TRIB
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 30/09/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 97/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel. dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 97/2025 promossa da:
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.ta Sonia Canevisio del Foro di Lodi;
- ricorrente -
nei confronti di
(c.f. ) nata a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
- resistente contumace -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento.
Conclusioni di parte ricorrente
“L'Ill.mo Tribunale adito voglia, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, sentire accogliere le seguenti conclusioni: A) Dichiarare la separazione tra i coniugi e, successivamente, lo scioglimento del matrimonio, una volta decorso il termine di legge ex art. 473bis. 49 c.p.c.; B) Ordinare all'Ufficiale dello stato civile competente l'annotazione dell'emananda sentenza sull'atto di matrimonio;
C) In via istruttoria […]; D) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
1. Con ricorso depositato il 21.01.2025 ha chiesto al Tribunale di Lodi di Parte_1 pronunciare la separazione giudiziale dei co rsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 2 In particolare, il ricorrente ha rappresentato:
- di aver contratto matrimonio con in Sant'GE OD (LO) in data 26.01.2008 e CP_1 che dal matrimonio non sono nati fi
- che a seguito di incomprensioni caratteriali la sig.ra ha abbandonato la casa coniugale;
CP_1
- di essere totalmente inabile all'attività lavorativa a seguito di un'ischemia cerebrale verificatasi a giugno 2024 e, pertanto, di percepire una pensione di invalidità di circa € 750,00 mensili, oltre all'assegno di accompagnamento pari a circa € 500,00 mensili;
- di vivere attualmente con la nuova compagna e di non avere alcuna notizia sulla sig.ra CP_1
1.2. All'udienza del 16.05.2025 è comparso personalmente il sig. , il quale ha dichiarato: “Non Parte_1 vedo mia moglie da tantissimo tempo, non so nulla di lei, non so neppure do fa”.
La Giudice ha assegnato al ricorrente termine per rinnovare la notifica del ricorso, stante il mancato rispetto del termine a comparire previsto dall'art. 473bis.14 co. 5 c.p.c.
1.3. All'udienza del 19.09.2025, verificata la regolarità della notifica, la Giudice ha dichiarato la contumacia di e ha trattenuto la causa in decisione. CP_1
2. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi va accolta.
Com'è noto, secondo il disposto dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno od entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, le allegazioni di parte ricorrente evidenziano il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. In particolare, il sig. ha rappresentato che il rapporto coniugale si è deteriorato per contrasti Parte_1 caratteriali e che la convivenza è venuta meno ormai da diversi anni. Tali fatti, unitamente al contegno processuale della sig.ra confermano che le parti non hanno più intenzione di considerarsi marito CP_1 e moglie, per effetto di orto di coniugio disgregato dai fatti intervenuti nel tempo.
3. La causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, al fine di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, divenendo procedibile tale domanda decorso il termine di dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi ai sensi dell'art. Legge n. 898/1970.
4. Le spese di lite dovranno essere regolamentate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio a Sant'GE Lodigian 0 sso gli atti dello Stato civile del Comune di Sant'GE OD, Atto n. 1, Parte I, Anno 2008);
2. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant'GE OD (LO), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3. Dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4. Rimette al definitivo ogni pronuncia in merito alle spese.
Così deciso, in Lodi il giorno 29 settembre 2025
La Giudice est. La Presidente dott. Grazia C. Roca dott.ssa Ada Cappello
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel. dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 97/2025 promossa da:
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.ta Sonia Canevisio del Foro di Lodi;
- ricorrente -
nei confronti di
(c.f. ) nata a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
- resistente contumace -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento.
Conclusioni di parte ricorrente
“L'Ill.mo Tribunale adito voglia, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, sentire accogliere le seguenti conclusioni: A) Dichiarare la separazione tra i coniugi e, successivamente, lo scioglimento del matrimonio, una volta decorso il termine di legge ex art. 473bis. 49 c.p.c.; B) Ordinare all'Ufficiale dello stato civile competente l'annotazione dell'emananda sentenza sull'atto di matrimonio;
C) In via istruttoria […]; D) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
1. Con ricorso depositato il 21.01.2025 ha chiesto al Tribunale di Lodi di Parte_1 pronunciare la separazione giudiziale dei co rsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 2 In particolare, il ricorrente ha rappresentato:
- di aver contratto matrimonio con in Sant'GE OD (LO) in data 26.01.2008 e CP_1 che dal matrimonio non sono nati fi
- che a seguito di incomprensioni caratteriali la sig.ra ha abbandonato la casa coniugale;
CP_1
- di essere totalmente inabile all'attività lavorativa a seguito di un'ischemia cerebrale verificatasi a giugno 2024 e, pertanto, di percepire una pensione di invalidità di circa € 750,00 mensili, oltre all'assegno di accompagnamento pari a circa € 500,00 mensili;
- di vivere attualmente con la nuova compagna e di non avere alcuna notizia sulla sig.ra CP_1
1.2. All'udienza del 16.05.2025 è comparso personalmente il sig. , il quale ha dichiarato: “Non Parte_1 vedo mia moglie da tantissimo tempo, non so nulla di lei, non so neppure do fa”.
La Giudice ha assegnato al ricorrente termine per rinnovare la notifica del ricorso, stante il mancato rispetto del termine a comparire previsto dall'art. 473bis.14 co. 5 c.p.c.
1.3. All'udienza del 19.09.2025, verificata la regolarità della notifica, la Giudice ha dichiarato la contumacia di e ha trattenuto la causa in decisione. CP_1
2. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi va accolta.
Com'è noto, secondo il disposto dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno od entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, le allegazioni di parte ricorrente evidenziano il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. In particolare, il sig. ha rappresentato che il rapporto coniugale si è deteriorato per contrasti Parte_1 caratteriali e che la convivenza è venuta meno ormai da diversi anni. Tali fatti, unitamente al contegno processuale della sig.ra confermano che le parti non hanno più intenzione di considerarsi marito CP_1 e moglie, per effetto di orto di coniugio disgregato dai fatti intervenuti nel tempo.
3. La causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, al fine di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, divenendo procedibile tale domanda decorso il termine di dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi ai sensi dell'art. Legge n. 898/1970.
4. Le spese di lite dovranno essere regolamentate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio a Sant'GE Lodigian 0 sso gli atti dello Stato civile del Comune di Sant'GE OD, Atto n. 1, Parte I, Anno 2008);
2. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant'GE OD (LO), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3. Dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4. Rimette al definitivo ogni pronuncia in merito alle spese.
Così deciso, in Lodi il giorno 29 settembre 2025
La Giudice est. La Presidente dott. Grazia C. Roca dott.ssa Ada Cappello
pagina 2 di 2