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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 19/06/2025, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
M. Angela Marchesiello consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1304 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
e , quali eredi di Parte_1 Parte_2 Persona_1 domiciliate in Bari presso lo studio dell'avv. Pietro Garofalo, che le rappresenta e difende per procura allegata all'atto di appello ------appellanti
E
, sito in Giovinazzo alla SS 16 Km. OP
788,25, domiciliato digitalmente presso gli avv.ti Anna Rosa Petta e Angela D'Eredità, che lo rappresentano e difendono per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello -------------------------appellato
elettivamente domiciliata in Bari presso lo studio TE dell'avv. Paola De Donno e rappresentata in giudizio dall'avv. Virginia
Gozzi del foro di Roma, giusta procura generale alle liti per notar
[...]
Rep. n. 186905/Racc. 30367---appellata, appellante incidentale Per_2
appellata contumace Controparte_3
cui è stato riunito il giudizio di appello iscritto al n. 1316 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
pagina 1 di 15 TRA
, sito in Giovinazzo alla SS 16 Km. OP
788,25, domiciliato digitalmente presso gli avv.ti Anna Rosa Petta e Angela D'Eredità, che lo rappresentano e difendono per procura allegata all'atto di appello -------------------------------------------------------------------- appellante
E
e , quali eredi di Parte_1 Parte_2 Persona_1 domiciliate in Bari presso lo studio dell'avv. Pietro Garofalo, che le rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello----------------------------------------------------------appellate
domiciliata in Bitonto presso lo studio dell'avv. Controparte_3
Anna Ruggiero, che la rappresenta in giudizio er mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello ------------------------ appellata
appellata contumace TE
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c.
Conclusioni: all'udienza cartolare del 28.2.2025, i procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte autorizzate.
Svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 108/2013 emesso il 12.4.2013, il Tribunale di
Bari, ex sez. dist. di Bitonto, in accoglimento del ricorso proposto da
[...]
ha ingiunto al il Controparte_3 OP pagamento della complessiva somma di € 10.584,77, oltre interessi e spese,
a titolo di saldo corrispettivo per i lavori sia contrattuali che extra contratto eseguiti in virtù di contratto di appalto stipulato tra le parti il 4.2.2012.
Con sentenza n. 2954/2022 del 22.7.2022, non notificata, il Tribunale di Bari, decidendo sull'opposizione proposta dal OP
, ha revocato il predetto decreto ingiuntivo, condannato il
[...] opponente a pagare all'opposta la minor CP_1 Controparte_3 somma di € 7.553,51, oltre iva e interessi, condannato lo stesso Condominio
a rifondere le spese di lite a e a e Controparte_3 Parte_1
(costituitesi in giudizio quali eredi del defunto padre, ing. Parte_2
terzo chiamato) e condannato altresì le eredi a Persona_1 Pt_1 rifondere le spese di lite a (che era stata chiamata in TE
pagina 2 di 15 garanzia impropria dall'ing. ), ritenendo fondata l'eccezione di Pt_1 inoperatività della garanzia assicurativa sollevata dalla predetta Compagnia.
Con citazione notificata il 26.9.2022, hanno proposto tempestivo appello avverso la prefata sentenza le eredi , chiedendo, in parziale riforma Pt_1 della stessa, accertarsi l'obbligo di a tenerle indenni da TE qualsiasi pregiudizio derivante dalle domande proposte nei loro confronti dal
, con conseguente vittoria delle spese di OP lite del primo grado o, quantomeno, compensazione delle stesse.
Si è costituito nel giudizio principale il OP
, il quale, nel far presente di aver proposto autonomo atto di
[...] appello avverso la stessa sentenza (di cui ha chiesto la riunione ex art. 335
c.p.c.), nulla ha osservato in merito alle modifiche richieste dalle appellanti in relazione al loro rapporto con la Compagnia assicuratrice. Si è invece opposto alla richiesta di conferma delle altre statuizioni contenute nella sentenza impugnata, per tutti i motivi già spiegati nel proprio atto di impugnazione.
Si è costituita anche che ha spiegato tempestivo TE appello incidentale condizionato, chiedendo il rigetto dell'appello principale proposto dalle eredi e la conferma della decisione impugnata o, in Pt_1 caso di accoglimento dell'appello delle medesime, la condanna del alla rifusione in proprio favore delle OP spese di lite del primo grado.
pur ritualmente citata, è rimasta contumace nel Controparte_3 giudizio n. 1304/2022 R.G.
Con distinto atto di citazione notificato il 26.9.2022, ha proposto tempestivo appello avverso la stessa sentenza anche il OP
, chiedendo, in integrale riforma della pronuncia impugnata,
[...] dichiararsi l'insussistenza di qualsiasi credito in capo a Controparte_3 accertarsi la responsabilità concorrente o esclusiva dell'ing. ER
, quale progettista e d.l., nella causazione dei difetti dell'opera
[...] appaltata, con condanna delle sue eredi al pagamento di quanto eventualmente ancora dovuto a e col favore delle spese Controparte_3 del doppio grado di giudizio.
Si sono costituite nel giudizio più nuovo n. 1316/2022 R.G. le eredi , Pt_1 chiedendo il rigetto del gravame proposto dal o, in subordine, CP_1
pagina 3 di 15 la condanna di a tenerle indenni da ogni pregiudizio, TE con vittoria di spese.
Si è costituita anche la chiedendo il rigetto integrale Controparte_3 dell'appello proposto dal vinte le spese di questo grado. CP_1
non è stata evocata nel giudizio più nuovo. TE
Con ordinanza depositata il 23.01.2023, il Collegio ha rigettato l'istanza preliminare di inibitoria avanzata dal CP_1
Con separato provvedimento reso in pari data, i due giudizi di appello sono stati riuniti.
Con ordinanza resa all'udienza cartolare del 16.6.2023, la Corte ha ordinato la notifica ex art. 332 c.p.c. a dell'atto introduttivo del TE giudizio più nuovo e della comparsa di costituzione delle eredi . Pt_1
Invitate le parti a precisare le conclusioni, all'udienza cartolare del
28.2.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione
Per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica, va esaminato innanzitutto l'appello proposto dal nell'ambito del OP giudizio più nuovo, vertendo lo stesso sul rapporto principale (a differenza dell'appello delle eredi che riguarda invece unicamente il rapporto di Pt_1 garanzia con . TE
- L'appello del ”. OP
Il gravame è infondato e va rigettato.
Con il primo motivo, si lamenta che il Tribunale avrebbe irragionevolmente e immotivatamente escluso l'inadempimento sia della Controparte_3 che dell'ing. , travisando le risultanze peritali. Pt_1
L'appellante sostiene, in particolare, che il ctu avrebbe individuato precise responsabilità dell'impresa e del progettista/d.l., avrebbe enumerato i gravi difetti dell'opera e avrebbe indicato gli interventi correttivi necessari, quantificandoli in € 7.000. pagina 4 di 15 Aggiunge che l'istruttoria espletata non avrebbe affatto confermato che i condomini non avevano realizzato per tempo i pozzetti privati di collegamento alla condotta fognaria condominiale, essendo emerso, anzi, il contrario.
Con il secondo motivo, il denuncia la violazione delle norme CP_1 in tema di ripartizione degli oneri probatori e di valutazione delle prove: sotto il primo profilo, l'impresa appaltatrice e l'ing. non avrebbero Pt_1 fornito la prova della riferibilità dei vizi alla condotta dei condomini, del consenso scritto del committente alle varianti apportate, nonché della mancata tempestiva realizzazione dei pozzetti nelle proprietà e Pt_3
sotto il secondo profilo, il Tribunale non avrebbe motivato la Persona_3 scelta di non porre a base della propria decisione la testimonianza resa da e la fattura rilasciata dalla ditta MM ad Testimone_1
il 2.5.2012 la quale attesterebbe come, al più tardi nel Parte_4 mese di aprile del 2012, i lavori di collegamento del tronco fognario privato della villetta di proprietà erano già stati completati. Persona_3
Con il terzo motivo, si censura infine la statuizione sulle spese di lite, evidenziando che, in ragione del parziale accoglimento dell'opposizione a d.i., le spese processuali non avrebbero dovuto esser poste ad integrale carico di esso opponente nei rapporti con l'impresa appaltatrice CP_1
e con le eredi . Pt_1
I primi due motivi di appello, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro, sono infondati.
La sentenza impugnata, sia pure con le opportune integrazioni motivazionali, va confermata nella parte in cui ha escluso i dedotti inadempimenti sia dell'impresa appaltatrice che del progettista/d.l., di cui il ha sostenuto la responsabilità alternativa e non solidale. CP_1
Nel proporre eccezione ex art. 1460 c.c. per contrastare la domanda dell'appaltatrice di pagamento del saldo corrispettivo, il CP_1 opponente ha infatti sostenuto che i difetti dell'opera sarebbero imputabili o alla (nel qual caso nulla sarebbe a questa dovuto) o Controparte_3 all'operato dell'ing. (nel qual caso sussisterebbe l'obbligo del Pt_1 medesimo di tener indenne esso committente dal pagamento della somma ancora dovuta all'appaltatrice).
pagina 5 di 15 I complessivi esiti dell'istruttoria orale, documentale e tecnica condotta dimostrano invece che i vizi e i difetti riscontrati nella ctu espletata in primo grado non sono imputabili né all'una, né all'altro, bensì alla dissennata scelta del committente di appaltare i lavori di costruzione CP_1 dell'impianto fognario separatamente da quelli di CP_4 realizzazione e collegamento dei pozzetti di ispezione interni alle singole unità immobiliari del complesso edilizio.
È infatti un dato documentale che i lavori di costruzione dei pozzetti privati esulassero del tutto dalle opere contrattualmente commissionate.
Esulavano dall'appalto anche i lavori di allaccio delle singole unità private al tronco condominiale (profilo incontestato perché ammesso espressamente dallo stesso a pag. 2 della memoria ex art. 183, co. VI n. 1 CP_1
c.p.c. depositata in primo grado).
Il punto n. 19 del disciplinare tecnico in atti precisava, in particolare, che
«ogni utenza è tenuta, prima dello smaltimento dei reflui in collettore condominiale, a installare a valle del proprio impianto di smaltimento e quindi a monte della diramazione per lo smaltimento in collettore condominiale un pozzetto di ispezione sifonato tale da evitare ritorni di aria mefitica» e prevedeva la «fornitura e posa in opera di n. 7 derivazioni a 45° corredati di ispezione … a innestarsi sulle tubazioni», nonché la «fornitura e posa in opera di pozzetti di ispezione carrabili … comunque compatibili per l'alloggiamento e l'ispezione delle diramazioni a 45°».
Il ctu ing. ha confermato il dato negoziale («In merito Per_4 all'installazione del pozzetto di ispezione fognario di proprietà, lo stesso era certamente a carico di ciascun condomino come chiaramente indicato a pag. 11 del disciplinare tecnico»), non prima di aver rilevato che «
[...] ha regolarmente e chiaramente eseguito le varie operazioni di CP_3 scavo con l'installazione delle tubazioni in PVC del diametro di 125 mm sia sul viale principale che su quello secondario». Il tecnico ha dunque concluso nel senso che ognuna delle sette villette del complesso condominiale dovesse essere dotata, in tempo utile, di un pozzetto di ispezione fognario di proprietà che i condomini dovevano collegare al tronco condominiale, mediante l'uso delle derivazioni a 45° con tappi di ispezione dotati di tappo a vite maschio.
È ben vero che l'art. 19 del disciplinare di incarico prevedeva che la montante condominiale dovesse adeguarsi alla quota dei pozzetti privati, ma pagina 6 di 15 a condizione -evidentemente- che questi ultimi fossero già tutti preesistenti all'esecuzione dei lavori condominiali, dovendosi logicamente escludere che il tronco condominiale potesse avere quote e pendenze differenti o mutevoli a seconda delle ubicazioni dei singoli pozzetti realizzati all'interno delle varie proprietà private.
Ciò che non è avvenuto.
Dirimente è, sul punto, la testimonianza di (ex amministratore Tes_2 condominiale), il quale ha riferito: “ricordo in particolare un episodio in cui si evidenziò un errore delle quote radicate in fase di progettazione della colonna montante condominiale rispetto agli allacciamenti delle singole ville. Per prima fu realizzata la condotta condominiale e prima che fosse completa il tecnico del condomino affermò che l'allacciamento di Pt_3 alla montante condominiale poteva avvenire solo con utilizzo di Pt_3 una pompa di sollevamento, perché la quota della montante fognaria era superiore alla quota minima necessaria per garantire il deflusso normale per pendenza, pari al 2%, dall'unità abitativa fino al punto di allacciamento…in sede di sopralluogo l'impresa segnalò al d.l. che le quote riportate nell'elaborato progettuale erano insufficienti a garantire l'allaccio con il villino del condomino …A fronte di queste Parte_5 segnalazioni il d.l. chiese all'impresa di aumentare la profondità di scavo nell'ultima parte, esattamente all'incrocio con il viale che porta al villino Cicciomessere… So che durante i lavori della erano in corso i lavori CP_3 per l'allacciamento dei singoli condomini con le proprie imprese. I lavori dei singoli condomini durarono per tutta la fase della lavorazione. Ricordo che i lavori fatti nel villino durarono più a lungo perché era Parte_5 in corso anche una ristrutturazione”.
Tale testimonianza comprova chiaramente che, durante l'esecuzione dei lavori commissionati alla l'esigenza di apportare Controparte_3 modifiche al progetto iniziale e di variare in aumento la profondità di scavo inizialmente programmata (con conseguente necessità di realizzare i lavori extracontrattuali il cui pagamento è stato poi negato in primo grado) fu determinata proprio dalla circostanza che i pozzetti di ispezione a carico dei singoli condomini non erano stati affatto già tutti realizzati prima dell'inizio dei lavori condominiali, ma furono costruiti in concomitanza della posa della condotta condominiale, ciò determinando i problemi di allaccio segnalati da alcuni condomini.
pagina 7 di 15 La circostanza trova riscontro nel contenuto dello stesso originario atto di citazione in opposizione, ove il ha esposto che, nel momento in CP_1 cui commissionò i lavori per cui è causa, solo alcuni degli allacciamenti privati erano stati predisposti (circostanza che spiega anche le dedotte lacune progettuali evidenziate dal ctu sulle quote di alcuni pozzetti).
A fronte di tali elementi, non è invocabile in senso contrario la testimonianza resa da Testimone_1
Il giudizio di attendibilità del teste risulta infatti minato non solo dallo stretto rapporto di parentela esistente col fratello/condomino Pt_6
(proprietario di una delle villette del complesso, divenuto
[...] successivamente amministratore del Condominio), ma anche dal contenuto contraddittorio della sua deposizione: il teste ha, in particolare, riferito di aver notato il pozzetto privato della villa del fratello in occasione di una ristrutturazione da lui eseguita presso l'immobile prima dell'esecuzione dei lavori condominiali, salvo poi collocare temporalmente tale intervento di ristrutturazione in un'epoca risalente a quattro-cinque anni prima della sua deposizione resa il 7/01/2022 (e dunque al 2017), laddove è un dato pacifico che i lavori condominiali per cui è causa si svolsero nella prima metà del
2012 e si conclusero a giugno di quello stesso anno.
Ugualmente inutilizzabile come prova contraria è la fattura della ditta MM che è stata prodotta dal solo all'udienza di rinvio per la CP_1 decisione del 15/03/2019, sia perché priva di data certa, sia perché tardivamente depositata dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie.
Ma la definitiva riprova della mancata previa realizzazione dei pozzetti privati rinviene anche da un altro dato oggettivo inconfutabile: l'uso di un diverso e più costoso materiale (vibrocemento sagomabile in qualsiasi momento), in luogo del pvc pattuito (modificabile solo prima dell'installazione), per agevolare l'allaccio dei pozzetti n. 2 e 6
(rispettivamente, proprietà e . Pt_3 Persona_3
L'installazione in corrispondenza delle proprietà e Pt_3 Persona_3 dei pozzetti in vibrocemento (perforabili in qualunque sezione di superficie esterna e di costo superiore) può invero spiegarsi solo in ragione del fatto che quei condomini non avevano ancora eseguito i lavori ad essi spettanti, non avendo, del resto, il fornito alcuna plausibile CP_1 giustificazione del motivo per cui la avrebbe dovuto Controparte_3 discostarsi dalle previsioni contrattuali per solo due delle sette unità pagina 8 di 15 immobiliari, sobbarcandosi l'onere economico di installare manufatti ben più costosi di quelli previsti nel capitolato, se non per rimediare al problema degli innesti privati in relazione a quei pozzetti che non erano stati ancora realizzati.
Tali elementi probatori, tra loro concordanti, conducono, in definitiva, a ritenere che, pur esistendo i difetti riscontrati dal ctu (errori di quota fra la condotta condominiale e alcune dei pozzetti privati;
assenza in alcuni di essi dei tappi di ispezione, ristagno di liquami nel pozzetto condominiale posto all'incrocio tra i due viali), sia stata comunque acquisita la prova liberatoria contraria ex art. 1218 c.c. della non addebitabilità degli stessi sia alla
[...] che all'ing. . Controparte_3 Pt_1
Dall'esame complessivo ed unitario delle risultanze probatorie emerge infatti che tutti gli interventi necessari furono tempestivamente eseguiti e che le anomalie di natura tecnica non dipesero da inadempienze progettuali o esecutive, ma dalla mancata previa predisposizione - da parte di alcuni condomini- dei pozzetti ispettivi nelle rispettive unità abitative e, prima ancora, dalla scelta della committenza di non far eseguire unitariamente all'impresa appaltatrice anche i collegamenti ai pozzetti privati.
Una tale soluzione avrebbe senz'altro evitato i problemi denunciati, essendo evidente che la modifica in corso d'opera delle profondità di scavo (che erano peraltro condizionate dalle quote della condotta pubblica posta a valle sulla SS 16 e da quelle dei due pozzetti estremi, il n. 1 sul viale principale e il n. 7 sul viale secondario) per venire incontro alle esigenze di allaccio di alcuni dei condomini, non può non aver alterato le pendenze inizialmente progettate, influendo negativamente sul normale deflusso dei reflui e provocando i problemi di ristagno denunciati.
La rilevata insussistenza di un inadempimento imputabile all'ing. Pt_1 determina l'assorbimento anche in questa sede della domanda (subordinata) di manleva riproposta ex art. 346 c.p.c. dalle sue eredi nei confronti di
TE
Parimenti infondato è anche il terzo motivo, attinente alla regolazione delle spese di lite del primo grado.
Benchè l'opposizione a d.i. proposta dal sia stata in parte CP_1 accolta, con riduzione della somma dovuta (in virtù dell'esclusione del diritto dell'impresa a vedersi pagate le opere extra-contratto, non pagina 9 di 15 autorizzate), non sussistono i presupposti per l'invocata compensazione, nemmeno parziale, delle spese del primo grado.
È noto infatti che, dopo Cass. SS.UU. 2022/n. 32061 (conf. Cass. 2024/n. 13827), l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, che è configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte;
che, in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda, deve trovare applicazione la regola generale la quale esige che a sopportare le spese del processo sia il soccombente;
che tale è indubbiamente anche la parte che, pur avendo agito o resistito in giudizio con argomentazioni ritenute parzialmente fondate dal giudice, abbia visto accogliere, sia pure in misura ridotta, la domanda della controparte;
che la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite anche nell'ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645
c.p.c., sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, anche se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può qualificarsi soccombente
(sic Cass. 2023/n. 23434; conf. Cass. 2015/n. 9587; Cass. 2017/n. 18125;
Cass. 2020/n. 17854).
- L'appello delle eredi dell'ing. e l'appello incidentale Persona_1 condizionato di TE
Entrambi i gravami sono fondati e vanno accolti.
Con il primo motivo, le appellanti lamentano il difetto di motivazione in ordine all'interpretazione della domanda rivolta dal nei CP_1 confronti del terzo chiamato ing. , essendosi il Tribunale limitato a Pt_1 definirla come “domanda di accertamento di inadempienza contrattuale” per giungere alla declaratoria di inoperatività della polizza stipulata dal loro dante causa con TE
Con il secondo motivo, le appellanti contestano l'errata interpretazione della domanda proposta dal Condominio, la violazione dell'art. 1362 c.c. e del principio "in claris non fit interpretatio". Nello specifico, lamentano la mancata qualificazione della domanda come risarcitoria, nonostante il avesse espressamente domandato - per l'ipotesi in cui fosse CP_1 stato condannato a pagare somme all'appaltatrice - l'accertamento della responsabilità del professionista al fine di ottenerne la manleva.
pagina 10 di 15 Con il terzo motivo, si denunzia la violazione del principio per cui il giudice deve valutare il contenuto sostanziale della pretesa, desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalle parti e dalle precisazioni fornite nel corso del giudizio.
I tre motivi di gravame si prestano ad una trattazione congiunta, essendo tutti formulati in dissenso all'unica ratio decidendi con cui il giudice di primo grado ha ritenuto, ai fini della regolazione delle spese, l'inoperatività della garanzia assicurativa, facendo conseguentemente implicita applicazione del noto principio giurisprudenziale secondo cui le spese sostenute dal terzo chiamato restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria (cfr.
Cass. 2024/n. 6144; Cass. 2023/n. 2023/n. 10364; Cass. 2025/n. 2520).
Le appellanti sostengono invece che, stante l'operatività della polizza, la regolamentazione delle spese di lite nei rapporti con TE avrebbe dovuto seguire il criterio di causalità (così come sostiene in subordine anche la Compagnia assicuratrice col proprio appello incidentale condizionato).
Le censure sono fondate.
Ha errato il primo giudice a ritenere – sia pure incidentalmente e ai soli fini della regolazione delle spese- l'inoperatività della polizza sul presupposto che la domanda avanzata dal opponente nei confronti del terzo CP_1 chiamato ing. fosse di mero accertamento di un inadempimento Pt_1 contrattuale e non di condanna e, perciò, estranea all'ambito applicativo dell'art. 1 delle condizioni generali di assicurazione (che limiterebbe l'operatività della garanzia alle sole richieste di risarcimento pervenute all'assicurato).
Al riguardo, giova premettere che, secondo il prevalente e più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della interpretazione della domanda giudiziale non sono utilizzabili i criteri di interpretazione del contratto dettati dall'art. 1362 c.c. e segg., in quanto non esiste una comune intenzione delle parti da individuare, e può darsi rilevo alla soggettiva intenzione della parte attrice solo nei limiti in cui essa sia stata esplicitata in modo tale da consentire al convenuto di cogliere l'effettivo contenuto della domanda formulata nei suoi confronti, per poter svolgere una effettiva difesa. L'interpretazione della domanda si risolve dunque in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo sotto il pagina 11 di 15 profilo del vizio di motivazione e non per violazione di legge (Cass. n.
24480/2020, Cass. n. 25853/2014, Cass. n. 24847/2011).
Nel caso specifico, l'interpretazione del fatto costitutivo del diritto (da cui trae origine la chiamata in causa dell'ing. ) non può dunque fondarsi Pt_1 solo sulla letterale formulazione della domanda e sull'accertamento di una compatibilità testuale tra la stessa e le disposizioni contrattuali, essendo imprescindibile la verifica dell'utilità concreta e del bene giuridico che il intendeva perseguire, per la quale è necessaria una valutazione CP_1 complessiva del contenuto della pretesa vantata.
Risulta quindi decisivo verificare cosa il abbia addebitato CP_1 all'ing. e cosa abbia effettivamente a lui chiesto. Pt_1
Ebbene, già nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo si fa riferimento espresso all'affidamento dell'incarico nei confronti dell'ing.
al fine della verifica della esatta esecuzione delle opere e della Pt_1 conformità dei lavori al progetto, chiedendo la partecipazione del tecnico al giudizio «affinché venga accertata la sua responsabilità sotto l'aspetto tecnico e/o per mancata vigilanza e, quindi, tenga indenne il per CP_1 le eventuali somme che lo stesso dovesse essere condannato a pagare all'appaltatore all'esito della riduzione del prezzo», con l'espressa riserva di chiedere in separato giudizio eventuali «ulteriori danni … effetto della cattiva realizzazione dell'opera».
Nella successiva memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., il CP_1 conferma gli addebiti mossi al progettista/d.l. e precisa che «nell'ipotesi in cui si dovesse accertare che i difetti delle opere sono riconducibili alla responsabilità professionale del progettista e/o direttore dei lavori e venga riconosciuta come dovuta alcuna somma in favore della impresa, il responsabile dei difetti venga condannato a risarcire il danno subito dal condominio per aver conseguito un'opera di valore inferiore rispetto al prezzo concordato in contratto ed eventualmente ancora dovuto all'impresa».
Al professionista è stata indubbiamente imputata una negligenza professionale, suscettibile di configurare una responsabilità risarcitoria, che
è stata, nello specifico, dedotta in misura pari alla somma eventualmente ancora dovuta all'appaltatrice, nonostante il minor valore dell'opera difettosa realizzata pagina 12 di 15 La domanda di manleva del avendo un chiaro contenuto CP_1 condannatorio, va dunque senz'altro ricompresa nell'ambito di operatività dell'art. 1 delle condizioni generali della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dall'ing. con Pt_1 TE
a mente del quale «la Società si obbliga a tenere indenne
[...]
l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danneggiamenti materiali a cose e danni corporali a persone involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di errori professionali personalmente commessi quale esercente la libera professione di Ingegnere incaricato della progettazione (…) dell'assistenza e della direzione dei lavori …».
In conclusione, stante la rilevata operatività della polizza assicurativa, nei rapporti con la Compagnia assicuratrice le spese di lite del primo grado non potevano esser poste a carico delle eredi , ma dovevano seguire il Pt_1 criterio di causalità.
L'accoglimento del gravame proposto dalle eredi dell'ing. impone Pt_1
l'esame dell'appello incidentale condizionato spiegato da TE
[...]
Con un unico motivo, quest'ultima sostiene che, anche nell'eventualità in cui fosse affermata l'operatività della polizza assicurativa posta a base della chiamata in garanzia, dovendosi negare l'applicazione del principio di soccombenza tra assicurato e assicuratore, il rigetto della domanda principale avrebbe dovuto comportare la condanna del Condominio alla rifusione delle spese processuali in favore di essa Compagnia assicuratrice, costituitasi per resistere alla domanda di manleva spiegata nei confronti dell'ing. . Pt_1
Il motivo è fondato.
Come già prima anticipato, per costante indirizzo giurisprudenziale, in ipotesi di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste, in applicazione del principio di causalità, a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, mentre restano a carico del chiamante solo quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato (Cass. n. 2520/2025; Cass. n. 6144/2024; Cass. n. 10364/2023). pagina 13 di 15 Alla luce del complessivo esito della controversia, poiché la domanda di manleva proposta dal si è rivelata totalmente destituita di CP_1 fondamento, e poiché la chiamata di è dipesa dalla stessa, in TE riforma della pronuncia impugnata va dichiarata la soccombenza del anche nei confronti della predetta Compagnia assicuratrice, con CP_1 ogni conseguenza in ordine al pagamento delle spese di lite.
La parziale riforma della sentenza appellata impone una nuova regolamentazione ex officio delle spese processuali del doppio grado, che seguono gli ordinari criteri di causalità e soccombenza e devono essere poste integralmente a carico del , nelle misure OP liquidate, in difetto di nota specifica, come da dispositivo ai sensi del D.M. 2022/n. 147, in relazione allo scaglione tariffario da € 5.200,01 ad € 26.000.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il
26.9.2022 da e quali eredi di Parte_1 Parte_2 [...]
nei confronti di ER OP
e sull'appello TE Controparte_3 incidentale condizionato proposto da nonché TE sull'appello proposto con atto di citazione notificato il 26.9.2022 dal nei confronti di OP [...]
e quali eredi di Parte_1 Parte_2 Persona_1 [...]
e avverso la sentenza n. Controparte_3 TE
2954/2022 emessa il 22.7.2022 dal Tribunale di Bari, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto dal CONDOMINIO CP_1
[...]
2. accoglie l'appello principale proposto da e Parte_1
e l'appello incidentale condizionato spiegato da Parte_2
e, per l'effetto, in parziale riforma della TE sentenza impugnata, condanna il CONDOMINIO “RESIDENCE IL PRINCIPE” a rifondere a le spese di lite TE del primo grado, liquidate in € 2.540, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
3. condanna il a rifondere OP
a e a Parte_1 Parte_2 TE
e a e spese di questo grado di appello,
[...] Controparte_3 liquidandole, per le eredi , in € 382,50 per esborsi ed 5.809 per Pt_1 onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa
pagina 14 di 15 come per legge, da distrarsi in favore del loro procuratore antistatario, avv. P. Garofalo;
per in € 174 per esborsi ed € TE
3.000 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
per in € 4.900 per Controparte_3 onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge,
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a carico dell'appellante OP
”, in osservanza dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n.
[...]
115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1, co. 17, L. 228/2012, c.d. “Legge di stabilità”).
-====================================================
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 23 maggio 2025
Il consigliere estensore Il presidente
M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
pagina 15 di 15
CORTE D'APPELLO DI BARI
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
M. Angela Marchesiello consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1304 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
e , quali eredi di Parte_1 Parte_2 Persona_1 domiciliate in Bari presso lo studio dell'avv. Pietro Garofalo, che le rappresenta e difende per procura allegata all'atto di appello ------appellanti
E
, sito in Giovinazzo alla SS 16 Km. OP
788,25, domiciliato digitalmente presso gli avv.ti Anna Rosa Petta e Angela D'Eredità, che lo rappresentano e difendono per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello -------------------------appellato
elettivamente domiciliata in Bari presso lo studio TE dell'avv. Paola De Donno e rappresentata in giudizio dall'avv. Virginia
Gozzi del foro di Roma, giusta procura generale alle liti per notar
[...]
Rep. n. 186905/Racc. 30367---appellata, appellante incidentale Per_2
appellata contumace Controparte_3
cui è stato riunito il giudizio di appello iscritto al n. 1316 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
pagina 1 di 15 TRA
, sito in Giovinazzo alla SS 16 Km. OP
788,25, domiciliato digitalmente presso gli avv.ti Anna Rosa Petta e Angela D'Eredità, che lo rappresentano e difendono per procura allegata all'atto di appello -------------------------------------------------------------------- appellante
E
e , quali eredi di Parte_1 Parte_2 Persona_1 domiciliate in Bari presso lo studio dell'avv. Pietro Garofalo, che le rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello----------------------------------------------------------appellate
domiciliata in Bitonto presso lo studio dell'avv. Controparte_3
Anna Ruggiero, che la rappresenta in giudizio er mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello ------------------------ appellata
appellata contumace TE
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c.
Conclusioni: all'udienza cartolare del 28.2.2025, i procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte autorizzate.
Svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 108/2013 emesso il 12.4.2013, il Tribunale di
Bari, ex sez. dist. di Bitonto, in accoglimento del ricorso proposto da
[...]
ha ingiunto al il Controparte_3 OP pagamento della complessiva somma di € 10.584,77, oltre interessi e spese,
a titolo di saldo corrispettivo per i lavori sia contrattuali che extra contratto eseguiti in virtù di contratto di appalto stipulato tra le parti il 4.2.2012.
Con sentenza n. 2954/2022 del 22.7.2022, non notificata, il Tribunale di Bari, decidendo sull'opposizione proposta dal OP
, ha revocato il predetto decreto ingiuntivo, condannato il
[...] opponente a pagare all'opposta la minor CP_1 Controparte_3 somma di € 7.553,51, oltre iva e interessi, condannato lo stesso Condominio
a rifondere le spese di lite a e a e Controparte_3 Parte_1
(costituitesi in giudizio quali eredi del defunto padre, ing. Parte_2
terzo chiamato) e condannato altresì le eredi a Persona_1 Pt_1 rifondere le spese di lite a (che era stata chiamata in TE
pagina 2 di 15 garanzia impropria dall'ing. ), ritenendo fondata l'eccezione di Pt_1 inoperatività della garanzia assicurativa sollevata dalla predetta Compagnia.
Con citazione notificata il 26.9.2022, hanno proposto tempestivo appello avverso la prefata sentenza le eredi , chiedendo, in parziale riforma Pt_1 della stessa, accertarsi l'obbligo di a tenerle indenni da TE qualsiasi pregiudizio derivante dalle domande proposte nei loro confronti dal
, con conseguente vittoria delle spese di OP lite del primo grado o, quantomeno, compensazione delle stesse.
Si è costituito nel giudizio principale il OP
, il quale, nel far presente di aver proposto autonomo atto di
[...] appello avverso la stessa sentenza (di cui ha chiesto la riunione ex art. 335
c.p.c.), nulla ha osservato in merito alle modifiche richieste dalle appellanti in relazione al loro rapporto con la Compagnia assicuratrice. Si è invece opposto alla richiesta di conferma delle altre statuizioni contenute nella sentenza impugnata, per tutti i motivi già spiegati nel proprio atto di impugnazione.
Si è costituita anche che ha spiegato tempestivo TE appello incidentale condizionato, chiedendo il rigetto dell'appello principale proposto dalle eredi e la conferma della decisione impugnata o, in Pt_1 caso di accoglimento dell'appello delle medesime, la condanna del alla rifusione in proprio favore delle OP spese di lite del primo grado.
pur ritualmente citata, è rimasta contumace nel Controparte_3 giudizio n. 1304/2022 R.G.
Con distinto atto di citazione notificato il 26.9.2022, ha proposto tempestivo appello avverso la stessa sentenza anche il OP
, chiedendo, in integrale riforma della pronuncia impugnata,
[...] dichiararsi l'insussistenza di qualsiasi credito in capo a Controparte_3 accertarsi la responsabilità concorrente o esclusiva dell'ing. ER
, quale progettista e d.l., nella causazione dei difetti dell'opera
[...] appaltata, con condanna delle sue eredi al pagamento di quanto eventualmente ancora dovuto a e col favore delle spese Controparte_3 del doppio grado di giudizio.
Si sono costituite nel giudizio più nuovo n. 1316/2022 R.G. le eredi , Pt_1 chiedendo il rigetto del gravame proposto dal o, in subordine, CP_1
pagina 3 di 15 la condanna di a tenerle indenni da ogni pregiudizio, TE con vittoria di spese.
Si è costituita anche la chiedendo il rigetto integrale Controparte_3 dell'appello proposto dal vinte le spese di questo grado. CP_1
non è stata evocata nel giudizio più nuovo. TE
Con ordinanza depositata il 23.01.2023, il Collegio ha rigettato l'istanza preliminare di inibitoria avanzata dal CP_1
Con separato provvedimento reso in pari data, i due giudizi di appello sono stati riuniti.
Con ordinanza resa all'udienza cartolare del 16.6.2023, la Corte ha ordinato la notifica ex art. 332 c.p.c. a dell'atto introduttivo del TE giudizio più nuovo e della comparsa di costituzione delle eredi . Pt_1
Invitate le parti a precisare le conclusioni, all'udienza cartolare del
28.2.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione
Per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica, va esaminato innanzitutto l'appello proposto dal nell'ambito del OP giudizio più nuovo, vertendo lo stesso sul rapporto principale (a differenza dell'appello delle eredi che riguarda invece unicamente il rapporto di Pt_1 garanzia con . TE
- L'appello del ”. OP
Il gravame è infondato e va rigettato.
Con il primo motivo, si lamenta che il Tribunale avrebbe irragionevolmente e immotivatamente escluso l'inadempimento sia della Controparte_3 che dell'ing. , travisando le risultanze peritali. Pt_1
L'appellante sostiene, in particolare, che il ctu avrebbe individuato precise responsabilità dell'impresa e del progettista/d.l., avrebbe enumerato i gravi difetti dell'opera e avrebbe indicato gli interventi correttivi necessari, quantificandoli in € 7.000. pagina 4 di 15 Aggiunge che l'istruttoria espletata non avrebbe affatto confermato che i condomini non avevano realizzato per tempo i pozzetti privati di collegamento alla condotta fognaria condominiale, essendo emerso, anzi, il contrario.
Con il secondo motivo, il denuncia la violazione delle norme CP_1 in tema di ripartizione degli oneri probatori e di valutazione delle prove: sotto il primo profilo, l'impresa appaltatrice e l'ing. non avrebbero Pt_1 fornito la prova della riferibilità dei vizi alla condotta dei condomini, del consenso scritto del committente alle varianti apportate, nonché della mancata tempestiva realizzazione dei pozzetti nelle proprietà e Pt_3
sotto il secondo profilo, il Tribunale non avrebbe motivato la Persona_3 scelta di non porre a base della propria decisione la testimonianza resa da e la fattura rilasciata dalla ditta MM ad Testimone_1
il 2.5.2012 la quale attesterebbe come, al più tardi nel Parte_4 mese di aprile del 2012, i lavori di collegamento del tronco fognario privato della villetta di proprietà erano già stati completati. Persona_3
Con il terzo motivo, si censura infine la statuizione sulle spese di lite, evidenziando che, in ragione del parziale accoglimento dell'opposizione a d.i., le spese processuali non avrebbero dovuto esser poste ad integrale carico di esso opponente nei rapporti con l'impresa appaltatrice CP_1
e con le eredi . Pt_1
I primi due motivi di appello, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro, sono infondati.
La sentenza impugnata, sia pure con le opportune integrazioni motivazionali, va confermata nella parte in cui ha escluso i dedotti inadempimenti sia dell'impresa appaltatrice che del progettista/d.l., di cui il ha sostenuto la responsabilità alternativa e non solidale. CP_1
Nel proporre eccezione ex art. 1460 c.c. per contrastare la domanda dell'appaltatrice di pagamento del saldo corrispettivo, il CP_1 opponente ha infatti sostenuto che i difetti dell'opera sarebbero imputabili o alla (nel qual caso nulla sarebbe a questa dovuto) o Controparte_3 all'operato dell'ing. (nel qual caso sussisterebbe l'obbligo del Pt_1 medesimo di tener indenne esso committente dal pagamento della somma ancora dovuta all'appaltatrice).
pagina 5 di 15 I complessivi esiti dell'istruttoria orale, documentale e tecnica condotta dimostrano invece che i vizi e i difetti riscontrati nella ctu espletata in primo grado non sono imputabili né all'una, né all'altro, bensì alla dissennata scelta del committente di appaltare i lavori di costruzione CP_1 dell'impianto fognario separatamente da quelli di CP_4 realizzazione e collegamento dei pozzetti di ispezione interni alle singole unità immobiliari del complesso edilizio.
È infatti un dato documentale che i lavori di costruzione dei pozzetti privati esulassero del tutto dalle opere contrattualmente commissionate.
Esulavano dall'appalto anche i lavori di allaccio delle singole unità private al tronco condominiale (profilo incontestato perché ammesso espressamente dallo stesso a pag. 2 della memoria ex art. 183, co. VI n. 1 CP_1
c.p.c. depositata in primo grado).
Il punto n. 19 del disciplinare tecnico in atti precisava, in particolare, che
«ogni utenza è tenuta, prima dello smaltimento dei reflui in collettore condominiale, a installare a valle del proprio impianto di smaltimento e quindi a monte della diramazione per lo smaltimento in collettore condominiale un pozzetto di ispezione sifonato tale da evitare ritorni di aria mefitica» e prevedeva la «fornitura e posa in opera di n. 7 derivazioni a 45° corredati di ispezione … a innestarsi sulle tubazioni», nonché la «fornitura e posa in opera di pozzetti di ispezione carrabili … comunque compatibili per l'alloggiamento e l'ispezione delle diramazioni a 45°».
Il ctu ing. ha confermato il dato negoziale («In merito Per_4 all'installazione del pozzetto di ispezione fognario di proprietà, lo stesso era certamente a carico di ciascun condomino come chiaramente indicato a pag. 11 del disciplinare tecnico»), non prima di aver rilevato che «
[...] ha regolarmente e chiaramente eseguito le varie operazioni di CP_3 scavo con l'installazione delle tubazioni in PVC del diametro di 125 mm sia sul viale principale che su quello secondario». Il tecnico ha dunque concluso nel senso che ognuna delle sette villette del complesso condominiale dovesse essere dotata, in tempo utile, di un pozzetto di ispezione fognario di proprietà che i condomini dovevano collegare al tronco condominiale, mediante l'uso delle derivazioni a 45° con tappi di ispezione dotati di tappo a vite maschio.
È ben vero che l'art. 19 del disciplinare di incarico prevedeva che la montante condominiale dovesse adeguarsi alla quota dei pozzetti privati, ma pagina 6 di 15 a condizione -evidentemente- che questi ultimi fossero già tutti preesistenti all'esecuzione dei lavori condominiali, dovendosi logicamente escludere che il tronco condominiale potesse avere quote e pendenze differenti o mutevoli a seconda delle ubicazioni dei singoli pozzetti realizzati all'interno delle varie proprietà private.
Ciò che non è avvenuto.
Dirimente è, sul punto, la testimonianza di (ex amministratore Tes_2 condominiale), il quale ha riferito: “ricordo in particolare un episodio in cui si evidenziò un errore delle quote radicate in fase di progettazione della colonna montante condominiale rispetto agli allacciamenti delle singole ville. Per prima fu realizzata la condotta condominiale e prima che fosse completa il tecnico del condomino affermò che l'allacciamento di Pt_3 alla montante condominiale poteva avvenire solo con utilizzo di Pt_3 una pompa di sollevamento, perché la quota della montante fognaria era superiore alla quota minima necessaria per garantire il deflusso normale per pendenza, pari al 2%, dall'unità abitativa fino al punto di allacciamento…in sede di sopralluogo l'impresa segnalò al d.l. che le quote riportate nell'elaborato progettuale erano insufficienti a garantire l'allaccio con il villino del condomino …A fronte di queste Parte_5 segnalazioni il d.l. chiese all'impresa di aumentare la profondità di scavo nell'ultima parte, esattamente all'incrocio con il viale che porta al villino Cicciomessere… So che durante i lavori della erano in corso i lavori CP_3 per l'allacciamento dei singoli condomini con le proprie imprese. I lavori dei singoli condomini durarono per tutta la fase della lavorazione. Ricordo che i lavori fatti nel villino durarono più a lungo perché era Parte_5 in corso anche una ristrutturazione”.
Tale testimonianza comprova chiaramente che, durante l'esecuzione dei lavori commissionati alla l'esigenza di apportare Controparte_3 modifiche al progetto iniziale e di variare in aumento la profondità di scavo inizialmente programmata (con conseguente necessità di realizzare i lavori extracontrattuali il cui pagamento è stato poi negato in primo grado) fu determinata proprio dalla circostanza che i pozzetti di ispezione a carico dei singoli condomini non erano stati affatto già tutti realizzati prima dell'inizio dei lavori condominiali, ma furono costruiti in concomitanza della posa della condotta condominiale, ciò determinando i problemi di allaccio segnalati da alcuni condomini.
pagina 7 di 15 La circostanza trova riscontro nel contenuto dello stesso originario atto di citazione in opposizione, ove il ha esposto che, nel momento in CP_1 cui commissionò i lavori per cui è causa, solo alcuni degli allacciamenti privati erano stati predisposti (circostanza che spiega anche le dedotte lacune progettuali evidenziate dal ctu sulle quote di alcuni pozzetti).
A fronte di tali elementi, non è invocabile in senso contrario la testimonianza resa da Testimone_1
Il giudizio di attendibilità del teste risulta infatti minato non solo dallo stretto rapporto di parentela esistente col fratello/condomino Pt_6
(proprietario di una delle villette del complesso, divenuto
[...] successivamente amministratore del Condominio), ma anche dal contenuto contraddittorio della sua deposizione: il teste ha, in particolare, riferito di aver notato il pozzetto privato della villa del fratello in occasione di una ristrutturazione da lui eseguita presso l'immobile prima dell'esecuzione dei lavori condominiali, salvo poi collocare temporalmente tale intervento di ristrutturazione in un'epoca risalente a quattro-cinque anni prima della sua deposizione resa il 7/01/2022 (e dunque al 2017), laddove è un dato pacifico che i lavori condominiali per cui è causa si svolsero nella prima metà del
2012 e si conclusero a giugno di quello stesso anno.
Ugualmente inutilizzabile come prova contraria è la fattura della ditta MM che è stata prodotta dal solo all'udienza di rinvio per la CP_1 decisione del 15/03/2019, sia perché priva di data certa, sia perché tardivamente depositata dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie.
Ma la definitiva riprova della mancata previa realizzazione dei pozzetti privati rinviene anche da un altro dato oggettivo inconfutabile: l'uso di un diverso e più costoso materiale (vibrocemento sagomabile in qualsiasi momento), in luogo del pvc pattuito (modificabile solo prima dell'installazione), per agevolare l'allaccio dei pozzetti n. 2 e 6
(rispettivamente, proprietà e . Pt_3 Persona_3
L'installazione in corrispondenza delle proprietà e Pt_3 Persona_3 dei pozzetti in vibrocemento (perforabili in qualunque sezione di superficie esterna e di costo superiore) può invero spiegarsi solo in ragione del fatto che quei condomini non avevano ancora eseguito i lavori ad essi spettanti, non avendo, del resto, il fornito alcuna plausibile CP_1 giustificazione del motivo per cui la avrebbe dovuto Controparte_3 discostarsi dalle previsioni contrattuali per solo due delle sette unità pagina 8 di 15 immobiliari, sobbarcandosi l'onere economico di installare manufatti ben più costosi di quelli previsti nel capitolato, se non per rimediare al problema degli innesti privati in relazione a quei pozzetti che non erano stati ancora realizzati.
Tali elementi probatori, tra loro concordanti, conducono, in definitiva, a ritenere che, pur esistendo i difetti riscontrati dal ctu (errori di quota fra la condotta condominiale e alcune dei pozzetti privati;
assenza in alcuni di essi dei tappi di ispezione, ristagno di liquami nel pozzetto condominiale posto all'incrocio tra i due viali), sia stata comunque acquisita la prova liberatoria contraria ex art. 1218 c.c. della non addebitabilità degli stessi sia alla
[...] che all'ing. . Controparte_3 Pt_1
Dall'esame complessivo ed unitario delle risultanze probatorie emerge infatti che tutti gli interventi necessari furono tempestivamente eseguiti e che le anomalie di natura tecnica non dipesero da inadempienze progettuali o esecutive, ma dalla mancata previa predisposizione - da parte di alcuni condomini- dei pozzetti ispettivi nelle rispettive unità abitative e, prima ancora, dalla scelta della committenza di non far eseguire unitariamente all'impresa appaltatrice anche i collegamenti ai pozzetti privati.
Una tale soluzione avrebbe senz'altro evitato i problemi denunciati, essendo evidente che la modifica in corso d'opera delle profondità di scavo (che erano peraltro condizionate dalle quote della condotta pubblica posta a valle sulla SS 16 e da quelle dei due pozzetti estremi, il n. 1 sul viale principale e il n. 7 sul viale secondario) per venire incontro alle esigenze di allaccio di alcuni dei condomini, non può non aver alterato le pendenze inizialmente progettate, influendo negativamente sul normale deflusso dei reflui e provocando i problemi di ristagno denunciati.
La rilevata insussistenza di un inadempimento imputabile all'ing. Pt_1 determina l'assorbimento anche in questa sede della domanda (subordinata) di manleva riproposta ex art. 346 c.p.c. dalle sue eredi nei confronti di
TE
Parimenti infondato è anche il terzo motivo, attinente alla regolazione delle spese di lite del primo grado.
Benchè l'opposizione a d.i. proposta dal sia stata in parte CP_1 accolta, con riduzione della somma dovuta (in virtù dell'esclusione del diritto dell'impresa a vedersi pagate le opere extra-contratto, non pagina 9 di 15 autorizzate), non sussistono i presupposti per l'invocata compensazione, nemmeno parziale, delle spese del primo grado.
È noto infatti che, dopo Cass. SS.UU. 2022/n. 32061 (conf. Cass. 2024/n. 13827), l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, che è configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte;
che, in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda, deve trovare applicazione la regola generale la quale esige che a sopportare le spese del processo sia il soccombente;
che tale è indubbiamente anche la parte che, pur avendo agito o resistito in giudizio con argomentazioni ritenute parzialmente fondate dal giudice, abbia visto accogliere, sia pure in misura ridotta, la domanda della controparte;
che la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite anche nell'ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645
c.p.c., sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, anche se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può qualificarsi soccombente
(sic Cass. 2023/n. 23434; conf. Cass. 2015/n. 9587; Cass. 2017/n. 18125;
Cass. 2020/n. 17854).
- L'appello delle eredi dell'ing. e l'appello incidentale Persona_1 condizionato di TE
Entrambi i gravami sono fondati e vanno accolti.
Con il primo motivo, le appellanti lamentano il difetto di motivazione in ordine all'interpretazione della domanda rivolta dal nei CP_1 confronti del terzo chiamato ing. , essendosi il Tribunale limitato a Pt_1 definirla come “domanda di accertamento di inadempienza contrattuale” per giungere alla declaratoria di inoperatività della polizza stipulata dal loro dante causa con TE
Con il secondo motivo, le appellanti contestano l'errata interpretazione della domanda proposta dal Condominio, la violazione dell'art. 1362 c.c. e del principio "in claris non fit interpretatio". Nello specifico, lamentano la mancata qualificazione della domanda come risarcitoria, nonostante il avesse espressamente domandato - per l'ipotesi in cui fosse CP_1 stato condannato a pagare somme all'appaltatrice - l'accertamento della responsabilità del professionista al fine di ottenerne la manleva.
pagina 10 di 15 Con il terzo motivo, si denunzia la violazione del principio per cui il giudice deve valutare il contenuto sostanziale della pretesa, desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalle parti e dalle precisazioni fornite nel corso del giudizio.
I tre motivi di gravame si prestano ad una trattazione congiunta, essendo tutti formulati in dissenso all'unica ratio decidendi con cui il giudice di primo grado ha ritenuto, ai fini della regolazione delle spese, l'inoperatività della garanzia assicurativa, facendo conseguentemente implicita applicazione del noto principio giurisprudenziale secondo cui le spese sostenute dal terzo chiamato restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria (cfr.
Cass. 2024/n. 6144; Cass. 2023/n. 2023/n. 10364; Cass. 2025/n. 2520).
Le appellanti sostengono invece che, stante l'operatività della polizza, la regolamentazione delle spese di lite nei rapporti con TE avrebbe dovuto seguire il criterio di causalità (così come sostiene in subordine anche la Compagnia assicuratrice col proprio appello incidentale condizionato).
Le censure sono fondate.
Ha errato il primo giudice a ritenere – sia pure incidentalmente e ai soli fini della regolazione delle spese- l'inoperatività della polizza sul presupposto che la domanda avanzata dal opponente nei confronti del terzo CP_1 chiamato ing. fosse di mero accertamento di un inadempimento Pt_1 contrattuale e non di condanna e, perciò, estranea all'ambito applicativo dell'art. 1 delle condizioni generali di assicurazione (che limiterebbe l'operatività della garanzia alle sole richieste di risarcimento pervenute all'assicurato).
Al riguardo, giova premettere che, secondo il prevalente e più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della interpretazione della domanda giudiziale non sono utilizzabili i criteri di interpretazione del contratto dettati dall'art. 1362 c.c. e segg., in quanto non esiste una comune intenzione delle parti da individuare, e può darsi rilevo alla soggettiva intenzione della parte attrice solo nei limiti in cui essa sia stata esplicitata in modo tale da consentire al convenuto di cogliere l'effettivo contenuto della domanda formulata nei suoi confronti, per poter svolgere una effettiva difesa. L'interpretazione della domanda si risolve dunque in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo sotto il pagina 11 di 15 profilo del vizio di motivazione e non per violazione di legge (Cass. n.
24480/2020, Cass. n. 25853/2014, Cass. n. 24847/2011).
Nel caso specifico, l'interpretazione del fatto costitutivo del diritto (da cui trae origine la chiamata in causa dell'ing. ) non può dunque fondarsi Pt_1 solo sulla letterale formulazione della domanda e sull'accertamento di una compatibilità testuale tra la stessa e le disposizioni contrattuali, essendo imprescindibile la verifica dell'utilità concreta e del bene giuridico che il intendeva perseguire, per la quale è necessaria una valutazione CP_1 complessiva del contenuto della pretesa vantata.
Risulta quindi decisivo verificare cosa il abbia addebitato CP_1 all'ing. e cosa abbia effettivamente a lui chiesto. Pt_1
Ebbene, già nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo si fa riferimento espresso all'affidamento dell'incarico nei confronti dell'ing.
al fine della verifica della esatta esecuzione delle opere e della Pt_1 conformità dei lavori al progetto, chiedendo la partecipazione del tecnico al giudizio «affinché venga accertata la sua responsabilità sotto l'aspetto tecnico e/o per mancata vigilanza e, quindi, tenga indenne il per CP_1 le eventuali somme che lo stesso dovesse essere condannato a pagare all'appaltatore all'esito della riduzione del prezzo», con l'espressa riserva di chiedere in separato giudizio eventuali «ulteriori danni … effetto della cattiva realizzazione dell'opera».
Nella successiva memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., il CP_1 conferma gli addebiti mossi al progettista/d.l. e precisa che «nell'ipotesi in cui si dovesse accertare che i difetti delle opere sono riconducibili alla responsabilità professionale del progettista e/o direttore dei lavori e venga riconosciuta come dovuta alcuna somma in favore della impresa, il responsabile dei difetti venga condannato a risarcire il danno subito dal condominio per aver conseguito un'opera di valore inferiore rispetto al prezzo concordato in contratto ed eventualmente ancora dovuto all'impresa».
Al professionista è stata indubbiamente imputata una negligenza professionale, suscettibile di configurare una responsabilità risarcitoria, che
è stata, nello specifico, dedotta in misura pari alla somma eventualmente ancora dovuta all'appaltatrice, nonostante il minor valore dell'opera difettosa realizzata pagina 12 di 15 La domanda di manleva del avendo un chiaro contenuto CP_1 condannatorio, va dunque senz'altro ricompresa nell'ambito di operatività dell'art. 1 delle condizioni generali della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dall'ing. con Pt_1 TE
a mente del quale «la Società si obbliga a tenere indenne
[...]
l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danneggiamenti materiali a cose e danni corporali a persone involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di errori professionali personalmente commessi quale esercente la libera professione di Ingegnere incaricato della progettazione (…) dell'assistenza e della direzione dei lavori …».
In conclusione, stante la rilevata operatività della polizza assicurativa, nei rapporti con la Compagnia assicuratrice le spese di lite del primo grado non potevano esser poste a carico delle eredi , ma dovevano seguire il Pt_1 criterio di causalità.
L'accoglimento del gravame proposto dalle eredi dell'ing. impone Pt_1
l'esame dell'appello incidentale condizionato spiegato da TE
[...]
Con un unico motivo, quest'ultima sostiene che, anche nell'eventualità in cui fosse affermata l'operatività della polizza assicurativa posta a base della chiamata in garanzia, dovendosi negare l'applicazione del principio di soccombenza tra assicurato e assicuratore, il rigetto della domanda principale avrebbe dovuto comportare la condanna del Condominio alla rifusione delle spese processuali in favore di essa Compagnia assicuratrice, costituitasi per resistere alla domanda di manleva spiegata nei confronti dell'ing. . Pt_1
Il motivo è fondato.
Come già prima anticipato, per costante indirizzo giurisprudenziale, in ipotesi di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste, in applicazione del principio di causalità, a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, mentre restano a carico del chiamante solo quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato (Cass. n. 2520/2025; Cass. n. 6144/2024; Cass. n. 10364/2023). pagina 13 di 15 Alla luce del complessivo esito della controversia, poiché la domanda di manleva proposta dal si è rivelata totalmente destituita di CP_1 fondamento, e poiché la chiamata di è dipesa dalla stessa, in TE riforma della pronuncia impugnata va dichiarata la soccombenza del anche nei confronti della predetta Compagnia assicuratrice, con CP_1 ogni conseguenza in ordine al pagamento delle spese di lite.
La parziale riforma della sentenza appellata impone una nuova regolamentazione ex officio delle spese processuali del doppio grado, che seguono gli ordinari criteri di causalità e soccombenza e devono essere poste integralmente a carico del , nelle misure OP liquidate, in difetto di nota specifica, come da dispositivo ai sensi del D.M. 2022/n. 147, in relazione allo scaglione tariffario da € 5.200,01 ad € 26.000.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il
26.9.2022 da e quali eredi di Parte_1 Parte_2 [...]
nei confronti di ER OP
e sull'appello TE Controparte_3 incidentale condizionato proposto da nonché TE sull'appello proposto con atto di citazione notificato il 26.9.2022 dal nei confronti di OP [...]
e quali eredi di Parte_1 Parte_2 Persona_1 [...]
e avverso la sentenza n. Controparte_3 TE
2954/2022 emessa il 22.7.2022 dal Tribunale di Bari, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto dal CONDOMINIO CP_1
[...]
2. accoglie l'appello principale proposto da e Parte_1
e l'appello incidentale condizionato spiegato da Parte_2
e, per l'effetto, in parziale riforma della TE sentenza impugnata, condanna il CONDOMINIO “RESIDENCE IL PRINCIPE” a rifondere a le spese di lite TE del primo grado, liquidate in € 2.540, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
3. condanna il a rifondere OP
a e a Parte_1 Parte_2 TE
e a e spese di questo grado di appello,
[...] Controparte_3 liquidandole, per le eredi , in € 382,50 per esborsi ed 5.809 per Pt_1 onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa
pagina 14 di 15 come per legge, da distrarsi in favore del loro procuratore antistatario, avv. P. Garofalo;
per in € 174 per esborsi ed € TE
3.000 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
per in € 4.900 per Controparte_3 onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge,
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a carico dell'appellante OP
”, in osservanza dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n.
[...]
115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1, co. 17, L. 228/2012, c.d. “Legge di stabilità”).
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Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 23 maggio 2025
Il consigliere estensore Il presidente
M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
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