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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 19/12/2025, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr.Vito Colucci Presidente d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.190/2025 RGN
TRA rappresentata e difesa dall'avv. Ugo Della Monica Parte_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cava de' Tirreni (SA) al Viale G.Garibaldi n.19- appellante
E
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sorrentino Controparte_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in San Giovanni a Piro (SA) alla piazza Europa n.3 – appellato
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.1349/2024
del Tribunale di Vallo della Lucania pubblicata il 30/12/24 e notificata il 10/1/25.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
1 Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento e conseguentemente che fosse accolta la sua domanda con la vittoria delle competenze professionali del doppio grado di giudizio ed attribuzione;
in via istruttoria chiedeva ammettersi prova orale, richiesta già avanzata in primo grado ed ingiustamente disattesa, sui capi indicati;
per l'appellato: chiedeva il rigetto dell'appello con la vittoria delle spese;
in via istruttoria chiedeva il rigetto delle richieste avanzate dall'appellante e solo in via del tutto subordinata e nella denegata ipotesi di sua ammissione, chiedeva di essere ammessi a prova contraria con i testi indicati da controparte.
Il Consigliere Istruttore con ordinanza del 2 ottobre 2025
concedeva i termini previsti di cui all'art.352 cpc, fissando l'udienza dell'11 dicembre 2025 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 16 dicembre 2025 in relazione all'udienza a trattazione scritta dell'11 dicembre 2025 il Consigliere Istruttore
rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 adiva il Tribunale di Vallo della Lucania Parte_1
chiedendo che fosse dichiarata la separazione giudiziale con addebito al coniuge con il quale si era sposata in data Controparte_1
30/6/1990 e dalla cui unione erano nati due figli.
Sin dal giudizio di separazione, l'attrice aveva rappresentato che la casa coniugale era stata costruita dopo il matrimonio tanto è vero che la concessione edilizia era del 30/1/1996 rivendicando, per tale ragione, un diritto di credito e/o di comproprietà nella misura del 50%.
Il Tribunale, con sentenza n. 248/2019, pronunciava la separazione personale dei coniugi e dichiarava inammissibili le domande dalla in ordine alle sue richieste di restituzioni Pt_1
afferenti la casa coniugale.
La predetta iniziava, quindi, un nuovo giudizio avendo interesse ad ottenere la restituzione delle somme impiegate per la realizzazione della casa coniugale, somme che le erano state donate dalla famiglia di origine, ed in particolare dalla madre, . Persona_1
L'attrice sosteneva di vantare nei confronti dell'ex coniuge un diritto alla ripetizione dell'importo di Lire 40.754.168, pari ad E
21.047,77, come comprovato dalle fatture prodotte in atti.
3 si costituiva, eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e, nel merito, l'infondatezza delle pretese avverse, affermando di essere stato l'unico a sostenere le spese di costruzione e di arredamento dell'immobile adibito a casa coniugale.
Il tentativo di mediazione veniva successivamente esperito, ma con esito negativo.
Nel corso del giudizio la chiedeva l'ammissione della Pt_1
prova testimoniale, che il Tribunale implicitamente rigettava rinviando la causa direttamente per la discussione orale.
Il Giudice adito rigettava la domanda e compensava le spese di lite.
Il Tribunale perveniva a tale decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
aderiva al consolidato orientamento giurisprudenziale fondato sul principio di solidarietà coniugale sancito dall'art. 143 cc, in virtù del quale entrambi i coniugi erano tenuti, in proporzione alle rispettive sostanze e capacità lavorative, a contribuire ai bisogni della famiglia;
4 come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione (cfr. sent.Cass.
n.5385/ 2023; sent.Cass.n.747/2015; sent.Cass.n.9586/2011) gli esborsi sostenuti da uno dei coniugi nell'interesse della vita familiare non davano luogo a pretese restitutorie;
l'obbligo di contribuzione, di natura personale e non patrimoniale, trovava la propria ratio nella comunione di vita e di intenti che caratterizzava il rapporto coniugale e non legittimava, di regola, la ripetizione delle somme impiegate in costanza di matrimonio;
gravava, pertanto, su chi ne chiedeva la restituzione, l'onere di dimostrare l'esistenza di una causa diversa - un prestito o un accordo specifico - idoneo a fondare una pretesa autonoma;
in difetto di tale prova, le erogazioni effettuate nel corso del matrimonio dovevano ritenersi espressione della solidarietà coniugale di cui all'art. 143 cc.
ha presentato appello avverso la citata Parte_1
sentenza, deducendo il seguente motivo:
1)eccesso di potere (difetto di motivazione, perplessità,
contraddittorietà), violazione e falsa applicazione art. 143 cc e 2697
5 cc;
era stato erroneamente applicato l'art. 143 cc, in quanto il
Tribunale aveva sbagliato a ricondurre le somme da lei sostenute per la costruzione del fabbricato — rimasto in proprietà esclusiva del coniuge — nell'ambito dell'adempimento dell'obbligo di CP_1
contribuzione ai bisogni della famiglia, ritenendole, pertanto,
irripetibili; era erroneo ritenere che, una volta cessato il matrimonio,
per ottenere la restituzione delle somme versate, dovesse provare che tali esborsi non fossero stati effettuati per il soddisfacimento delle esigenze familiari;
nel caso di specie, tuttavia, aveva già dimostrato di essersi procurata le somme oggetto di richiesta restitutoria mediante prestito dalla madre, , e di averle utilizzate per Persona_1
l'acquisto di materiali e infissi - come comprovato dalle fatture prodotte - destinati alla costruzione della casa familiare;
ne conseguiva che era pienamente legittima la sua richiesta di restituzione dell'importo di cui alle fatture, ai sensi dell'art. 2033 cc e,
conseguentemente, il suo diritto al rimborso delle somme versate a titolo di concorso nella costruzione del manufatto rimasto nella titolarità esclusiva dell'ex coniuge;
tale principio risultava conforme al consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui, in
6 regime di comunione legale, qualora la costruzione fosse stata realizzata su un fondo di proprietà esclusiva di uno dei coniugi, ma con l'impiego di denaro di entrambi, spettava al coniuge non proprietario un diritto di credito corrispondente all'entità dell'apporto economico (sent. Cass. n. 27412/2018;sent. Cass. n. 20508/2010;
sent.Cass.n. 7060/2004); spettava, invece, al dimostrare CP_1
che il pagamento fosse avvenuto per una causale diversa, ad esempio a titolo di liberalità e il predetto non aveva assolto a tale suo onere probatorio;
inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità (sent.Cass.
n. 24721/2019), andava riconosciuto il diritto al rimborso in capo al coniuge che avesse partecipato economicamente alla costruzione della casa familiare, precisando che la mera destinazione delle somme all'abitazione coniugale non ne comportava l'irripetibilità; infine rilevava di aver documentalmente provato gli esborsi mediante fatture e documenti fiscali depositati in atti e di aver chiesto l'ammissione della prova testimoniale ai sensi dell'art. 183 VI c cpc, ingiustamente disattesa dal Tribunale.
si costituiva e chiedeva il rigetto Controparte_1
dell'appello, in quanto infondato, per i seguenti motivi:
7 la costruzione realizzata in costanza di matrimonio e in regime di comunione legale su un terreno di proprietà esclusiva di uno dei coniugi doveva considerarsi bene personale di quest'ultimo, in forza del principio dell'accessione sancito dall'art. 934 cc, principio che non subiva deroga nella disciplina della comunione legale, poiché
l'acquisto per accessione avveniva a titolo originario e non derivativo,
secondo quanto affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità
(sent.Cass. n. 20508/2010; sent.Cass. n. 28258/2019);
sempre secondo la Suprema Corte veniva escluso il diritto all'indennizzo - anche quando le spese avevano comportato un incremento del valore dell'immobile familiare - ritenendo che tali esborsi rispondessero comunque al soddisfacimento delle esigenze della famiglia (sent.Cass. n. 10942/2015); le somme sostenute dalla durante il matrimonio si presumevano versate nell'interesse Pt_1
della comunione familiare e, in assenza di prova contraria, non potevano essere oggetto di restituzione;
l'impegno economico della stessa era volto a far fronte ai bisogni della famiglia, trattandosi di spese destinate alla realizzazione della casa coniugale e, dunque,
funzionali alla vita comune dei coniugi, nel rispetto del principio di
8 solidarietà coniugale di cui all'art. 143 cc;
a conferma di tanto l'immobile sito in via Santa Caterina n. 7 risultava assegnato alla
, che vi abitava ancora con il figlio , maggiorenne ma Pt_1 Per_2
non ancora economicamente autosufficiente e, quindi, la casa continuava ad essere destinata alle esigenze familiari;
evidenziava che il mancato riconoscimento delle somme investite dall'ex coniuge non poteva determinare un ingiustificato arricchimento in favore del proprietario esclusivo dell'immobile, salvo facendo la previsione di un diverso accordo tra le parti;
anche se era ammissibile l'azione di ripetizione proposta,
l'esborso dedotto dall'appellante non risultava in alcun modo documentato, in quanto l' appellante si era limitata a produrre quattro fatture a lei intestate, relative a lavori di finitura, impiantistica e infissi dell'abitazione coniugale, per un importo complessivo di lire
40.754.168 (pari ad E 21.047,77), ma non aveva provato che i relativi pagamenti fossero stati effettivamente eseguiti con somme provenienti dalla madre, come da lei sostenuto;
inoltre i capitoli di prova testimoniale formulati — e reiterati in appello — risultavano del tutto inconcludenti e generici, non avendo specificato né l'ammontare della
9 presunta dazione di denaro né la diretta correlazione con i lavori eseguiti;
di qui era conseguito che il Tribunale aveva correttamente ritenuto inammissibile la prova dichiarativa, poiché anche la sua eventuale ammissione non avrebbe consentito di accertare l'impiego,
nella costruzione dell'immobile, della somma asseritamente donata “in una grande busta gialla”;
quanto ai testi indicati evidenziava che erano parenti o affini e che in particolare la sorella dell'ex moglie era molto ostile nei suoi confronti tanto che sulla base della sua testimonianza era stato riconosciuto l'addebito a suo carico, addebito negato a seguito dell'appello; infine i capitoli di prova erano in parte inammissibili in quanto vertevano su circostanze pacifiche tra le parti in rapporto alla realizzazione dell'impianto di riscaldamento, della scala interna, delle porte e degli infissi dell'immobile.
L'appello è infondato e come tale va rigettato.
Con un unico motivo l'appellante ha censurato la decisione sostenendo che non dovesse essere fondata la sentenza sull'applicazione dell'art.143 cc
10 Nel caso di specie veniva, invece, in questione l'esborso di somme per un immobile edificato dopo il matrimonio in regime di comunione legale su un terreno di proprietà esclusiva di uno dei coniugi.
Secondo quanto affermato dall'appellante a seguito dell'applicazione dei principi in tema di accessione e precisamente dell'art.934 cc l'immobile era di proprietà esclusiva del proprietario del terreno e l'altro coniuge poteva ottenere la restituzione delle somme versate a titolo di ripetizione di indebito.
A fronte di tale prospettazione il ha sostenuto in CP_1
primis che la casa in questione era stata adibita a casa coniugale per cui qualsiasi contributo economico doveva essere valutato ai sensi dell'art.143 cc e in ogni caso ha affermato che l'ex coniuge non aveva mai provato di aver versato tali somme.
L'appello è infondato e come tale va rigettato.
Più precisamente è vero che nel caso di specie non dovesse essere risolta la controversia sulla base dell'art.143 cpc.
Invero la presunzione di contribuzione in costanza di matrimonio non è dirimente nel caso di specie in cui , invece, l'appellante ha
11 chiesto la restituzione di somme, peraltro oggetto di liberalità,
utilizzate per spese sostenute al fine di realizzare una costruzione in costanza di matrimonio e in regime di comunione legale su un terreno di proprietà del coniuge.
In un caso del genere i principi applicabili sono quelli di cui all'art.934 cc.
Il principio generale dell'accessione posto dall'art. 934 c.c., in
base al quale il proprietario del suolo acquista "ipso iure", al
momento dell'incorporazione, la proprietà della costruzione su di esso
edificata e la cui operatività può essere esclusa soltanto da una
specifica pattuizione tra le parti o da una altrettanto specifica
disposizione di legge, non trova deroga nella disciplina della
comunione legale tra coniugi, poiché l'acquisto della proprietà per
accessione avviene a titolo originario, senza la necessità di
un'apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è
applicabile l'art. 177, comma 1, c.c. hanno carattere derivativo,
essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale. Ne
consegue che la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in
regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di
12 proprietà personale esclusiva di uno di essi è a sua volta proprietà
personale ed esclusiva di quest'ultimo in virtù dei principi generali in
materia di accessione, spettando al coniuge non proprietario che
abbia contribuito all'onere della costruzione, previo assolvimento
dell'onere della prova di aver contribuito all'onere della costruzione,
il diritto di ripetere nei confronti dell'altro le somme spese, ai sensi
dell'art. 2033 cc(cfr.sent.Cass.n.27412/2018; sent.
Cass.n.16670/2013).
Ai fini della ripetizione di indebito l'appellante non ha provato di aver fornito tale contributo economico.
La ha esibito alcune fatture che recano l'annotazione Pt_1
pagato e che sono a lei intestate.
L'esibizione di fatture che è documento di rilevanza fiscale e l'
intestazione a suo favore di tali fatture non riscontrano il pagamento delle cifre indicate da parte dell'appellante che oltretutto ha impostato la causa affermando che aveva utilizzato delle somme donate dalla madre.
L'appellante ha reiterato in appello le richieste istruttorie disattese in primo grado in via implicita e ha solo riproposto la stessa
13 istanza, ma senza censurare in modo specifico la sentenza di primo grado, non consentendo a questa Corte di compiere un nuovo apprezzamento discrezionale della complessiva rilevanza delle richieste istruttorie disattese in primo grado (cfr. sent.Cass.1532/2018;
sent.Cass.4717/2014; sent.Cass.n.5715/2014).
In ogni caso in ordine ai capitoli di prova si rileva che:
quelli che attengono all'esecuzione dei lavori si riferiscono a lavori che non sono contestati;
quello che si riferisce al pagamento di tali fatture da parte della
è insufficiente al fine di riscontrare che gli esborsi conseguino Pt_1
alla donazione da parte della madre, secondo la prospettazione offerta sin dal principio dalla stessa appellante;
quello che concerne la consegna di una busta gialla non può
rilevare in assenza di alcun riferimento al denaro e alla relativa entità;
quelli che attengono ad ammissioni da parte del non CP_1
sono circostanziate a livello temporale e presuppongono che le somme fossero state ereditate e non donate come affermato nell'introduttivo del giudizio.
14 Le spese seguono la soccombenza (scaglione: 5201,00 E –
26.000,00 E- valori minimi -vanno riconosciuti interamente per la fase dello studio, per la fase introduttiva e per fase decisionale e nella misura della metà per la fase della trattazione scarsamente significativa in appello)
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per l'appellante per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002.
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2)condanna l'appellante a pagare le spese a favore dell'appellata,
spese che liquida in E 2445,00 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali.
Salerno, 17 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
15
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr.Vito Colucci Presidente d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.190/2025 RGN
TRA rappresentata e difesa dall'avv. Ugo Della Monica Parte_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cava de' Tirreni (SA) al Viale G.Garibaldi n.19- appellante
E
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sorrentino Controparte_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in San Giovanni a Piro (SA) alla piazza Europa n.3 – appellato
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.1349/2024
del Tribunale di Vallo della Lucania pubblicata il 30/12/24 e notificata il 10/1/25.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
1 Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento e conseguentemente che fosse accolta la sua domanda con la vittoria delle competenze professionali del doppio grado di giudizio ed attribuzione;
in via istruttoria chiedeva ammettersi prova orale, richiesta già avanzata in primo grado ed ingiustamente disattesa, sui capi indicati;
per l'appellato: chiedeva il rigetto dell'appello con la vittoria delle spese;
in via istruttoria chiedeva il rigetto delle richieste avanzate dall'appellante e solo in via del tutto subordinata e nella denegata ipotesi di sua ammissione, chiedeva di essere ammessi a prova contraria con i testi indicati da controparte.
Il Consigliere Istruttore con ordinanza del 2 ottobre 2025
concedeva i termini previsti di cui all'art.352 cpc, fissando l'udienza dell'11 dicembre 2025 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 16 dicembre 2025 in relazione all'udienza a trattazione scritta dell'11 dicembre 2025 il Consigliere Istruttore
rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 adiva il Tribunale di Vallo della Lucania Parte_1
chiedendo che fosse dichiarata la separazione giudiziale con addebito al coniuge con il quale si era sposata in data Controparte_1
30/6/1990 e dalla cui unione erano nati due figli.
Sin dal giudizio di separazione, l'attrice aveva rappresentato che la casa coniugale era stata costruita dopo il matrimonio tanto è vero che la concessione edilizia era del 30/1/1996 rivendicando, per tale ragione, un diritto di credito e/o di comproprietà nella misura del 50%.
Il Tribunale, con sentenza n. 248/2019, pronunciava la separazione personale dei coniugi e dichiarava inammissibili le domande dalla in ordine alle sue richieste di restituzioni Pt_1
afferenti la casa coniugale.
La predetta iniziava, quindi, un nuovo giudizio avendo interesse ad ottenere la restituzione delle somme impiegate per la realizzazione della casa coniugale, somme che le erano state donate dalla famiglia di origine, ed in particolare dalla madre, . Persona_1
L'attrice sosteneva di vantare nei confronti dell'ex coniuge un diritto alla ripetizione dell'importo di Lire 40.754.168, pari ad E
21.047,77, come comprovato dalle fatture prodotte in atti.
3 si costituiva, eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e, nel merito, l'infondatezza delle pretese avverse, affermando di essere stato l'unico a sostenere le spese di costruzione e di arredamento dell'immobile adibito a casa coniugale.
Il tentativo di mediazione veniva successivamente esperito, ma con esito negativo.
Nel corso del giudizio la chiedeva l'ammissione della Pt_1
prova testimoniale, che il Tribunale implicitamente rigettava rinviando la causa direttamente per la discussione orale.
Il Giudice adito rigettava la domanda e compensava le spese di lite.
Il Tribunale perveniva a tale decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
aderiva al consolidato orientamento giurisprudenziale fondato sul principio di solidarietà coniugale sancito dall'art. 143 cc, in virtù del quale entrambi i coniugi erano tenuti, in proporzione alle rispettive sostanze e capacità lavorative, a contribuire ai bisogni della famiglia;
4 come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione (cfr. sent.Cass.
n.5385/ 2023; sent.Cass.n.747/2015; sent.Cass.n.9586/2011) gli esborsi sostenuti da uno dei coniugi nell'interesse della vita familiare non davano luogo a pretese restitutorie;
l'obbligo di contribuzione, di natura personale e non patrimoniale, trovava la propria ratio nella comunione di vita e di intenti che caratterizzava il rapporto coniugale e non legittimava, di regola, la ripetizione delle somme impiegate in costanza di matrimonio;
gravava, pertanto, su chi ne chiedeva la restituzione, l'onere di dimostrare l'esistenza di una causa diversa - un prestito o un accordo specifico - idoneo a fondare una pretesa autonoma;
in difetto di tale prova, le erogazioni effettuate nel corso del matrimonio dovevano ritenersi espressione della solidarietà coniugale di cui all'art. 143 cc.
ha presentato appello avverso la citata Parte_1
sentenza, deducendo il seguente motivo:
1)eccesso di potere (difetto di motivazione, perplessità,
contraddittorietà), violazione e falsa applicazione art. 143 cc e 2697
5 cc;
era stato erroneamente applicato l'art. 143 cc, in quanto il
Tribunale aveva sbagliato a ricondurre le somme da lei sostenute per la costruzione del fabbricato — rimasto in proprietà esclusiva del coniuge — nell'ambito dell'adempimento dell'obbligo di CP_1
contribuzione ai bisogni della famiglia, ritenendole, pertanto,
irripetibili; era erroneo ritenere che, una volta cessato il matrimonio,
per ottenere la restituzione delle somme versate, dovesse provare che tali esborsi non fossero stati effettuati per il soddisfacimento delle esigenze familiari;
nel caso di specie, tuttavia, aveva già dimostrato di essersi procurata le somme oggetto di richiesta restitutoria mediante prestito dalla madre, , e di averle utilizzate per Persona_1
l'acquisto di materiali e infissi - come comprovato dalle fatture prodotte - destinati alla costruzione della casa familiare;
ne conseguiva che era pienamente legittima la sua richiesta di restituzione dell'importo di cui alle fatture, ai sensi dell'art. 2033 cc e,
conseguentemente, il suo diritto al rimborso delle somme versate a titolo di concorso nella costruzione del manufatto rimasto nella titolarità esclusiva dell'ex coniuge;
tale principio risultava conforme al consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui, in
6 regime di comunione legale, qualora la costruzione fosse stata realizzata su un fondo di proprietà esclusiva di uno dei coniugi, ma con l'impiego di denaro di entrambi, spettava al coniuge non proprietario un diritto di credito corrispondente all'entità dell'apporto economico (sent. Cass. n. 27412/2018;sent. Cass. n. 20508/2010;
sent.Cass.n. 7060/2004); spettava, invece, al dimostrare CP_1
che il pagamento fosse avvenuto per una causale diversa, ad esempio a titolo di liberalità e il predetto non aveva assolto a tale suo onere probatorio;
inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità (sent.Cass.
n. 24721/2019), andava riconosciuto il diritto al rimborso in capo al coniuge che avesse partecipato economicamente alla costruzione della casa familiare, precisando che la mera destinazione delle somme all'abitazione coniugale non ne comportava l'irripetibilità; infine rilevava di aver documentalmente provato gli esborsi mediante fatture e documenti fiscali depositati in atti e di aver chiesto l'ammissione della prova testimoniale ai sensi dell'art. 183 VI c cpc, ingiustamente disattesa dal Tribunale.
si costituiva e chiedeva il rigetto Controparte_1
dell'appello, in quanto infondato, per i seguenti motivi:
7 la costruzione realizzata in costanza di matrimonio e in regime di comunione legale su un terreno di proprietà esclusiva di uno dei coniugi doveva considerarsi bene personale di quest'ultimo, in forza del principio dell'accessione sancito dall'art. 934 cc, principio che non subiva deroga nella disciplina della comunione legale, poiché
l'acquisto per accessione avveniva a titolo originario e non derivativo,
secondo quanto affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità
(sent.Cass. n. 20508/2010; sent.Cass. n. 28258/2019);
sempre secondo la Suprema Corte veniva escluso il diritto all'indennizzo - anche quando le spese avevano comportato un incremento del valore dell'immobile familiare - ritenendo che tali esborsi rispondessero comunque al soddisfacimento delle esigenze della famiglia (sent.Cass. n. 10942/2015); le somme sostenute dalla durante il matrimonio si presumevano versate nell'interesse Pt_1
della comunione familiare e, in assenza di prova contraria, non potevano essere oggetto di restituzione;
l'impegno economico della stessa era volto a far fronte ai bisogni della famiglia, trattandosi di spese destinate alla realizzazione della casa coniugale e, dunque,
funzionali alla vita comune dei coniugi, nel rispetto del principio di
8 solidarietà coniugale di cui all'art. 143 cc;
a conferma di tanto l'immobile sito in via Santa Caterina n. 7 risultava assegnato alla
, che vi abitava ancora con il figlio , maggiorenne ma Pt_1 Per_2
non ancora economicamente autosufficiente e, quindi, la casa continuava ad essere destinata alle esigenze familiari;
evidenziava che il mancato riconoscimento delle somme investite dall'ex coniuge non poteva determinare un ingiustificato arricchimento in favore del proprietario esclusivo dell'immobile, salvo facendo la previsione di un diverso accordo tra le parti;
anche se era ammissibile l'azione di ripetizione proposta,
l'esborso dedotto dall'appellante non risultava in alcun modo documentato, in quanto l' appellante si era limitata a produrre quattro fatture a lei intestate, relative a lavori di finitura, impiantistica e infissi dell'abitazione coniugale, per un importo complessivo di lire
40.754.168 (pari ad E 21.047,77), ma non aveva provato che i relativi pagamenti fossero stati effettivamente eseguiti con somme provenienti dalla madre, come da lei sostenuto;
inoltre i capitoli di prova testimoniale formulati — e reiterati in appello — risultavano del tutto inconcludenti e generici, non avendo specificato né l'ammontare della
9 presunta dazione di denaro né la diretta correlazione con i lavori eseguiti;
di qui era conseguito che il Tribunale aveva correttamente ritenuto inammissibile la prova dichiarativa, poiché anche la sua eventuale ammissione non avrebbe consentito di accertare l'impiego,
nella costruzione dell'immobile, della somma asseritamente donata “in una grande busta gialla”;
quanto ai testi indicati evidenziava che erano parenti o affini e che in particolare la sorella dell'ex moglie era molto ostile nei suoi confronti tanto che sulla base della sua testimonianza era stato riconosciuto l'addebito a suo carico, addebito negato a seguito dell'appello; infine i capitoli di prova erano in parte inammissibili in quanto vertevano su circostanze pacifiche tra le parti in rapporto alla realizzazione dell'impianto di riscaldamento, della scala interna, delle porte e degli infissi dell'immobile.
L'appello è infondato e come tale va rigettato.
Con un unico motivo l'appellante ha censurato la decisione sostenendo che non dovesse essere fondata la sentenza sull'applicazione dell'art.143 cc
10 Nel caso di specie veniva, invece, in questione l'esborso di somme per un immobile edificato dopo il matrimonio in regime di comunione legale su un terreno di proprietà esclusiva di uno dei coniugi.
Secondo quanto affermato dall'appellante a seguito dell'applicazione dei principi in tema di accessione e precisamente dell'art.934 cc l'immobile era di proprietà esclusiva del proprietario del terreno e l'altro coniuge poteva ottenere la restituzione delle somme versate a titolo di ripetizione di indebito.
A fronte di tale prospettazione il ha sostenuto in CP_1
primis che la casa in questione era stata adibita a casa coniugale per cui qualsiasi contributo economico doveva essere valutato ai sensi dell'art.143 cc e in ogni caso ha affermato che l'ex coniuge non aveva mai provato di aver versato tali somme.
L'appello è infondato e come tale va rigettato.
Più precisamente è vero che nel caso di specie non dovesse essere risolta la controversia sulla base dell'art.143 cpc.
Invero la presunzione di contribuzione in costanza di matrimonio non è dirimente nel caso di specie in cui , invece, l'appellante ha
11 chiesto la restituzione di somme, peraltro oggetto di liberalità,
utilizzate per spese sostenute al fine di realizzare una costruzione in costanza di matrimonio e in regime di comunione legale su un terreno di proprietà del coniuge.
In un caso del genere i principi applicabili sono quelli di cui all'art.934 cc.
Il principio generale dell'accessione posto dall'art. 934 c.c., in
base al quale il proprietario del suolo acquista "ipso iure", al
momento dell'incorporazione, la proprietà della costruzione su di esso
edificata e la cui operatività può essere esclusa soltanto da una
specifica pattuizione tra le parti o da una altrettanto specifica
disposizione di legge, non trova deroga nella disciplina della
comunione legale tra coniugi, poiché l'acquisto della proprietà per
accessione avviene a titolo originario, senza la necessità di
un'apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è
applicabile l'art. 177, comma 1, c.c. hanno carattere derivativo,
essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale. Ne
consegue che la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in
regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di
12 proprietà personale esclusiva di uno di essi è a sua volta proprietà
personale ed esclusiva di quest'ultimo in virtù dei principi generali in
materia di accessione, spettando al coniuge non proprietario che
abbia contribuito all'onere della costruzione, previo assolvimento
dell'onere della prova di aver contribuito all'onere della costruzione,
il diritto di ripetere nei confronti dell'altro le somme spese, ai sensi
dell'art. 2033 cc(cfr.sent.Cass.n.27412/2018; sent.
Cass.n.16670/2013).
Ai fini della ripetizione di indebito l'appellante non ha provato di aver fornito tale contributo economico.
La ha esibito alcune fatture che recano l'annotazione Pt_1
pagato e che sono a lei intestate.
L'esibizione di fatture che è documento di rilevanza fiscale e l'
intestazione a suo favore di tali fatture non riscontrano il pagamento delle cifre indicate da parte dell'appellante che oltretutto ha impostato la causa affermando che aveva utilizzato delle somme donate dalla madre.
L'appellante ha reiterato in appello le richieste istruttorie disattese in primo grado in via implicita e ha solo riproposto la stessa
13 istanza, ma senza censurare in modo specifico la sentenza di primo grado, non consentendo a questa Corte di compiere un nuovo apprezzamento discrezionale della complessiva rilevanza delle richieste istruttorie disattese in primo grado (cfr. sent.Cass.1532/2018;
sent.Cass.4717/2014; sent.Cass.n.5715/2014).
In ogni caso in ordine ai capitoli di prova si rileva che:
quelli che attengono all'esecuzione dei lavori si riferiscono a lavori che non sono contestati;
quello che si riferisce al pagamento di tali fatture da parte della
è insufficiente al fine di riscontrare che gli esborsi conseguino Pt_1
alla donazione da parte della madre, secondo la prospettazione offerta sin dal principio dalla stessa appellante;
quello che concerne la consegna di una busta gialla non può
rilevare in assenza di alcun riferimento al denaro e alla relativa entità;
quelli che attengono ad ammissioni da parte del non CP_1
sono circostanziate a livello temporale e presuppongono che le somme fossero state ereditate e non donate come affermato nell'introduttivo del giudizio.
14 Le spese seguono la soccombenza (scaglione: 5201,00 E –
26.000,00 E- valori minimi -vanno riconosciuti interamente per la fase dello studio, per la fase introduttiva e per fase decisionale e nella misura della metà per la fase della trattazione scarsamente significativa in appello)
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per l'appellante per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002.
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2)condanna l'appellante a pagare le spese a favore dell'appellata,
spese che liquida in E 2445,00 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali.
Salerno, 17 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
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