisto del veicolo.
Occorre però evidenziare che nel corso dell’istruttoria - all’esito della quale era poi stato ammesso il finanziamento per l’acquisto di due trattori - l’Istituto aveva richiesto più volte alla Società di dimostrare, per lo stesso trattore risultato possedere una potenza eccesiva, che la massa ed il peso non eccedessero il ricordato limite.
In particolare l’Istituto, con note del 26 novembre 2018, del 31 dicembre 2018 e del 7 marzo 2019, aveva richiesto elementi finalizzati a dimostrare il rispetto dei ricordati parametri.
La Società, a sua volta, aveva prodotto, unitamente alla domanda di ammissione al finanziamento, la perizia giurata datata 18 luglio 2018 che conteneva la brochure del trattore AS GU serie 7700S, riportante una serie di dati del veicolo fra cui la potenza, indicata in 177 KW (allegato 3B, pag. 12/23 del doc. 10 della produzione documentale della ricorrente).
Ciò significa che sin dal momento di ricezione della domanda e della ricordata perizia giurata l’Istituto era stato messo in grado di conoscere - e quindi valutare - tutti i parametri del trattore AS GU 7722S Dyna VT, ivi compreso quello della potenza, indicata come detto in 177 KW, valore molto prossimo a quello di 181 KW riportato nel libretto di circolazione e in ogni caso superiore alla differenza massima del 30% rispetto a quella del veicolo da sostituire, limite che si arresta a 171,6 KW.
La circostanza che l’Istituto fosse in grado di riscontrare il mancato rispetto delle condizioni richieste per la concessione del contributo già in un momento anteriore alla fase del consuntivo assume - a giudizio del Collegio - decisivo rilievo.
4. L’indizione di un procedimento come quello de quo e la partecipazione dell’interessato determinano il sorgere di un rapporto fra le parti - pubblica e privata - che genera obblighi di condotta cui entrambe sono tenute.
In particolare, le parti del procedimento amministrativo devono comportarsi, nel corso dello stesso, secondo le regole della diligenza, della correttezza e della buona fede, regole che si ritraggono dagli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c. e che costituiscono canoni generali di condotta alla cui osservanza sono tenuti tutti i soggetti, sia pubblici che privati.
Inoltre, l’obbligo di agire secondo buona fede trova oggi espressa cittadinanza nel diritto pubblico per il tramite dell’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241 del 1990, che ha codificato il principio in base al quale nel corso del procedimento amministrativo i rapporti fra l’amministrazione ed il cittadino (termine palesemente utilizzato in senso generico, ossia per identificare ogni persona, sia fisica che giuridica) devono essere improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede. Tali princìpi vanno letti in senso bidirezionale, in quanto essi gravano tanto sulla parte privata quanto sull’amministrazione procedente.
Dai richiamati princìpi e canoni di condotta discendono, in capo a tutte le parti del rapporto procedimentale, anche obblighi di protezione, dovendo ognuna di esse agire in modo da tutelare le situazioni giuridiche soggettive e le legittime aspettative della controparte, assicurando - con correttezza e rispetto delle regole - il conseguimento delle utilità sperate. In forza di tali obblighi, gravava sull’Istituto il dovere di avvisare prontamente la Società di ogni profilo rilevabile e conoscibile che potesse risultare ostativo all’erogazione del finanziamento.
In considerazione di ciò - poiché la potenza del trattore che la Società intendeva acquistare risultava indicata nella documentazione trasmessa con la perizia giurata di data 18 luglio 2018 e costituiva, quindi, un dato di cui l’Istituto poteva avvedersi conformando la propria condotta a canoni di diligenza esigibili - l’Istituto stesso era tenuto a segnalare il mancato rispetto del relativo parametro ed a chiedere giustificazioni al riguardo, ponendo in essere la medesima condotta adottata per quanto concerne la massa ed il peso del veicolo, senza attendere la fase della rendicontazione.
In particolare attendere la fase della rendicontazione - che si colloca a valle della conclusione di quella precedente, prevista dall’art. 19 dell’avviso pubblico al fine dell’ammissione della domanda di finanziamento - per la verifica finale della sussistenza di tutte le condizioni richieste si configura come un modus operandi non coerente con i richiamati principi di collaborazione e di buona fede e con i connessi obblighi di protezione, soprattutto con riferimento agli elementi acquisiti nel corso della fase procedimentale e che risultavano quindi pienamente conoscibili mediante uno sforzo di diligenza pienamente esigibile. Non vi è, infatti, alcuna ragione che giustifichi il differimento di tali adempimenti ad un momento successivo all’accoglimento della domanda, considerato altresì che ciò comporta il sorgere di un legittimo affidamento, in capo al beneficiario, in ordine all’erogazione delle somme richieste.
Il fatto di non avere tempestivamente evidenziato l’irregolarità del parametro potenza viola pertanto le suddette regole di condotta e determina l’invalidità degli atti impugnati.
5. É quindi fondato il primo motivo di ricorso, incentrato per l’appunto sulla violazione dei principi di buona fede e di tutela dell’affidamento.
L’accoglimento del ricorso comporta l’annullamento degli atti impugnati, con assorbimento del secondo motivo, il cui esame non garantirebbe alcuna ulteriore utilità alla ricorrente, e l’accertamento della spettanza del finanziamento nella misura in un primo momento riconosciuta alla ricorrente medesima.
6. Le spese di giudizio vanno integralmente compensate, in considerazione della particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati e accerta la spettanza del finanziamento nella misura originariamente riconosciuta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Polidori, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario
Giampaolo De Piazzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giampaolo De Piazzi | Carlo Polidori |
IL SEGRETARIO