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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/12/2025, n. 3244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3244 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott. Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott. Federica Girfatti Giudice
Dott. Claudia Ummarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione iscritto al n. 4089/2021 promossa da
, nata a [...] il [...], C.F.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv.to Paolo Ventriglia, dal quale è rappresentata e difesa
- Ricorrente - contro
, nato a [...] il [...], C.F.: , elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv.to Panico Sonia, dalla quale è rappresentato e difeso
- Resistente - con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, interveniente necessario
CONCLUSIONI
Le parti concludevano concordemente nell'udienza del 1.12.2025, riportandosi alle conclusioni congiunte trasfuse in atti telematicamente in data 28.11.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 23.6.2021 parte ricorrente sig.ra , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con il sig. in data 23.6.2007 e che da predetta CP_1 unione nascevano due figli, il 21.5.2008 e il 29.7.2013, assumeva che Persona_1 Persona_2 detta unione era fallita a seguito di un periodo di serena convivenza, conducendo al definitivo venir meno dell'affectio coniugalis tra i coniugi. Chiedeva pertanto dichiararsi la separazione personale tra i coniugi con addebito al resistente, nonché di porre a carico dello stesso un contributo a mantenimento dei figli pari ad euro 800,00 mensili, con vittoria di spese.
In data 19.1.2022 si costituiva parte resistente sig. , il quale chiedeva pronunciarsi la CP_1 separazione dalla ricorrente con addebito alla stessa con condanna al risarcimento dei danni subiti dallo stesso a seguito del comportamento gravemente lesivo avuto dalla ricorrente nella misura di euro 15.000,00, con vittoria di spese.
All' udienza presidenziale del 11.2.2022 dinanzi al Giudice Delegato dal Presidente del Tribunale comparivano entrambi i coniugi assistiti dai rispettivi difensori. All'esito, il Giudice adottava provvedimenti ex art. 708 c.p.c. ed autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava i figli minori ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre, assegnava la casa coniugale alla ricorrente e determinava in euro 450,00 mensili il contributo al mantenimento della prole a carico del resistente, oltre al 50% delle spese straordinarie;
designava il Giudice istruttore, rinviando all'udienza del 20.6.2022 da trattare in modalità cartolare. A detta udienza il Giudice Istruttore rinviava al
5.6.2023 con concessione dei termini ex art. 183 IV co c.p.c. e pertanto, pervenute le note dei difensori, ammetteva le richieste istruttorie delle parti rinviando alla udienza del 10.6.2024 per escussione di un teste per parte. All'esito il Presidente Istruttore, escussi i testi presenti ed ascoltate le richieste dei difensori, rinviava per escussione dei testi e precisazione delle conclusioni all'udienza del 1.12.2025. Nelle more, in data 28.11.2025, le parti presentavano congiuntamente istanza di conversione del rito da giudiziale in consensuale allegando un accordo sottoscritto dalle stesse. All' udienza del 1.12.2025 comparivano i difensori delle parti in causa, i quali si riportavano alle conclusioni congiuntamente rassegnate e versate in atti telematicamente. Il Presidente Istruttore, pertanto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione in Camera di Consiglio.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla unione, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
Quanto alle determinazioni accessorie, questo Giudice ritiene di poter far proprie quelle svolte dalle stesse parti nell'accordo sottoscritto in data 28.11.2025, ritenendo tali determinazioni congrue, non contrastanti con norme di legge nell'interesse delle parti nonché della prole. In particolare, le parti formulavano condizioni del seguente tenore:
1. I figli minori resteranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
2. la potestà genitoriale sui figli verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, i quali adotteranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, e alla salute tenendo conto delle capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli mentre le decisioni di ordinaria amministrazione verranno prese in piena autonomia e separatamente dai genitori in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori presso di loro;
3. Il Sig. potrà vedere e tenere con sé i minori, salvo diverso accordo con la CP_1 madre, tenuto conto delle esigenze di studio e di riposo dei minori oltre che delle esigenze lavorative di ciascun genitore, per due giorni alla settimana il martedì e il venerdì dall'uscita di scuola (oppure nei periodi di non frequenza scolastica dal termine di eventuali campi estivi oppure, in caso di mancanza frequenza di campi estivi, dalle ore 13,00) fino alle ore 21,30 nonché due fine settimana al mese dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica sera alle 21,30 con pernotto ove possibile presso la dimora del padre;
4.Per le vacanze estive le ferie di agosto saranno equamente divise per 15 giorni consecutivi tra i coniugi e che tale periodo sarà concordato entro il 30 maggio di ciascun anno;
5.durante le vacanze natalizie il padre potrà tenere con sé i minori alternativamente e ad anni alterni dal 24 dicembre al 30 dicembre un anno e dal 31 dicembre al 6 gennaio un altro anno;
6.durante le festività pasquali il padre potrà tenere con sé i minori un anno dal venerdì santo alla domenica di Pasqua, un altro anno dal Lunedì in Albis fino al mercoledì della medesima settimana;
festa del papà e compleanno del padre con il padre;
compleanno dei minori ad anni alterni con ciascun genitore;
7.I coniugi si impegnano a prestare il loro consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità.
8.il Sig. verserà un assegno mensile di euro 500,00 a titolo di mantenimento dei figli CP_1
(€ 250,00 per ciascun figlio) entro il 5 di ogni mese.
9.La Sig.ra con la presente sottoscrizione rinuncia a tempo indeterminato, all'adeguamento Pt_1
Con Istat dell'importo versato dal Sig. per il mantenimento dei figli;
rinuncia altresì a richiedere gli arretrati di tale adeguamento Istat;
10.Il Sig. rinuncia in favore della Sig.ra all'importo di sua spettanza pari al CP_1 Pt_1
50% dell'assegno unico per i figli;
11.Le spese straordinarie sostenute per i figli graveranno su entrambi i genitori nella misura del
50%. Si ritengono straordinarie le spese cosi individuate dal protocollo di codesto Tribunale. Tali spese andranno preventivamente concordate, così come stabilito dallo stesso protocollo di codesto
Tribunale.
In particolare, riguardo alla prole, i coniugi hanno disposto l'affido condiviso, in piena attuazione del principio di bigenitorialità proprio del nostro ordinamento giuridico, con diritto di visita paterno così come riportato nell'accordo statuito dalle parti e qui integralmente ritrascritto.
In merito all'assegno di mantenimento il Tribunale prende atto che il sig. si obbliga a CP_1 versare alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di euro Parte_1
500,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie. Il Tribunale Cont prende altresì atto della rinuncia del sig. in favore della sig.ra dell'importo di sua Pt_1 spettanza pari ad euro 50% dell'assegno unico per i figli.
In merito al punto 9. dell'accordo, tale richiesta di rinuncia all'adeguamento ISTAT dell'assegno di mantenimento non può essere accolta in quanto trattasi di un aggiornamento previsto dalla legge al fine di garantire stabilmente il soddisfacimento delle esigenze dei minori e la cui esclusione, non adeguatamente giustificata, risulta dunque contraria al superiore interesse dei minori;
pertanto, il
Tribunale ritiene di non accogliere tale punto del predetto accordo.
In forza degli accordi intervenuti, risulta pertanto che i coniugi hanno reciprocamente rinunciato alle ulteriori domande avanzate nei rispettivi atti difensivi.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Sussistono equi motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Pronunzia la separazione dei coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...] che hanno contratto matrimonio ad Acerra il CP_1
23.6.2007 (atto n. 96, parte II, serie A, anno 2007);
2. Dispone affido condiviso dei minori e , con residenza privilegiata presso Per_1 Per_2 la madre e diritto di visita paterno come precisato in parte motiva;
3. Determina in complessivi euro 500,00 mensili (250,00 per ciascun figlio) il contributo al Cont mantenimento dei minori a carico del sig. da versare alla sig.ra entro il 5 di Pt_1 ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo stilato tra Tribunale di Nola e Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Nola del 20.5.2021.
4. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n.
306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.pc. come introdotto dalla L. 149/2022;
5. Spese di lite compensate
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Nola, addì 2.12.2025
Il Presidente est.
Dott. Vincenza Barbalucca