Articolo 2 della Legge 23 dicembre 1975, n. 721
Articolo 1Articolo 3
Versione
20 gennaio 1976
Art. 2.
Le misure del contributo stabilite nell'articolo precedente possono essere applicate anche nella ridistribuzione di eventuali somme iscritte nel bilancio di esercizi precedenti, resesi disponibili in seguito a revoche da parte del Ministero dei lavori pubblici o a rinunzie da parte degli ordinari diocesani.
Entrata in vigore il 20 gennaio 1976