Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 26/02/2026, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00382/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01422/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1422 del 2025, proposto da
BI RI, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmine RI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Quindici, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza alla sentenza n. 1164/2015 emessa dal Giudice di Pace di Avellino, pubblicata in data 5.8.2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il dott. AR OL e preso atto dell’istanza di passaggio in decisione senza discussione depositata da parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso (notificato in data 28.8.2025 e depositato in data 12.9.2015) il ricorrente ha agito ex art. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza dell’amministrazione intimata alla sentenza indicata in epigrafe.
Con tale sentenza il Comune di Quindici è stato condannato a pagare in favore dell’odierno ricorrente l’importo di “ € 3.750,00 oltre IVA e CAP nonché interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo ”, nonché quello di € 882,20, “ nonché il 15,00% sul compenso totale per la prestazione per spese generali ex art. 2, comma, 2 D.M. n. 55/14 ”, a titolo di spese di lite del giudizio celebratosi dinanzi al Giudice di Pace.
Dalla lettura di tale sentenza si apprende che la condanna del Comune al pagamento di € 3.750,00, oltre accessori, è scaturita dall’avvenuto svolgimento di attività professionale da parte dell’odierno ricorrente in favore del Comune e che il conferimento dell’incarico al legale ricorrente è avvenuto giusta delibera del Comune e che comunque vi era mandato in favore dell’odierno ricorrente a margine del ricorso del 20.10.2008.
Il ricorrente ha evidenziato: l’avvenuta notifica della sentenza all’ente suddetto, l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza predetta, la mancata ottemperanza da parte dell’amministrazione intimata, il dissesto del Comune di Quindici (giusta delibera dell’11.8.2015 e D.P.R. del 12.11.2015 di nomina del commissario straordinario di liquidazione), l’asserita inapplicabilità al caso di specie del divieto di azioni esecutive di cui all’art. 248 del D. Lgs. 267/2000 in ragione dell’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza azionata in data 5.3.2016.
Parte ricorrente ha quindi concluso in ricorso chiedendo l’ottemperanza dell’amministrazione intimata alla sentenza predetta, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell’amministrazione.
2. Non si è costituito il Comune di Quindici.
3. Alla camera di consiglio del 10.2.2026, previo rilievo a verbale di dubbi in ordine all’ammissibilità del ricorso alla luce del periodo in cui si sono formati i crediti azionati e della data di intervenuto dissesto del Comune intimato, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
4. Tanto premesso, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente emerge che:
- la sentenza azionata nel presente giudizio è passata in giudicato, come risultante dalla relativa attestazione datata 30.11.2021 rilasciata dalla Cancelleria presso il Tribunale di Avellino;
- eseguita in data 14.10.2015 la notifica del titolo ai fini dell’intimazione ad adempiere, è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;
- le statuizioni contenute nel dispositivo della sentenza suddetta risultano, allo stato, non aver ricevuto esecuzione per mezzo dell’effettivo pagamento delle somme ivi contemplate, stante anche l’assoluta mancanza di qualsiasi contraria deduzione o contestazione sul punto da parte dell’amministrazione intimata.
5. Ciò posto, il ricorso proposto va dichiarato inammissibile.
5.1. Va prima di tutto brevemente riepilogato il quadro normativo in tema di dissesto emergente dal D. Lgs. 267/2000:
il comma 2 dell’art. 248 dispone: “ Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese ”;
il comma 4 dell’art. 252 prevede: “ 4. L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla: a) rilevazione della massa passiva; b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali; c) liquidazione e pagamento della massa passiva ”;
il comma 1 dell’art. 259 statuisce che: “ Il consiglio dell'ente locale presenta al Ministro dell'interno, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 252, un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato ”.
Non vi è dubbio che il giudizio di ottemperanza relativo all’esecuzione del giudicato del giudice ordinario rientra senza dubbio nell’ambito applicativo del comma 2 dell’art. 248 del D. Lgs. 267/2000.
Va poi dato atto che l’art. 5, comma 2, del D.L. 80/2004, norma di interpretazione autentica, ha altresì disposto che: “ Ai fini dell’applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, si intendono compresi nella fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all’art. 256, comma 11, del medesimo Testo Unico ”.
5.2. La giurisprudenza ha sottolineato quanto segue in ordine alla ratio ed all’ambito della procedura di dissesto:
“ Scopo precipuo della procedura di dissesto è quello di realizzare un assetto che assicuri il ripiano dei debiti dell’ente locale, laddove questo non sia in grado di far fronte alle pretese creditorie attraverso le procedure ordinarie di risanamento del bilancio (artt. 193 e 194 T.U.E.L.). Ciò tanto per il mezzo della scissione del bilancio dissestato da quello riequilibrato: nel primo vanno a confluire la massa dei debiti (art. 254 T.U.E.L.) e dei crediti (art. 255 T.U.E.L.) dell’ente; col bilancio risanato, invece, l’Amministrazione dovrà adottare i necessari provvedimenti che incidano, eliminandole o attenuandole, sulle cause che hanno determinato lo squilibrio finanziario (art. 259 T.U.E.L.). A siffatto soddisfacimento dei crediti, nei limiti dell’attivo disponibile, è deputato l’Organo straordinario di liquidazione, il quale provvede a formulare una proposta ai creditori di soluzione, per lo più parziale, dei crediti vantati, sulla base di una ripartizione che assicuri la par condicio. Lo scopo delle norme sullo stato di dissesto è quello di salvaguardare le funzioni fondamentali dell’ente in stato di insolvenza, permettendogli di recuperare una situazione finanziaria di riequilibrio e, quindi, di normalità gestionale e di capienza finanziaria, che altrimenti sarebbe compromessa dai debiti sorti nel periodo precedente .
Secondo l’Adunanza Plenaria (sentenza 12 gennaio 2022, n. 1), la disciplina normativa sul dissesto del Comune, basata sulla creazione di una massa separata affidata alla gestione di un Organo straordinario, distinto dagli organi istituzionali dell’ente locale, può produrre effetti positivi soltanto se tutte le poste passive riferibili a fatti antecedenti al riequilibrio del bilancio dell’ente possono essere attratte alla predetta gestione, benchè il relativo accertamento giurisdizionale o amministrativo sia successivo, con l’unico limite rappresentato dall’approvazione del rendiconto della gestione che segna la chiusura della gestione liquidatoria; dopo tale data, è evidente che non sarà più possibile imputare alcunchè a tale organo, in quanto, dal punto di vista giuridico, esso ha cessato la sua esistenza ” (Consiglio di Stato, V Sez., 2 maggio 2023, n. 4372).
Il Consiglio di Stato con tale pronuncia ha poi evidenziato che “ il momento rilevante, ai fini dell’applicazione dell’art. 248 cit., è quello del fatto o atto di gestione a cui il debito accertato è correlato ... ” ed, inoltre, quanto segue:
“ L’assunto è in linea con l’indirizzo prevalente della giurisprudenza amministrativa, secondo cui la dichiarazione di dissesto di un ente locale preclude le azioni esecutive e assoggetta a procedura liquidatoria tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti intervenuti prima della dichiarazione di dissesto, anche se tali obbligazioni siano state liquidate in via definitiva solo successivamente (C.G.A.R.S. n.382 del 2018; Cons. Stato n. 2141 del 2018). Se ne ricava che il divieto di azioni esecutive individuali, e l’estinzione dei giudizi promossi riguarda anche i giudizi di esecuzione di giudicati che si siano formati successivamente alla dichiarazione di dissesto, ma per fatti o atti anteriori alla dichiarazione medesima (ex multis C.G.A.R.S. n. 590 del 2018).
Ciò in quanto, l’art. 252 del d.lgs. n. 267 del 2000, come interpretato dall’art. 5 del d.l. n. 80 del 2004, convertito con l. n.140 del 2004, nell’individuare la gestione di competenza dell’Organismo straordinario di liquidazione di ente locale dissestato consegna alla titolarità dell’Organismo tutti i fatti gestionali, la cui origine, come quello di specie, si riconduca fino alla conclusione dell’ultimo esercizio connotato dal bilancio approvato ”.
5.3. Orbene, con riferimento all’importo al credito di € 3.750,00 azionato non si può dubitare che tale credito rientri nel divieto di cui all’art. 248, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, essendo insorto sin dal conferimento dell’incarico professionale da parte del comune al legale ricorrente e dall’avvenuto espletamento dello stesso (conclusosi per stessa ammissione del ricorrente con la sentenza n. 1/2013 del Commissario per la liquidazione degli Usi Civici di Napoli – v. diffida allegata al ricorso e sentenza in calce alla stessa) ed essendo quindi irrilevante la data di passaggio in giudicato della sentenza azionata.
Ad analoga conclusione si deve pervenire con riferimento al credito di € 882,20, oltre accessori, a titolo di spese di lite del giudizio celebratosi dinanzi al Giudice di Pace.
In effetti, ciò che conta è che la sentenza azionata è stata depositata in Cancelleria in data 5.8.2015, mentre la dichiarazione di dissesto è intervenuta successivamente (in base a quanto dedotto dal ricorrente in ricorso giusta delibera dell’11.8.2015 e D.P.R. del 12.11.2015 di nomina del commissario straordinario di liquidazione), ragion per cui deve necessariamente essere intervenuto in riferimento agli anni successivi il bilancio di previsione stabilmente riequilibrato e resta irrilevante la data di passaggio in giudicato della sentenza azionata. In effetti, sulla scorta delle coordinate ermeneutiche suesposte la data di passaggio in giudicato della sentenza azionata resta sostanzialmente priva di rilievo, rilevando quanto alle spese di lite del giudizio dinanzi al Giudice di Pace soltanto la data di deposito della sentenza azionata.
5.4. In conclusione, il ricorso proposto va dichiarato inammissibile, dovendo rientrare le somme di cui alla sentenza in epigrafe nella massa passiva la cui gestione è di competenza dell’organo straordinario di liquidazione.
6. Nulla va disposto quanto alle spese di lite tenuto conto dell’esito del giudizio e della mancata costituzione del Comune.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RL SO, Presidente
AR OL, Referendario, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR OL | RL SO |
IL SEGRETARIO