Ordinanza cautelare 20 febbraio 2026
Sentenza breve 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza breve 28/04/2026, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00500/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00126/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 126 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Maiellaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari, alla via Melo, 97;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 23.10.2025, notificato il 10.11.2025, con cui il Questore della Provincia di Foggia ha decretato l’irricevibilità della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato ed ha disposto il ritiro della ricevuta dell’Ente poste relativa alla richiesta dello stesso avente n. -OMISSIS- e del permesso di soggiorno n. -OMISSIS- con l’avvertimento che, sussistendone i presupposti, si procederà in applicazione dell’espulsione, ai sensi dell’art. 13 e ss. del d.lgs n. 286/1998;
- nonché di tutti gli atti precedenti, seguenti e connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Questura di Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il dott. ZO EV e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IT
Rilevato che sostanziale unica ragione del ricorso è l’eccesso di potere per travisamento e intrinseca contraddittorietà del provvedimento impugnato, in quanto, alla piana lettura dello stesso, è dedotto che il cittadino extra-UE era in possesso di un permesso stagionale e che ne chiedeva la conversione in permesso per lavoro subordinato; mentre, il ricorrente sostiene di esser già in possesso di permesso per lavoro subordinato e di aver chiesto il rinnovo dello stesso;
Considerato che, a seguito di ordinanza istruttoria, l’amministrazione ha chiarito che: i) lo straniero di cittadinanza -OMISSIS- è entrato in Italia per lavoro stagionale (decreto-flussi 2022) per il periodo massimo consentito di n. 9 mesi; ii) indi ha chiesto, in data 24 gennaio 2025, e, dunque, quattro mesi dopo la scadenza del permesso di lavoro stagionale, un generico rinnovo del permesso di soggiorno; iii) non sono stati dimostrati i presupposti per la conversione del titolo di soggiorno da stagionale a subordinato; iv) pertanto, alla data del rimpatrio effettuato dalla competente Questura, lo straniero era un soggetto irregolare e in una posizione non altrimenti sanabile;
Ritenuto che il provvedimento gravato dia atto della carenza dei presupposti di fatto e di diritto utili alla prosecuzione della permanenza in Italia e, segnatamente, che la domanda di ulteriore permesso di soggiorno è stata formulata, per l’appunto in assenza delle “ condizioni richieste ” ex lege ;
Considerato che peraltro è subentrato decreto di espulsione;
Ritenuto, pertanto, che le censure d’illegittimità, quanto al supposto travisamento e alla violazione delle norme richiamate nell’impugnativa proposta, siano in toto insussistenti;
Ritenuto, per quanto in motivazione, che il ricorso sia manifestamente infondato e vada respinto;
Ritenuto vieppiù di compensare le spese per la natura e peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ZO BL, Presidente
ZO EV, Consigliere, Estensore
ZO Mennoia, Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| ZO EV | ZO BL |
IL SEGRETARIO