Art. 2.
Le misure del contributo stabilite nell'articolo precedente possono essere applicate anche nella ridistribuzione di eventuali somme iscritte nel bilancio di esercizi precedenti, resesi disponibili in seguito a revoche da parte del Ministero dei lavori pubblici o a rinunzie da parte degli ordinari diocesani.
Le misure del contributo stabilite nell'articolo precedente possono essere applicate anche nella ridistribuzione di eventuali somme iscritte nel bilancio di esercizi precedenti, resesi disponibili in seguito a revoche da parte del Ministero dei lavori pubblici o a rinunzie da parte degli ordinari diocesani.