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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 26/01/2026, n. 1186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1186 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1186/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PALLADINO MICHELA, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13199/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 00936626 13 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20755/2025 depositato il 26/11/2025
Richieste delle parti:
Le parti si riportano alle rispettive difese in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 071 2025 00936626 13 000, tassa automobilistica anno 2020, notificato in data 15.04.2025 a mezzo pec, avente ad oggetto tassa auto
2020;
deduceva l'omessa notifica degli atti di accertamento presupposti e la prescrizione della pretesa.
Si costituiva soltanto Agenzia NE, che chiedeva il rigetto, mentre restava contumace la Regione
Campania ritualmente evocata in giudizio.
All'odierna udienza, sentite le parti comparse, il Giudice decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Le parti resistenti non hanno documentato la rituale notifica dell'atto di accertamento presupposto n.
06406….3987, asseritamente notificato in data 10.8.2023.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso avente ad oggetto una pretesa anche prescritta alla data della notifica del ricorso.
Restano compensate le spese stante la natura della decisione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PALLADINO MICHELA, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13199/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 00936626 13 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20755/2025 depositato il 26/11/2025
Richieste delle parti:
Le parti si riportano alle rispettive difese in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 071 2025 00936626 13 000, tassa automobilistica anno 2020, notificato in data 15.04.2025 a mezzo pec, avente ad oggetto tassa auto
2020;
deduceva l'omessa notifica degli atti di accertamento presupposti e la prescrizione della pretesa.
Si costituiva soltanto Agenzia NE, che chiedeva il rigetto, mentre restava contumace la Regione
Campania ritualmente evocata in giudizio.
All'odierna udienza, sentite le parti comparse, il Giudice decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Le parti resistenti non hanno documentato la rituale notifica dell'atto di accertamento presupposto n.
06406….3987, asseritamente notificato in data 10.8.2023.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso avente ad oggetto una pretesa anche prescritta alla data della notifica del ricorso.
Restano compensate le spese stante la natura della decisione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese