Ordinanza cautelare 15 dicembre 2016
Ordinanza cautelare 22 marzo 2017
Decreto decisorio 1 agosto 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, decreto decisorio 01/08/2022, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/08/2022
N. 01656/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1656 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IB KH WA, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Leuci, Rossella D'Onofrio, Fabrizio Lanzalonga, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Leuci in Lecce, p.za Mazzini 72;
contro
U.T.G. - Prefettura di Taranto, Questura di Taranto, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi;
per l'annullamento
del silenzio rigetto del Prefetto di Taranto formatosi sul ricorso gerarchico del 21/6/2016 avverso il provvedimento n. Cat. A 12/2016/18/Imm. R.N. emesso dal Questore della Provincia di Taranto in data 09.05.16, dello stesso provvedimento del Questore con cui è stata rigettata la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e invitato il deducente ad abbandonare il territorio italiano, dell'eventuale provvedimento espresso del Prefetto sul ricorso gerarchico del 21/6/2016;
del provvedimento prot. n. 27794 del 23/08/2016, mai comunicato, del Prefetto di Taranto di rigetto del ricorso gerarchico del 21/06/2016;
ove occorra, della nota del 12/02/2016 di avvio del procedimento da parte della Questura della relazione Cat. A.12/2016Imm R.M. del 29/06/2016.
di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenziali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 29 novembre 2016;
Considerato che il 29 dicembre 2021 è stato notificato alle parti costituite l’avviso di cui al comma1, art. 82 cod. proc. amm.;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Spese irripetibili.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Lecce il giorno 1 agosto 2022.
| Il Presidente |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO